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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Presidente relatore
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1298/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello AR
Stato di Firenze
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'Avv. Francesco Tantussi Controparte_1
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
, contumace Controparte_2
APPELLATA all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 21 gennaio 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni: per parte appellante : AR
«Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente gravame, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1609/2022 pubblicata in data 23/12/2022
e di seguito rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto.
Con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio»; per parte appellata/appellante incidentale Controparte_1
«Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello:
- Rigettare l'appello principale e confermare la sentenza nr. 1609/2022 del
23/12/2022 emessa dal Tribunale di Pisa relativamente ai capi e i punti impugnati.
1 - Accogliere l'impugnazione incidentale sul capo indicato in narrativa e relativo alla regolamentazione delle spese di lite, e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza, accertando e dichiarando il diritto del Dr. alla refusione Controparte_1 integrale delle spese del primo grado di giudizio.
- Per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione incidentale condannare al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio il , o in AR subordine, l in solido con il , ovvero, in via Controparte_2 Controparte_3 di ulteriore subordine, la sola . Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1609/2022 emessa/pubblicata in data 23.12.2022 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 3962/2015 promosso da il Controparte_1
Tribunale di Pisa così provvedeva:
«i) ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione proposta da avverso Controparte_1 la cartella di pagamento n. 087 2015 0003198329, da dichiararsi nulla, con conseguente inesistenza del preteso creditore ad agire in executivis per le somme portate da detta cartella;
ii) ACCERTA e DICHIARA l'invalidità della notifica del Decreto penale di condanna n. 475/2013 emesso dal Tribunale di Pisa e per l'effetto dichiara lo stesso privo di esecutorietà; iii) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite».
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue:
- aveva proposto opposizione all'esecuzione ai sensi Controparte_1 dell'art. 615 c.p.c. deducendo quanto segue: in data 15.06.2015 gli era stata per notificata la Cartella Esattoriale di Pagamento n. 087 2015 0003198329 emessa da LI Centro S.p.a. su incarico del - Tribunale di AR
Pisa, con cui gli veniva intimato il pagamento, entro 60 giorni, di € 6.400,00 in favore dell'Ente Creditore - Tribunale di Pisa, oltre ad € AR AR
5,88 per diritti di notifica;
tali importi erano dovuti a seguito dell'emissione di
“atti giudiziari” a suo carico;
nell'apposita sezione della Cartella era indicato genericamente che si riferiva a un “Provvedimento n. 475 DC emesso in data
25.2.2013 – Ufficio recupero crediti – riferimento partita di credito num.:
000126/2015”; rivolgendosi al Tribunale di Pisa, era venuto a conoscenza di un decreto penale di condanna emesso a suo carico (n. 475/2013) avente ad oggetto la condanna al pagamento di una contravvenzione pari a complessivi € 6.400,00; la pena pecuniaria gli era stata comminata in qualità di Amministratore Unico della in relazione a due capi di imputazione per i reati Controparte_4
2 ex art. 71, comma 1, in relazione all'art. 87, comma 2, lett. c) ed ex art. 29, comma 1, in relazione all'art. 55, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008; solo a seguito della notifica della Cartella Esattoriale aveva appreso della pendenza del procedimento penale nei suoi confronti (e dell'emissione del decreto) e aveva potuto accedere agli atti del medesimo;
aveva constatato che le modalità di notifica del decreto penale di condanna non erano corrette;
in particolare, il tentativo di notifica non aveva avuto buon esito dato che il ricorrente non era stato rinvenuto presso il domicilio (“mancanza per temporanea assenza”), come risultava dall'avviso di ricevimento, nel quale il postino aveva contestualmente dichiarato di aver dato avviso al Sig. con una ulteriore raccomandata CP_1
“informativa” (CAD), dell'avvenuto deposito dell'atto notificato presso il competente Ufficio Postale;
l'avviso di ricevimento, da parte del destinatario, della seconda raccomandata non era tuttavia presente tra i documenti estratti dal fascicolo penale;
il mancato perfezionamento della notifica del provvedimento presupposto, cui egli avrebbe potuto opporsi se reso tempestivamente edotto, avrebbe dovuto impedire l'incardinarsi del procedimento esecutivo in essere.
L'opponente, in via preliminare, aveva chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva della Cartella Esattoriale di Pagamento n. 087 2015 0003198329 e della relativa sanzione pecuniaria;
- si era costituita in giudizio LI Centro S.p.a., oggi
[...]
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione. La convenuta-opposta aveva eccepito: a)
l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza, avendo il Sig. lamentato l'irregolarità della notifica senza tuttavia chiedere di essere CP_1 rimesso in termini al fine della contestazione nel merito della sanzione comminata;
inoltre, l'impugnazione della cartella era da considerarsi tardiva, essendo avvenuta nel sessantesimo giorno successivo a quello della notifica;
b)
l'improcedibilità dell'azione per erronea individuazione del legittimato passivo nonché l'omessa evocazione in giudizio del Tribunale di Pisa;
c) la validità della cartella di pagamento e della notifica del decreto penale di condanna alla stessa sotteso;
d) l'infondatezza dell'istanza di sospensione;
- la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della cartella esattoriale opposta era stata respinta con ordinanza, poiché la notifica del decreto penale di condanna era da considerarsi rituale. Parte opponente aveva presentato istanza di revoca della suddetta ordinanza. Tale istanza era stata rigettata;
3 - precisate le conclusioni e trattenuta la causa in decisione, il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore opponente, con la sentenza n. 68/2018 del 26.01.2018 aveva rigettato l'opposizione e condannato il Sig. a rifondere in favore di LI Centro S.p.a. le spese CP_1 processuali;
- avverso la sentenza n. 68/2018 del Tribunale di Pisa, il Sig. aveva CP_1 proposto gravame innanzi alla Corte d'Appello di Firenze che, con la sentenza n.
1438/2019, aveva qualificato l'opposizione avanzata alla stregua di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (riformando sul punto la pronuncia impugnata), rimettendo le parti davanti al Giudice di primo grado per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del , quale ente che aveva AR emesso il titolo poi portato dalla cartella esattoriale;
- parte opponente aveva riassunto la causa ai sensi degli artt. 354, comma
1, c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. affinché il Tribunale di Pisa disponesse l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Ministro
; AR
- con comparsa di risposta a seguito di riassunzione si era costituita in giudizio l , rilevando di essere l'unica Controparte_2 convenuta ed eccependo: a) la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle domande relative al decreto penale di condanna;
b) l'intervenuta acquiescenza sulla legittimità dell'attività compiuta da LI Centro S.p.a.
(oggi ); c) l'inammissibilità della domanda Controparte_2 proposta da nella propria comparsa in riassunzione, in Controparte_1 quanto nuova;
d) l'infondatezza della contestazione inerente alla validità/efficacia/legittimità della notifica del decreto penale di condanna n.
