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21 aprile 1942
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29 maggio 1948
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12 dicembre 1973
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 428.
(Incompetenza del giudice).
Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza puo' essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale. (88) ((90)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro". --------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
(Incompetenza del giudice).
Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza puo' essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale. (88) ((90)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro". --------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Commentari • 31
- 1. Cassazione civile n. 7438/1983https://www.brocardi.it/ · 197.41406
(massima n. 1) A norma dell'art. 428 c.p.c. l'incompetenza per territorio, in materia di controversie individuali di lavoro, può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 stesso codice, ovvero rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 651Provvedimento: […] 2) Con ordinanza comunicata alle parti il 24.3.21, il tribunale di Cosenza dichiarava la sua incompetenza territoriale in favore del tribunale di AO ai sensi degli artt. 428 e 444 c.p.c., assegnando termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione del processo. […] 12) Al riguardo si rileva che l'art. 428 c.p.c. prevede espressamente che il giudice fissa “un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale”.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- prescrizione contributiva·
- art. 307 c.p.c.·
- termine perentorio·
- opposizione ad avviso di addebito·
- art. 428 c.p.c.·
- incompetenza territoriale·
- estinzione del processo·
- riassunzione del processo