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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 663/2024 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Di Giacomo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonino
Di Giacomo, giusta procura speciale in atti, parte ricorrente contro
sede PROVINCIALE di Oristano Controparte_1
(C.F.: , p. iva: ), in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2
domiciliato in Via Dorando Petri - Torre a, 09170, Oristano (OR), e Controparte_1
, presso la sede dell'Istituto sita in Roma alla via Ciro il Grande n. 21,
[...]
parte resistente - contumace
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale.
La causa viene decisa, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -
Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t. pari ad € 5.375,48 o nella CP_1
diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da gennaio 2022 a dicembre
2023, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per
l'effetto:
1 a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' CP_1
b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 recuperato e trattenuto dall' o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre CP_1
interessi, come per legge;
- Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i CP_1
collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi già da ora antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.09.2024, ha chiamato in giudizio l' Parte_1 CP_1
esponendo:
- di essere titolare di prestazione assistenziale n. 01016846 dal 14.05.1986, in quanto riconosciuta invalida civile;
- di avere ricevuto in data 29.12.2022 comunicazione con cui l' le aveva chiesto la CP_1 restituzione della somma di €. 5.375,48 a titolo di indebito maturato per la corresponsione delle prestazioni assistenziali;
- di avere proposto avverso tale provvedimento ricorso al Comitato provinciale, benché non fosse obbligatorio;
- che l' aveva provveduto a detrarre un importo pari ad € 215,02 dalla pensione di CP_1
reversibilità cat. SOCTPS, nonostante il debito fosse sorto in relazione a una prestazione assistenziale di Cat. INVCIV e nonostante l'esponente avesse assolto a tutti gli obblighi reddituali (più precisamente, aveva presentato regolarmente Modello 730) e, dal momento in cui è stata riconosciuta la pensione di reversibilità, avesse comunicato all' il superamento del limite di reddito, CP_1
superamento che comunque era già noto a parte resistente in quanto le prestazioni erano dalla stessa erogate.
Ciò esposto in fatto, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della pretesa di ripetizione di indebito formulata dall' lamentando, innanzitutto, che la compensazione effettuata dall' era CP_1 CP_1
illegittima ed infondata in quanto non era soddisfatto il requisito della compensazione impropria, che avrebbe richiesto che i rispettivi crediti avessero origine da un unico rapporto giuridico, né era stato rispettato il limite del 1/5 della somma in pagamento per la trattenuta, oltre a non potersi effettuare alcuna compensazione trattandosi di credito impignorabile ex art. 1246 n. 3 c.c..
2 Inoltre, l' avrebbe potuto chiedere le somme soltanto a far tempo dalla notifica del CP_1
provvedimento di indebito e non per il periodo antecedente, non essendovi alcun dolo della parte ricorrente e stante anche la natura alimentare delle suddette prestazioni. Poiché la ricorrente aveva percepito le prestazioni in buona fede e vi aveva fatto legittimo affidamento, utilizzando le predette somme per le esigenze economiche della vita quotidiana, gli indebiti già erogati erano soggetti ad irripetibilità.
Peraltro, l' avrebbe dovuto almeno comunicare al pensionato le precise ragioni per le quali CP_1
il suo diritto era venuto meno, poiché in linea generale colui che afferma di avere effettuato un pagamento indebito, a causa di un mutamento successivo del titolo, ha l'onere di fornire la prova di tale mutamento o almeno di dedurne le precise ragioni.
Il ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni come sopra integralmente ritrascritte in epigrafe.
2. Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza avvenuta il
28.10.2024 all'indirizzo PEC della Pubblica Amministrazione
t” estratto dal Registro degli indirizzi Email_1
elettronici delle Pubbliche Amministrazioni PP.AA., l'ente convenuto non si è costituito in giudizio, sicché deve essere dichiarata la contumacia.
3. La causa è stata fissata al 21.03.2025 per la discussione ex art. 420 c.p.c., con differimento al
23.05.2025, disponendone la trattazione cartolare ex art. 127 – ter c.p.c.; poiché la causa è matura per la decisione, viene pronunciata sentenza recante contestuale motivazione.
§§§
4. La domanda formulata dalla parte ricorrente è fondata, nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
Occorre innanzitutto rilevare in linea generale che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 è destinata a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né appare consentita un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (v., ex multis, Cass. civ., Sez. L, 10.06.2019, n. 15550).
Sebbene non si possa applicare analogicamente in materia di indebito assistenziale l'art. 13 della L.
n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, sia la giurisprudenza della Corte di
Cassazione e quella costituzionale hanno tuttavia delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità
3 dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
In particolare, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La
Corte Costituzionale ha evidenziato che" [...] il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, la Suprema Corte di Cassazione, qualora la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio - economici o a questioni di altra natura.
In tale direzione si è andato consolidando un orientamento secondo il quale deve trovare applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
In particolare, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici, per cui è stato affermato il principio di diritto secondo cui “in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens” come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale, o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, o, infine, di dolo comprovato (Cass. civ., Sez. L, 20.05.2021, n. 13915, nella quale sono contenuti numerosi richiami a giurisprudenza conforme in tal senso).
4 Più di recente è stato ribadito che, in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. civ., Sez. L, 10.08.2022, n. 24617).
