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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2018
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 108/2022 e promossa
DA
C.F. , già rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia RT C.F._1
Arbizzoni C.F. e Tommaso Brualdi C.F. , C.F._2 C.F._3 entrambi del Foro di Pesaro, tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Giovanni
Batista Latilla in Ancona, Corso Mazzini, n. 148 – deceduto pagina 1 di 34 E, nella loro qualità di eredi del predetto : RT
C.F. e C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
, già difese entrambe dall'Avv. Giuliano Dieni del Foro di Pesaro, cui è C.F._5
stato revocato il mandato
, C.F. , con gli Avv. Boris Dubini del Foro di Milano e Avv. Parte_4 C.F._6
Elena Sofia Pigretti del Foro di Lecco
AN IR, C.F. , con gli Avv. Tommaso Brualdi e Avv. C.F._7
Arianna Arbizzoni entrambi di Foro di Pesaro
Parte APPELLANTE
contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Valentina PA C.F._8
Lo Bartolo C.F. e Avv. Franco Buonassisi C.F. CodiceFiscale_9 C.F._10
entrambi del Foro di Pesaro, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito
[...]
in Pesaro, Via Virgilio, n. 27, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al n. di fax 0721-67195 - PEC: Email_1
Email_2
APPELLATO ed appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 465/2017, in materia di domanda ex art.428 c.c. ed altro.
Conclusioni:
Per e Pt_2 Parte_3
e , con atto depositato in via telematica, dichiarano: Parte_3 Parte_2
“dopo attenta valutazione del fascicolo …. …di rinunciare pro quota alla domanda
pagina 2 di 34 proposta dal de cuius nei confronti di ”. La RT PA dichiarazione è contenuta in atto pdf immagine, non nativo, firmato dall'avv. Giuliano Dieni. Nessuna specifica posizione è presa dalle predette eredi circa l'appello incidentale nel frattempo proposto da PA
Per IR AN
Per Parte_4
Entrambi gli eredi predetti insistono nelle domande del de cuius cui RT sono subentrati dopo l'interruzione del processo a seguito del suo decesso.
Tali domande sono
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto esposto in atti, accertati i fatti così come ivi esposti:
− in parziale riforma della sentenza n. 465/2017 Tribunale di Pesaro, pubblicata il
27.06.2017, non notificata:
− in via principale:
− dichiarare l'annullamento, per dolo determinante del convenuto/appellato CP_1 del contratto di permuta stipulato il 30 giugno 2008 a rogito Notaio Dott.
[...]
- Rep. n. 134412 tra la signora e il suddetto Persona_1 Controparte_2 CP_1 avente a oggetto la permuta con attribuzione di pari valore ai rispettivi beni
[...] come descritti nell'atto di appello.
Ordinare la trascrizione della decisione nei competenti Registri Immobiliari, con esonero di ogni responsabilità per il Conservatore. Per l'effetto, dichiarare che i beni così risultanti di proprietà della signora nata a [...] il [...] e deceduta Controparte_2
a Pesaro il 13.2.2012, C.F.: , appartengono all'asse ereditario CodiceFiscale_11 per la sua divisione tra gli eredi con gli altri beni relitti a seguito dell'apertura della successione, coincidente con la data del decesso di quest'ultima. Condannare, altresì, il signor a rilasciare liberi detti immobili da persone, cose e altri oneri. PA
- Dichiarare, in via subordinata rispetto all'ipotesi di cui sopra, che il consenso della signora all'attribuzione di pari valore agli immobili permutati è stato Controparte_2 provocato dai raggiri e dalle menzogne dell'Arch. e, pertanto, PA condannare il convenuto, ex art. 1440 c.c., alla rifusione, a vantaggio della massa ereditaria, di somma pari alla differenza di valore che, all'epoca, i beni trasferiti dalla avevano rispetto a quello ceduto da lui in permuta. CP_2
pagina 3 di 34 - In via alternativa, riconoscere e dichiarare, attesa la significativa sproporzione tra le attribuzioni corrispettive, che il contratto di permuta per il quale è causa ha natura di negotium mixtum cum donatione, avendo la signora accettato Controparte_2 consapevolmente detta sproporzione per una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento dell'Arch. per puro PA spirito di liberalità, di somma pari alla differenza tra il valore reale, all'epoca, dei beni ceduti e il minor valore reale di quelli ricevuti.
Dichiarare, per l'effetto, il convenuto/appellato tenuto alla collazione della liberalità come sopra ricevuta (in entità pari alla differenza di valore tra i beni trasferitigli dalla de cuius rispetto a quello ceduto in permuta).
- All'esito dell'accoglimento dell'una o dell'altra delle domande come sopra formulate, così accertata la consistenza della massa ereditaria della signora in Controparte_2 conformità della pronunzia, procedere a sua giudiziale divisione mediante formazione delle masse, con obbligo di collazione, separandosi in favore dell'istante la sua quota come per legge e testamento.
– In ogni caso condannare alla restituzione dell'assegno di euro PA
97.000,00 di cui agli atti.
– Dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello incidentale tardivo di CP_1
relativo alla causa 719/2012 R.G., in quanto tardivamente proposto;
[...]
- nel denegato caso in cui l'appello incidentale relativo alla causa n. 719/2012 R.G. di sia ritenuto ammissibile e procedibile, respingere detto appello PA dichiarando la relativa domanda avversaria di annullamento ex art. 428 c.c. improcedibile e/o improseguibile per rinuncia alla stessa derivante dal trasferimento dell'azione civile in sede penale, ovvero rigettare l'appello avversario confermando in toto la statuizione di rigetto per le medesime ragioni addotte dal Tribunale di Pesaro ovvero per qualsivoglia altra ragione che sarà ritenuta di giustizia;
- solo in via a ciò subordinata, e salvo il ricorso per Cassazione, nel denegato caso di annullamento ex art. 428 c.c. dell'atto di compravendita intercorso tra e Controparte_2
o per qualsivoglia denegata ipotesi per cui la compravendita fosse RT ritenuta invalida, con conseguente assegnazione dell'immobile alla massa, disporre, quale effetto naturale della declaratoria di invalidità del vincolo negoziale, prima dell'assegnazione del bene alla massa e della sua divisione, stante la retroattività della pronunzia, che siano restituite (anche ai sensi dell'art. 2033 c.c.) al Dott. Pt_1 tutte le somme già corrisposte alla venditrice a titolo di prezzo, nonché quelle
[...] ulteriori che, in esecuzione del contratto, egli ha versato all'amministratrice di sostegno della OR nonché, dopo il decesso di quest'ultima, a Controparte_2 CP_1
quale erede. Il tutto oltre spese dell'atto notarile, interessi e danno da
[...] svalutazione monetaria, nonché compensazione delle spese di lite. pagina 4 di 34 – Stante la soccombenza di condannarlo alla rifusione delle spese PA di lite del primo grado in favore dell'odierno appellante nonché condannare il medesimo a pagare in favore di una somma da determinarsi in via equitativa a RT titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., anche in considerazione del pregiudizio subito per effetto della ingiusta trascrizione della domanda giudiziale di cui alla causa n.
719/2012 R.G;
– Sempre in parziale riforma della sentenza impugnata, ovvero a titolo di correzione di errore materiale, integrare la decisione ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da nell'ambito della causa n. PA
719/2012 Tribunale di Pesaro, effettuata con formalità reg. gen. 2916, reg. part. 1869 del 22.03.2012 Conservatoria di Pesaro.
– Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, loro compensazione.
In via istruttoria si richiamano le richieste già reiterate nelle pagine 49 a 55 dell'atto di appello
Per PA
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni avversa e/o diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa,
In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da il 19/01/2018 ex art. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. e l'inammissibilità RT delle nuove argomentazioni difensive svolte per la prima volta in atto di appello;
In Via principale di merito e senza pregiudizio dell'eccezione, preliminarmente ribadito che non si intende accettare contraddittorio sulle avverse inammissibili e tardive prospettazioni spiegate in atto di gravame,
1) rigettare l'appello relativamente a tutti i motivi proposti e tutte le avverse domande, conclusioni ed istanze e in accoglimento delle ragioni che precedono;
2) confermare la sentenza di I° grado n. 465/2017 resa dal Tribunale di Pesaro nella causa n. 719/2012 R.G. che porta riunita a sé la n. 2634/2012 R.G. relativamente ai capi
2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (quest'ultimo previa correzione nella frase del nome “ CP_1
con il nome di “ , in quanto erroneamente indicato), 3.5, 3.6,
[...] RT
pagina 5 di 34 3.7 nella parte in cui ha respinto tutte le domande proposte da nei RT giudizio riuniti n. 719/2012 R.G. e n. 2634/2012 R.G. e pertanto,
3) rigettare le domande tutte spiegate dall'Appellante nel giudizio n. 2634/2013 R.G. siccome improcedibili, inammissibili e comunque infondate per tutte le ragioni dedotte in atti e, per l'effetto,
a) accertare e dichiarare che l'atto di permuta stipulato in data 30/6/2008 tra l'Arch.
e la sig.ra è valido ed efficace e, pertanto, PA Controparte_2 respingere l'avversa richiesta di annullamento del contratto per insussistenza del dolo determinante e/o incidente dell'Arch. per difetto assoluto dei relativi CP_1 presupposti di fatto e di diritto;
b) per l'effetto respingere ogni avversa domanda e conseguentemente accertare e dichiarare che i beni oggetto dell'atto di permuta non fanno parte dell'asse ereditario della sig.ra , con ogni conseguente statuizione relativa alla inesistenza di Controparte_2 obblighi di collazione dei beni e/o rifusione della somma pari alla differenza di valore tra i due immobili oggetto della permuta da parte del Convenuto;
c) accertare e dichiarare l'insussistenza del negotium mixtum cum donatione ex adverso invocata, anche in relazione alle domande ex adverso spiegate nella causa n.
2634/2013 R.G., siccome inammissibile e comunque infondata per difetto assoluto dei relativi presupposti di fatto e di diritto, requisiti e/ o condizioni e per l'effetto, d) respingere ogni avversa domanda relativa alla pretesa collazione e alla conseguente divisione giudiziale richiesta;
e) rigettare l'avversa domanda di restituzione dell'assegno dell'importo di €97.000,00 siccome inammissibile ed infondata per tutte le ragioni dedotte in atti e comunque non provata;
f) anche in via riconvenzionale, in accoglimento della domanda spiegata via di subordine, nel denegato e non ammesso caso che venisse ritenuta sussistenza della sproporzione tra il valore degli immobili permutati, accertare e dichiarare il maggior valore conferito al bene immobile di Via Valentini n. 78-80 per effetto delle opere e delle migliorie dallo stesso apportate dall'Arch. nonché per mancati PA guadagni derivanti dall'utilizzo gratuito che la de cuius per anni ha ottenuto sui beni di proprietà del medesimo pari ad €82.690,00 ed, all'esito, compensare e imputare il predetto valore nella formazione della massa ereditaria della sig.ra e Controparte_2 nella conseguente formazione della quota spettante all'Arch. PA
g) in ogni caso e comunque condannare l'Appellante al pagamento delle spese processuali, funzioni ed onorari di causa e al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 97 c.p.c..
pagina 6 di 34 4) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'Appellato, riformare in parte qua la sentenza di I° grado n. 465/2017 resa dal Tribunale di Pesaro nella causa n.
719/2012 R.G. che porta riunita a sé la n. 2634/2012 R.G. relativamente ai capi 2.1 e
2.2 e pertanto a) annullare il contratto di compravendita stipulato al prezzo di €.391.250,00 tra e la madre in data 19/06/2009 a ministero Notaio RT Controparte_2 Per_1
Dott. , avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile Per_1 adibito a civile abitazione di proprietà della medesima sig.ra sita in Pesaro alla CP_2
Via Valentini n. 78-80, distinta a catasto al Foglio 41, coi mappali n. 1115/sub 1 (Piani T-
1, zona censuaria 1, Cat. A/3, classe 3, vani 5,5), nonché n. 1115/sub2 (Piani T, zona censuaria 1, Cat. A/3, classe 3, vani 5), con riserva dell'usufrutto alla alienante, il
13/02/2012 riunito automaticamente alla nuda proprietà ex art. 1014 n.2 c.c. e quindi, a seguito della riunione dell'usufrutto, della piena proprietà in capo a RT
b) ordinare la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari, esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità;
c) per l'effetto assegnare il bene all'asse ereditario per la sua divisione tra gli eredi con altri beni della eredità a seguito dell'apertura della successione in data 13/02/2012, coincidente con la data del decesso della sig.ra ex art. 456 c.c.; Controparte_2
d) condannare, altresì, gli eredi di a rilasciare libero l'immobile da RT persone, cose ed altri oneri;
e) condannare gli eredi di al risarcimento danni da determinarsi anche RT in via equitativa che hanno ridotto il valore dell'immobile, stimato all'epoca della vendita pari ad € 812.000,00 come da perizia tecnica depositata in allegato all'atto di citazione
(v. doc. n. 20); condannarli altresì al risarcimento per mancato utilizzo del 50% dell'immobile per un periodo di 12 anni per una cifra che si stima di €100.800,00 corrispondente alla mancata percezione di un canone di locazione di circa € 700,00 mensili per 12 anni;
f) rigettare le avverse domande siccome inammissibili ed infondate per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede, e per l'effetto f1) accertare e dichiarare insussistente la negotiorum gestio ex adverso invocata per difetto assoluto dei relativi presupposti di fatto e di diritto, requisiti e/ o condizioni e quindi per abuso del diritto esercitato dal Convenuto;
f2) accertare e dichiarare invalido e comunque del tutto inefficace l'atto di vendita sopra descritto al punto a);
pagina 7 di 34 f3) accertare e dichiarare non dovuta la ripetizione della somma già versata dal
Convenuto a titolo di prezzo per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile e comunque ed in subordine disporne la sua compensazione con i danni vantati dall'Attore a causa dell'illegittimo atto di vendita realizzato in data 19/06/2009, in proprio e nella qualità di erede della compianta sig.ra ; Controparte_2
5) rigettare altresì l'appello condizionato proposto da siccome RT inammissibile e comunque anche perché infondato per i motivi spiegati in narrativa;
6) in ogni caso e comunque condannare gli eredi dell'Appellante al pagamento di tutte le spese processuali, funzioni ed onorari di causa del primo e secondo grado di giudizio ex art. 91 c.p.c.. Il tutto previa ammissione, si opus, delle istanze istruttorie richieste nelle memorie di rito non ammesse, come trascritte nella comparsa co costituzione in appello.
Chiede, inoltre, come da note di trattazione scritta del 07/09/2020, che sia espunta la memoria difensiva avversaria in relazione all'appello incidentale depositata dall'Appellante il 07/09/2020, siccome tardiva ed irrituale. In ogni caso se ne contesta integralmente il contenuto e chiede il rigetto di tutte le avverse istanze e conclusioni. Si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione contenente appello incidentale e alle domande, eccezioni, istanze, anche istruttorie e conclusioni tutte ivi svolte;
Richiama la sentenza della Corte di Appello n. 696/2020 del 15/07/2020, nel giudizio penale riassunto n. 973/2018 R.G.N.R. che ha respinto tutte le domande dell'odierno Appellante.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 – Il fatto e cenni al giudizio di primo grado
1.1 - Con atto di citazione notificato il 14.3.2012 conveniva in giudizio il fratello PA
, domandando che fosse annullato, ai sensi dell'art. 428 c.c., il contratto stipulato il RT
19.6.2009, per rogito del notaio di Pesaro, con cui la madre , deceduta il Per_1 Controparte_2
13.2.2012, aveva venduto allo stesso la nuda proprietà dell'immobile di civile abitazione sito a Pt_1
Pesaro via Valentini 78-80. Chiedeva di conseguenza che il bene fosse assegnato all'asse ereditario per la divisione, con la condanna del convenuto al rilascio ed al risarcimento dei danni.
L'attore esponeva che il fratello, approfittando dello stato di incapacità di intendere e volere della madre, affetta da Alzheimer e ricoverata in ospedale (per una caduta), l'aveva indotta a concludere il pagina 8 di 34 contratto in questione, ad un prezzo inferiore a quello di mercato e dilazionato e con rinuncia all'ipoteca legale.
Si costituiva , il quale contestava le domande, eccependo che l'atto era stato RT concluso, con l'assistenza di notaio, in stato di capacità della venditrice, nonché nell'ambito della gestione d'affari condotta dallo stesso convenuto in buona fede e nell'interesse della madre;
che l'atto non aveva arrecato pregiudizio alla venditrice. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e la condanna dell'attore in via riconvenzionale al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della trascrizione della domanda;
in via subordinata, domandava la restituzione delle somme pagate alla venditrice a titolo di prezzo, oltre alle spese dell'atto, interessi e rivalutazione.
Con separato atto di citazione notificato il 31.10.2012 conveniva in giudizio RT
, domandando che, previo annullamento per dolo del contratto di permuta stipulato PA dallo stesso convenuto con la madre il 30.6.2008, fosse dichiarata l'appartenenza dei beni permutati dalla madre all'asse ereditario, con richiesta di condanna del convenuto al rilascio del bene ricevuto in permuta;
in via subordinata, domandava che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni per dolo incidente;
in via dichiaratamente alternativa, domandava che, accertato che il contratto costituiva un atto di liberalità (negotium mixtum cum donatione), fosse dichiarato il convenuto obbligato alla collazione;
da ultimo domandava che, accolta l'una o l'altra domanda, si procedesse a divisione con condanna del convenuto alla restituzione dell'assegno di €.97.000,00 rilasciato in occasione delle operazioni di divisione dell'eredità del padre, . Persona_2
, in questa seconda causa, deduceva che la permuta impugnata era stata conclusa RT dalla madre con dolo determinante o incidente del figlio circa l'opportunità dell'atto ed il CP_1
valore dei beni, dichiarati di pari valore nel contratto, ma aventi valori diversi;
che in particolare i beni ceduti dalla madre, ossia l'immobile di via Castagneto, valevano almeno €.900.000,00 contro il valore di €.745.000,00 indicato nell'atto; che la sproporzione era comunque significativa di liberalità.
Si costituiva , il quale contestava le domande, eccependo che la permuta era stata PA stipulata pochi giorni dopo il contratto di divisione dell'eredità paterna intervenuto tra i fratelli e la madre, ove il valore degli immobili poi permutati dalla era stato indicato in €.745.000,00; CP_2
che la permuta era stata determinata dalla esigenza di regolarizzare la situazione abitativa delle parti;
che il bene permutato alla ossia l'immobile di via Valentini, era stato dalla stessa ceduto al CP_2 figlio , donde l'azione esperita non poteva conseguire il risultato auspicato;
che l'azione era Pt_1
pagina 9 di 34 parimenti inammissibile in ragione di quanto concordato nell'atto di divisione, non impugnato;
che non sussisteva e non era provato il dolo;
che generica era la domanda di restituzione dell'assegno.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria;
in via subordinata, domandava che fosse accertato il maggior valore dell'immobile di via Valentini per effetto di opere di miglioria ed uso gratuito della madre, per complessivi €.82.690,00, con richiesta di compensazione e imputazione del valore nella massa.
Riuniti i due processi e disattese le altre istanze di prova, aveva corso una consulenza tecnica con supplemento di chiarimenti.
1.2 – Il primo giudice decideva secondo i seguenti passaggi :
1) In relazione al giudizio promosso da , circa l'annullamento del contratto di PA
vendita del 19.6.2009 per incapacità di intendere e volere della madre, si richiamava giurisprudenza per la quale, ai fini dell' annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ., non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente;
quest' ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa (Cass. 2009 n. 4677).