475/2013, godendo le dichiarazioni dell'agente postale di fede privilegiata e dovendo ritenersi, pertanto, provato l'invio della raccomandata informativa oggetto di contestazione, in assenza di proposizione di querela di falso da parte dell'interessato; e) la mancata evidenziazione dell'esistenza del periculum in mora per ottenere la sospensione dell'esecuzione, oltre l'evidente assenza del fumus boni iuris;
- a seguito della integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, si era costituito in giudizio il , premettendo che la sentenza della AR
Corte di Appello di Firenze n. 1438/2019 non era a lui opponibile ed eccependo:
1) la non configurabilità del litisconsorzio necessario;
2) l'inammissibilità
4 dell'opposizione per intervenuta decadenza ex art. 617 c.p.c.; 3) l'inammissibilità della domanda nuova fatta valere nel giudizio di riassunzione;
4) l'irrilevanza della notifica del provvedimento giurisdizionale presupposto;
5) in ogni caso, la validità/efficacia della notifica del decreto penale di condanna.
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito:
- all'esito della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1438/2019 il thema decidendum può essere circoscritto alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e della regolarità della notifica del provvedimento sotteso alla procedura esecutiva, al fine di accertare se quest'ultima avrebbe dovuto o meno essere avviata;
- avendo la controversia in esame ad oggetto la validità ed efficacia del titolo prodromico alla cartella di pagamento in base alla quale è stata azionata la pretesa erariale, la Corte di Appello ha ritenuto necessaria la presenza in giudizio di tutte le parti coinvolte e, quindi, non solo del debitore esecutato e dell'ente che si occupa della riscossione ( ), ma anche Controparte_5 dell'ente creditore, quale soggetto che ha emesso il titolo portato dalla cartella
( – Tribunale di Pisa). Pur non configurandosi una ipotesi AR di litisconsorzio necessario in senso stretto, l Controparte_2 non può invocare il difetto di legittimazione passiva, potendo egli stessa chiamare in causa l'ente creditore, senza che questo possa determinare l'inammissibilità della domanda inizialmente promossa nei confronti del solo ente procedente. Pur non versandosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario secondo la giurisprudenza prevalente, non può escludersi che l'ente creditore
[...]
– Tribunale di Pisa) abbia tutto l'interesse a stare in giudizio quale AR ente che ha emesso il provvedimento de quo, potendo comunque qualificarsi come litisconsorte facoltativo, rispetto al quale certamente sussiste piena legittimazione passiva nel giudizio di opposizione all'esecuzione, trattandosi, peraltro, dell'unico soggetto in grado di fornire prova dell'efficacia esecutiva del titolo contestato. L'attore in riassunzione ( ha correttamente adempiuto CP_1 alle disposizioni impartite dalla Corte di Appello di Firenze, al fine di non incorrere in conseguenze processuali per lo stesso pregiudizievoli. Tanto premesso, la costituzione in giudizio dell'ente creditore regolarmente avvenuta a seguito della riassunzione del giudizio di fronte al giudice di primo grado permette di ritenere regolarmente costituito il contraddittorio tra le parti, con rigetto di tutte le eccezioni relative alla carenza di legittimazione passiva;
5 - circa il merito della presente controversia e, in particolare, per quel che attiene alla questione della regolarità o meno della notifica del decreto penale di condanna, titolo presupposto e prodromico alla fase esecutiva successivamente instaurata, occorre rammentare l'orientamento al quale hanno aderito le Sezioni
Unite della Suprema Corte nel 2021 (sent. n. 10012/2021) secondo cui, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario (c.d. irreperibilità relativa) stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Tanto premesso, la mancata produzione in giudizio, da parte dell'ente creditore, dell'avviso di ricevimento della raccomandata
“informativa” (C.A.D.), trattandosi peraltro di provvedimento relativo a procedimento penale, con tutte le conseguenze che ne discendono, determina l'impossibilità di ritenere perfezionata la notifica nei confronti del destinatario, con conseguente lesione del suo legittimo diritto di difesa;
- in definitiva, deve ritenersi fondata l'opposizione promossa dalla parte attrice, dalla quale discende l'accertamento dell'invalidità della notificazione del decreto penale di condanna prodromico alla cartella esattoriale impugnata e la conseguente invalidità dell'atto di riscossione;
- sussistono eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite (art. 92 c.p.c.), trattandosi di controversia avente ad oggetto questioni giuridiche intorno alla quale si registrano orientamenti interpretativi eterogenei e la cui soluzione è determinata, di fatto, dall'applicazione del recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa il , AR per i seguenti motivi:
I. Irrilevanza della notifica del provvedimento giurisdizionale presupposto
Occorre ribadire il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(erroneamente ritenuto non pertinente dal Tribunale di Pisa) che ritiene irrilevante la notifica dell'atto prodromico alla cartella esattoriale di pagamento laddove tale atto
6 consista, come nel caso di specie, in un provvedimento giurisdizionale volto al recupero delle spese di giustizia e delle somme da versarsi in favore della . Controparte_6
L'iscrizione a ruolo, secondo tale indirizzo, espressamente non prevede la notifica del provvedimento giudiziario sotteso. Il diritto di difesa del destinatario della cartella di pagamento (la cui notificazione costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito al titolo esecutivo rappresentato) non risulta in ogni caso leso, dal momento che la cartella stessa deve sempre contenere gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva;
II. Validità/efficacia della notifica del decreto penale di condanna
Dallo stesso atto di citazione del Sig. si evince chiaramente come l'agente CP_1 postale abbia provveduto a dare atto non soltanto della temporanea assenza del destinatario, non rinvenuto al domicilio eletto (rectius, dichiarato) in Montecalvoli, Via
Francesca Sud n. 560, ma anche, e soprattutto, dell'avvenuta spedizione della “seconda raccomandata” al fine di avvisare il Sig. dell'avvenuto deposito dell'atto presso CP_1
l'Ufficio Postale. Un simile attestazione resa dall'agente postale nell'espletamento del proprio incarico gode di fede privilegiata e di forza certificatoria fino a querela di falso.
La mancata contestazione delle attestazioni di cui sopra con lo strumento della querela di falso implica la dimostrazione del perfezionamento del meccanismo notificatorio. La notifica del decreto penale di condanna deve quindi ritenersi correttamente espletata allo spirare del decimo giorno di giacenza della spedizione della raccomandata stessa;
III. Inammissibilità dell'opposizione
Nel caso in cui si lamenti la mancanza ab origine di un valido titolo esecutivo per mancato perfezionamento della procedura di notifica, l'azione esperita si sostanzia in un accertamento negativo della pretesa creditoria qualificabile come "opposizione c.d. recuperatoria"; dunque, nel caso in esame, ci troviamo dinanzi non ad una opposizione all'esecuzione, bensì ad una opposizione (tardiva) al decreto penale di condanna. Il Sig.
una volta venuta a conoscenza dell'esistenza del decreto di penale di condanna CP_1
n. 475/2013, asseritamente mai notificato, avrebbe dovuto proporre opposizione avverso la cartella esattoriale - a pena di inammissibilità - nelle forme dell'art. 461
c.p.p. e non nelle forme dell'art. 615 c.p.p., a pena di inammissibilità entro il termine di 15 giorni. Invece, la cartella esattoriale è stata notificata il 15.06.2015 e la notificazione dell'opposizione da parte del Sig. è avvenuta in data 13.08.2015, CP_1 ben oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge. Inoltre, trattandosi, per l'appunto, di una opposizione recuperatoria, il ricorrente aveva l'onere di dedurre i vizi che
7 attengono al merito della pretesa sanzionatoria. Non avendo l'opponente svolto difese nel merito della fondatezza della pretesa sanzionatoria, tale onere non è stato assolto.
