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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/01/2024, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 39882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
nato in Brasile il [...] in [...] e n.q. di esercente la potestà genitoriale CP_1
sui minori: nato in [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nato in [...] il [...]; nato in [...] il [...]; tutti
[...] Parte_1
con il patrocinio dell'avv. La Malfa Maria Stella;
ricorrenti contro
Il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
resistente-contumace nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal sig. , nato a [...], il [...], emigrato in Brasile, il quale Persona_3 aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.
La parte ricorrente espone che , mai naturalizzato cittadino brasiliano, ha mantenuta la Persona_3
cittadinanza italiana e l'ha trasmessa iure sanguinisal figlio che l'ha trasmessa al figlio Persona_4
che a sua volta l'ha trasmessa ai figli e CP_1 Parte_1 Persona_1 [...]
Persona_2
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2 La linea di discendenza trova riscontro nella documentazione versata in atti.
In essa risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti.
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_2
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
I ricorrenti hanno dato contezza dell'esistenza di lunghe file di attesa presso gli uffici consolari e della assoluta incertezza dei tempi per la definizione delle relative pratiche per il riconoscimento del loro status civitatis italiano iure sanguinis , quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto , giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M
,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 24.01.2024
Il giudice
Simonetta Minotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
nato in Brasile il [...] in [...] e n.q. di esercente la potestà genitoriale CP_1
sui minori: nato in [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nato in [...] il [...]; nato in [...] il [...]; tutti
[...] Parte_1
con il patrocinio dell'avv. La Malfa Maria Stella;
ricorrenti contro
Il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
resistente-contumace nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal sig. , nato a [...], il [...], emigrato in Brasile, il quale Persona_3 aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.
La parte ricorrente espone che , mai naturalizzato cittadino brasiliano, ha mantenuta la Persona_3
cittadinanza italiana e l'ha trasmessa iure sanguinisal figlio che l'ha trasmessa al figlio Persona_4
che a sua volta l'ha trasmessa ai figli e CP_1 Parte_1 Persona_1 [...]
Persona_2
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2 La linea di discendenza trova riscontro nella documentazione versata in atti.
In essa risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti.
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_2
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
I ricorrenti hanno dato contezza dell'esistenza di lunghe file di attesa presso gli uffici consolari e della assoluta incertezza dei tempi per la definizione delle relative pratiche per il riconoscimento del loro status civitatis italiano iure sanguinis , quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto , giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M
,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 24.01.2024
Il giudice
Simonetta Minotti