2) Partendo dalla sussistenza del duplice presupposto della incapacità e della mala fede dell'altro contraente - elementi che dovevano essere provati dal - con riguardo all'incapacità PA
della venditrice, parte attrice fondava le proprie allegazioni sulla ctu depositata nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno e sulla perizia disposta nel processo penale nonché sui documenti ed atti depositati medesimo procedimento penale, inclusa l'audiocassetta doc. 41. Con riferimento a queste emergenze, tuttavia, il quadro risultava incerto in merito alle condizioni di salute della venditrice, che risultavano tali da non costituire quella prova “rigorosa e precisa” dell'incapacità, quale si richiede agli effetti dell'annullamento del contratto.
3) Non potevano apportare, rispetto al quadro così emerso, alcunché di rilevante le istanze istruttorie di parte attrice, consistenti nella richiesta di “acquisizione” di documenti ed atti del processo penale (già prodotti), ovvero nell'esibizione di documenti irrilevanti (v. pg. 3 – 5 memoria 8.11.2012), in istanze di consulenze superate da quelle già esperite ed, infine, in prove orali su fatti estranei alla causa (capitoli pagina 10 di 34 1, 2, 3, 9, 14, 15), ovvero già valutati in sede penale (capitoli 4, 5, 6, 12, 13), ovvero su circostanze generiche (capitoli 7, 8) ovvero su valutazioni inibite ai testi (capitoli 10, 11) o su circostanze già risultanti dai documenti (capitolo 16).
4) A tutto concedere circa lo stato di incapacità, difettava in ogni caso il requisito della mala fede, considerato, da un lato, che – per le ragioni esposte – le valutazioni degli stessi medici che si sono occupati del caso sono risultate contraddittorie, escludendosi così che detta incapacità, ove in ipotesi sussistente, potesse essere positivamente apprezzata da un profano quale è compratore;
dall'altro che la presenza del notaio redigente il contratto – tenuto per legge ad “indagare la volontà delle parti” (art. 47 comma 2 L.N.) – era motivo di ragionevole affidamento quanto alla validità dell'atto. Inoltre, il valore della nuda proprietà, stimato dal consulente d'ufficio in €.446.025,00, non si discostava in modo consistente dal prezzo pattuito (€.391.250,00), e la differenza tra i valori appare compatibile con il rapporto di parentela tra le parti negoziali, per cui è da escludere che l'atto fosse dannoso per la venditrice, tenuto altresì conto che il prezzo era rateizzato in cinque anni (non in quindici come dedotto da parte attrice) e che la rinuncia all'ipoteca legale è usuale negli atti di vendita, comunque di per sé non pregiudizievole in difetto di elementi diversi.
5) Dagli effetti dell'atto, come descritti, non si poteva affermare, in via presuntiva, che l'acquirente fosse consapevole della (ipotetica) incapacità naturale e come tale in mala fede, senza contare che tale mala fede non era provata neppure da un pregiudizio qualificabile come “gravissimo” (invoca il primo giudice esplicitamente l'arresto dato da Cass. 2015 n. 194581).
6) Per tali motivi, aventi valore di ragione più liquida anche rispetto alle questioni pregiudiziali, la domanda di annullamento del contratto di vendita stipulato veniva respinta, restando per l'effetto assorbita la domanda subordinata di parte convenuta (per la ripetizione del prezzo).
7) Andavano rigettate le domande consequenziali di parte attrice, in punto di trascrizione, assegnazione del bene alla massa, rilascio e risarcimento, mentre nulla doveva essere deciso sulle domande di accertamento negativo con riguardo alla negotiorum gestio e con riguardo alla ripetizione del prezzo, per difetto dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), in quanto l'invocato l'accertamento negativo ha rispettivamente ad oggetto una eccezione del convenuto (negotiorum gestio) ed una domanda dello stesso (di ripetizione del prezzo) entrambe assorbite dalle esposte ragioni di rigetto della domanda attrice.
pagina 11 di 34 8) Andava parimenti disattesa la domanda di risarcimento che il convenuto aveva proposto in relazione ad asseriti danni in conseguenza della “iniziativa giudiziale che ci occupa nonché dalla trascrizione della domanda”, in quanto non v'era alcuna prova dei danni genericamente allegati, non potendo supplire all'onere di allegazione e prova l'invocata liquidazione equitativa.
9) Andavano, poi, esaminate le domande proposte dalle parti nel secondo procedimento, poi riunito, in cui domandava, anzitutto, l'annullamento “per dolo determinante del convenuto” del RT contratto di permuta stipulato il 30.6.2008 a rogito Notaio Dott. – tra la madre Persona_1 [...]
e lo stesso convenuto. Premesso che la domanda - il cui fondamento si individuava non nella CP_2
sproporzione tra il valore dei beni permutati, ma nel dolo del convenuto - essa era infondata.
10) A fronte dell'espressa contestazione di della sussistenza del dolo, l'onere PA dell'attore , di fornire la prova dell'indicato vizio del consenso, era rimasto non RT
assolto. Erano irrilevanti le istanze istruttorie proposte, ma, prima ancora, non allegate in modo specifico le condotte in cui si sarebbe concretato il dolo del convenuto, avendo solo dedotto Pt_1 che suo fratello avrebbe raggirato la madre “sulla opportunità di procedere” alla permuta e CP_1
“circa il valore dei rispettivi beni”, senza indicare tempo, luogo, modalità di siffatta condotta.
11) Dal rigetto della domanda di annullamento di cui al capo sub 10) deriva la reiezione delle domande consequenziali proposte da per la trascrizione e per la declaratoria di “appartenenza” RT dei beni all'asse ereditario della ai fini divisionali. Per la stessa ragione, andava respinta la CP_2
domanda di rilascio degli immobili in questione.
12) Stesso esito di rigetto si imponeva per la domanda subordinata di risarcimento che RT
ha proposto deducendo, ma senza fornirne alcuna prova, il dolo incidente del convenuto,
[...] genericamente dedotto sempre in termini di “raggiri e menzogne”.
13) Sussisteva poi la domanda di , in via dichiaratamente alternativa, che “attesa la PA significativa sproporzione tra le attribuzioni corrispettive”, il contratto di permuta sia qualificato quale
“negotium mixtum cum donatione”, ove lo spirito di liberalità della consisterebbe appunto CP_2 nel aver “accettato consapevolmente detta sproporzione per una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento dell'Arch. . L'asserito scopo PA
di liberalità sarebbe, dunque, insito nel differente valore dei beni oggetto della permuta, ma, in questi termini, la domanda non poteva essere accolta. In tema di vendita, ma con principi valevoli anche per la permuta la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un pagina 12 di 34 " negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto (menzionandosi Cass. 2016 n. 10614; Cass. 2004 n. 19601).
14) Andava pertanto provata la consapevolezza della circa l'asserita differenza di valore tra i CP_2
beni oggetto della permuta, limitandosi ad affermare (v. citazione pg. 9) che la stessa CP_2 avrebbe “consapevolmente” voluto “l'attribuzione paritaria di valore . . .per una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella dello scambio”. Come eccepito dalla difesa del , era Parte_5 affermazione in contrasto con quanto asserito dall'attore in merito al fatto che la volontà della di “permutare alla pari” non sarebbe stata affatto “frutto di autonoma e consapevole scelta” CP_2 della stessa. (v. citazione pg. 5). Inoltre, è provato in via documentale che nell'atto di divisione stipulato tra la e i figli in data 11.6.2008, pochi giorni prima la conclusione della permuta, CP_2
l'immobile di via Castagneto venne assegnato in proprietà alla per il medesimo valore CP_2
indicato nella permuta (v. doc. 1 convenuto ), pari a quello di via Valentini. Poiché PA
non vi è alcuna prova, a fronte di specifica contestazione (v. memoria 28.3.13 pg. 3 PA ss.) dell'asserita simulazione del valore indicato nell'atto di divisione, né è allegato alcun vizio del volere della rispetto a detto atto, deve presumersi che quest'ultima, avendo compreso ed CP_2
accettato il valore assegnato in sede divisionale al cespite di via Castegneto, non fosse affatto consapevole dell'asserita differenza di valore tra detto cespite e quello di via Valentini, valutato dal consulente d'ufficio in €.640.000,00.
15) Ancora, mancava, in ogni caso, la prova che la avesse consapevolmente accettato CP_2
l'asserito differente valore tra i due beni, accettazione consapevole senza la quale difettava la possibilità di concepire un negozio stipulato per spirito di liberalità.
16) Anche in questo caso, seguiva la reiezione della domanda consequenziale di collazione.
17) Circa la domanda avanzata da al fine di ottenere la condanna del convenuto RT
“alla restituzione dell'assegno di euro 97.000,00”, lo stesso attore non aveva PA
indicato la ragione per la quale il convenuto sarebbe stato tenuto a siffatta obbligazione, e comunque il provvedimento invocato non sarebbe stato di alcuna utilità, avendo l'attore dichiarato che detto assegno sarebbe stato “sostituito” da altri sue assegni e contanti pagina 13 di 34 § 2 – L'appello principale e quello incidentale
2.1 - , con atto di citazione notificato il 19/1/2018, proponeva appello con i seguenti RT
motivi
1. Omessa e/o erronea valutazione di elementi di fatto a comprova del dolo contrattuale di
Illogicità e contraddittorietà della motivazione. PA
2. Illogicità e contraddittorietà della decisione in relazione alla (mancata) qualificazione della permuta come “negotium mixtum cum donatione”
3. Erroneità della statuizione sulle spese di lite. Violazione dell'art. 96 c.p.c.
4. Omesso ordine di cancellazione della domanda giudiziale relativa alla causa n. 719/2012 R.G.
Veniva altresì proposto appello incidentale condizionato in relazione all'eccezione di rito avente carattere pregiudiziale non esaminata dal Primo Giudice – che menziona in proposito la ragione più liquida – nonostante fosse stata formulata in corso di causa (in particolare all'udienza del 3 luglio 2013
e successivamente coltivata anche in comparsa conclusionale) concernente l'omissione della dell'avvenuta rinuncia della domanda avversaria, proposta nella causa n. 719/2012 R.G., per effetto del trasferimento dell'azione civile in sede penale attuata mediante deposito in data 4.12.2012 di costituzione di parte civile nell'interesse di nel procedimento penale n. 903/2010 PA
GUP Tribunale di Pesaro (atto prodotto dalla difesa nella predetta udienza del 3 luglio 2013).
2.2 - si costituiva, eccependo l'inammissibilità dell'appello, anche per le questioni PA introdotte per la prima volta in atto di appello, e, nel merito, l'infondatezza del medesimo.
Proponeva appello incidentale con i seguenti motivi
5. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 428 c.c. 1425 e ss. c.c. derivata dall'erronea interpretazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
In data 13.1.21 decedeva , cosicché veniva dichiarata l'interruzione del processo. RT
riassumeva la causa interrotta con ricorso depositato il 08/10/2021. La Corte con PA decreto del 12/10/2021 fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio il 18/01/2022.
pagina 14 di 34 In vista di tale udienza si costituivano gli eredi di RT
Fra questi, le figlie e dichiaravano di rinunciare alle domande (v. § Pt_2 Parte_3
successivo), mentre si sono riportati integralmente alle domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate da sia AN IR che , gli altri due eredi, i quali hanno invece RT CP_3
insistito nelle domande del de cuius.
QUESTIONI PRELIMINARI
È senz'altro da rigettare l'eccezione relativa all'appello incidentale, da considerare, secondo gli eredi, non ammissibile in quanto i due appelli non possono considerarsi connessi. Non si vede come possa negarsi tale connessione, stanti gli appelli contro la stessa sentenza, sia pure, ovviamente, su capi diversi.
È anche irrilevante la censura della difesa del circa “l'inammissibilità delle nuove RT argomentazioni difensive svolte per la prima volta in atto di appello”. Nel senso che la relativa obiezione sta o cade a seconda che siano veicolate eccezioni in senso stretto nuove e/o colpite da preclusioni. L'altra censura che – ma non è chiaro – sembra proposta è l'inammissibilità delle argomentazioni (mere argomentazioni) impropriamente veicolate in note che non erano destinate a contenerle. Di tali (mere) argomentazioni si può non tener conto, ove non condivisibili.
In presenza di altri indici che attestino la complessiva infondatezza della posizione della parte, tale uso improprio (ed infondato) può rilevare ai fini di una sanzione indiretta, ad es., in materia di spese o di responsabilità processuale aggravata. Null'altro è pertinente.
§ 3 – Alcune sopravvenienze nel corso del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello
È opportuno preliminarmente evidenziare, con l'ovvia necessità di valutare in prosieguo la loro valenza giuridica, le seguenti sopravvenienze, intanto segnalate nella loro mera valenza di fatti storici.
pagina 15 di 34 3.1) la sentenza penale di appello n. 1630/2016, menzionata anche dal primo Giudice, è stata annullata dalla Cassazione con la pronuncia n. 14765/2018, dep. il 30/03/2018. Con tale sentenza la Suprema
Corte, in accoglimento del ricorso della parte civile, odierna appellata ed appellante incidentale, ha cassato la sentenza di merito rilevando il vizio di motivazione sulla valutazione dell'elemento oggettivo del reato, che “non richiede il totale stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto passivo, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione”. In data
15/7/2020 è stata depositata la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 696/2020, che ha celebrato il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. . Tale sentenza è passata in giudicato.
3.2) e dichiarano, fra l'altro “dopo attenta valutazione del fascicolo Parte_3 Parte_2
…. …di rinunciare pro quota alla domanda proposta dal de cuius nei confronti di RT
”. La dichiarazione è contenuta in atto pdf immagine, non nativo, firmato dall'avv. PA
Giuliano Dieni e poi dalle due eredi di . L'intestazione dell'atto è, letteralmente “ RT
COMPARSA DI COSTITUZIONE DI NUOVO DIFENSORE NELL'INTERESSE DI: …..” . Esso reca la data del 17.1.22 ma è depositato, in realtà :
3.2.a) in telematico e sotto la dizione, in tal veste, di “precisazione delle conclusioni”, il 14.1.22
3.2.b) ma ancor prima, sempre in via telematica, quale identico documenti in pdf immagine (non nativo) quale “comparsa costituzione in appello”, stessa data di deposito telematico, 14.1.22, ma orario diverso anche se pressoché contestuale : h 18.31 il documento sub 3.2.a) e h 18.36 il documento 3.2.b).
3.2.c) il documento in oggetto è trasmesso, in via telematica, dall'avv. Giuliano Dieni
3.3) Con atto depositato dall'avv. Dieni in telematico il 2.9.22 viene prodotta la revoca del mandato difensivo allo stesso avv. Dieni da parte di e : il documento, in pdf immagine, Parte_2 Pt_3
reca la firma delle stesse e la data del 14.4.22 .
§ 4 – Valutazione della rinuncia alla domanda da parte di e Parte_3 Parte_2
Circa tale rinuncia, va ovviamente dichiarata cessata la materia del contendere, ancorché le altre parti non risultino aver preso una specifica posizione sul punto.
Le spese processuali, che invece non risultano oggetto di alcuna specifica pattuizione tra le parti, andranno ovviamente regolate secondo i principi della soccombenza virtuale . pagina 16 di 34 § 5 – I rapporti tra la sentenza penale che ha statuito sull'art. 643 c.p. (circonvenzione di incapace) e azione(i) proposta(e) in sede civile : in particolare, sulla capacità di intendere e di volere
5.1 – Considerazioni generali
Giova richiamare, sul punto, Cass., sez. I civ. - n.10329/2016, che ha avuto modo di precisare che in tema di invalidità negoziali, il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace.
Infatti, mentre l'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica, anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio:
“Nel caso in questione, si è accertato che la OR che ha stipulato l'atto impugnato, era affetta da una importante e irrimediabile menomazione delle facoltà intellettive e volitive, già presenti al momento della stipulazione della compravendita. Per tale motivo è stato annullato il richiamato contratto.
La malattia mentale a carattere permanente cui è risultata affetta la OR è stata idonea, inoltre, a invertire l'onere probatorio normalmente incombente in giudizio sul soggetto che chieda l'annullamento dell'atto negoziale. In particolare, il convenuto avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto, (Cass. civ. sez. II, 26 novembre 1997, n.11833), prova che – nel caso in questione – non è stata assolta.
Non coglie nel segno, altresì, la considerazione che la capacità di intendere e volere della OR fosse stata già valutata dal Notaio.
A riguardo, si è precisato che “l'atto pubblico redatto dal notaio fa fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, ma tale efficacia probatoria non si estende anche ai giudizi valutativi che lo stesso abbia eventualmente svolto, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte di uno dei contraenti, della capacità di intendere e di volere” (v. Cass. Civ. n. 9649/2006; Cass. Civ. n. 3787/2012)
pagina 17 di 34 Infine, per l'annullamento di un contratto a causa di incapacità di uno dei contraenti ulteriore elemento è costituito dalla malafede dell'altro, che può risultare o dal pregiudizio che il contratto abbia, anche solo potenzialmente, potuto arrecare all'incapace o dalla natura e qualità del contratto.”
Anche Cass. 20 marzo 2017, n. 7081, delinea il perimetro applicativo delle fattispecie di cui all'art. 643
c.p. ed art. 428 c.c. in termini non dissimili .
La questione sottoposta all'esame coinvolgeva le sorti del contratto posto in essere per effetto di una condotta di circonvenzione di incapace, con particolare riferimento al configurarsi in capo al Giudice civile del potere di accertamento incidenter tantum dell'esistenza del reato nel giudizio di annullamento contrattuale.
Il delitto di cui all'art. 643 cp è inquadrato nel Codice Penale tra i reati contro il patrimonio ed il bene giuridico tutelato è da ravvisarsi più che nella tutela della incapacità del soggetto in sé e per sé considerata, nella tutela della autonomia privata quale libertà di autodeterminarsi in ordine alla stipula di contratti, e della libera esplicazione della attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica.
Diversa è l'ipotesi di annullamento del contratto ex art. 428 c.c. ed a tal proposito la Corte pone in evidenza che la fattispecie di reato ex art. 643 c.p. e l'ipotesi civilistica di annullamento del contratto disciplinata dall'art. 428 c.c. hanno presupposti applicativi differenti:
“L'ipotesi di annullamento disciplinata dall'art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall'art. 643 c.p., hanno presupposti differenti, a tal punto che il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c., è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 c.c., richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p., è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (così, di recente, Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016).”
Più in generale il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nel caso di specie sottoposto all'attenzione della Suprema Corte trattasi di circonvenzione d'incapace, punito ex art. 643 c.p.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa.
pagina 18 di 34 Ciò in quanto in tale condotta va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico poste a tutela delle più ampie e superiori esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, esigenze che trascendono quelle della mera salvaguardia patrimoniale individuale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (così Sez. 2, n. 2860 del 7/2/2008).
La Suprema Corte precisa che “la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 c.p., (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 27/01/2004).”
Ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il Giudice civile è tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, incluso l'elemento soggettivo, pertanto valutandone incidenter tantum l'astratta configurabilità.
La Cassazione adduce a corredo di tale assunto argomentativo la circostanza che “a seguito della introduzione del nuovo testo dell'art. 295 c.p.c., per effetto della modifica introdotta con L. n. 353 del
1990, deve ritenersi non più operativo il riferimento all'art. 3 c.p.p. abrogato, con la conseguenza che, al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, si è sostituito quello della autonomia e separazione tra i giudizi.”
Inoltre nel caso in cui il processo penale per il reato di circonvenzione di incapace, comportante il conseguimento di un ingiusto profitto a seguito della stipulazione di atti di compravendita, si concluda con una sentenza di assoluzione dell'imputato in ragione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. (rapporti di parentela), l'azione volta al risarcimento del danno derivante da tale condotta illecita proposta dalla persona offesa in sede penale, può dallo stesso essere riproposta in sede civile e non trova ostacolo nella suddetta sentenza penale di assoluzione (Sez. 3, Sentenza n. 532 del
27/01/1986).