Anche per tale ragione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Si costituiva in giudizio chiedendo anzitutto il rigetto dell'appello Controparte_1 proposto dal (in quanto infondato in fatto e in diritto), con AR conferma dei capi e dei punti della sentenza del Tribunale di Pisa ex adverso impugnati, per le seguenti ragioni:
- la sentenza n. 24984/2020 della Corte di Cassazione invocata dal
[...]
si riferisce, come si evince dalla motivazione, ad un giudizio di AR opposizione ex art. 617 c.p.c. agli atti esecutivi, pertanto le statuizioni ivi contenute riguardano soltanto il quomodo dell'esecuzione. L'opposizione proposta dall'odierno appellato ha invece natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., come riconosciuto dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.
1438/2019. Tale pronuncia non è mai stata impugnata dal AR
, neppure con l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. a fronte della
[...] mancata estensione del contraddittorio nei propri confronti, ed è perciò divenuta definitiva. Il primo motivo di appello, riguardante la presunta irrilevanza della notifica del provvedimento giurisdizionale presupposto, è pertanto inammissibile e non meritevole di esame in quanto surrettiziamente volto a reintrodurre nel thema decidendum questioni ormai coperte dal giudicato;
- in ogni caso, il primo motivo di appello deve essere rigettato per manifesta infondatezza. Non è vero che l'omessa notifica di un provvedimento giurisdizionale (quello di cui si discute è stato emesso all'esito di un procedimento inaudita altera parte) non incide sul diritto dell'ente creditore di procedere in executivis. L'omessa notifica rende, infatti, il provvedimento privo di esecutività
e si risolve in una causa impeditiva del diritto dell'amministrazione di procedere all'esecuzione. Tutte le pronunce della Cassazione richiamate dal AR
risultano inconferenti al caso di specie poiché riguardanti meri aspetti
[...] formali e/o procedurali della riscossione coattiva. L'omessa notifica del decreto penale di condanna ha precluso al condannato la possibilità di proporre opposizione avverso il medesimo. La presente vicenda è del tutto equiparabile alla notifica di un atto di precetto non preceduta dalla notifica del decreto ingiuntivo recante il credito precettato. Ad ogni modo, la Cassazione ha affermato che la notifica del decreto penale di condanna è indispensabile affinché il
8 provvedimento si formi e, venendo a giuridica esistenza, divenga titolo legittimante l'azione esecutiva;
- deve ribadirsi il principio consolidato secondo cui la prova del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza può essere offerta esclusivamente mediante allegazione/produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata “informativa” contenente la comunicazione di avvenuto deposito, come previsto dall'art. 8 della Legge 890/1982. Non esiste alcuna dichiarazione dell'operatore postale che attesti il compimento di tutti gli adempimenti prescritti dagli artt. 8, comma 2, L. n. 890/1982 e 157, comma 8,
c.p.p. a fronte dell'assenza temporanea del destinatario dell'atto. La C.A.D. e la ricevuta di ritorno della stessa non sono mai state prodotte nel presente giudizio, né dall'Agente della riscossione, né dal;
stante la AR mancata allegazione di tali documenti, la notifica del decreto penale di condanna non può quindi in alcun modo ritenersi perfezionata, dovendosi anzi ritenere radicalmente inesistente. Deve evidenziarsi che l'avviso di ricevimento della prima raccomandata non può in alcun modo costituire l'equipollente dell'avviso di ricevimento della C.A.D., come sostenuto da controparte;
- il terzo ed ultimo motivo di appello è generico, non avendo ad oggetto alcun capo o punto specifico della sentenza impugnata, contiene contestazioni nuove, non essendo mai state sollevate da controparte in primo grado e non essendo rilevabili d'ufficio, contrasta con il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1438/2019, è volto ad introdurre profili, quali l'inosservanza del termine di cui all'art. 461 c.p.p., che sono riservati alla cognizione del giudice penale e non deducibili per carenza di interesse, in capo al
, a contraddire sul merito della pretesa AR creditoria/sanzionatoria. Ad ogni modo, la tesi secondo cui l'odierno giudizio costituirebbe un'opposizione recuperatoria è destituita di ogni fondamento giuridico, in quanto l'odierno convenuto ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale (si vedano le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) senza mai sollevare alcuna contestazione sui fatti oggetto dell'imputazione. proponeva altresì appello incidentale avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Pisa n. 1609/2022 per avere il giudice di prime cure erroneamente compensato tra le parti le spese di lite nonostante il totale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e la conseguente integrale soccombenza del AR
9 e dell' . Secondo il Sig. non ricorrevano i presupposti per Controparte_2 CP_1 la compensazione delle spese previsti dall'art. 92 c.p.c., non essendo intervenuto un mutamento giurisprudenziale e non sussistendo alcun contrasto interpretativo (la sentenza delle Sezioni Unite del 2021 posta a fondamento della decisione si riferisce, tra l'altro, al processo tributario e non era quindi dirimente per la risoluzione della presente controversia). Il giudice di prime cure avrebbe potuto e dovuto decidere la controversia mediante la semplice applicazione dell'art. 171 c.p.p., norma che elenca i casi di nullità della notificazione.
All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. La Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, attesa la mancata costituzione in giudizio di Controparte_2
e verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione in appello
[...] eseguita nei suoi confronti (a mezzo P.E.C. all'indirizzo del procuratore costituito/difensore nel giudizio di primo grado), se ne dichiara la contumacia. L'appello principale proposto dal è infondato e deve essere rigettato. AR sostiene di essere venuto a conoscenza dell'emissione, nei suoi Controparte_1 confronti, da parte del Tribunale di Pisa – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del decreto penale di condanna n. 475/13 del 25.02.2013 – dep. il 20.05.2013 (n.
399/12 R.G.N.R. – N.R. 162/13 G.I.P.) soltanto a seguito della notificazione (avvenuta in data 15.06.2015) della cartella esattoriale di pagamento n. 087 2015 00031983 29
(la quale, nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo”, riporta quanto segue: «RUOLO n. 2015/001370 Atto giudiziari Partita:
0EGRM012013002201500126001DC20130225475 PROVVEDIMENTO NUMERO: 473DC
EMESSO IN DATA: 25/02/2013 UFFICIO RECUPERO CREDITI – RIFERIMENTO PARTITA
DI CREDITO NUM: 00126/2015») e di più approfondite ricerche e accertamenti presso l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Pisa.
Costituisce, in effetti, circostanza pacifica, nonché provata documentalmente, che il tentativo di notificare (mediante invio di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 170 c.p.p. e della L. n. 890/1982) il decreto penale di condanna de quo non andò a buon fine in quanto l'agente postale, in data 14.06.2013, non rinvenne il Sig. presso il domicilio eletto (rectius, dichiarato) Controparte_1 in Montecalvoli (PI), Via Francesca Sud n. 560 (sede della;
Controparte_4
10 come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 779400220771, stante la temporanea/momentanea assenza del destinatario all'indirizzo di cui sopra (c.d. irreperibilità relativa), l'operatore postale provvide a dare avviso al Sig. del CP_1 tentativo di notifica e del deposito del plico presso l'Ufficio Postale (quale punto di deposito/giacenza) mediante una seconda lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la n. 765792691083. Il plico non è stato ritirato.
Tra gli atti del fascicolo relativo al procedimento penale n. 399/12 R.G.N.R. – N.R.