Inoltre, con specifico riferimento all'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, si è chiarito che lo stesso abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30.06.2020; tale pronuncia si pone dichiaratamente sulla scia dell'orientamento già espresso da Cass. civ., Sez. L, 15.10.2019, n. 26036 e da Cass. civ., Sez. L, 9.11.2018, n. 28771).
Applicando i principi testé richiamati nel caso qui esaminato, deve affermarsi l'irripetibilità delle somme versate dall' a titolo di pensione di invalidità civile in favore della trattandosi di CP_1 Pt_1
prestazioni di natura assistenziale erogate all'odierna ricorrente poiché riconosciuta dalla competente
Commissione medica (v. doc. A all. ricorso).
D'altro canto, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, nel caso di specie non può ritenersi che l'erogazione dei ratei di pensione indebiti sia addebitabile a un comportamento intenzionale della sig.ra non avendo l' rimasto contumace, allegato né provato che vi Pt_1 CP_1
sia stata da parte della ricorrente la comunicazione di dati non veritieri relativamente alla propria situazione reddituale;
al riguardo, la ricorrente ha prodotto in giudizio i Modelli 730 presentati con riferimento ai redditi per l'anno 2021 e per l'anno 2022 (doc. D all. ricorso).
È emerso, invero, che il superamento del limite reddituale è stato determinato dalla circostanza per cui l' anche dopo avere riconosciuto la pensione di reversibilità alla odierna ricorrente, ha CP_1
continuato a erogare contemporaneamente la prestazione di invalidità civile n. 01016846, come emerge dalla comunicazione di riliquidazione del 29.12.2022, da cui risulta che l' ha continuato a CP_1
erogare la pensione di invalidità per tutto il 2022 (rateo di 381,97 X 13) e per il mese di gennaio 2023
(rateo di euro 409,87), per un totale di €. 5.375,48, oggetto della richiesta di ripetizione di indebito
(doc. B all. ricorso).
A tale specifico riguardo giova rammentare che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso CP_1
5 l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione CP_1
di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_1 certamente tutelabile”, non potendosi far ricadere sul percipiente l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere (cfr. in questo senso Cass. n. 13223 del 2020, già citata).
Deve però escludersi che sia configurabile il legittimo affidamento della ricorrente con riferimento al rateo di pensione di € 409,87 erogato per il mese di gennaio 2023, avendo l'interessata già ricevuto la comunicazione al riguardo da parte dell'Istituto previdenziale ed essendo pertanto a conoscenza che tale importo non le era dovuto. Né pare potersi escludere il diritto alla ripetizione di tale somma in quanto, pur trattandosi di prestazioni scaturenti da titoli distinti per cui non opera la c.d. compensazione impropria, non è per ciò stesso applicabile il disposto di cui all'art. 1246, n. 3 c.c., tenuto conto che la trattenuta (per effetto di estinzione per compensazione) riguarda un controcredito avente ad oggetto non una prestazione assistenziale, ma una prestazione previdenziale (pensione di reversibilità, spettante alla dopo la morte del marito); d'altro canto, non risulta sia stato violato nel caso in esame il Pt_1
limite del quinto fissato dall'art. 69 L. 30.04.1969, n. 153.
In forza delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, deve pertanto essere affermata l'irripetibilità della somma di € 4.965,61 oggetto del provvedimento emesso dall' datato CP_1
29.12.2022 e, per l'effetto, deve essere disposta la condanna dell' resistente alla restituzione in CP_1
favore della ricorrente delle somme trattenute sulla prestazione in godimento cat. SOCTPS n.
10459932 dell'importo pari ad € 215,02 mensili (doc. D all. ricorso), fino alla concorrenza del medesimo importo, oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al saldo.
Deve invece essere dichiarata e accertata la legittimità della richiesta di ripetizione con riguardo alla somma di € 409,87 relativa al rateo di pensione di invalidità dovuto per il mese di gennaio 2023.
5. Le spese, in ragione dell'esito della lite, debbono essere compensate per 1/4 e per la restante parte (3/4) debbono essere poste a carico dell' le stesse sono liquidate in dispositivo ai sensi CP_1
del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa e all'attività difensiva effettivamente occorsa in concreto, di non speciale complessità, per cui si giustifica una liquidazione secondo i parametri minimi per tutte le fasi effettivamente espletate, con riconoscimento di una maggiorazione per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 - bis
D.M. 55/2014 nella misura del 15% sul compenso altrimenti dovuto per la fase introduttiva (essendo i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso e, quindi, funzionali alla relativa fase).
P.Q.M.
6 Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia dell' CP_1
2) in parziale accoglimento della domanda proposta da accerta e dichiara Parte_1
l'irripetibilità della somma di € 4.965,61 erogata per l'anno 2022 a titolo di prestazione di invalidità civile n. 01016846 oggetto del provvedimento emesso dall' datato 29.12.2022 e, per l'effetto, CP_1 condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute sulla prestazione CP_1 in godimento cat. SOCTPS n. 10459932 dell'importo pari ad € 215,02 mensili, fino alla concorrenza dell'importo di cui sopra, oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al saldo;
3) accerta e dichiara il diritto dell' alla ripetizione di indebito con riguardo alla somma di € CP_1
409,87 relativa al rateo di prestazione di invalidità civile n. 01016846 corrisposto a per Parte_1
il mese di gennaio 2023;
4) compensa le spese in ragione di 1/4 e per la restante parte (3/4) condanna l' in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo (già al netto della riduzione) di € 1.442,50, interamente per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Oristano, il 16 giugno 2025.
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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