Ferma restando la netta differenza dell'ambito delle due possibili invalidità
1. annullabilità ex art. 428 c.c.
pagina 19 di 34 2. nullità ex art. 1418 c.c. degli atti collegati ad una circonvenzione ex art. 643 c.p. (ovvero, come si vedrà, mera domanda risarcitoria conseguente al reato, pure possibile)
La peculiarità del caso in esame, sulla quale non si potrà non ritornare, infra, per le necessarie considerazioni, è che in esso l'attenzione si incentra sullo stesso contratto, che pertanto viene in rilievo per l'una e per l'altra invalidità, tra il e sua madre. RT
5.2 – Il parallelo processo penale nei confronti di deciso dalla Cassazione con RT rinvio ai soli fini civili alla Corte d'appello .
Come sopra accennato, si è costituito parte civile nel procedimento contro suo PA
fratello ed ha interposto ricorso per Cassazione alla sentenza di assoluzione, decisa poi, con sentenza della Corte n. 14765-18, i cui passaggi salienti sono :
“…Con affermazioni reiterate e costanti si è al proposito stabilito (Sez. 2, 3209 del 20/12/2013, Rv 258537) che il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione espressione…..[…]….essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche;
ancora l'elemento oggettivo del delitto di circonvenzione è stato ricollegato ad ogni soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione (Sez. 2, n. 36424 del 26/05/2015, Rv. 264591). Pertanto, errata, sotto il solo profilo di stretto diritto, deve ritenersi l'affermazione, contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado, secondo la quale uno degli elementi materiali del reato sarebbe l'incapacità d'intendere e volere, laddove è sufficiente la lettura dell'art. 643 cod.pen. per avvedersi che così non è atteso che la norma richiede una infermità psichica o la deficienza psichica ossia un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico. Proprio in tale solco si inseriscono quelle ulteriori pronunce (Sez. 2, n. 18644 del 23/04/2009 Rv. 244446) secondo cui integra pure il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione quale ad esempio una passione incontrollabile e inconfessabile per altro soggetto.
……omissis………
Posto infatti essere stato accertato che l'atto venne concluso durante il ricovero della donna e che la stessa era certamente affetta dalla patologia del morbo di Alzheimer, collegata allo stato di anzianità, come peraltro risultante da diversi accertamenti peritali svolti sia nel presente giudizio che in quello per la nomina di amministratore di sostegno
…………omissis………
Invero lo stato della nel periodo di compimento degli atti dispositivi era caratterizzato da una riconoscibile CP_2 condizione di infermità richiamata proprio dall'art. 643 cod.pen., e le valutazioni e conclusioni compiute con riferimento al criterio dell'oltre ragionevole dubbio appaiono del tutto non conferenti sul punto dell'elemento oggettivo del reato.
pagina 20 di 34 Non appare infatti decisivo scandagliare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo poiché in ogni caso lo stato patologico non viene meno;
al proposito, si è già affermato che in tema di morbo di Alzheimer l'esistenza della patologia ingravescente e che affligge la parte offesa determina la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di circonvenzione di incapaci di cui all'art. 643 cod.pen., sotto il profilo della sussistenza di uno stato di infermità e deficienza psichica, che rende superfluo e non indispensabile verificare la specifica condizione della vittima esistente al momento della stipula dell'atto (Sez. 2, n.
9734 del 15/02/2017, Rv. 269136). Non rileva quindi la possibile esistenza di un intervallo di lucidità nelle condizioni della vittima stante che tale eventuale condizione non appare decisiva in presenza di una patologia irreversibile ed ingravescente come il morbo di Alzheimer che rende comunque la vittima soggetto affetto da grave deficienza psichica e quindi circonvenibile ex art. 643 cod.pen……..”.
La Corte d'Appello di Ancona, richiesta della statuizione ai soli fini civili, osservava fra l'altro3
“…La difesa del sig. nel riassumere il presente giudizio di rinvio ha riproposto la medesima azione PA svolta con l'atto di costituzione di parte civile limitando, dunque, la domanda all'aspetto risarcitorio derivante dalle condotte illecite ascritte al sig. Esulano, pertanto, dal presente giudizio le questioni relative alle RT domande restitutorie , alle questioni ereditarie legate alla formazione della massa e delle quote ecc. sollevate dalla difesa del sig. in quanto non determinate da eventuale integrazione della domanda attorea, e del tutto RT inconferenti con l'oggetto del presente giudizio.
…omissis……
Certamente devono poi escludersi i presupposti per poter procedere alla richiesta sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dell'altro giudizio pendente fra le stesse parti ( Cass. Sez. 6, Ord. 02/10/2015 n. 19767 che ha escluso il rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. tra il giudizio di annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore ed il processo penale per circonvenzione di incapace).
….Omissis…
…deve attribuirsi rilievo ad alcuni elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Innanzitutto occorre richiamare il primo certificato medico del dott. specialista in neurologia, datato 04.05.2009, dal quale Persona_3 emerge che la sig.ra risultava avere un “quadro cognitivo compatibile con Demenza di Alzheimer di grado Controparte_2 moderato MMSE = 19/30”; inoltre, agli atti è presente anche la richiesta, datata 04.06.2009, firmata dal Dott.
[...]
medico di base della sig.ra ed indirizzata all'Unità valutativa Alzheimer dell'Asur Marche – Distretto Per_4 CP_2 di Pesaro, al fine di far ammettere la predetta al protocollo di trattamento di taluni farmaci specifici per tale morbo. Ulteriori elementi da cui è possibile ricavare indizi di rilievo circa la condizione della sig.ra sono rappresentati CP_2 dalla cartella clinica relativa al ricovero della predetta presso l'Ospedale di Pesaro dal 14.06.2009 al 22.06.2009 a causa di un intervento chirurgico al femore e dal certificato di dimissioni rilasciato in data 13.07.2009 dal Centro di
Riabilitazione di Cagli. In tali documenti vi sono diverse annotazioni del personale medico che indicano la paziente come affetta da morbo di Alzheimer. In particolare si legge: “non sempre adeguata nelle risposte, collabora ed esegue semplici ordini (18.06.2009), con “stato mentale: confuso e stato psicologico: ansioso”. Inoltre, viene riferito che “il trattamento riabilitativo è stato fortemente condizionato dalle problematiche cognitive di base (morbo di Alzheimer); la collaborazione Per_ è stata fluttuante”. Ed ancora, da segnalare è anche il certificato dello stesso dott. in data 20.07.2009, in cui viene riportato il nuovo valore MMSE di 12.5/30 a seguito della ripetizione del medesimo test già precedentemente effettuato sulla sig.ra Occorre poi tener conto anche di quanto riportato nel verbale della Polizia di Stato di Pesaro CP_2 redatto dai due agenti intervenuti in data 13.07.2009 nell'abitazione della sig.ra durante una lite tra i due fratelli CP_2
in cui, difatti, si legge che “gli operanti, cercavano di avere una versione dei fatti da parte della sig.ra CP_1 CP_2 ma questa, interpellata, non era in grado di dare qualsiasi forma di spiegazione in quanto totalmente assente dalla realtà”. Tutti questi elementi, peraltro, sono stati fatti oggetto di esame in sede di perizia neuropsichiatrica sulla persona della sig.ra effettuata dal dott. in sede di incidente probatorio nel corso del procedimento penale CP_2 Persona_5 innanzi al Tribunale di Pesaro e, dunque, nel pieno contraddittorio delle parti. A conclusione del suo elaborato ed in risposta al quesito postogli, il dott. ha dichiarato che “la sig.ra , all'epoca dei fatti per cui si Per_5 Controparte_2 procede, ed in relazione a questi, già per la patologia diagnosticata e descritta, in relazione al rapporto transazionale specifico con la persona indagata, si trovava anche in condizioni di Deficienza Psichica tali da costituire elemento fondante
pagina 21 di 34 la circonvenibilità”. Va, in particolare, rilevato che il Dott. ha redatto il proprio elaborato all'esito della Per_5 valutazione della copiosa documentazione clinica acquisita ed ad affermare con precisione che la demenza di LZ era stata diagnosticata alla sig.ra già alla data del 04.06.2009. CP_2
…omissis….
Ugualmente significativo deve considerarsi l'elaborato redatto dal dott. in sede di CTU nel Persona_6 procedimento per la nomina di amministratore di sostegno in favore della sig.ra A seguito della visita peritale CP_2 svolta in data 20.10.2009, il CTU concludeva che “la sig.ra a causa della patologia demenziale moderato- CP_2 grave, ingravescente e cronica, non risulta possedere integrità e collegamento delle diverse funzioni psichiche dell'Io (cognitive, organizzative, previsionali, decisionali, esecutive, ecc.), il suo esame di realtà pare deficitario con una possibilità interpretativa inquinata dalla compromissione del pensiero e vede ridotta in modo grave e progressivo la capacità di analisi, critica, previsione e progettazione”. Sempre in tale sede il Dott. evidenziava “la gravita Per_6 della psicopatologia: Demenza di LZ in stadio moderato-grave con un decorso progressivo ingravescente ad andamento irreversibile… la malattia appare in uno stadio avanzato …la limitazione della capacità di adeguata comprensione dei fatti, la vulnerabilità emotiva in grado di incidere su scelte e comportamenti, le alterazioni della volitività e le disautononie funzionali sono da considerarsi gravi e tali da configurare uno stato di infermità abituale con una incapacità totale di provvedere ai propri interessi…”. Non sembra poi che il preciso contenuto di tale relazione possa essere inficiato da quanto successivamente dichiarato dallo stesso Dott. il quale, assunto il ruolo di Persona_6 consulente di parte del sig. ed escusso in tale qualità in data 10.04.2014, ha fatto riferimento ad un lieve RT deficit cognitivo tenuto conto peraltro del contrasto con quanto accertato dal Dott. Il quadro probatorio emerso Per_5 appare, dunque, corposo e chiaro e tale da fornire molteplici elementi in ordine alla patologia di cui era affetta la sig.ra
e alla sua insorgenza;
elementi che, peraltro, coprendo un arco di tempo che va dal 04.05.2009, ovvero da un CP_2 periodo immediatamente precedente il rogito di vendita oggetto di controversia sottoscritto in data 19.06.2009, ad un periodo di non molto successivo, offrono una efficace dimostrazione della presenza, già all'epoca della stipula del rogito, di evidenti aspetti che avevano già consentito di diagnosticare che la sig.ra era affetta dal morbo di LZ. CP_2
…omissis…..
… deve ritenersi che a fronte di una accertata patologia ingravescente ed irreversibile non sarebbero rilevanti eventuali intervalli di lucidità, “essendo superfluo e non indispensabile verificare la specifica condizione della vittima esistente al momento della stipula dell'atto”. Cosi, a sporadici intervalli di lucidità potrebbero ascriversi i momenti, descritti dal Per_ notaio e dalle sue collaboratrici, durante i quali la sig.ra avrebbe fornito le proprie generalità ai fini della CP_2 stipula dell'atto, o quelli in cui, durante l'udienza di comparizione nel corso della procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno, la sig.ra avrebbe risposto alle domande in maniera lucida e consapevole, così CP_2 come riportato nel verbale d'udienza del 04.08.2009.
….omissis….
La difesa del sig. ha dedotto che la sig.ra non si era mai interessata delle vicende economiche RT CP_2 della famiglia prospettando così una scelta effettuata al riguardo dalla donna in ordine alla delega in favore del figlio rispetto al proprio patrimonio. Il contenuto del verbale relativo all'esame della sig.ra nella procedura di CP_2 amministrazione di sostegno in data 11.08.2009 fornisce, invero, un quadro completamente diverso della situazione in cui la mancanza di interesse non appare affatto riconducibile ad un usuale rapporto di delega da parte di una persona avanti negli anni in favore del proprio figlio. Si legge, infatti: “(…) I miei figli vedono che non sono adatta a gestire le questioni economiche e cercano di venirmi incontro. Credo di aver un conto corrente ma non so di quanti soldi disponga;
non so se ho una pensione;
mi pare che ci fosse qualcuno che me la dava. Sono i miei figli che se ne occupano. Io per educazione non mi ingerisco in questi affari”. La mancanza di consapevolezza in ordine all'entità dei propri risparmi e alla stessa titolarità di una pensione non risulta in alcun modo [collegata: è evidente la svista omissiva del redattore] alla mancanza di interesse al riguardo e alla conseguente volontà di delegare i più stretti familiari rispetto alla amministrazione del proprio patrimonio ma alle minate possibilità cognitive della sig.ra a causa della patologia di cui la stessa soffriva attesa CP_2 la totale mancanza di consapevolezza anche rispetto alla sola titolarità della pensione. Tali argomentazioni non consentono neanche di ricondurre la condotta del sig. nell'ambito della prospettata “gestione” da parte del figlio RT degli affari economici della madre atteso che la gestione di affari altrui si fonda su esigenze di utilità sociale e risponde ad un criterio di economia oltre che costituire una applicazione dei principi di solidarietà sociale adottati in mancanza di
pagina 22 di 34 iniziativa o incuria dell'interessato. Essa mal si concilia con la fattispecie in esame in cui colui che asseritamente gestisce il patrimonio altrui si pone poi come parte in favore della quale si producono gli effetti dell'atto perfezionato attraverso la partecipazione dello stesso soggetto nei confronti del quale è stata attivata la “gestione”.
….omissis….
Il raffronto di tali deposizioni [del notaio rogante e delle due testi sue due collaboratrici, e , Tes_1 Testimone_2 chiamate ad intervenire alla sottoscrizione del rogito in qualità di testimoni, deposizioni parzialmente difformi] consente, dunque, di affermare con certezza, da un lato, che non vi era stato nessun contatto fra il notaio e la sig.ra prima CP_2 della stipula dell'atto per acquisire gli elementi sulla base dei quali redigere la compravendita e che tali elementi erano stati tutti forniti al pubblico ufficiale dal sig. e, dall'altro, che in sede di rogito, non era stata fornito alla RT sig.ra alcun chiarimento rispetto al contenuto dell'atto al di là della lettura dello stesso e della spiegazione CP_2 tecnica senza che si discutesse in alcun modo del prezzo. Tali elementi consentono, dunque, di ricondurre qualsiasi determinazione circa il contenuto dell'atto alla mera volontà del sig. in mancanza, peraltro, di qualsiasi RT elemento da cui desumere una pregressa formazione della volontà da parte della sig.ra rispetto all'insorgere CP_2 della patologia in ordine alla stipula dell'atto e alle condizioni di vendita.
…omissis……
Rispetto alla congruità del prezzo, escluso qualsiasi rilievo alle consulenze di parte, va rilevato che occorre avere riguardo alla CTU espletata nel giudizio civile di annullamento, nel contraddittorio delle parti del presente giudizio, a firma della Geom. con la quale, fatta applicazione dei corretti criteri di individuazione del valore dell'usufrutto, è stato CP_4 accertato il valore della nuda proprietà dell'immobile oggetto di compravendita, alla data dell'atto pubblico, in euro 446.025,00 e, dunque, in misura maggiore rispetto a quella di euro 391.250,00 indicata nel rogito oggetto di controversia, con una differenza di euro 54.775,00 che non può ritenersi riconducibile al mero margine di errore proprio della stima.
La configurabilità dell'illecito contestato al sig. non richiede alcuna abnorme sproporzione RT sinallagmatica prevedendo la fattispecie della circonvenzione di incapace l'esistenza di un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la vittima o per altri soggetti….
…omissis…
Deve…. ritenersi che la asserita convinzione della congruità del prezzo [invocata da andrebbe in ogni RT caso ascritta ad una colposa determinazione dello stesso, mentre va certamente escluso, per le ragioni sopra illustrate, che l'intera condotta possa essere stata dettata dalla necessità di procedere all'operazione nell'interesse della madre, ravvisandosi di contro la volontà del sig. di trarre il conseguente profitto consistito nell'assicurarsi il RT bene a prezzo inferiore così, peraltro, garantendosi la possibilità di mantenere l'intero bene in ipotesi di successione senza necessità di procedere ad una divisione….
5.3 – Conseguenze dell'accertata sussistenza di incapacità di intendere e di volere sulla tematica dell'art. 428 c.c. e sul “dolo incidente” evocato nelle domande di RT
Non v'è dubbio che le controversie che hanno dato luogo alle contrapposte domande civili oggetto del giudizio di primo grado attingano ad un contesto di aspro contrasto fra i fratelli in cui si CP_1
colloca il declino psichico della loro madre, la quale ha formalmente negoziato una serie di atti oggetto di reciproche contestazioni.
pagina 23 di 34 Tale declino psichico è ampiamente documentato e motivato nella sentenza di questa Corte d'Appello che ha dovuto occuparsi del giudizio di rinvio per le questioni civili, circa il reato di cui all'art. 643 c.p.
.
Sebbene, come appare evidente dalle premesse generali, alcuna valenza formale di giudicato possa essere spesa nelle questioni che sono oggetto della presente causa, rispetto alla quale è appena il caso di richiamare quanto sopra esposto circa le distinzioni fa farsi rispetto a quella relativa al risarcimento per circonvenzione d'incapace, favorevolmente conclusasi per nei termini di cui sopra, PA
nondimeno non può non sottolinearsi la correttezza e la completezza delle argomentazioni fatte dalla sentenza di questa Corte, sopra ampiamente trascritte, in quanto sicuramente preferibili, in termini di valutazione dell'incapacità di intendere e di volere nelle sue premesse mediche (e sia pure fatte con riferimento al reato di cui all'art. 643 c.c.) alle affrettate conclusioni cui perviene, sul punto, il primo giudice.
L'incapacità di intendere e di volere, pertanto, sicuramente sussisteva al momento della stipula del contratto tra la madre e suo figlio . Pt_1
Per la precisione, l'incapacità di intendere e di volere era sicuramente sussistente nel periodo tra il maggio 2009 e sino alla morte della presentandosi anzi la malattia come ingravescente e CP_2
restando salve, in linea del tutto teorica, possibilità di temporaneo recupero, peraltro solo parziale.
La sentenza del primo giudice valorizza tale ultima possibilità, ma con evidente malgoverno dei principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, nonché, prima ancora, all'onere della prova stesso.
Una volta infatti che risultasse provato un quadro di decadimento fisico, sia dal punto di vista psichico e volitivo, colle caratteristiche di ingravescenza e di gravità, comunque sottolineate dai medici che hanno avuto in cura la defunta, ovvero che se ne sono occupati come consulenti d'ufficio o periti, era specifico onere in capo all'altro contraente di provare che comunque sussistevano degli intervalli di totale o parziale recupero, sia delle capacità di volizione che di comprensione.
E tale prova doveva prima di tutto essere fornita proprio relativamente alla giornata in cui fu effettuato il rogito notarile. Sull'assoluta insufficienza, di per sé, della presenza di un notaio, questa Corte non può che rimandare alla motivazione congruamente resa nella pronuncia sopra trascritta ed alla
Cassazione citata. Né può trascurarsi la circostanza che la prestazione dell'operato professionale di un pagina 24 di 34 notaio non è di per sé decisiva se non è adeguatamente accompagnata da specifici indici, i quali, al contrario, non sono stati affatto provati (è anzi provato il contrario, vista la contraddittorietà delle motivazioni in sede penale del notaio e delle sue collaboratrici, sopra sottolineata).
Altro vizio della volontà viene contrappositivamente dedotto, sub specie di dolo incidente, nel pregresso contratto di permuta del 2008, come sopra visto, dal e dai suoi eredi non RT
rinuncianti alla domanda.