162/13 G.I.P., mancherebbe, però, l'avviso di ricevimento della suddetta seconda raccomandata (informativa), vale a dire l'avviso di ricevimento della c.d. C.A.D.
(comunicazione di avvenuto deposito). Non risulta che tale avviso di ricevimento sia mai stato prodotto in giudizio dal ovvero da AR [...]
(e prima di essa da LI Centro S.p.a.). Controparte_2
Parte appellante ) sottolinea come l'agente/operatore postale AR abbia dato atto, nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 779400220771, dell'avvenuta spedizione della “seconda” raccomandata al destinatario irreperibile, evidenziando al contempo che una simile attestazione fa fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione ai sensi dell'art. 8 della L. n. 890/1982 è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Secondo il Ministero della Giustizia, non avendo contestato la veridicità di tale Controparte_1 attestazione proponendo querela di falso, deve ritenersi che la notifica del decreto penale di condanna sia stata correttamente eseguita e si sia perfezionata «allo spirare del decimo giorno di giacenza dalla spedizione della raccomandata stessa» (pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
Gli argomenti addotti dall'Amministrazione appellante si pongono in conflitto, tuttavia, con il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite nel 2021 in sede di composizione di un precedente contrasto giurisprudenziale (Cass., Sez. Un. civ., sent. 15 aprile 2021,
n. 10012, pronuncia ritenuta dirimente dallo stesso Giudice del Tribunale di Pisa ai fini della soluzione della controversa questione attinente alla regolarità o meno della notifica del decreto penale di condanna) e in molteplici successive occasioni ribadito dalle
Sezioni semplici della Suprema Corte di Cassazione (v., ex multis, Cass. civ., Sez. V, ord. 29 ottobre 2024, n. 27948, Cass. civ., Sez. III, ord. 16 luglio 2024, n. 19643, Cass. civ., Sez. Lav., ord. 5 aprile 2024, n. 9125, Cass. civ., Sez. V, ord. 13 dicembre 2023,
n. 34824 e App. Venezia, Sez. III, sent. 12 settembre 2023, n. 1815), a mente del quale «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio
11 postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero (come nel caso di specie) per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa». Soltanto nel caso in cui dall'avviso di ricevimento concernente la comunicazione di avvenuto deposito risulti che l'operatore postale, stante l'assenza del destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona una volta decorsi dieci giorni senza che il medesimo destinatario abbia ritirato il piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza.
Tale orientamento, tra l'altro, è stato condiviso dal giudice di legittimità anche in relazione alla notificazione, a mezzo posta, di provvedimenti giurisdizionali penali. Con riferimento, per l'appunto, alla notificazione di un decreto penale di condanna, Cass. pen., Sez. IV, sent. 1° febbraio 2024, n. 4359 ha stabilito che «la mera spedizione dell'avviso non è di per sé modalità idonea ad informare l'imputato del deposito dell'atto
(e dunque della possibilità di prenderne effettiva conoscenza ritirandolo presso l'ufficio postale) se alla stessa non segue la ricezione dello stesso avviso da parte dello stesso;
in altri termini, la spedizione sarebbe adempimento del tutto inutile se non avesse rilevanza l'accertamento dell'effettiva ricezione dell'avviso di deposito da parte dell'interessato, adempimento che assume un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando e dunque quella del concreto esercizio dei diritti di difesa, a maggior ragione qualora l'atto consista in un decreto penale di condanna, il quale viene pronunziato inaudita altera parte…» (cfr. anche Cass. pen., Sez. V, sent. 19 settembre 2022, n. 34519, relativa, invece, alla notificazione di un avviso di fissazione del giudizio di appello).
In assenza della ricevuta di ritorno della C.A.D., non è dato sapere con certezza se essa sia pervenuta nella sfera di conoscenza/conoscibilità del Sig. se questi l'abbia CP_1 ricevuta o meno presso il proprio indirizzo, se in tale momento egli fosse presente oppure no etc..
12 Inoltre, pur essendo vero che, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, le attestazioni dell'agente postale riguardanti le attività da costui compiute fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'Ufficiale Giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della
L. 20 novembre 1982, n. 890, e godono della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso Ufficiale giudiziario (cfr. Cass. civ.,
Sez. Lav., ord. 9 settembre 2024, n. 24099 e Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 28 ottobre
2021, n. 30485), «l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con
l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova»
(così, tra le altre, Cass. civ., Sez. VI-2, 12 luglio 2018, n. 18472).
In definitiva, nel dare continuità all'indirizzo, ormai consolidato, poc'anzi richiamato, questa Corte distrettuale non può che concordare con il giudice di prime cure laddove egli afferma l'impossibilità di ritenere perfezionata la notifica del decreto penale di condanna n. 475/2013 nei confronti del destinatario Sig. Controparte_1
Il secondo motivo di gravame è perciò infondato.
Occorre a questo punto chiedersi se il mancato perfezionamento della notifica del provvedimento giurisdizionale (che irroga una pena pecuniaria) da cui sorge il credito erariale possa o meno inficiare la procedura di riscossione, in particolare privando di validità la cartella esattoriale, ovvero se la notifica del suddetto provvedimento sia in ogni caso irrilevante ai fini della iscrizione a ruolo delle somme dovute e della successiva notifica della cartella di pagamento. Tale interrogativo conduce ad esaminare il primo motivo di appello.
Il cita, a sostegno della propria tesi, giurisprudenza di legittimità AR in tema di recupero/riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia e delle somme statuite in favore della ove, muovendo dal dato letterale dell'art. Controparte_6
227 ter, comma 1, del. d.P.R. n. 115/2002 (norma inserita nel Titolo II bis della Parte
VII, il quale detta “Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni processuali nel processo civile e penale”), si evidenzia come la formazione del ruolo e la notificazione della cartella non debbano necessariamente essere precedute dalla notifica
13 dei sottesi provvedimenti giurisdizionali originanti il credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2553, Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2020, n. 24984 e Cass. civ.,
Sez. Trib., ord. 10 maggio 2023, n. 12614).
Occorre considerare, tuttavia, che il peculiare provvedimento giurisdizionale che viene in rilievo in questa sede è un decreto penale di condanna, il quale viene emesso, ai sensi degli artt. 459 e ss. c.p.p., in assenza di contraddittorio (inaudita altera parte), ossia senza che il soggetto sia stato preventivamente convocato e sentito sui fatti contestati.
La notificazione del decreto penale di condanna all'imputato assume, pertanto, una valenza fondamentale anzitutto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, consentendogli di proporre opposizione ai sensi dell'art. 461 c.p.p. (è il caso di rammentare che la notifica del decreto presso il difensore d'ufficio, anche se domiciliatario, non è idonea di per sé ad assicurare la conoscenza effettiva dell'atto, cfr. Cass. pen., Sez. IV, sent. 19 dicembre 2019, n. 51155).