Tuttavia, sia per la distanza temporale tra la stipula della permuta, rispetto al momento dell'accertata incapacità naturale, sia per la diversità dei presupposti, e per altre ragioni che si andranno ad esaminare, tale incapacità appare del tutto neutra rispetto a questa domanda.
§ 6 – L'incapacità naturale nella stipula del contratto, la malafede ed il pregiudizio
6.1 – Il pregiudizio, grave o meno
È ben risaputa – anche se tutt'altro che pacifica, nei suoi termini, almeno in dottrina- la distinzione fra atti in genere e contratti in particolare nell'ambito dell'art. 428 c.c. :
a. gli atti in genere, inclusi fra questi gli atti unilaterali (ad esempio, una procura o un'offerta al pubblico), sono annullabili, su istanza dell'incapace o dei suoi eredi o aventi causa, solo se si prova che dall'atto deriva un grave pregiudizio all'incapace (art. 428, comma 1°)
b. i contratti sono annullabili, su istanza dell'incapace o dei suoi eredi o aventi causa, solo se si prova, [oltre al pregiudizio per l'incapace, requisito non richiesto per la giurisprudenza assolutamente dominante], anche la mala fede dell'altro contraente, il quale conosceva lo stato di incapacità naturale e il pregiudizio per l'incapace o avrebbe potuto accertarli con l'ordinaria diligenza (art. 428, comma 2°)
Quanto oggetto di parentesi al punto b) riguarda la previsione che il pregiudizio occorra anche nei contratti.
pagina 25 di 34 Previsione riconosciuta dalla più risalente giurisprudenza: Cass. 29.3.57, n. 1092; 5.12.56, n. 4366, in
Foro it, 1956,1, c. 13; 15.11.54, n. 4230; 23-7-1960, n. 2123; 29.11.71, n. 3473.
Negata da Cass., 26.2.92, n. 2374, in Corr. Giur., 1992, p. 511; 12.7.91, n. 7784, in Giur. it., 1992, 1,1,
c. 878; 13.5.80, n, 3137; 5.10.78, n. 4456; 13.10.78, n. 4584; prima ancora, 26.7.67, n. 1931; 11.12.56,
n. 4401; 13-2-1945, n. 98; 6-5-1949, n. 1146; 21-4-1951, n. 986; 8-11-1966, n. 2732, in Giur. it.,
1967,1, 1, 11404.
Le critiche alla tesi dominante in giurisprudenza, come detto, sono varie e provenienti da fonti autorevoli.
Si osserva, ad es. , che l'opinione prevalente nella giurisprudenza più recente si basa su una arbitraria lettura dell'art. 428, comma 1°, nel quale si legge “atti unilaterali” in luogo di “atti”. Ma l'art. 428 c.c. detterebbe, al primo comma, una disciplina di genere, comprensiva anche dei contratti, e nel secondo comma una disciplina di specie, relativa ai soli contratti;
sicché il requisito del pregiudizio vale anche per i contratti in forza di applicazione letterale dell'art. 428, e non solo di sua interpretazione logica. Il che è oltretutto confermato dalla rubrica dell'art. 428, oltre che dall'art. 427, comma 3°, che facendo riferimento agli “atti” compiuti dall'interdicendo non intende certo escludere i contratti.
Altra dottrina rileva che l'interpretazione letterale e sistematica dei due commi dell'art. 428 c.c. conduce a concludere che entrambi i requisiti sono necessari per l'annullamento del contratto. Infatti, anche in questo caso si osserva che la portata del 1° comma è abbastanza ampia per comprendere tutti gli atti tra vivi (e, quindi, anche i contratti), e pertanto anche per l'annullamento dei contratti la lettera della legge richiede il requisito del pregiudizio.
Né potrebbe obiettarsi che, se il pregiudizio costituisce (alla stregua dell'art. 428, 2° comma) un sintomo della mala fede, non sarebbe possibile elevarlo ulteriormente a requisito autonomo della fattispecie, perché, altrimenti, provato il pregiudizio, sarebbe provata la mala fede, e l'autonoma rilevanza di quest'ultimo elemento verrebbe così frustrata, rendendosi inutile, in definitiva, l'intero 2° comma. Infatti, la menzione del pregiudizio, qual è effettuata nel 2° comma, non sta ad indicare una equivalenza fra pregiudizio e mala fede, nel senso che il primo faccia presumere iuris et de iure la seconda, perché il giudice, in presenza del pregiudizio, è libero di inferire o meno, da tale circostanza, la mala fede della controparte.
pagina 26 di 34 In questa prospettiva dottrinale, la tendenza giurisprudenziale, assai protettiva per l'incapace, starebbe nella sensazione che in casi di mala fede evidente (come di pregiudizio evidente), sarebbe ingiusto lasciare senza difesa la vittima. Inconveniente che non si verificherebbe, però, quante volte, esistendo l'incapacità, costituisca malafede la generica coscienza di arrecare una lesione alla controparte, così come particolari modalità predisposte o utilizzate dall'altro contraente, che addirittura integrino, loro stesse, la fattispecie di incapacità5.
6.2 – La malafede
È significativo che il requisito della malafede compaia nei repertori in maniera pressoché esclusiva in ordine alla problematica del (grave) pregiudizio quale presupposto di annullabilità non richiesto per i contratti, ma indice della malafede stessa. Così, in vario modo : la già citata Sez. 1, Ord. n. 29962 del
13/10/2022; Sez. 2, n. 17381 del 17/06/2021; la già citata Sez. L, n. 19458 del 30/09/2015; Sez. 3, n.
1770 del 08/02/2012; Sez. 2, n. 17583 del 09/08/2007; Sez. 1, n. 21050 del 2/11/2004 e molte altre più risalenti.
Ora, il requisito della malafede non soffre delle problematiche interpretative, sopra esposte con riguardo al pregiudizio, dal momento che la sua necessità appare fuori discussione, essendo richiamata dalla legge.
Ma in cosa consista tale malafede appare invece questione necessaria di approfondimenti, non tanto circa la portata dell'elemento soggettivo, sicuramente individuabile sia con riferimento al dolo che alla c.d. negligenza inescusabile, quanto con riferimento al suo oggetto. Vale a dire se la malafede debba riferirsi (anche sotto il profilo della colpa inescusabile)
1. alla consapevolezza necessaria dello stato di incapacità di intendere o di volere in capo all'altro contraente
2. alla consapevolezza della sproporzione del corrispettivo, sproporzione in danno dell'incapace
3. all'una e all'altra della situazioni: incapacità e danno o forse, con espressione più efficace, incapacità che ha provocato il danno. Il che, poi, con espressione più sintetica, non sarebbe altro che l'approfittamento
Appare significativo ripetere, sul punto, quanto, sotto altro profilo giuridico, osservato da questa Corte con la sentenza 668.2020 :
pagina 27 di 34 “…La configurabilità dell'illecito contestato al sig. non richiede alcuna abnorme RT sproporzione sinallagmatica prevedendo la fattispecie della circonvenzione di incapace l'esistenza di un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la vittima o per altri soggetti….”, in relazione all'accertamento del “…. valore della nuda proprietà dell'immobile oggetto di compravendita, alla data dell'atto pubblico, in euro 446.025,00 e, dunque, in misura maggiore rispetto a quella di euro
391.250,00 indicata nel rogito oggetto di controversia, con una differenza di euro 54.775,00 che non può ritenersi riconducibile al mero margine di errore proprio della stima….”.
Il primo giudice, occupandosi della problematica, affronta il problema della malafede dell'altro contraente in maniera corretta, seppure implicitamente, affrontando i vari profili verso cui la malafede medesima si può rivolgere: v. supra, § 1.2, punto 4). Nega che vi sia stata malafede con riferimento alla consapevolezza dell'incapacità di intendere e di volere, affermazione, questa, insostenibile.
Ma le sue argomentazioni, invece, reggono, circa la consapevolezza di un pregiudizio, quello che si è sopra definito, secondo la migliore e più sintetica formula, approfittamento :
Peraltro, a tutto concedere circa lo stato di incapacità, difetta nella specie il requisito della mala fede…[…]… poiché il valore della nuda proprietà, stimato dal consulente d'ufficio in €.446.025,00, non si discosta in modo consistente dal prezzo pattuito (€.391.250,00: v. doc. 9 attore), la differenza tra i valori appare compatibile con il rapporto di parentela tra le parti negoziali, per cui è da escludere che l'atto fosse dannoso per la venditrice, tenuto altresì conto che il prezzo era rateizzato in cinque anni (e non in quindici come dedotto da parte attrice: v. memoria 8.10.12 pg. 19) e che la rinuncia all'ipoteca legale è usuale negli atti di vendita, comunque di per sé non pregiudizievole in difetto di elementi diversi…”.
Condivisibilmente il primo giudice ha valorizzato a. lo scostamento modesto – in disparte l'alea insita in ogni stima – tra il valore del bene e il prezzo : circa il 12 %
b. il rapporto di stretta parentela fra i due contraenti, nel senso, si badi, che non è giustificato il figlio che, consapevole dell'incapacità della madre, pure contragga con lei in condizioni di disparità, ma che non supera la linea della consapevolezza rilevante ex art. 428 c.c. la conoscenza (o il dovere di conoscere, in ogni caso) di un pregiudizio alla madre, dalla portata modesta, in capo al figlio, nel contesto concreto che si è esaminato pagina 28 di 34 A ciò va aggiunto il particolare clima di contrapposizione proprio in relazione agli assetti proprietari, che i due fratelli coltivavano attivamente e che ha come oggetto dell'altra domanda, azionata da su cui si ritornerà nel prosieguo, con un contratto stipulato un anno prima e con RT
risvolti simili.
§ 7 – Il rilievo del giudicato, o, in ogni caso, gli effetti della sentenza n. 668.2020 sulla domanda di annullamento ex art. 428 c.c.
Si è già parlato del differente ambito di valutazione tra la domanda di annullamento ex art. 428 c.c. e la domanda azionata in sede civile.
Tale differente ambito di valutazione va valorizzato, fra l'altro, sulla non condivisibilità, o, in ogni caso, su una non applicabilità, negli stessi termini, in questa sede, di quanto affermato nella sentenza n.
668 del 2020, nella parte in cui considera rilevante la differenza di prezzo, come richiamata nell'inciso da ultimo sopra riprodotto.
Le parti hanno, dal canto loro, proposto la loro versione circa le conseguenze della predetta sentenza enfatizzando l'una la rilevanza ed invece valorizzando le altre l'autonomia dei due giudizi.
7.1 – Le statuizioni della sentenza n. 668.2020 della Corte d'Appello di Ancona, passata in giudicato
Questa sentenza, accertato l'illecito di cui al fatto-reato di circonvenzione di incapace contestato al sig. in danno della sig.ra condanna il sig. al RT Controparte_2 RT
risarcimento del danno favore del sig. mediante versamento in favore di PA quest'ultimo della somma di euro 27.387,50 ( ½ di euro 54.775,00), da rivalutarsi secondo gli indici ufficiali Istat dalla data dell'illecito, 19.06.2009, alla presente pronuncia, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e progressivamente rivalutata all'attualità, e della somma di euro 5.000,00, in valori monetari attuali, oltre spese processuali.
Si tratta, in altre parole, del risarcimento del danno che, a parte il danno morale nascente da reato, è individuato proprio in quella famosa differenza del 12 % circa, vale a dire 54.775,00 (per la quota di competenza, a seguito della successione apertasi fra i fratelli proprio per la morte della danneggiata.
pagina 29 di 34 Si noterà che la parte civile non ha inteso azionare la declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c., come appare pacificamente riconosciuto nell'ipotesi di circonvenzione di incapace che si risolva in specifici atti posti in essere dalla persona fragile.
Si tratta di scelta del tutto legittima, verosimilmente dettata da una valutazione comparata dell'andamento del mercato immobiliare negli ultimi 15 anni, in cui il valore reale è diminuito su scala nazionale, e non di poco. Anche considerando l'immobile in questione nella fascia alta, per il suo verosimile maggior pregio rispetto alla media, il segno negativo, sempre in termini reali, appare più che probabile.
Alla declaratoria di nullità avrebbe conseguito la restituzione del corrispettivo, sia pure con i soli interessi legali, ed è da dubitare che l'importo di tale corrispettivo, maggiorato degli interessi legali
(quale debito di valuta) non fosse superiore, anche di molto, al valore attuale dell'immobile, da restituire, ovvero conferire alla massa ereditaria.
Ma in questo stesso ambito si può osservare che, sotto il profilo argomentativo generale, viene rafforzato quanto sopra detto al § 6.2, cioè che il pregiudizio, che dal punto di vista puramente giuridico va ancorato al momento del rogito, giugno 2009, e quantificato nel 12 % circa del corrispettivo, era verosimilmente del tutto azzerato negli anni successivi, sino alla morte della proprio perché gli anni 2008-2009 rappresentano, in generale, la punta non più raggiunta, in CP_2
termini di valore reale, del mercato immobiliare (sempre restando salve le singole specificità).
E ciò è conferma indiretta, ma assai forte, di una sostanziale assenza di approfittamento.
§ 8 – Le residue questioni
Tutti gli altri motivi di appello richiedono, senz'altro, per la loro consistenza, un minore spessore argomentativo rispetto a quello appena trattato.
8.1 – L'omessa e/o erronea valutazione di elementi di fatto a comprova del dolo contrattuale di
Illogicità e contraddittorietà della motivazione. - Illogicità e contraddittorietà della PA
pagina 30 di 34 decisione in relazione alla (mancata) qualificazione della permuta come “negotium mixtum cum donatione”
Si tratta di due motivi di appello che possono esaminarsi separatamente e che appaiono infondati, essendo, anzi, ai limiti dell'inconsistenza. Il primo giudice, in questo caso, ha argomentato sin troppo diffusamente su questi aspetti: qui basterà ribadire che i due motivi di appello, a loro volta collegati a due diverse domande, sono in radice incompatibili, in quanto collegati ad un unico elemento fattuale che non può cambiare a seconda della prospettazione dell'appellante. In altre parole, se non c'è una volontà comune, poiché quella della è viziata dal dolo, quella stessa volontà non può essere CP_2
spesa per la necessaria volontà di attribuire gratuitamente un qualcosa dalla madre al figlio. Ma, in ogni caso, il dolo rimane allo stato della mera affermazione, non è provato né le prove costitende richieste hanno una minima rilevanza in proposito, come pure condivisibilmente rilevato dal primo giudice .
8.2 - Erroneità della statuizione sulle spese di lite. Violazione dell'art. 96 c.p.c.
Motivo ai limiti dell'incomprensibilità . Una volta stabilita la reciproca soccombenza, il giudice non ha particolari obblighi motivazionali nel trare la conclusione, peraltro normale, di compensazione integrale. Circa la responsabilità aggravata, non si vede dove se ne rinvengano i presupposti . Altra è la questione relativa alla permanenza della trascrizione della domanda la quale, tuttavia, in primis, riguarda l'omissione contenuta nella sentenza impugnata, oggetto di censurata separata, che viene di seguito esaminata.
8.3 - Omesso ordine di cancellazione della domanda giudiziale relativa alla causa n. 719/2012 R.G.
A seguito del rigetto della domanda, per l'appellante, non ha avuto seguito la relativa domanda di cancellazione della trascrizione, su cui e poi gli eredi, insistono. RT
Questa parte della domanda va accolta (cfr. Cass., Sez. VI Civile – 2, 22 agosto 2017, ord. n. 20269, la quale ha ribadito che la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione resta una prerogativa esclusiva del giudice di merito. Pertanto, qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata, è preclusa in sede di giudizio di Cassazione la deduzione della questione, ma la parte deve dolersi davanti al giudice d'appello di tale omissione).
8.4 – Sull'appello incidentale condizionato in relazione all'eccezione di rito, avente carattere pregiudiziale, non esaminata dal Primo Giudice – che menziona in proposito la ragione più liquida –
pagina 31 di 34 nonostante fosse stata formulata in corso di causa (in particolare all'udienza del 3 luglio 2013 e successivamente coltivata anche in comparsa conclusionale) concernente l'omessa valutazione dell'avvenuta rinuncia della domanda avversaria, proposta nella causa n. 719/2012 R.G., per effetto del trasferimento dell'azione civile in sede penale attuata mediante deposito in data 4.12.2012 di costituzione di parte civile nell'interesse di nel procedimento penale n. 903/2010 PA
GUP Tribunale di Pesaro (atto prodotto dalla difesa nella predetta udienza del 3 luglio 2013). Si tratta di questione comunque infondata, per la semplice ragione, sopra esposta a sufficienza, che le domande sono del tutto diverse.
8.5 – La questione dell'assegno non restituito aveva contestato al fratello di non aver restituito alla massa ereditaria RT CP_1
della madre nonostante le richieste in vita della medesima, un assegno dell'importo di Controparte_2
€ 97.000,00 che gli era stato consegnato nel corso della divisione ereditaria del padre e Persona_2
che successivamente era stato sostituito da due assegni e da un pagamento per contanti.
A prescindere dalle eccezioni e difese spiegate in proposito da controparte, va in ogni caso detto che dell'esistenza di questo assegno non v'è che l'affermazione del non si sa a che titolo RT
sia stato emesso, non risulta azionato altrimenti nel corso di più di un decennio, anche perché, secondo sempre l'affermazione fatta dall'appellante, “sostituito”, anche qui non si sa in base a quale atto o negozio, con altri due assegni o contanti. Niente dicono in proposito le prove costituende su cui le parti continuano ad insistere, e sulle quali non si può che condividere l'articolato, ancorché sintetico, rigetto del primo giudice.
§§§§§§§§§§§
In conclusione, tutte le domande di appello principale ed incidentale vanno rigettate, salva la domanda trattata sopra, punto 8.3, rimanendo assorbite tutte le altre questioni e sia pure con le precisazioni ed integrazioni fatte in questa sede.
Ovvia la compensazione delle spese.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del CU, per . PA
P.Q.M.
pagina 32 di 34 La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando:
I. respinge l'appello incidentale e quello principale, integralmente, con la sola eccezione della domanda, veicolata nell'appello stesso e proposta da e dai suoi eredi RT
costituitisi che hanno insistito in tutte le domande, di cui al punto successivo;
II. Ordina al Conservatore RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da nell'ambito della causa n. 719/2012 Tribunale di Pesaro, PA
effettuata con formalità reg. gen. 2916, reg. part. 1869 del 22.03.2012 Conservatoria di Pesaro.
III. Dichiara cessata la materia del contendere tra e ed PA Pt_3 Pt_2
a seguito della rinuncia in atti di queste ultime, con conseguente estinzione del
[...]
processo limitatamente al relativo rapporto giuridico processuale
IV. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti
V. Dichiara la sussistenza dei presupposti del raddoppio del CU con riferimento all'appello proposto da PA
Ancona, così deciso lì 19/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli
Note
1 Al grave (o gravissimo) pregiudizio l'arresto invocato dal primo giudice appare negare anche la mera natura indiziaria, la quale non è negata, invece, dalla successiva Cass. Sez. 1, Ord. n. 29962 del 3/10/2022, che pure ribadisce l'insufficienza di tale (unico) elemento indiziario.
2 non presente nell'originale. CP_5
3 Enfatizzazione aggiunta per i punti principali .
4 Come accennato sopra, nell'ambito dei contratti il pregiudizio, non necessario per chiedere l'annullamento, viene recuperato quale elemento indiziario della malafede (non senza qualche contrasto anche in questo caso: v. supra, nota 1): in tal senso, più di recente , Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29962 del 13/10/2022;
pagina 33 di 34 pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Si fa l'esempio dei suggeritori occulti in campo commerciale, caso e nozione propria dell'inizio degli anni '80, in cui il commento era scritto. Qui, pare di capire, le modalità di predisposizione (con malafede) sono integranti l'incapacità naturale, ovviamente a certe condizioni.
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 108/2022 e promossa
DA
C.F. , già rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia RT C.F._1
Arbizzoni C.F. e Tommaso Brualdi C.F. , C.F._2 C.F._3 entrambi del Foro di Pesaro, tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Giovanni
Batista Latilla in Ancona, Corso Mazzini, n. 148 – deceduto pagina 1 di 34 E, nella loro qualità di eredi del predetto : RT
C.F. e C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
, già difese entrambe dall'Avv. Giuliano Dieni del Foro di Pesaro, cui è C.F._5
stato revocato il mandato
, C.F. , con gli Avv. Boris Dubini del Foro di Milano e Avv. Parte_4 C.F._6
Elena Sofia Pigretti del Foro di Lecco
AN IR, C.F. , con gli Avv. Tommaso Brualdi e Avv. C.F._7
Arianna Arbizzoni entrambi di Foro di Pesaro
Parte APPELLANTE
contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv. Valentina PA C.F._8
Lo Bartolo C.F. e Avv. Franco Buonassisi C.F. CodiceFiscale_9 C.F._10
entrambi del Foro di Pesaro, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito
[...]
in Pesaro, Via Virgilio, n. 27, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al n. di fax 0721-67195 - PEC: Email_1
Email_2
APPELLATO ed appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 465/2017, in materia di domanda ex art.428 c.c. ed altro.
Conclusioni:
Per e Pt_2 Parte_3
e , con atto depositato in via telematica, dichiarano: Parte_3 Parte_2
“dopo attenta valutazione del fascicolo …. …di rinunciare pro quota alla domanda
pagina 2 di 34 proposta dal de cuius nei confronti di ”. La RT PA dichiarazione è contenuta in atto pdf immagine, non nativo, firmato dall'avv. Giuliano Dieni. Nessuna specifica posizione è presa dalle predette eredi circa l'appello incidentale nel frattempo proposto da PA
Per IR AN
Per Parte_4
Entrambi gli eredi predetti insistono nelle domande del de cuius cui RT sono subentrati dopo l'interruzione del processo a seguito del suo decesso.
Tali domande sono
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto esposto in atti, accertati i fatti così come ivi esposti:
− in parziale riforma della sentenza n. 465/2017 Tribunale di Pesaro, pubblicata il
27.06.2017, non notificata:
− in via principale:
− dichiarare l'annullamento, per dolo determinante del convenuto/appellato CP_1 del contratto di permuta stipulato il 30 giugno 2008 a rogito Notaio Dott.
[...]
- Rep. n. 134412 tra la signora e il suddetto Persona_1 Controparte_2 CP_1 avente a oggetto la permuta con attribuzione di pari valore ai rispettivi beni
[...] come descritti nell'atto di appello.
Ordinare la trascrizione della decisione nei competenti Registri Immobiliari, con esonero di ogni responsabilità per il Conservatore. Per l'effetto, dichiarare che i beni così risultanti di proprietà della signora nata a [...] il [...] e deceduta Controparte_2
a Pesaro il 13.2.2012, C.F.: , appartengono all'asse ereditario CodiceFiscale_11 per la sua divisione tra gli eredi con gli altri beni relitti a seguito dell'apertura della successione, coincidente con la data del decesso di quest'ultima. Condannare, altresì, il signor a rilasciare liberi detti immobili da persone, cose e altri oneri. PA
- Dichiarare, in via subordinata rispetto all'ipotesi di cui sopra, che il consenso della signora all'attribuzione di pari valore agli immobili permutati è stato Controparte_2 provocato dai raggiri e dalle menzogne dell'Arch. e, pertanto, PA condannare il convenuto, ex art. 1440 c.c., alla rifusione, a vantaggio della massa ereditaria, di somma pari alla differenza di valore che, all'epoca, i beni trasferiti dalla avevano rispetto a quello ceduto da lui in permuta. CP_2
pagina 3 di 34 - In via alternativa, riconoscere e dichiarare, attesa la significativa sproporzione tra le attribuzioni corrispettive, che il contratto di permuta per il quale è causa ha natura di negotium mixtum cum donatione, avendo la signora accettato Controparte_2 consapevolmente detta sproporzione per una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento dell'Arch. per puro PA spirito di liberalità, di somma pari alla differenza tra il valore reale, all'epoca, dei beni ceduti e il minor valore reale di quelli ricevuti.
Dichiarare, per l'effetto, il convenuto/appellato tenuto alla collazione della liberalità come sopra ricevuta (in entità pari alla differenza di valore tra i beni trasferitigli dalla de cuius rispetto a quello ceduto in permuta).
- All'esito dell'accoglimento dell'una o dell'altra delle domande come sopra formulate, così accertata la consistenza della massa ereditaria della signora in Controparte_2 conformità della pronunzia, procedere a sua giudiziale divisione mediante formazione delle masse, con obbligo di collazione, separandosi in favore dell'istante la sua quota come per legge e testamento.
– In ogni caso condannare alla restituzione dell'assegno di euro PA
97.000,00 di cui agli atti.
– Dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello incidentale tardivo di CP_1
relativo alla causa 719/2012 R.G., in quanto tardivamente proposto;
[...]
- nel denegato caso in cui l'appello incidentale relativo alla causa n. 719/2012 R.G. di sia ritenuto ammissibile e procedibile, respingere detto appello PA dichiarando la relativa domanda avversaria di annullamento ex art. 428 c.c. improcedibile e/o improseguibile per rinuncia alla stessa derivante dal trasferimento dell'azione civile in sede penale, ovvero rigettare l'appello avversario confermando in toto la statuizione di rigetto per le medesime ragioni addotte dal Tribunale di Pesaro ovvero per qualsivoglia altra ragione che sarà ritenuta di giustizia;
- solo in via a ciò subordinata, e salvo il ricorso per Cassazione, nel denegato caso di annullamento ex art. 428 c.c. dell'atto di compravendita intercorso tra e Controparte_2
o per qualsivoglia denegata ipotesi per cui la compravendita fosse RT ritenuta invalida, con conseguente assegnazione dell'immobile alla massa, disporre, quale effetto naturale della declaratoria di invalidità del vincolo negoziale, prima dell'assegnazione del bene alla massa e della sua divisione, stante la retroattività della pronunzia, che siano restituite (anche ai sensi dell'art. 2033 c.c.) al Dott. Pt_1 tutte le somme già corrisposte alla venditrice a titolo di prezzo, nonché quelle
[...] ulteriori che, in esecuzione del contratto, egli ha versato all'amministratrice di sostegno della OR nonché, dopo il decesso di quest'ultima, a Controparte_2 CP_1
quale erede. Il tutto oltre spese dell'atto notarile, interessi e danno da
[...] svalutazione monetaria, nonché compensazione delle spese di lite. pagina 4 di 34 – Stante la soccombenza di condannarlo alla rifusione delle spese PA di lite del primo grado in favore dell'odierno appellante nonché condannare il medesimo a pagare in favore di una somma da determinarsi in via equitativa a RT titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., anche in considerazione del pregiudizio subito per effetto della ingiusta trascrizione della domanda giudiziale di cui alla causa n.
719/2012 R.G;
– Sempre in parziale riforma della sentenza impugnata, ovvero a titolo di correzione di errore materiale, integrare la decisione ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da nell'ambito della causa n. PA
719/2012 Tribunale di Pesaro, effettuata con formalità reg. gen. 2916, reg. part. 1869 del 22.03.2012 Conservatoria di Pesaro.
– Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, loro compensazione.
In via istruttoria si richiamano le richieste già reiterate nelle pagine 49 a 55 dell'atto di appello
Per PA
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni avversa e/o diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa,
In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da il 19/01/2018 ex art. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. e l'inammissibilità RT delle nuove argomentazioni difensive svolte per la prima volta in atto di appello;
In Via principale di merito e senza pregiudizio dell'eccezione, preliminarmente ribadito che non si intende accettare contraddittorio sulle avverse inammissibili e tardive prospettazioni spiegate in atto di gravame,
1) rigettare l'appello relativamente a tutti i motivi proposti e tutte le avverse domande, conclusioni ed istanze e in accoglimento delle ragioni che precedono;
2) confermare la sentenza di I° grado n. 465/2017 resa dal Tribunale di Pesaro nella causa n. 719/2012 R.G. che porta riunita a sé la n. 2634/2012 R.G. relativamente ai capi
2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (quest'ultimo previa correzione nella frase del nome “ CP_1
con il nome di “ , in quanto erroneamente indicato), 3.5, 3.6,
[...] RT
pagina 5 di 34 3.7 nella parte in cui ha respinto tutte le domande proposte da nei RT giudizio riuniti n. 719/2012 R.G. e n. 2634/2012 R.G. e pertanto,
3) rigettare le domande tutte spiegate dall'Appellante nel giudizio n. 2634/2013 R.G. siccome improcedibili, inammissibili e comunque infondate per tutte le ragioni dedotte in atti e, per l'effetto,
a) accertare e dichiarare che l'atto di permuta stipulato in data 30/6/2008 tra l'Arch.
e la sig.ra è valido ed efficace e, pertanto, PA Controparte_2 respingere l'avversa richiesta di annullamento del contratto per insussistenza del dolo determinante e/o incidente dell'Arch. per difetto assoluto dei relativi CP_1 presupposti di fatto e di diritto;
b) per l'effetto respingere ogni avversa domanda e conseguentemente accertare e dichiarare che i beni oggetto dell'atto di permuta non fanno parte dell'asse ereditario della sig.ra , con ogni conseguente statuizione relativa alla inesistenza di Controparte_2 obblighi di collazione dei beni e/o rifusione della somma pari alla differenza di valore tra i due immobili oggetto della permuta da parte del Convenuto;
c) accertare e dichiarare l'insussistenza del negotium mixtum cum donatione ex adverso invocata, anche in relazione alle domande ex adverso spiegate nella causa n.
2634/2013 R.G., siccome inammissibile e comunque infondata per difetto assoluto dei relativi presupposti di fatto e di diritto, requisiti e/ o condizioni e per l'effetto, d) respingere ogni avversa domanda relativa alla pretesa collazione e alla conseguente divisione giudiziale richiesta;
e) rigettare l'avversa domanda di restituzione dell'assegno dell'importo di €97.000,00 siccome inammissibile ed infondata per tutte le ragioni dedotte in atti e comunque non provata;
f) anche in via riconvenzionale, in accoglimento della domanda spiegata via di subordine, nel denegato e non ammesso caso che venisse ritenuta sussistenza della sproporzione tra il valore degli immobili permutati, accertare e dichiarare il maggior valore conferito al bene immobile di Via Valentini n. 78-80 per effetto delle opere e delle migliorie dallo stesso apportate dall'Arch. nonché per mancati PA guadagni derivanti dall'utilizzo gratuito che la de cuius per anni ha ottenuto sui beni di proprietà del medesimo pari ad €82.690,00 ed, all'esito, compensare e imputare il predetto valore nella formazione della massa ereditaria della sig.ra e Controparte_2 nella conseguente formazione della quota spettante all'Arch. PA
g) in ogni caso e comunque condannare l'Appellante al pagamento delle spese processuali, funzioni ed onorari di causa e al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 97 c.p.c..
pagina 6 di 34 4) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'Appellato, riformare in parte qua la sentenza di I° grado n. 465/2017 resa dal Tribunale di Pesaro nella causa n.
719/2012 R.G. che porta riunita a sé la n. 2634/2012 R.G. relativamente ai capi 2.1 e
2.2 e pertanto a) annullare il contratto di compravendita stipulato al prezzo di €.391.250,00 tra e la madre in data 19/06/2009 a ministero Notaio RT Controparte_2 Per_1
Dott. , avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile Per_1 adibito a civile abitazione di proprietà della medesima sig.ra sita in Pesaro alla CP_2
Via Valentini n. 78-80, distinta a catasto al Foglio 41, coi mappali n. 1115/sub 1 (Piani T-
1, zona censuaria 1, Cat. A/3, classe 3, vani 5,5), nonché n. 1115/sub2 (Piani T, zona censuaria 1, Cat. A/3, classe 3, vani 5), con riserva dell'usufrutto alla alienante, il
13/02/2012 riunito automaticamente alla nuda proprietà ex art. 1014 n.2 c.c. e quindi, a seguito della riunione dell'usufrutto, della piena proprietà in capo a RT
b) ordinare la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari, esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità;
c) per l'effetto assegnare il bene all'asse ereditario per la sua divisione tra gli eredi con altri beni della eredità a seguito dell'apertura della successione in data 13/02/2012, coincidente con la data del decesso della sig.ra ex art. 456 c.c.; Controparte_2
d) condannare, altresì, gli eredi di a rilasciare libero l'immobile da RT persone, cose ed altri oneri;
e) condannare gli eredi di al risarcimento danni da determinarsi anche RT in via equitativa che hanno ridotto il valore dell'immobile, stimato all'epoca della vendita pari ad € 812.000,00 come da perizia tecnica depositata in allegato all'atto di citazione
(v. doc. n. 20); condannarli altresì al risarcimento per mancato utilizzo del 50% dell'immobile per un periodo di 12 anni per una cifra che si stima di €100.800,00 corrispondente alla mancata percezione di un canone di locazione di circa € 700,00 mensili per 12 anni;
f) rigettare le avverse domande siccome inammissibili ed infondate per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede, e per l'effetto f1) accertare e dichiarare insussistente la negotiorum gestio ex adverso invocata per difetto assoluto dei relativi presupposti di fatto e di diritto, requisiti e/ o condizioni e quindi per abuso del diritto esercitato dal Convenuto;
f2) accertare e dichiarare invalido e comunque del tutto inefficace l'atto di vendita sopra descritto al punto a);
pagina 7 di 34 f3) accertare e dichiarare non dovuta la ripetizione della somma già versata dal
Convenuto a titolo di prezzo per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile e comunque ed in subordine disporne la sua compensazione con i danni vantati dall'Attore a causa dell'illegittimo atto di vendita realizzato in data 19/06/2009, in proprio e nella qualità di erede della compianta sig.ra ; Controparte_2
5) rigettare altresì l'appello condizionato proposto da siccome RT inammissibile e comunque anche perché infondato per i motivi spiegati in narrativa;
6) in ogni caso e comunque condannare gli eredi dell'Appellante al pagamento di tutte le spese processuali, funzioni ed onorari di causa del primo e secondo grado di giudizio ex art. 91 c.p.c.. Il tutto previa ammissione, si opus, delle istanze istruttorie richieste nelle memorie di rito non ammesse, come trascritte nella comparsa co costituzione in appello.
Chiede, inoltre, come da note di trattazione scritta del 07/09/2020, che sia espunta la memoria difensiva avversaria in relazione all'appello incidentale depositata dall'Appellante il 07/09/2020, siccome tardiva ed irrituale. In ogni caso se ne contesta integralmente il contenuto e chiede il rigetto di tutte le avverse istanze e conclusioni. Si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione contenente appello incidentale e alle domande, eccezioni, istanze, anche istruttorie e conclusioni tutte ivi svolte;
Richiama la sentenza della Corte di Appello n. 696/2020 del 15/07/2020, nel giudizio penale riassunto n. 973/2018 R.G.N.R. che ha respinto tutte le domande dell'odierno Appellante.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 – Il fatto e cenni al giudizio di primo grado
1.1 - Con atto di citazione notificato il 14.3.2012 conveniva in giudizio il fratello PA
, domandando che fosse annullato, ai sensi dell'art. 428 c.c., il contratto stipulato il RT
19.6.2009, per rogito del notaio di Pesaro, con cui la madre , deceduta il Per_1 Controparte_2
13.2.2012, aveva venduto allo stesso la nuda proprietà dell'immobile di civile abitazione sito a Pt_1
Pesaro via Valentini 78-80. Chiedeva di conseguenza che il bene fosse assegnato all'asse ereditario per la divisione, con la condanna del convenuto al rilascio ed al risarcimento dei danni.
L'attore esponeva che il fratello, approfittando dello stato di incapacità di intendere e volere della madre, affetta da Alzheimer e ricoverata in ospedale (per una caduta), l'aveva indotta a concludere il pagina 8 di 34 contratto in questione, ad un prezzo inferiore a quello di mercato e dilazionato e con rinuncia all'ipoteca legale.
Si costituiva , il quale contestava le domande, eccependo che l'atto era stato RT concluso, con l'assistenza di notaio, in stato di capacità della venditrice, nonché nell'ambito della gestione d'affari condotta dallo stesso convenuto in buona fede e nell'interesse della madre;
che l'atto non aveva arrecato pregiudizio alla venditrice. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e la condanna dell'attore in via riconvenzionale al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della trascrizione della domanda;
in via subordinata, domandava la restituzione delle somme pagate alla venditrice a titolo di prezzo, oltre alle spese dell'atto, interessi e rivalutazione.
Con separato atto di citazione notificato il 31.10.2012 conveniva in giudizio RT
, domandando che, previo annullamento per dolo del contratto di permuta stipulato PA dallo stesso convenuto con la madre il 30.6.2008, fosse dichiarata l'appartenenza dei beni permutati dalla madre all'asse ereditario, con richiesta di condanna del convenuto al rilascio del bene ricevuto in permuta;
in via subordinata, domandava che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni per dolo incidente;
in via dichiaratamente alternativa, domandava che, accertato che il contratto costituiva un atto di liberalità (negotium mixtum cum donatione), fosse dichiarato il convenuto obbligato alla collazione;
da ultimo domandava che, accolta l'una o l'altra domanda, si procedesse a divisione con condanna del convenuto alla restituzione dell'assegno di €.97.000,00 rilasciato in occasione delle operazioni di divisione dell'eredità del padre, . Persona_2
, in questa seconda causa, deduceva che la permuta impugnata era stata conclusa RT dalla madre con dolo determinante o incidente del figlio circa l'opportunità dell'atto ed il CP_1
valore dei beni, dichiarati di pari valore nel contratto, ma aventi valori diversi;
che in particolare i beni ceduti dalla madre, ossia l'immobile di via Castagneto, valevano almeno €.900.000,00 contro il valore di €.745.000,00 indicato nell'atto; che la sproporzione era comunque significativa di liberalità.
Si costituiva , il quale contestava le domande, eccependo che la permuta era stata PA stipulata pochi giorni dopo il contratto di divisione dell'eredità paterna intervenuto tra i fratelli e la madre, ove il valore degli immobili poi permutati dalla era stato indicato in €.745.000,00; CP_2
che la permuta era stata determinata dalla esigenza di regolarizzare la situazione abitativa delle parti;
che il bene permutato alla ossia l'immobile di via Valentini, era stato dalla stessa ceduto al CP_2 figlio , donde l'azione esperita non poteva conseguire il risultato auspicato;
che l'azione era Pt_1
pagina 9 di 34 parimenti inammissibile in ragione di quanto concordato nell'atto di divisione, non impugnato;
che non sussisteva e non era provato il dolo;
che generica era la domanda di restituzione dell'assegno.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria;
in via subordinata, domandava che fosse accertato il maggior valore dell'immobile di via Valentini per effetto di opere di miglioria ed uso gratuito della madre, per complessivi €.82.690,00, con richiesta di compensazione e imputazione del valore nella massa.
Riuniti i due processi e disattese le altre istanze di prova, aveva corso una consulenza tecnica con supplemento di chiarimenti.
1.2 – Il primo giudice decideva secondo i seguenti passaggi :
1) In relazione al giudizio promosso da , circa l'annullamento del contratto di PA
vendita del 19.6.2009 per incapacità di intendere e volere della madre, si richiamava giurisprudenza per la quale, ai fini dell' annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ., non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente;
quest' ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa (Cass. 2009 n. 4677).