Questa Corte ritiene allora di dover aderire alle condivisibili conclusioni cui la Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione è pervenuta nella sentenza n. 21257 del 20 ottobre 2016 (richiamata da parte appellata) in merito ad un'opposizione proposta avverso una cartella esattoriale relativa all'ammenda ed alle spese liquidate con un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile per mancata impugnazione, da un soggetto che aveva sostenuto l'inesistenza della notificazione del decreto stesso e che,
a causa di questa inesistenza, non si fosse regolarmente formato il titolo in base al quale il aveva iscritto la relativa partita di credito ed aveva richiesto l'iscrizione a AR ruolo, avviando la procedura di riscossione affidata all'Agente della Riscossione (in quel caso LI ER S.p.a.). Il giudice di nomofilachia ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse errata laddove, equivocando sul fatto che il vizio fatto valere dall'opponente attenesse alla notificazione del decreto penale, aveva qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. (la quale, come è noto, «investe l'“an” dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa»), «senza considerare che – ed è questo il passaggio saliente -, nel caso del decreto penale di condanna – così come in quello del decreto ingiuntivo […], l'esistenza della notificazione
è indispensabile perché il provvedimento si formi e, venendo a giuridica esistenza, legittimi l'azione esecutiva» (invero, questa stessa Corte, con la sentenza n. 1438/2019 pubbl. l'11.06.2019 ha ritenuto che l'opposizione proposta dal dovesse essere CP_1 qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ricordando che, «allorché si contesti la legittimità della pretesa per mancanza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo» e «quando la
14 deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento (o nella fattispecie del decreto penale di condanna) è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione», il rimedio oppositivo proponibile avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di somme da parte dell'agente è proprio l'opposizione all'esecuzione).
D'altronde, l'imprescindibilità della notificazione del decreto penale di condanna può essere evinta dal dettato del quarto comma dell'art. 460 c.p.p., il quale recita: «se non
è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale e restituisce gli atti al pubblico ministero».
Rivolgendo l'attenzione al termine di paragone opportunamente adottato dal giudice di legittimità, vale a dire il decreto ingiuntivo, anch'esso emesso all'esito di un procedimento (quello disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c.) a contraddittorio differito, si osserva quanto segue: a) l'art. 644 c.p.c. fa discendere l'inefficacia del decreto ingiuntivo dalla mancata o inesistente notificazione del medesimo entro i termini perentori ivi contemplati;
b) l'art. 647, comma 1, c.p.c. prescrive, quale ulteriore forma di tutela, che, qualora l'opposizione non venga proposta nel termine stabilito e risulti o appaia probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto, il giudice disponga la rinnovazione della notificazione del provvedimento monitorio;
c) come chiarito da Cass. n. 2553/2019 cit., l'art. 654, comma 2, primo periodo c.p.c., «prevede una notifica del precetto senza nuova notifica, a fini pre-esecutivi, del sotteso decreto ingiuntivo», nel senso che il decreto dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. non deve, per l'appunto, essere nuovamente (enfasi del redattore) notificato, ma la esecutorietà per mancata opposizione presuppone pur sempre che il decreto ingiuntivo sia stato notificato, sia dunque giunto nella sfera di conoscenza/conoscibilità del debitore e che questi abbia volontariamente scelto di rimanere inerte.
La sentenza n. 1609/2022 del Tribunale di Pisa deve perciò essere confermata laddove, appurata l'invalidità/inesistenza della notificazione del decreto penale di condanna n.
475/2013 (privo perciò di esecutorietà) eseguita nei confronti di Controparte_1 ha affermato l'inesistenza dello stesso diritto dell'Ente creditore (e, per lui, del soggetto incaricato di effettuare l'attività di riscossione) di agire in executivis per il recupero delle Parti somme portate dalla opposta cartella di pagamento n. 2015 0003198329 ed ha, di conseguenza, accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'odierno appellato, mentre esula dal presente giudizio ogni questione relativa al merito della pretesa sanzionatoria, di esclusiva competenza del giudice penale in sede di opposizione ex art. 15 461 c.p.p.
L'appello incidentale proposto da deve essere parimenti rigettato. Controparte_1
Giova rammentare, in via di premessa, che «il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste solo in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese (relative al primo grado di giudizio) può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione» (così, ad esempio, Cass. civ.,
Sez. VI-1, ord. 23 febbraio 2022, n. 5906). ha giustappunto interposto gravame in via incidentale avverso il Controparte_1 capo della sentenza del Tribunale di Pisa concernente le spese del primo grado di giudizio, lamentando, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per una compensazione integrale delle medesime ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Secondo il la questione principale attorno alla quale ruoterebbe il presente CP_1 giudizio riguarderebbe la notifica di un atto giurisdizionale e non sarebbe stato oggetto di alcun contrasto interpretativo;
il procedimento notificatorio (e il corrispondente regime probatorio) – continua l'appellante incidentale – era già a suo tempo pacificamente regolato dalla normativa vigente in materia di notifica di atti giudiziari, vale a dire la L. n. 890/1982, oltre che dalle norme speciali dettate dal Codice di procedura penale, più precisamente gli artt. 157 e ss., concernenti la notifica di atti penali all'imputato, di talché la sentenza n. 10012 del 2021 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, la quale si riferiva ad un processo tributario e riguardava la mancata rituale notifica di un avviso di accertamento dell' prodromico ad una cartella CP_7 di pagamento, non sarebbe stata dirimente per la definizione della presente controversia, posto che il giudice di prime cure avrebbe potuto decidere sulla base delle semplici norme di diritto positivo.
Tali assunti devono essere disattesi per le seguenti ragioni:
- che l'invio al destinatario, in caso di sua temporanea assenza (c.d. irreperibilità relativa), di una seconda raccomandata “informativa” costituisca un adempimento inderogabile sulla base delle norme di legge è fuori discussione (cfr.
“Note conclusive autorizzate” depositate da in data Controparte_1
17.12.2024, pag. 5). La questione dibattuta atteneva piuttosto al
16 perfezionamento della notificazione in tale ipotesi e alla sua dimostrazione
(aspetto sul quale sono intervenute le Sezioni Unite);
- l'art. 4, comma 3, della L. n. 890/1982, laddove prevede che «l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione» (cfr. “Note conclusive autorizzate” depositate da in data 17.12.2024, pag. 6), si Controparte_1 riferisce all'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente l'atto da notificare e non all'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata informativa o C.A.D.;
- il richiamo, da parte del Sig. all'art. 157 c.p.p. (rubricato “Prima CP_1 notificazione all'imputato non detenuto”) e, in particolare, al comma 8 della suddetta norma, appare inconferente. Come si evince dal decreto penale di condanna n. 475/2013 dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pisa, il Sig. aveva eletto domicilio in «Santa Maria a Monte CP_1 fraz. Montecalvoli Via Prov.le Francesca Sud 560 presso sede ditta
[...]