2) Partendo dalla sussistenza del duplice presupposto della incapacità e della mala fede dell'altro contraente - elementi che dovevano essere provati dal - con riguardo all'incapacità PA
della venditrice, parte attrice fondava le proprie allegazioni sulla ctu depositata nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno e sulla perizia disposta nel processo penale nonché sui documenti ed atti depositati medesimo procedimento penale, inclusa l'audiocassetta doc. 41. Con riferimento a queste emergenze, tuttavia, il quadro risultava incerto in merito alle condizioni di salute della venditrice, che risultavano tali da non costituire quella prova “rigorosa e precisa” dell'incapacità, quale si richiede agli effetti dell'annullamento del contratto.
3) Non potevano apportare, rispetto al quadro così emerso, alcunché di rilevante le istanze istruttorie di parte attrice, consistenti nella richiesta di “acquisizione” di documenti ed atti del processo penale (già prodotti), ovvero nell'esibizione di documenti irrilevanti (v. pg. 3 – 5 memoria 8.11.2012), in istanze di consulenze superate da quelle già esperite ed, infine, in prove orali su fatti estranei alla causa (capitoli pagina 10 di 34 1, 2, 3, 9, 14, 15), ovvero già valutati in sede penale (capitoli 4, 5, 6, 12, 13), ovvero su circostanze generiche (capitoli 7, 8) ovvero su valutazioni inibite ai testi (capitoli 10, 11) o su circostanze già risultanti dai documenti (capitolo 16).
4) A tutto concedere circa lo stato di incapacità, difettava in ogni caso il requisito della mala fede, considerato, da un lato, che – per le ragioni esposte – le valutazioni degli stessi medici che si sono occupati del caso sono risultate contraddittorie, escludendosi così che detta incapacità, ove in ipotesi sussistente, potesse essere positivamente apprezzata da un profano quale è compratore;
dall'altro che la presenza del notaio redigente il contratto – tenuto per legge ad “indagare la volontà delle parti” (art. 47 comma 2 L.N.) – era motivo di ragionevole affidamento quanto alla validità dell'atto. Inoltre, il valore della nuda proprietà, stimato dal consulente d'ufficio in €.446.025,00, non si discostava in modo consistente dal prezzo pattuito (€.391.250,00), e la differenza tra i valori appare compatibile con il rapporto di parentela tra le parti negoziali, per cui è da escludere che l'atto fosse dannoso per la venditrice, tenuto altresì conto che il prezzo era rateizzato in cinque anni (non in quindici come dedotto da parte attrice) e che la rinuncia all'ipoteca legale è usuale negli atti di vendita, comunque di per sé non pregiudizievole in difetto di elementi diversi.
5) Dagli effetti dell'atto, come descritti, non si poteva affermare, in via presuntiva, che l'acquirente fosse consapevole della (ipotetica) incapacità naturale e come tale in mala fede, senza contare che tale mala fede non era provata neppure da un pregiudizio qualificabile come “gravissimo” (invoca il primo giudice esplicitamente l'arresto dato da Cass. 2015 n. 194581).
6) Per tali motivi, aventi valore di ragione più liquida anche rispetto alle questioni pregiudiziali, la domanda di annullamento del contratto di vendita stipulato veniva respinta, restando per l'effetto assorbita la domanda subordinata di parte convenuta (per la ripetizione del prezzo).
7) Andavano rigettate le domande consequenziali di parte attrice, in punto di trascrizione, assegnazione del bene alla massa, rilascio e risarcimento, mentre nulla doveva essere deciso sulle domande di accertamento negativo con riguardo alla negotiorum gestio e con riguardo alla ripetizione del prezzo, per difetto dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), in quanto l'invocato l'accertamento negativo ha rispettivamente ad oggetto una eccezione del convenuto (negotiorum gestio) ed una domanda dello stesso (di ripetizione del prezzo) entrambe assorbite dalle esposte ragioni di rigetto della domanda attrice.
pagina 11 di 34 8) Andava parimenti disattesa la domanda di risarcimento che il convenuto aveva proposto in relazione ad asseriti danni in conseguenza della “iniziativa giudiziale che ci occupa nonché dalla trascrizione della domanda”, in quanto non v'era alcuna prova dei danni genericamente allegati, non potendo supplire all'onere di allegazione e prova l'invocata liquidazione equitativa.
9) Andavano, poi, esaminate le domande proposte dalle parti nel secondo procedimento, poi riunito, in cui domandava, anzitutto, l'annullamento “per dolo determinante del convenuto” del RT contratto di permuta stipulato il 30.6.2008 a rogito Notaio Dott. – tra la madre Persona_1 [...]
e lo stesso convenuto. Premesso che la domanda - il cui fondamento si individuava non nella CP_2
sproporzione tra il valore dei beni permutati, ma nel dolo del convenuto - essa era infondata.
10) A fronte dell'espressa contestazione di della sussistenza del dolo, l'onere PA dell'attore , di fornire la prova dell'indicato vizio del consenso, era rimasto non RT
assolto. Erano irrilevanti le istanze istruttorie proposte, ma, prima ancora, non allegate in modo specifico le condotte in cui si sarebbe concretato il dolo del convenuto, avendo solo dedotto Pt_1 che suo fratello avrebbe raggirato la madre “sulla opportunità di procedere” alla permuta e CP_1
“circa il valore dei rispettivi beni”, senza indicare tempo, luogo, modalità di siffatta condotta.
11) Dal rigetto della domanda di annullamento di cui al capo sub 10) deriva la reiezione delle domande consequenziali proposte da per la trascrizione e per la declaratoria di “appartenenza” RT dei beni all'asse ereditario della ai fini divisionali. Per la stessa ragione, andava respinta la CP_2
domanda di rilascio degli immobili in questione.
12) Stesso esito di rigetto si imponeva per la domanda subordinata di risarcimento che RT
ha proposto deducendo, ma senza fornirne alcuna prova, il dolo incidente del convenuto,
[...] genericamente dedotto sempre in termini di “raggiri e menzogne”.
13) Sussisteva poi la domanda di , in via dichiaratamente alternativa, che “attesa la PA significativa sproporzione tra le attribuzioni corrispettive”, il contratto di permuta sia qualificato quale
“negotium mixtum cum donatione”, ove lo spirito di liberalità della consisterebbe appunto CP_2 nel aver “accettato consapevolmente detta sproporzione per una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento dell'Arch. . L'asserito scopo PA
di liberalità sarebbe, dunque, insito nel differente valore dei beni oggetto della permuta, ma, in questi termini, la domanda non poteva essere accolta. In tema di vendita, ma con principi valevoli anche per la permuta la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un pagina 12 di 34 " negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto (menzionandosi Cass. 2016 n. 10614; Cass. 2004 n. 19601).
14) Andava pertanto provata la consapevolezza della circa l'asserita differenza di valore tra i CP_2
beni oggetto della permuta, limitandosi ad affermare (v. citazione pg. 9) che la stessa CP_2 avrebbe “consapevolmente” voluto “l'attribuzione paritaria di valore . . .per una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella dello scambio”. Come eccepito dalla difesa del , era Parte_5 affermazione in contrasto con quanto asserito dall'attore in merito al fatto che la volontà della di “permutare alla pari” non sarebbe stata affatto “frutto di autonoma e consapevole scelta” CP_2 della stessa. (v. citazione pg. 5). Inoltre, è provato in via documentale che nell'atto di divisione stipulato tra la e i figli in data 11.6.2008, pochi giorni prima la conclusione della permuta, CP_2
l'immobile di via Castagneto venne assegnato in proprietà alla per il medesimo valore CP_2
indicato nella permuta (v. doc. 1 convenuto ), pari a quello di via Valentini. Poiché PA
non vi è alcuna prova, a fronte di specifica contestazione (v. memoria 28.3.13 pg. 3 PA ss.) dell'asserita simulazione del valore indicato nell'atto di divisione, né è allegato alcun vizio del volere della rispetto a detto atto, deve presumersi che quest'ultima, avendo compreso ed CP_2
accettato il valore assegnato in sede divisionale al cespite di via Castegneto, non fosse affatto consapevole dell'asserita differenza di valore tra detto cespite e quello di via Valentini, valutato dal consulente d'ufficio in €.640.000,00.
15) Ancora, mancava, in ogni caso, la prova che la avesse consapevolmente accettato CP_2
l'asserito differente valore tra i due beni, accettazione consapevole senza la quale difettava la possibilità di concepire un negozio stipulato per spirito di liberalità.
16) Anche in questo caso, seguiva la reiezione della domanda consequenziale di collazione.
17) Circa la domanda avanzata da al fine di ottenere la condanna del convenuto RT
“alla restituzione dell'assegno di euro 97.000,00”, lo stesso attore non aveva PA
indicato la ragione per la quale il convenuto sarebbe stato tenuto a siffatta obbligazione, e comunque il provvedimento invocato non sarebbe stato di alcuna utilità, avendo l'attore dichiarato che detto assegno sarebbe stato “sostituito” da altri sue assegni e contanti pagina 13 di 34 § 2 – L'appello principale e quello incidentale
2.1 - , con atto di citazione notificato il 19/1/2018, proponeva appello con i seguenti RT
motivi
1. Omessa e/o erronea valutazione di elementi di fatto a comprova del dolo contrattuale di
Illogicità e contraddittorietà della motivazione. PA
2. Illogicità e contraddittorietà della decisione in relazione alla (mancata) qualificazione della permuta come “negotium mixtum cum donatione”
3. Erroneità della statuizione sulle spese di lite. Violazione dell'art. 96 c.p.c.
4. Omesso ordine di cancellazione della domanda giudiziale relativa alla causa n. 719/2012 R.G.
Veniva altresì proposto appello incidentale condizionato in relazione all'eccezione di rito avente carattere pregiudiziale non esaminata dal Primo Giudice – che menziona in proposito la ragione più liquida – nonostante fosse stata formulata in corso di causa (in particolare all'udienza del 3 luglio 2013
e successivamente coltivata anche in comparsa conclusionale) concernente l'omissione della dell'avvenuta rinuncia della domanda avversaria, proposta nella causa n. 719/2012 R.G., per effetto del trasferimento dell'azione civile in sede penale attuata mediante deposito in data 4.12.2012 di costituzione di parte civile nell'interesse di nel procedimento penale n. 903/2010 PA
GUP Tribunale di Pesaro (atto prodotto dalla difesa nella predetta udienza del 3 luglio 2013).
2.2 - si costituiva, eccependo l'inammissibilità dell'appello, anche per le questioni PA introdotte per la prima volta in atto di appello, e, nel merito, l'infondatezza del medesimo.
Proponeva appello incidentale con i seguenti motivi
5. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 428 c.c. 1425 e ss. c.c. derivata dall'erronea interpretazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
In data 13.1.21 decedeva , cosicché veniva dichiarata l'interruzione del processo. RT
riassumeva la causa interrotta con ricorso depositato il 08/10/2021. La Corte con PA decreto del 12/10/2021 fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio il 18/01/2022.
pagina 14 di 34 In vista di tale udienza si costituivano gli eredi di RT
Fra questi, le figlie e dichiaravano di rinunciare alle domande (v. § Pt_2 Parte_3
successivo), mentre si sono riportati integralmente alle domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate da sia AN IR che , gli altri due eredi, i quali hanno invece RT CP_3
insistito nelle domande del de cuius.
QUESTIONI PRELIMINARI
È senz'altro da rigettare l'eccezione relativa all'appello incidentale, da considerare, secondo gli eredi, non ammissibile in quanto i due appelli non possono considerarsi connessi. Non si vede come possa negarsi tale connessione, stanti gli appelli contro la stessa sentenza, sia pure, ovviamente, su capi diversi.
È anche irrilevante la censura della difesa del circa “l'inammissibilità delle nuove RT argomentazioni difensive svolte per la prima volta in atto di appello”. Nel senso che la relativa obiezione sta o cade a seconda che siano veicolate eccezioni in senso stretto nuove e/o colpite da preclusioni. L'altra censura che – ma non è chiaro – sembra proposta è l'inammissibilità delle argomentazioni (mere argomentazioni) impropriamente veicolate in note che non erano destinate a contenerle. Di tali (mere) argomentazioni si può non tener conto, ove non condivisibili.
In presenza di altri indici che attestino la complessiva infondatezza della posizione della parte, tale uso improprio (ed infondato) può rilevare ai fini di una sanzione indiretta, ad es., in materia di spese o di responsabilità processuale aggravata. Null'altro è pertinente.
§ 3 – Alcune sopravvenienze nel corso del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello
È opportuno preliminarmente evidenziare, con l'ovvia necessità di valutare in prosieguo la loro valenza giuridica, le seguenti sopravvenienze, intanto segnalate nella loro mera valenza di fatti storici.
pagina 15 di 34 3.1) la sentenza penale di appello n. 1630/2016, menzionata anche dal primo Giudice, è stata annullata dalla Cassazione con la pronuncia n. 14765/2018, dep. il 30/03/2018. Con tale sentenza la Suprema
Corte, in accoglimento del ricorso della parte civile, odierna appellata ed appellante incidentale, ha cassato la sentenza di merito rilevando il vizio di motivazione sulla valutazione dell'elemento oggettivo del reato, che “non richiede il totale stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto passivo, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione”. In data
15/7/2020 è stata depositata la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 696/2020, che ha celebrato il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. . Tale sentenza è passata in giudicato.
3.2) e dichiarano, fra l'altro “dopo attenta valutazione del fascicolo Parte_3 Parte_2
…. …di rinunciare pro quota alla domanda proposta dal de cuius nei confronti di RT
”. La dichiarazione è contenuta in atto pdf immagine, non nativo, firmato dall'avv. PA
Giuliano Dieni e poi dalle due eredi di . L'intestazione dell'atto è, letteralmente “ RT
COMPARSA DI COSTITUZIONE DI NUOVO DIFENSORE NELL'INTERESSE DI: …..” . Esso reca la data del 17.1.22 ma è depositato, in realtà :
3.2.a) in telematico e sotto la dizione, in tal veste, di “precisazione delle conclusioni”, il 14.1.22
3.2.b) ma ancor prima, sempre in via telematica, quale identico documenti in pdf immagine (non nativo) quale “comparsa costituzione in appello”, stessa data di deposito telematico, 14.1.22, ma orario diverso anche se pressoché contestuale : h 18.31 il documento sub 3.2.a) e h 18.36 il documento 3.2.b).
3.2.c) il documento in oggetto è trasmesso, in via telematica, dall'avv. Giuliano Dieni
3.3) Con atto depositato dall'avv. Dieni in telematico il 2.9.22 viene prodotta la revoca del mandato difensivo allo stesso avv. Dieni da parte di e : il documento, in pdf immagine, Parte_2 Pt_3
reca la firma delle stesse e la data del 14.4.22 .
§ 4 – Valutazione della rinuncia alla domanda da parte di e Parte_3 Parte_2
Circa tale rinuncia, va ovviamente dichiarata cessata la materia del contendere, ancorché le altre parti non risultino aver preso una specifica posizione sul punto.
Le spese processuali, che invece non risultano oggetto di alcuna specifica pattuizione tra le parti, andranno ovviamente regolate secondo i principi della soccombenza virtuale . pagina 16 di 34 § 5 – I rapporti tra la sentenza penale che ha statuito sull'art. 643 c.p. (circonvenzione di incapace) e azione(i) proposta(e) in sede civile : in particolare, sulla capacità di intendere e di volere
5.1 – Considerazioni generali
Giova richiamare, sul punto, Cass., sez. I civ. - n.10329/2016, che ha avuto modo di precisare che in tema di invalidità negoziali, il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace.
Infatti, mentre l'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica, anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio:
“Nel caso in questione, si è accertato che la OR che ha stipulato l'atto impugnato, era affetta da una importante e irrimediabile menomazione delle facoltà intellettive e volitive, già presenti al momento della stipulazione della compravendita. Per tale motivo è stato annullato il richiamato contratto.
La malattia mentale a carattere permanente cui è risultata affetta la OR è stata idonea, inoltre, a invertire l'onere probatorio normalmente incombente in giudizio sul soggetto che chieda l'annullamento dell'atto negoziale. In particolare, il convenuto avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto, (Cass. civ. sez. II, 26 novembre 1997, n.11833), prova che – nel caso in questione – non è stata assolta.
Non coglie nel segno, altresì, la considerazione che la capacità di intendere e volere della OR fosse stata già valutata dal Notaio.
A riguardo, si è precisato che “l'atto pubblico redatto dal notaio fa fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, ma tale efficacia probatoria non si estende anche ai giudizi valutativi che lo stesso abbia eventualmente svolto, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte di uno dei contraenti, della capacità di intendere e di volere” (v. Cass. Civ. n. 9649/2006; Cass. Civ. n. 3787/2012)
pagina 17 di 34 Infine, per l'annullamento di un contratto a causa di incapacità di uno dei contraenti ulteriore elemento è costituito dalla malafede dell'altro, che può risultare o dal pregiudizio che il contratto abbia, anche solo potenzialmente, potuto arrecare all'incapace o dalla natura e qualità del contratto.”
Anche Cass. 20 marzo 2017, n. 7081, delinea il perimetro applicativo delle fattispecie di cui all'art. 643
c.p. ed art. 428 c.c. in termini non dissimili .
La questione sottoposta all'esame coinvolgeva le sorti del contratto posto in essere per effetto di una condotta di circonvenzione di incapace, con particolare riferimento al configurarsi in capo al Giudice civile del potere di accertamento incidenter tantum dell'esistenza del reato nel giudizio di annullamento contrattuale.
Il delitto di cui all'art. 643 cp è inquadrato nel Codice Penale tra i reati contro il patrimonio ed il bene giuridico tutelato è da ravvisarsi più che nella tutela della incapacità del soggetto in sé e per sé considerata, nella tutela della autonomia privata quale libertà di autodeterminarsi in ordine alla stipula di contratti, e della libera esplicazione della attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica.
Diversa è l'ipotesi di annullamento del contratto ex art. 428 c.c. ed a tal proposito la Corte pone in evidenza che la fattispecie di reato ex art. 643 c.p. e l'ipotesi civilistica di annullamento del contratto disciplinata dall'art. 428 c.c. hanno presupposti applicativi differenti:
“L'ipotesi di annullamento disciplinata dall'art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall'art. 643 c.p., hanno presupposti differenti, a tal punto che il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c., è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 c.c., richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p., è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (così, di recente, Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016).”
Più in generale il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nel caso di specie sottoposto all'attenzione della Suprema Corte trattasi di circonvenzione d'incapace, punito ex art. 643 c.p.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa.
pagina 18 di 34 Ciò in quanto in tale condotta va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico poste a tutela delle più ampie e superiori esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, esigenze che trascendono quelle della mera salvaguardia patrimoniale individuale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (così Sez. 2, n. 2860 del 7/2/2008).
La Suprema Corte precisa che “la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 c.p., (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 27/01/2004).”
Ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il Giudice civile è tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, incluso l'elemento soggettivo, pertanto valutandone incidenter tantum l'astratta configurabilità.
La Cassazione adduce a corredo di tale assunto argomentativo la circostanza che “a seguito della introduzione del nuovo testo dell'art. 295 c.p.c., per effetto della modifica introdotta con L. n. 353 del
1990, deve ritenersi non più operativo il riferimento all'art. 3 c.p.p. abrogato, con la conseguenza che, al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, si è sostituito quello della autonomia e separazione tra i giudizi.”
Inoltre nel caso in cui il processo penale per il reato di circonvenzione di incapace, comportante il conseguimento di un ingiusto profitto a seguito della stipulazione di atti di compravendita, si concluda con una sentenza di assoluzione dell'imputato in ragione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. (rapporti di parentela), l'azione volta al risarcimento del danno derivante da tale condotta illecita proposta dalla persona offesa in sede penale, può dallo stesso essere riproposta in sede civile e non trova ostacolo nella suddetta sentenza penale di assoluzione (Sez. 3, Sentenza n. 532 del
27/01/1986).
Ferma restando la netta differenza dell'ambito delle due possibili invalidità
1. annullabilità ex art. 428 c.c.
pagina 19 di 34 2. nullità ex art. 1418 c.c. degli atti collegati ad una circonvenzione ex art. 643 c.p. (ovvero, come si vedrà, mera domanda risarcitoria conseguente al reato, pure possibile)
La peculiarità del caso in esame, sulla quale non si potrà non ritornare, infra, per le necessarie considerazioni, è che in esso l'attenzione si incentra sullo stesso contratto, che pertanto viene in rilievo per l'una e per l'altra invalidità, tra il e sua madre. RT
5.2 – Il parallelo processo penale nei confronti di deciso dalla Cassazione con RT rinvio ai soli fini civili alla Corte d'appello .
Come sopra accennato, si è costituito parte civile nel procedimento contro suo PA
fratello ed ha interposto ricorso per Cassazione alla sentenza di assoluzione, decisa poi, con sentenza della Corte n. 14765-18, i cui passaggi salienti sono :
“…Con affermazioni reiterate e costanti si è al proposito stabilito (Sez. 2, 3209 del 20/12/2013, Rv 258537) che il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione espressione…..[…]….essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche;
ancora l'elemento oggettivo del delitto di circonvenzione è stato ricollegato ad ogni soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione (Sez. 2, n. 36424 del 26/05/2015, Rv. 264591). Pertanto, errata, sotto il solo profilo di stretto diritto, deve ritenersi l'affermazione, contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado, secondo la quale uno degli elementi materiali del reato sarebbe l'incapacità d'intendere e volere, laddove è sufficiente la lettura dell'art. 643 cod.pen. per avvedersi che così non è atteso che la norma richiede una infermità psichica o la deficienza psichica ossia un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico. Proprio in tale solco si inseriscono quelle ulteriori pronunce (Sez. 2, n. 18644 del 23/04/2009 Rv. 244446) secondo cui integra pure il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione quale ad esempio una passione incontrollabile e inconfessabile per altro soggetto.
……omissis………
Posto infatti essere stato accertato che l'atto venne concluso durante il ricovero della donna e che la stessa era certamente affetta dalla patologia del morbo di Alzheimer, collegata allo stato di anzianità, come peraltro risultante da diversi accertamenti peritali svolti sia nel presente giudizio che in quello per la nomina di amministratore di sostegno
…………omissis………
Invero lo stato della nel periodo di compimento degli atti dispositivi era caratterizzato da una riconoscibile CP_2 condizione di infermità richiamata proprio dall'art. 643 cod.pen., e le valutazioni e conclusioni compiute con riferimento al criterio dell'oltre ragionevole dubbio appaiono del tutto non conferenti sul punto dell'elemento oggettivo del reato.
pagina 20 di 34 Non appare infatti decisivo scandagliare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo poiché in ogni caso lo stato patologico non viene meno;
al proposito, si è già affermato che in tema di morbo di Alzheimer l'esistenza della patologia ingravescente e che affligge la parte offesa determina la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di circonvenzione di incapaci di cui all'art. 643 cod.pen., sotto il profilo della sussistenza di uno stato di infermità e deficienza psichica, che rende superfluo e non indispensabile verificare la specifica condizione della vittima esistente al momento della stipula dell'atto (Sez. 2, n.
9734 del 15/02/2017, Rv. 269136). Non rileva quindi la possibile esistenza di un intervallo di lucidità nelle condizioni della vittima stante che tale eventuale condizione non appare decisiva in presenza di una patologia irreversibile ed ingravescente come il morbo di Alzheimer che rende comunque la vittima soggetto affetto da grave deficienza psichica e quindi circonvenibile ex art. 643 cod.pen……..”.
La Corte d'Appello di Ancona, richiesta della statuizione ai soli fini civili, osservava fra l'altro3
“…La difesa del sig. nel riassumere il presente giudizio di rinvio ha riproposto la medesima azione PA svolta con l'atto di costituzione di parte civile limitando, dunque, la domanda all'aspetto risarcitorio derivante dalle condotte illecite ascritte al sig. Esulano, pertanto, dal presente giudizio le questioni relative alle RT domande restitutorie , alle questioni ereditarie legate alla formazione della massa e delle quote ecc. sollevate dalla difesa del sig. in quanto non determinate da eventuale integrazione della domanda attorea, e del tutto RT inconferenti con l'oggetto del presente giudizio.
…omissis……
Certamente devono poi escludersi i presupposti per poter procedere alla richiesta sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dell'altro giudizio pendente fra le stesse parti ( Cass. Sez. 6, Ord. 02/10/2015 n. 19767 che ha escluso il rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. tra il giudizio di annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore ed il processo penale per circonvenzione di incapace).
….Omissis…
…deve attribuirsi rilievo ad alcuni elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Innanzitutto occorre richiamare il primo certificato medico del dott. specialista in neurologia, datato 04.05.2009, dal quale Persona_3 emerge che la sig.ra risultava avere un “quadro cognitivo compatibile con Demenza di Alzheimer di grado Controparte_2 moderato MMSE = 19/30”; inoltre, agli atti è presente anche la richiesta, datata 04.06.2009, firmata dal Dott.
[...]
medico di base della sig.ra ed indirizzata all'Unità valutativa Alzheimer dell'Asur Marche – Distretto Per_4 CP_2 di Pesaro, al fine di far ammettere la predetta al protocollo di trattamento di taluni farmaci specifici per tale morbo. Ulteriori elementi da cui è possibile ricavare indizi di rilievo circa la condizione della sig.ra sono rappresentati CP_2 dalla cartella clinica relativa al ricovero della predetta presso l'Ospedale di Pesaro dal 14.06.2009 al 22.06.2009 a causa di un intervento chirurgico al femore e dal certificato di dimissioni rilasciato in data 13.07.2009 dal Centro di
Riabilitazione di Cagli. In tali documenti vi sono diverse annotazioni del personale medico che indicano la paziente come affetta da morbo di Alzheimer. In particolare si legge: “non sempre adeguata nelle risposte, collabora ed esegue semplici ordini (18.06.2009), con “stato mentale: confuso e stato psicologico: ansioso”. Inoltre, viene riferito che “il trattamento riabilitativo è stato fortemente condizionato dalle problematiche cognitive di base (morbo di Alzheimer); la collaborazione Per_ è stata fluttuante”. Ed ancora, da segnalare è anche il certificato dello stesso dott. in data 20.07.2009, in cui viene riportato il nuovo valore MMSE di 12.5/30 a seguito della ripetizione del medesimo test già precedentemente effettuato sulla sig.ra Occorre poi tener conto anche di quanto riportato nel verbale della Polizia di Stato di Pesaro CP_2 redatto dai due agenti intervenuti in data 13.07.2009 nell'abitazione della sig.ra durante una lite tra i due fratelli CP_2
in cui, difatti, si legge che “gli operanti, cercavano di avere una versione dei fatti da parte della sig.ra CP_1 CP_2 ma questa, interpellata, non era in grado di dare qualsiasi forma di spiegazione in quanto totalmente assente dalla realtà”. Tutti questi elementi, peraltro, sono stati fatti oggetto di esame in sede di perizia neuropsichiatrica sulla persona della sig.ra effettuata dal dott. in sede di incidente probatorio nel corso del procedimento penale CP_2 Persona_5 innanzi al Tribunale di Pesaro e, dunque, nel pieno contraddittorio delle parti. A conclusione del suo elaborato ed in risposta al quesito postogli, il dott. ha dichiarato che “la sig.ra , all'epoca dei fatti per cui si Per_5 Controparte_2 procede, ed in relazione a questi, già per la patologia diagnosticata e descritta, in relazione al rapporto transazionale specifico con la persona indagata, si trovava anche in condizioni di Deficienza Psichica tali da costituire elemento fondante
pagina 21 di 34 la circonvenibilità”. Va, in particolare, rilevato che il Dott. ha redatto il proprio elaborato all'esito della Per_5 valutazione della copiosa documentazione clinica acquisita ed ad affermare con precisione che la demenza di LZ era stata diagnosticata alla sig.ra già alla data del 04.06.2009. CP_2
…omissis….
Ugualmente significativo deve considerarsi l'elaborato redatto dal dott. in sede di CTU nel Persona_6 procedimento per la nomina di amministratore di sostegno in favore della sig.ra A seguito della visita peritale CP_2 svolta in data 20.10.2009, il CTU concludeva che “la sig.ra a causa della patologia demenziale moderato- CP_2 grave, ingravescente e cronica, non risulta possedere integrità e collegamento delle diverse funzioni psichiche dell'Io (cognitive, organizzative, previsionali, decisionali, esecutive, ecc.), il suo esame di realtà pare deficitario con una possibilità interpretativa inquinata dalla compromissione del pensiero e vede ridotta in modo grave e progressivo la capacità di analisi, critica, previsione e progettazione”. Sempre in tale sede il Dott. evidenziava “la gravita Per_6 della psicopatologia: Demenza di LZ in stadio moderato-grave con un decorso progressivo ingravescente ad andamento irreversibile… la malattia appare in uno stadio avanzato …la limitazione della capacità di adeguata comprensione dei fatti, la vulnerabilità emotiva in grado di incidere su scelte e comportamenti, le alterazioni della volitività e le disautononie funzionali sono da considerarsi gravi e tali da configurare uno stato di infermità abituale con una incapacità totale di provvedere ai propri interessi…”. Non sembra poi che il preciso contenuto di tale relazione possa essere inficiato da quanto successivamente dichiarato dallo stesso Dott. il quale, assunto il ruolo di Persona_6 consulente di parte del sig. ed escusso in tale qualità in data 10.04.2014, ha fatto riferimento ad un lieve RT deficit cognitivo tenuto conto peraltro del contrasto con quanto accertato dal Dott. Il quadro probatorio emerso Per_5 appare, dunque, corposo e chiaro e tale da fornire molteplici elementi in ordine alla patologia di cui era affetta la sig.ra
e alla sua insorgenza;
elementi che, peraltro, coprendo un arco di tempo che va dal 04.05.2009, ovvero da un CP_2 periodo immediatamente precedente il rogito di vendita oggetto di controversia sottoscritto in data 19.06.2009, ad un periodo di non molto successivo, offrono una efficace dimostrazione della presenza, già all'epoca della stipula del rogito, di evidenti aspetti che avevano già consentito di diagnosticare che la sig.ra era affetta dal morbo di LZ. CP_2
…omissis…..
… deve ritenersi che a fronte di una accertata patologia ingravescente ed irreversibile non sarebbero rilevanti eventuali intervalli di lucidità, “essendo superfluo e non indispensabile verificare la specifica condizione della vittima esistente al momento della stipula dell'atto”. Cosi, a sporadici intervalli di lucidità potrebbero ascriversi i momenti, descritti dal Per_ notaio e dalle sue collaboratrici, durante i quali la sig.ra avrebbe fornito le proprie generalità ai fini della CP_2 stipula dell'atto, o quelli in cui, durante l'udienza di comparizione nel corso della procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno, la sig.ra avrebbe risposto alle domande in maniera lucida e consapevole, così CP_2 come riportato nel verbale d'udienza del 04.08.2009.
….omissis….
La difesa del sig. ha dedotto che la sig.ra non si era mai interessata delle vicende economiche RT CP_2 della famiglia prospettando così una scelta effettuata al riguardo dalla donna in ordine alla delega in favore del figlio rispetto al proprio patrimonio. Il contenuto del verbale relativo all'esame della sig.ra nella procedura di CP_2 amministrazione di sostegno in data 11.08.2009 fornisce, invero, un quadro completamente diverso della situazione in cui la mancanza di interesse non appare affatto riconducibile ad un usuale rapporto di delega da parte di una persona avanti negli anni in favore del proprio figlio. Si legge, infatti: “(…) I miei figli vedono che non sono adatta a gestire le questioni economiche e cercano di venirmi incontro. Credo di aver un conto corrente ma non so di quanti soldi disponga;
non so se ho una pensione;
mi pare che ci fosse qualcuno che me la dava. Sono i miei figli che se ne occupano. Io per educazione non mi ingerisco in questi affari”. La mancanza di consapevolezza in ordine all'entità dei propri risparmi e alla stessa titolarità di una pensione non risulta in alcun modo [collegata: è evidente la svista omissiva del redattore] alla mancanza di interesse al riguardo e alla conseguente volontà di delegare i più stretti familiari rispetto alla amministrazione del proprio patrimonio ma alle minate possibilità cognitive della sig.ra a causa della patologia di cui la stessa soffriva attesa CP_2 la totale mancanza di consapevolezza anche rispetto alla sola titolarità della pensione. Tali argomentazioni non consentono neanche di ricondurre la condotta del sig. nell'ambito della prospettata “gestione” da parte del figlio RT degli affari economici della madre atteso che la gestione di affari altrui si fonda su esigenze di utilità sociale e risponde ad un criterio di economia oltre che costituire una applicazione dei principi di solidarietà sociale adottati in mancanza di
pagina 22 di 34 iniziativa o incuria dell'interessato. Essa mal si concilia con la fattispecie in esame in cui colui che asseritamente gestisce il patrimonio altrui si pone poi come parte in favore della quale si producono gli effetti dell'atto perfezionato attraverso la partecipazione dello stesso soggetto nei confronti del quale è stata attivata la “gestione”.
….omissis….
Il raffronto di tali deposizioni [del notaio rogante e delle due testi sue due collaboratrici, e , Tes_1 Testimone_2 chiamate ad intervenire alla sottoscrizione del rogito in qualità di testimoni, deposizioni parzialmente difformi] consente, dunque, di affermare con certezza, da un lato, che non vi era stato nessun contatto fra il notaio e la sig.ra prima CP_2 della stipula dell'atto per acquisire gli elementi sulla base dei quali redigere la compravendita e che tali elementi erano stati tutti forniti al pubblico ufficiale dal sig. e, dall'altro, che in sede di rogito, non era stata fornito alla RT sig.ra alcun chiarimento rispetto al contenuto dell'atto al di là della lettura dello stesso e della spiegazione CP_2 tecnica senza che si discutesse in alcun modo del prezzo. Tali elementi consentono, dunque, di ricondurre qualsiasi determinazione circa il contenuto dell'atto alla mera volontà del sig. in mancanza, peraltro, di qualsiasi RT elemento da cui desumere una pregressa formazione della volontà da parte della sig.ra rispetto all'insorgere CP_2 della patologia in ordine alla stipula dell'atto e alle condizioni di vendita.
…omissis……
Rispetto alla congruità del prezzo, escluso qualsiasi rilievo alle consulenze di parte, va rilevato che occorre avere riguardo alla CTU espletata nel giudizio civile di annullamento, nel contraddittorio delle parti del presente giudizio, a firma della Geom. con la quale, fatta applicazione dei corretti criteri di individuazione del valore dell'usufrutto, è stato CP_4 accertato il valore della nuda proprietà dell'immobile oggetto di compravendita, alla data dell'atto pubblico, in euro 446.025,00 e, dunque, in misura maggiore rispetto a quella di euro 391.250,00 indicata nel rogito oggetto di controversia, con una differenza di euro 54.775,00 che non può ritenersi riconducibile al mero margine di errore proprio della stima.
La configurabilità dell'illecito contestato al sig. non richiede alcuna abnorme sproporzione RT sinallagmatica prevedendo la fattispecie della circonvenzione di incapace l'esistenza di un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la vittima o per altri soggetti….
…omissis…
Deve…. ritenersi che la asserita convinzione della congruità del prezzo [invocata da andrebbe in ogni RT caso ascritta ad una colposa determinazione dello stesso, mentre va certamente escluso, per le ragioni sopra illustrate, che l'intera condotta possa essere stata dettata dalla necessità di procedere all'operazione nell'interesse della madre, ravvisandosi di contro la volontà del sig. di trarre il conseguente profitto consistito nell'assicurarsi il RT bene a prezzo inferiore così, peraltro, garantendosi la possibilità di mantenere l'intero bene in ipotesi di successione senza necessità di procedere ad una divisione….
5.3 – Conseguenze dell'accertata sussistenza di incapacità di intendere e di volere sulla tematica dell'art. 428 c.c. e sul “dolo incidente” evocato nelle domande di RT
Non v'è dubbio che le controversie che hanno dato luogo alle contrapposte domande civili oggetto del giudizio di primo grado attingano ad un contesto di aspro contrasto fra i fratelli in cui si CP_1
colloca il declino psichico della loro madre, la quale ha formalmente negoziato una serie di atti oggetto di reciproche contestazioni.
pagina 23 di 34 Tale declino psichico è ampiamente documentato e motivato nella sentenza di questa Corte d'Appello che ha dovuto occuparsi del giudizio di rinvio per le questioni civili, circa il reato di cui all'art. 643 c.p.
.
Sebbene, come appare evidente dalle premesse generali, alcuna valenza formale di giudicato possa essere spesa nelle questioni che sono oggetto della presente causa, rispetto alla quale è appena il caso di richiamare quanto sopra esposto circa le distinzioni fa farsi rispetto a quella relativa al risarcimento per circonvenzione d'incapace, favorevolmente conclusasi per nei termini di cui sopra, PA
nondimeno non può non sottolinearsi la correttezza e la completezza delle argomentazioni fatte dalla sentenza di questa Corte, sopra ampiamente trascritte, in quanto sicuramente preferibili, in termini di valutazione dell'incapacità di intendere e di volere nelle sue premesse mediche (e sia pure fatte con riferimento al reato di cui all'art. 643 c.c.) alle affrettate conclusioni cui perviene, sul punto, il primo giudice.
L'incapacità di intendere e di volere, pertanto, sicuramente sussisteva al momento della stipula del contratto tra la madre e suo figlio . Pt_1
Per la precisione, l'incapacità di intendere e di volere era sicuramente sussistente nel periodo tra il maggio 2009 e sino alla morte della presentandosi anzi la malattia come ingravescente e CP_2
restando salve, in linea del tutto teorica, possibilità di temporaneo recupero, peraltro solo parziale.
La sentenza del primo giudice valorizza tale ultima possibilità, ma con evidente malgoverno dei principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, nonché, prima ancora, all'onere della prova stesso.
Una volta infatti che risultasse provato un quadro di decadimento fisico, sia dal punto di vista psichico e volitivo, colle caratteristiche di ingravescenza e di gravità, comunque sottolineate dai medici che hanno avuto in cura la defunta, ovvero che se ne sono occupati come consulenti d'ufficio o periti, era specifico onere in capo all'altro contraente di provare che comunque sussistevano degli intervalli di totale o parziale recupero, sia delle capacità di volizione che di comprensione.
E tale prova doveva prima di tutto essere fornita proprio relativamente alla giornata in cui fu effettuato il rogito notarile. Sull'assoluta insufficienza, di per sé, della presenza di un notaio, questa Corte non può che rimandare alla motivazione congruamente resa nella pronuncia sopra trascritta ed alla
Cassazione citata. Né può trascurarsi la circostanza che la prestazione dell'operato professionale di un pagina 24 di 34 notaio non è di per sé decisiva se non è adeguatamente accompagnata da specifici indici, i quali, al contrario, non sono stati affatto provati (è anzi provato il contrario, vista la contraddittorietà delle motivazioni in sede penale del notaio e delle sue collaboratrici, sopra sottolineata).
Altro vizio della volontà viene contrappositivamente dedotto, sub specie di dolo incidente, nel pregresso contratto di permuta del 2008, come sopra visto, dal e dai suoi eredi non RT
rinuncianti alla domanda.