(nonostante la dicitura impiegata in seno al provvedimento, Controparte_4 trattasi a ben vedere di dichiarazione di domicilio, posto che Controparte_1 aveva indicato, quale luogo in cui gli atti dovevano essere notificati, la sede della di cui egli era Amministratore Unico/legale Controparte_4 rappresentante, e, quindi, il luogo di lavoro o, comunque, di abituale esercizio della propria attività professionale). Da ciò si può agevolmente desumere come il Sig. avesse già avuto un contatto con le autorità individuate dall'art. CP_1
161 c.p.p. (in primis, con la polizia giudiziaria), le quali, evidentemente, avevano formulato l'invito ad indicare un domicilio ai fini delle notifiche. Conviene allora puntualizzare che le modalità di notificazione delineate, rispettivamente, dall'art. 157 e dagli artt. 161 e ss. c.p.p. sono da considerarsi alternative tra loro;
depone a favore di tale lettura lo stesso inizio testuale del primo di detti articoli (nella versione applicabile ratione temporis): «salvo quanto previsto dagli articoli 161
e 162». Per essere più chiari, soltanto quando si deve eseguire la prima notificazione all'imputato non detenuto che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve procedere in uno dei modi consecutivi previsti dall'art. 157
c.p.p.; ma non è questo il caso di specie: cfr. Cass., Sez. Un. pen., 28 aprile 2011,
n. 28451 e Cass., Sez. Un. pen., 22 giugno 2017, n. 58120; la prima delle suddette pronunce ha affermato, altresì, che la impossibilità di procedere alla notifica a seguito del mancato reperimento dell'imputato stesso nel luogo di
17 dichiarazione o elezione di domicilio non consente di procedere con le forme previste dall'art. 157, comma 8, c.p.p.;
- la circostanza per cui la giurisprudenza di legittimità abbia affermato in più occasioni che grava sul notificante l'onere di dimostrare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario temporaneamente assente con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della “seconda” raccomandata
(cfr. “Note conclusive autorizzate” depositate da in data Controparte_1
17.12.2024, pag. 6) non toglie che lo stesso giudice di nomofilachia si sia ripetutamente espresso, nel corso degli anni, anche in maniera difforme, al punto da indurre la Quinta Sezione Civile, con l'ordinanza interlocutoria n. 21714 dell'08.10.2020, a sollecitare l'intervento delle Sezioni Unite per risolvere il contrasto interno creatosi. E proprio le Sezioni Unite Civili, nel corpo della sentenza n. 10012 del 2021, danno atto dell'esistenza di «un primo orientamento, più risalentemente consolidato», con il quale «si è… costantemente affermato che, al fine della prova del perfezionamento della notifica postale
“diretta” in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente che l'Ente impositore notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della
CAD (in questo senso, Cass., 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-
4043/2017)»; le stesse Sezioni Unite rilevano altresì come il diverso indirizzo
(dalle medesime poi accolto) sia stato inaugurato (soltanto) con l'ordinanza n.
5077 del 21 febbraio 2019 della Quinta Sezione Civile e come, anche in seguito, si siano registrati arresti difformi che si richiamano all'altra opzione ermeneutica;
- non si può ignorare come il dictum risolutivo delle Sezioni Unite sia intervenuto soltanto in corso di causa, a circa 6 anni di distanza dalla sua originaria instaurazione;
- è del tutto irrilevante che la fattispecie concreta che ha originato la pronuncia delle Sezioni Unite riguardasse la ritualità o meno della notifica di un avviso di accertamento prodromico ad una cartella di pagamento relativa all' e, dunque, atti impositivi di natura tributaria. Premesso di nuovo che CP_7 la notifica del decreto penale di condanna n. 475/2023 avvenne secondo le disposizioni della L. n. 890 del 1982, il massimo consesso di legittimità, nell'abbracciare il più recente orientamento secondo cui, per considerare perfezionata la procedura notificatoria, è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della C.A.D., con la conseguenza che il notificante, a tal fine,
18 è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento, ha infatti posto l'accento sull'unica ratio legis sottesa alle due modalità notificatorie – la modalità “codicistica”, attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, e la modalità “postale”, attuata esclusivamente da quest'ultimo -, vale a dire quella «– profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo
(art. 111 Cost., comma 2) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dalla L. n. 890 del 1982, art. 1 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)» (enfasi del redattore).
In conclusione, la decisione del giudice di prime cure di compensare per intero tra le parti le spese di lite appare fondata su motivi obiettivi e plausibili e non è dunque suscettibile di riforma.
Quanto alle spese processuali inerenti al presente giudizio di appello, atteso il rigetto tanto dell'impugnazione principale proposta dal quanto AR dell'impugnazione incidentale proposta da e configurandosi, Controparte_1 pertanto, una soccombenza reciproca, questa Corte ritiene di doverne disporre l'integrale compensazione.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, tanto da parte dell'appellante principale quanto da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- RIGETTA l'appello principale proposto dal e AR
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
1609/2022 del Tribunale di Pisa, che per l'effetto conferma integralmente;
- COMPENSA per intero tra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello;
Con
- ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, tanto da parte dell'appellante principale quanto da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a
19 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Presidente relatore
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1298/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello AR
Stato di Firenze
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'Avv. Francesco Tantussi Controparte_1
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
, contumace Controparte_2
APPELLATA all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 21 gennaio 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni: per parte appellante : AR
«Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente gravame, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1609/2022 pubblicata in data 23/12/2022
e di seguito rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto.
Con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio»; per parte appellata/appellante incidentale Controparte_1
«Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello:
- Rigettare l'appello principale e confermare la sentenza nr. 1609/2022 del
23/12/2022 emessa dal Tribunale di Pisa relativamente ai capi e i punti impugnati.
1 - Accogliere l'impugnazione incidentale sul capo indicato in narrativa e relativo alla regolamentazione delle spese di lite, e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza, accertando e dichiarando il diritto del Dr. alla refusione Controparte_1 integrale delle spese del primo grado di giudizio.
- Per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione incidentale condannare al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio il , o in AR subordine, l in solido con il , ovvero, in via Controparte_2 Controparte_3 di ulteriore subordine, la sola . Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1609/2022 emessa/pubblicata in data 23.12.2022 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 3962/2015 promosso da il Controparte_1
Tribunale di Pisa così provvedeva:
«i) ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione proposta da avverso Controparte_1 la cartella di pagamento n. 087 2015 0003198329, da dichiararsi nulla, con conseguente inesistenza del preteso creditore ad agire in executivis per le somme portate da detta cartella;
ii) ACCERTA e DICHIARA l'invalidità della notifica del Decreto penale di condanna n. 475/2013 emesso dal Tribunale di Pisa e per l'effetto dichiara lo stesso privo di esecutorietà; iii) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite».
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue:
- aveva proposto opposizione all'esecuzione ai sensi Controparte_1 dell'art. 615 c.p.c. deducendo quanto segue: in data 15.06.2015 gli era stata per notificata la Cartella Esattoriale di Pagamento n. 087 2015 0003198329 emessa da LI Centro S.p.a. su incarico del - Tribunale di AR
Pisa, con cui gli veniva intimato il pagamento, entro 60 giorni, di € 6.400,00 in favore dell'Ente Creditore - Tribunale di Pisa, oltre ad € AR AR
5,88 per diritti di notifica;
tali importi erano dovuti a seguito dell'emissione di
“atti giudiziari” a suo carico;
nell'apposita sezione della Cartella era indicato genericamente che si riferiva a un “Provvedimento n. 475 DC emesso in data
25.2.2013 – Ufficio recupero crediti – riferimento partita di credito num.:
000126/2015”; rivolgendosi al Tribunale di Pisa, era venuto a conoscenza di un decreto penale di condanna emesso a suo carico (n. 475/2013) avente ad oggetto la condanna al pagamento di una contravvenzione pari a complessivi € 6.400,00; la pena pecuniaria gli era stata comminata in qualità di Amministratore Unico della in relazione a due capi di imputazione per i reati Controparte_4
2 ex art. 71, comma 1, in relazione all'art. 87, comma 2, lett. c) ed ex art. 29, comma 1, in relazione all'art. 55, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008; solo a seguito della notifica della Cartella Esattoriale aveva appreso della pendenza del procedimento penale nei suoi confronti (e dell'emissione del decreto) e aveva potuto accedere agli atti del medesimo;
aveva constatato che le modalità di notifica del decreto penale di condanna non erano corrette;
in particolare, il tentativo di notifica non aveva avuto buon esito dato che il ricorrente non era stato rinvenuto presso il domicilio (“mancanza per temporanea assenza”), come risultava dall'avviso di ricevimento, nel quale il postino aveva contestualmente dichiarato di aver dato avviso al Sig. con una ulteriore raccomandata CP_1
“informativa” (CAD), dell'avvenuto deposito dell'atto notificato presso il competente Ufficio Postale;
l'avviso di ricevimento, da parte del destinatario, della seconda raccomandata non era tuttavia presente tra i documenti estratti dal fascicolo penale;
il mancato perfezionamento della notifica del provvedimento presupposto, cui egli avrebbe potuto opporsi se reso tempestivamente edotto, avrebbe dovuto impedire l'incardinarsi del procedimento esecutivo in essere.