Tuttavia, sia per la distanza temporale tra la stipula della permuta, rispetto al momento dell'accertata incapacità naturale, sia per la diversità dei presupposti, e per altre ragioni che si andranno ad esaminare, tale incapacità appare del tutto neutra rispetto a questa domanda.
§ 6 – L'incapacità naturale nella stipula del contratto, la malafede ed il pregiudizio
6.1 – Il pregiudizio, grave o meno
È ben risaputa – anche se tutt'altro che pacifica, nei suoi termini, almeno in dottrina- la distinzione fra atti in genere e contratti in particolare nell'ambito dell'art. 428 c.c. :
a. gli atti in genere, inclusi fra questi gli atti unilaterali (ad esempio, una procura o un'offerta al pubblico), sono annullabili, su istanza dell'incapace o dei suoi eredi o aventi causa, solo se si prova che dall'atto deriva un grave pregiudizio all'incapace (art. 428, comma 1°)
b. i contratti sono annullabili, su istanza dell'incapace o dei suoi eredi o aventi causa, solo se si prova, [oltre al pregiudizio per l'incapace, requisito non richiesto per la giurisprudenza assolutamente dominante], anche la mala fede dell'altro contraente, il quale conosceva lo stato di incapacità naturale e il pregiudizio per l'incapace o avrebbe potuto accertarli con l'ordinaria diligenza (art. 428, comma 2°)
Quanto oggetto di parentesi al punto b) riguarda la previsione che il pregiudizio occorra anche nei contratti.
pagina 25 di 34 Previsione riconosciuta dalla più risalente giurisprudenza: Cass. 29.3.57, n. 1092; 5.12.56, n. 4366, in
Foro it, 1956,1, c. 13; 15.11.54, n. 4230; 23-7-1960, n. 2123; 29.11.71, n. 3473.
Negata da Cass., 26.2.92, n. 2374, in Corr. Giur., 1992, p. 511; 12.7.91, n. 7784, in Giur. it., 1992, 1,1,
c. 878; 13.5.80, n, 3137; 5.10.78, n. 4456; 13.10.78, n. 4584; prima ancora, 26.7.67, n. 1931; 11.12.56,
n. 4401; 13-2-1945, n. 98; 6-5-1949, n. 1146; 21-4-1951, n. 986; 8-11-1966, n. 2732, in Giur. it.,
1967,1, 1, 11404.
Le critiche alla tesi dominante in giurisprudenza, come detto, sono varie e provenienti da fonti autorevoli.
Si osserva, ad es. , che l'opinione prevalente nella giurisprudenza più recente si basa su una arbitraria lettura dell'art. 428, comma 1°, nel quale si legge “atti unilaterali” in luogo di “atti”. Ma l'art. 428 c.c. detterebbe, al primo comma, una disciplina di genere, comprensiva anche dei contratti, e nel secondo comma una disciplina di specie, relativa ai soli contratti;
sicché il requisito del pregiudizio vale anche per i contratti in forza di applicazione letterale dell'art. 428, e non solo di sua interpretazione logica. Il che è oltretutto confermato dalla rubrica dell'art. 428, oltre che dall'art. 427, comma 3°, che facendo riferimento agli “atti” compiuti dall'interdicendo non intende certo escludere i contratti.
Altra dottrina rileva che l'interpretazione letterale e sistematica dei due commi dell'art. 428 c.c. conduce a concludere che entrambi i requisiti sono necessari per l'annullamento del contratto. Infatti, anche in questo caso si osserva che la portata del 1° comma è abbastanza ampia per comprendere tutti gli atti tra vivi (e, quindi, anche i contratti), e pertanto anche per l'annullamento dei contratti la lettera della legge richiede il requisito del pregiudizio.
Né potrebbe obiettarsi che, se il pregiudizio costituisce (alla stregua dell'art. 428, 2° comma) un sintomo della mala fede, non sarebbe possibile elevarlo ulteriormente a requisito autonomo della fattispecie, perché, altrimenti, provato il pregiudizio, sarebbe provata la mala fede, e l'autonoma rilevanza di quest'ultimo elemento verrebbe così frustrata, rendendosi inutile, in definitiva, l'intero 2° comma. Infatti, la menzione del pregiudizio, qual è effettuata nel 2° comma, non sta ad indicare una equivalenza fra pregiudizio e mala fede, nel senso che il primo faccia presumere iuris et de iure la seconda, perché il giudice, in presenza del pregiudizio, è libero di inferire o meno, da tale circostanza, la mala fede della controparte.
pagina 26 di 34 In questa prospettiva dottrinale, la tendenza giurisprudenziale, assai protettiva per l'incapace, starebbe nella sensazione che in casi di mala fede evidente (come di pregiudizio evidente), sarebbe ingiusto lasciare senza difesa la vittima. Inconveniente che non si verificherebbe, però, quante volte, esistendo l'incapacità, costituisca malafede la generica coscienza di arrecare una lesione alla controparte, così come particolari modalità predisposte o utilizzate dall'altro contraente, che addirittura integrino, loro stesse, la fattispecie di incapacità5.
6.2 – La malafede
È significativo che il requisito della malafede compaia nei repertori in maniera pressoché esclusiva in ordine alla problematica del (grave) pregiudizio quale presupposto di annullabilità non richiesto per i contratti, ma indice della malafede stessa. Così, in vario modo : la già citata Sez. 1, Ord. n. 29962 del
13/10/2022; Sez. 2, n. 17381 del 17/06/2021; la già citata Sez. L, n. 19458 del 30/09/2015; Sez. 3, n.
1770 del 08/02/2012; Sez. 2, n. 17583 del 09/08/2007; Sez. 1, n. 21050 del 2/11/2004 e molte altre più risalenti.
Ora, il requisito della malafede non soffre delle problematiche interpretative, sopra esposte con riguardo al pregiudizio, dal momento che la sua necessità appare fuori discussione, essendo richiamata dalla legge.
Ma in cosa consista tale malafede appare invece questione necessaria di approfondimenti, non tanto circa la portata dell'elemento soggettivo, sicuramente individuabile sia con riferimento al dolo che alla c.d. negligenza inescusabile, quanto con riferimento al suo oggetto. Vale a dire se la malafede debba riferirsi (anche sotto il profilo della colpa inescusabile)
1. alla consapevolezza necessaria dello stato di incapacità di intendere o di volere in capo all'altro contraente
2. alla consapevolezza della sproporzione del corrispettivo, sproporzione in danno dell'incapace
3. all'una e all'altra della situazioni: incapacità e danno o forse, con espressione più efficace, incapacità che ha provocato il danno. Il che, poi, con espressione più sintetica, non sarebbe altro che l'approfittamento
Appare significativo ripetere, sul punto, quanto, sotto altro profilo giuridico, osservato da questa Corte con la sentenza 668.2020 :
pagina 27 di 34 “…La configurabilità dell'illecito contestato al sig. non richiede alcuna abnorme RT sproporzione sinallagmatica prevedendo la fattispecie della circonvenzione di incapace l'esistenza di un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la vittima o per altri soggetti….”, in relazione all'accertamento del “…. valore della nuda proprietà dell'immobile oggetto di compravendita, alla data dell'atto pubblico, in euro 446.025,00 e, dunque, in misura maggiore rispetto a quella di euro
391.250,00 indicata nel rogito oggetto di controversia, con una differenza di euro 54.775,00 che non può ritenersi riconducibile al mero margine di errore proprio della stima….”.
Il primo giudice, occupandosi della problematica, affronta il problema della malafede dell'altro contraente in maniera corretta, seppure implicitamente, affrontando i vari profili verso cui la malafede medesima si può rivolgere: v. supra, § 1.2, punto 4). Nega che vi sia stata malafede con riferimento alla consapevolezza dell'incapacità di intendere e di volere, affermazione, questa, insostenibile.
Ma le sue argomentazioni, invece, reggono, circa la consapevolezza di un pregiudizio, quello che si è sopra definito, secondo la migliore e più sintetica formula, approfittamento :
Peraltro, a tutto concedere circa lo stato di incapacità, difetta nella specie il requisito della mala fede…[…]… poiché il valore della nuda proprietà, stimato dal consulente d'ufficio in €.446.025,00, non si discosta in modo consistente dal prezzo pattuito (€.391.250,00: v. doc. 9 attore), la differenza tra i valori appare compatibile con il rapporto di parentela tra le parti negoziali, per cui è da escludere che l'atto fosse dannoso per la venditrice, tenuto altresì conto che il prezzo era rateizzato in cinque anni (e non in quindici come dedotto da parte attrice: v. memoria 8.10.12 pg. 19) e che la rinuncia all'ipoteca legale è usuale negli atti di vendita, comunque di per sé non pregiudizievole in difetto di elementi diversi…”.
Condivisibilmente il primo giudice ha valorizzato a. lo scostamento modesto – in disparte l'alea insita in ogni stima – tra il valore del bene e il prezzo : circa il 12 %
b. il rapporto di stretta parentela fra i due contraenti, nel senso, si badi, che non è giustificato il figlio che, consapevole dell'incapacità della madre, pure contragga con lei in condizioni di disparità, ma che non supera la linea della consapevolezza rilevante ex art. 428 c.c. la conoscenza (o il dovere di conoscere, in ogni caso) di un pregiudizio alla madre, dalla portata modesta, in capo al figlio, nel contesto concreto che si è esaminato pagina 28 di 34 A ciò va aggiunto il particolare clima di contrapposizione proprio in relazione agli assetti proprietari, che i due fratelli coltivavano attivamente e che ha come oggetto dell'altra domanda, azionata da su cui si ritornerà nel prosieguo, con un contratto stipulato un anno prima e con RT
risvolti simili.
§ 7 – Il rilievo del giudicato, o, in ogni caso, gli effetti della sentenza n. 668.2020 sulla domanda di annullamento ex art. 428 c.c.
Si è già parlato del differente ambito di valutazione tra la domanda di annullamento ex art. 428 c.c. e la domanda azionata in sede civile.
Tale differente ambito di valutazione va valorizzato, fra l'altro, sulla non condivisibilità, o, in ogni caso, su una non applicabilità, negli stessi termini, in questa sede, di quanto affermato nella sentenza n.
668 del 2020, nella parte in cui considera rilevante la differenza di prezzo, come richiamata nell'inciso da ultimo sopra riprodotto.
Le parti hanno, dal canto loro, proposto la loro versione circa le conseguenze della predetta sentenza enfatizzando l'una la rilevanza ed invece valorizzando le altre l'autonomia dei due giudizi.
7.1 – Le statuizioni della sentenza n. 668.2020 della Corte d'Appello di Ancona, passata in giudicato
Questa sentenza, accertato l'illecito di cui al fatto-reato di circonvenzione di incapace contestato al sig. in danno della sig.ra condanna il sig. al RT Controparte_2 RT
risarcimento del danno favore del sig. mediante versamento in favore di PA quest'ultimo della somma di euro 27.387,50 ( ½ di euro 54.775,00), da rivalutarsi secondo gli indici ufficiali Istat dalla data dell'illecito, 19.06.2009, alla presente pronuncia, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e progressivamente rivalutata all'attualità, e della somma di euro 5.000,00, in valori monetari attuali, oltre spese processuali.
Si tratta, in altre parole, del risarcimento del danno che, a parte il danno morale nascente da reato, è individuato proprio in quella famosa differenza del 12 % circa, vale a dire 54.775,00 (per la quota di competenza, a seguito della successione apertasi fra i fratelli proprio per la morte della danneggiata.
pagina 29 di 34 Si noterà che la parte civile non ha inteso azionare la declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c., come appare pacificamente riconosciuto nell'ipotesi di circonvenzione di incapace che si risolva in specifici atti posti in essere dalla persona fragile.
Si tratta di scelta del tutto legittima, verosimilmente dettata da una valutazione comparata dell'andamento del mercato immobiliare negli ultimi 15 anni, in cui il valore reale è diminuito su scala nazionale, e non di poco. Anche considerando l'immobile in questione nella fascia alta, per il suo verosimile maggior pregio rispetto alla media, il segno negativo, sempre in termini reali, appare più che probabile.
Alla declaratoria di nullità avrebbe conseguito la restituzione del corrispettivo, sia pure con i soli interessi legali, ed è da dubitare che l'importo di tale corrispettivo, maggiorato degli interessi legali
(quale debito di valuta) non fosse superiore, anche di molto, al valore attuale dell'immobile, da restituire, ovvero conferire alla massa ereditaria.
Ma in questo stesso ambito si può osservare che, sotto il profilo argomentativo generale, viene rafforzato quanto sopra detto al § 6.2, cioè che il pregiudizio, che dal punto di vista puramente giuridico va ancorato al momento del rogito, giugno 2009, e quantificato nel 12 % circa del corrispettivo, era verosimilmente del tutto azzerato negli anni successivi, sino alla morte della proprio perché gli anni 2008-2009 rappresentano, in generale, la punta non più raggiunta, in CP_2
termini di valore reale, del mercato immobiliare (sempre restando salve le singole specificità).
E ciò è conferma indiretta, ma assai forte, di una sostanziale assenza di approfittamento.
§ 8 – Le residue questioni
Tutti gli altri motivi di appello richiedono, senz'altro, per la loro consistenza, un minore spessore argomentativo rispetto a quello appena trattato.
8.1 – L'omessa e/o erronea valutazione di elementi di fatto a comprova del dolo contrattuale di
Illogicità e contraddittorietà della motivazione. - Illogicità e contraddittorietà della PA
pagina 30 di 34 decisione in relazione alla (mancata) qualificazione della permuta come “negotium mixtum cum donatione”
Si tratta di due motivi di appello che possono esaminarsi separatamente e che appaiono infondati, essendo, anzi, ai limiti dell'inconsistenza. Il primo giudice, in questo caso, ha argomentato sin troppo diffusamente su questi aspetti: qui basterà ribadire che i due motivi di appello, a loro volta collegati a due diverse domande, sono in radice incompatibili, in quanto collegati ad un unico elemento fattuale che non può cambiare a seconda della prospettazione dell'appellante. In altre parole, se non c'è una volontà comune, poiché quella della è viziata dal dolo, quella stessa volontà non può essere CP_2
spesa per la necessaria volontà di attribuire gratuitamente un qualcosa dalla madre al figlio. Ma, in ogni caso, il dolo rimane allo stato della mera affermazione, non è provato né le prove costitende richieste hanno una minima rilevanza in proposito, come pure condivisibilmente rilevato dal primo giudice .
8.2 - Erroneità della statuizione sulle spese di lite. Violazione dell'art. 96 c.p.c.
Motivo ai limiti dell'incomprensibilità . Una volta stabilita la reciproca soccombenza, il giudice non ha particolari obblighi motivazionali nel trare la conclusione, peraltro normale, di compensazione integrale. Circa la responsabilità aggravata, non si vede dove se ne rinvengano i presupposti . Altra è la questione relativa alla permanenza della trascrizione della domanda la quale, tuttavia, in primis, riguarda l'omissione contenuta nella sentenza impugnata, oggetto di censurata separata, che viene di seguito esaminata.
8.3 - Omesso ordine di cancellazione della domanda giudiziale relativa alla causa n. 719/2012 R.G.
A seguito del rigetto della domanda, per l'appellante, non ha avuto seguito la relativa domanda di cancellazione della trascrizione, su cui e poi gli eredi, insistono. RT
Questa parte della domanda va accolta (cfr. Cass., Sez. VI Civile – 2, 22 agosto 2017, ord. n. 20269, la quale ha ribadito che la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione resta una prerogativa esclusiva del giudice di merito. Pertanto, qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata, è preclusa in sede di giudizio di Cassazione la deduzione della questione, ma la parte deve dolersi davanti al giudice d'appello di tale omissione).
8.4 – Sull'appello incidentale condizionato in relazione all'eccezione di rito, avente carattere pregiudiziale, non esaminata dal Primo Giudice – che menziona in proposito la ragione più liquida –
pagina 31 di 34 nonostante fosse stata formulata in corso di causa (in particolare all'udienza del 3 luglio 2013 e successivamente coltivata anche in comparsa conclusionale) concernente l'omessa valutazione dell'avvenuta rinuncia della domanda avversaria, proposta nella causa n. 719/2012 R.G., per effetto del trasferimento dell'azione civile in sede penale attuata mediante deposito in data 4.12.2012 di costituzione di parte civile nell'interesse di nel procedimento penale n. 903/2010 PA
GUP Tribunale di Pesaro (atto prodotto dalla difesa nella predetta udienza del 3 luglio 2013). Si tratta di questione comunque infondata, per la semplice ragione, sopra esposta a sufficienza, che le domande sono del tutto diverse.
8.5 – La questione dell'assegno non restituito aveva contestato al fratello di non aver restituito alla massa ereditaria RT CP_1
della madre nonostante le richieste in vita della medesima, un assegno dell'importo di Controparte_2
€ 97.000,00 che gli era stato consegnato nel corso della divisione ereditaria del padre e Persona_2
che successivamente era stato sostituito da due assegni e da un pagamento per contanti.
A prescindere dalle eccezioni e difese spiegate in proposito da controparte, va in ogni caso detto che dell'esistenza di questo assegno non v'è che l'affermazione del non si sa a che titolo RT
sia stato emesso, non risulta azionato altrimenti nel corso di più di un decennio, anche perché, secondo sempre l'affermazione fatta dall'appellante, “sostituito”, anche qui non si sa in base a quale atto o negozio, con altri due assegni o contanti. Niente dicono in proposito le prove costituende su cui le parti continuano ad insistere, e sulle quali non si può che condividere l'articolato, ancorché sintetico, rigetto del primo giudice.
§§§§§§§§§§§
In conclusione, tutte le domande di appello principale ed incidentale vanno rigettate, salva la domanda trattata sopra, punto 8.3, rimanendo assorbite tutte le altre questioni e sia pure con le precisazioni ed integrazioni fatte in questa sede.
Ovvia la compensazione delle spese.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del CU, per . PA
P.Q.M.
pagina 32 di 34 La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando:
I. respinge l'appello incidentale e quello principale, integralmente, con la sola eccezione della domanda, veicolata nell'appello stesso e proposta da e dai suoi eredi RT
costituitisi che hanno insistito in tutte le domande, di cui al punto successivo;
II. Ordina al Conservatore RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da nell'ambito della causa n. 719/2012 Tribunale di Pesaro, PA
effettuata con formalità reg. gen. 2916, reg. part. 1869 del 22.03.2012 Conservatoria di Pesaro.
III. Dichiara cessata la materia del contendere tra e ed PA Pt_3 Pt_2
a seguito della rinuncia in atti di queste ultime, con conseguente estinzione del
[...]
processo limitatamente al relativo rapporto giuridico processuale
IV. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti
V. Dichiara la sussistenza dei presupposti del raddoppio del CU con riferimento all'appello proposto da PA
Ancona, così deciso lì 19/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli
Note
1 Al grave (o gravissimo) pregiudizio l'arresto invocato dal primo giudice appare negare anche la mera natura indiziaria, la quale non è negata, invece, dalla successiva Cass. Sez. 1, Ord. n. 29962 del 3/10/2022, che pure ribadisce l'insufficienza di tale (unico) elemento indiziario.
2 non presente nell'originale. CP_5
3 Enfatizzazione aggiunta per i punti principali .
4 Come accennato sopra, nell'ambito dei contratti il pregiudizio, non necessario per chiedere l'annullamento, viene recuperato quale elemento indiziario della malafede (non senza qualche contrasto anche in questo caso: v. supra, nota 1): in tal senso, più di recente , Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29962 del 13/10/2022;
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5 Si fa l'esempio dei suggeritori occulti in campo commerciale, caso e nozione propria dell'inizio degli anni '80, in cui il commento era scritto. Qui, pare di capire, le modalità di predisposizione (con malafede) sono integranti l'incapacità naturale, ovviamente a certe condizioni.