L'opponente, in via preliminare, aveva chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva della Cartella Esattoriale di Pagamento n. 087 2015 0003198329 e della relativa sanzione pecuniaria;
- si era costituita in giudizio LI Centro S.p.a., oggi
[...]
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione. La convenuta-opposta aveva eccepito: a)
l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza, avendo il Sig. lamentato l'irregolarità della notifica senza tuttavia chiedere di essere CP_1 rimesso in termini al fine della contestazione nel merito della sanzione comminata;
inoltre, l'impugnazione della cartella era da considerarsi tardiva, essendo avvenuta nel sessantesimo giorno successivo a quello della notifica;
b)
l'improcedibilità dell'azione per erronea individuazione del legittimato passivo nonché l'omessa evocazione in giudizio del Tribunale di Pisa;
c) la validità della cartella di pagamento e della notifica del decreto penale di condanna alla stessa sotteso;
d) l'infondatezza dell'istanza di sospensione;
- la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della cartella esattoriale opposta era stata respinta con ordinanza, poiché la notifica del decreto penale di condanna era da considerarsi rituale. Parte opponente aveva presentato istanza di revoca della suddetta ordinanza. Tale istanza era stata rigettata;
3 - precisate le conclusioni e trattenuta la causa in decisione, il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore opponente, con la sentenza n. 68/2018 del 26.01.2018 aveva rigettato l'opposizione e condannato il Sig. a rifondere in favore di LI Centro S.p.a. le spese CP_1 processuali;
- avverso la sentenza n. 68/2018 del Tribunale di Pisa, il Sig. aveva CP_1 proposto gravame innanzi alla Corte d'Appello di Firenze che, con la sentenza n.
1438/2019, aveva qualificato l'opposizione avanzata alla stregua di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (riformando sul punto la pronuncia impugnata), rimettendo le parti davanti al Giudice di primo grado per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del , quale ente che aveva AR emesso il titolo poi portato dalla cartella esattoriale;
- parte opponente aveva riassunto la causa ai sensi degli artt. 354, comma
1, c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. affinché il Tribunale di Pisa disponesse l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Ministro
; AR
- con comparsa di risposta a seguito di riassunzione si era costituita in giudizio l , rilevando di essere l'unica Controparte_2 convenuta ed eccependo: a) la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle domande relative al decreto penale di condanna;
b) l'intervenuta acquiescenza sulla legittimità dell'attività compiuta da LI Centro S.p.a.
(oggi ); c) l'inammissibilità della domanda Controparte_2 proposta da nella propria comparsa in riassunzione, in Controparte_1 quanto nuova;
d) l'infondatezza della contestazione inerente alla validità/efficacia/legittimità della notifica del decreto penale di condanna n.
475/2013, godendo le dichiarazioni dell'agente postale di fede privilegiata e dovendo ritenersi, pertanto, provato l'invio della raccomandata informativa oggetto di contestazione, in assenza di proposizione di querela di falso da parte dell'interessato; e) la mancata evidenziazione dell'esistenza del periculum in mora per ottenere la sospensione dell'esecuzione, oltre l'evidente assenza del fumus boni iuris;
- a seguito della integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, si era costituito in giudizio il , premettendo che la sentenza della AR
Corte di Appello di Firenze n. 1438/2019 non era a lui opponibile ed eccependo:
1) la non configurabilità del litisconsorzio necessario;
2) l'inammissibilità
4 dell'opposizione per intervenuta decadenza ex art. 617 c.p.c.; 3) l'inammissibilità della domanda nuova fatta valere nel giudizio di riassunzione;
4) l'irrilevanza della notifica del provvedimento giurisdizionale presupposto;
5) in ogni caso, la validità/efficacia della notifica del decreto penale di condanna.
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito:
- all'esito della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1438/2019 il thema decidendum può essere circoscritto alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e della regolarità della notifica del provvedimento sotteso alla procedura esecutiva, al fine di accertare se quest'ultima avrebbe dovuto o meno essere avviata;
- avendo la controversia in esame ad oggetto la validità ed efficacia del titolo prodromico alla cartella di pagamento in base alla quale è stata azionata la pretesa erariale, la Corte di Appello ha ritenuto necessaria la presenza in giudizio di tutte le parti coinvolte e, quindi, non solo del debitore esecutato e dell'ente che si occupa della riscossione ( ), ma anche Controparte_5 dell'ente creditore, quale soggetto che ha emesso il titolo portato dalla cartella
( – Tribunale di Pisa). Pur non configurandosi una ipotesi AR di litisconsorzio necessario in senso stretto, l Controparte_2 non può invocare il difetto di legittimazione passiva, potendo egli stessa chiamare in causa l'ente creditore, senza che questo possa determinare l'inammissibilità della domanda inizialmente promossa nei confronti del solo ente procedente. Pur non versandosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario secondo la giurisprudenza prevalente, non può escludersi che l'ente creditore
[...]
– Tribunale di Pisa) abbia tutto l'interesse a stare in giudizio quale AR ente che ha emesso il provvedimento de quo, potendo comunque qualificarsi come litisconsorte facoltativo, rispetto al quale certamente sussiste piena legittimazione passiva nel giudizio di opposizione all'esecuzione, trattandosi, peraltro, dell'unico soggetto in grado di fornire prova dell'efficacia esecutiva del titolo contestato. L'attore in riassunzione ( ha correttamente adempiuto CP_1 alle disposizioni impartite dalla Corte di Appello di Firenze, al fine di non incorrere in conseguenze processuali per lo stesso pregiudizievoli. Tanto premesso, la costituzione in giudizio dell'ente creditore regolarmente avvenuta a seguito della riassunzione del giudizio di fronte al giudice di primo grado permette di ritenere regolarmente costituito il contraddittorio tra le parti, con rigetto di tutte le eccezioni relative alla carenza di legittimazione passiva;
5 - circa il merito della presente controversia e, in particolare, per quel che attiene alla questione della regolarità o meno della notifica del decreto penale di condanna, titolo presupposto e prodromico alla fase esecutiva successivamente instaurata, occorre rammentare l'orientamento al quale hanno aderito le Sezioni
Unite della Suprema Corte nel 2021 (sent. n. 10012/2021) secondo cui, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario (c.d. irreperibilità relativa) stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Tanto premesso, la mancata produzione in giudizio, da parte dell'ente creditore, dell'avviso di ricevimento della raccomandata
“informativa” (C.A.D.), trattandosi peraltro di provvedimento relativo a procedimento penale, con tutte le conseguenze che ne discendono, determina l'impossibilità di ritenere perfezionata la notifica nei confronti del destinatario, con conseguente lesione del suo legittimo diritto di difesa;
- in definitiva, deve ritenersi fondata l'opposizione promossa dalla parte attrice, dalla quale discende l'accertamento dell'invalidità della notificazione del decreto penale di condanna prodromico alla cartella esattoriale impugnata e la conseguente invalidità dell'atto di riscossione;
- sussistono eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite (art. 92 c.p.c.), trattandosi di controversia avente ad oggetto questioni giuridiche intorno alla quale si registrano orientamenti interpretativi eterogenei e la cui soluzione è determinata, di fatto, dall'applicazione del recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa il , AR per i seguenti motivi:
I. Irrilevanza della notifica del provvedimento giurisdizionale presupposto
Occorre ribadire il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(erroneamente ritenuto non pertinente dal Tribunale di Pisa) che ritiene irrilevante la notifica dell'atto prodromico alla cartella esattoriale di pagamento laddove tale atto
6 consista, come nel caso di specie, in un provvedimento giurisdizionale volto al recupero delle spese di giustizia e delle somme da versarsi in favore della . Controparte_6
L'iscrizione a ruolo, secondo tale indirizzo, espressamente non prevede la notifica del provvedimento giudiziario sotteso. Il diritto di difesa del destinatario della cartella di pagamento (la cui notificazione costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito al titolo esecutivo rappresentato) non risulta in ogni caso leso, dal momento che la cartella stessa deve sempre contenere gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva;
II. Validità/efficacia della notifica del decreto penale di condanna
Dallo stesso atto di citazione del Sig. si evince chiaramente come l'agente CP_1 postale abbia provveduto a dare atto non soltanto della temporanea assenza del destinatario, non rinvenuto al domicilio eletto (rectius, dichiarato) in Montecalvoli, Via
Francesca Sud n. 560, ma anche, e soprattutto, dell'avvenuta spedizione della “seconda raccomandata” al fine di avvisare il Sig. dell'avvenuto deposito dell'atto presso CP_1
l'Ufficio Postale. Un simile attestazione resa dall'agente postale nell'espletamento del proprio incarico gode di fede privilegiata e di forza certificatoria fino a querela di falso.
La mancata contestazione delle attestazioni di cui sopra con lo strumento della querela di falso implica la dimostrazione del perfezionamento del meccanismo notificatorio. La notifica del decreto penale di condanna deve quindi ritenersi correttamente espletata allo spirare del decimo giorno di giacenza della spedizione della raccomandata stessa;
III. Inammissibilità dell'opposizione
Nel caso in cui si lamenti la mancanza ab origine di un valido titolo esecutivo per mancato perfezionamento della procedura di notifica, l'azione esperita si sostanzia in un accertamento negativo della pretesa creditoria qualificabile come "opposizione c.d. recuperatoria"; dunque, nel caso in esame, ci troviamo dinanzi non ad una opposizione all'esecuzione, bensì ad una opposizione (tardiva) al decreto penale di condanna. Il Sig.
una volta venuta a conoscenza dell'esistenza del decreto di penale di condanna CP_1
n. 475/2013, asseritamente mai notificato, avrebbe dovuto proporre opposizione avverso la cartella esattoriale - a pena di inammissibilità - nelle forme dell'art. 461
c.p.p. e non nelle forme dell'art. 615 c.p.p., a pena di inammissibilità entro il termine di 15 giorni. Invece, la cartella esattoriale è stata notificata il 15.06.2015 e la notificazione dell'opposizione da parte del Sig. è avvenuta in data 13.08.2015, CP_1 ben oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge. Inoltre, trattandosi, per l'appunto, di una opposizione recuperatoria, il ricorrente aveva l'onere di dedurre i vizi che
7 attengono al merito della pretesa sanzionatoria. Non avendo l'opponente svolto difese nel merito della fondatezza della pretesa sanzionatoria, tale onere non è stato assolto.
Anche per tale ragione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Si costituiva in giudizio chiedendo anzitutto il rigetto dell'appello Controparte_1 proposto dal (in quanto infondato in fatto e in diritto), con AR conferma dei capi e dei punti della sentenza del Tribunale di Pisa ex adverso impugnati, per le seguenti ragioni:
- la sentenza n. 24984/2020 della Corte di Cassazione invocata dal
[...]
si riferisce, come si evince dalla motivazione, ad un giudizio di AR opposizione ex art. 617 c.p.c. agli atti esecutivi, pertanto le statuizioni ivi contenute riguardano soltanto il quomodo dell'esecuzione. L'opposizione proposta dall'odierno appellato ha invece natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., come riconosciuto dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.
1438/2019. Tale pronuncia non è mai stata impugnata dal AR
, neppure con l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. a fronte della
[...] mancata estensione del contraddittorio nei propri confronti, ed è perciò divenuta definitiva. Il primo motivo di appello, riguardante la presunta irrilevanza della notifica del provvedimento giurisdizionale presupposto, è pertanto inammissibile e non meritevole di esame in quanto surrettiziamente volto a reintrodurre nel thema decidendum questioni ormai coperte dal giudicato;
- in ogni caso, il primo motivo di appello deve essere rigettato per manifesta infondatezza. Non è vero che l'omessa notifica di un provvedimento giurisdizionale (quello di cui si discute è stato emesso all'esito di un procedimento inaudita altera parte) non incide sul diritto dell'ente creditore di procedere in executivis. L'omessa notifica rende, infatti, il provvedimento privo di esecutività
e si risolve in una causa impeditiva del diritto dell'amministrazione di procedere all'esecuzione. Tutte le pronunce della Cassazione richiamate dal AR
risultano inconferenti al caso di specie poiché riguardanti meri aspetti
[...] formali e/o procedurali della riscossione coattiva. L'omessa notifica del decreto penale di condanna ha precluso al condannato la possibilità di proporre opposizione avverso il medesimo. La presente vicenda è del tutto equiparabile alla notifica di un atto di precetto non preceduta dalla notifica del decreto ingiuntivo recante il credito precettato. Ad ogni modo, la Cassazione ha affermato che la notifica del decreto penale di condanna è indispensabile affinché il
8 provvedimento si formi e, venendo a giuridica esistenza, divenga titolo legittimante l'azione esecutiva;
- deve ribadirsi il principio consolidato secondo cui la prova del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza può essere offerta esclusivamente mediante allegazione/produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata “informativa” contenente la comunicazione di avvenuto deposito, come previsto dall'art. 8 della Legge 890/1982. Non esiste alcuna dichiarazione dell'operatore postale che attesti il compimento di tutti gli adempimenti prescritti dagli artt. 8, comma 2, L. n. 890/1982 e 157, comma 8,
c.p.p. a fronte dell'assenza temporanea del destinatario dell'atto. La C.A.D. e la ricevuta di ritorno della stessa non sono mai state prodotte nel presente giudizio, né dall'Agente della riscossione, né dal;
stante la AR mancata allegazione di tali documenti, la notifica del decreto penale di condanna non può quindi in alcun modo ritenersi perfezionata, dovendosi anzi ritenere radicalmente inesistente. Deve evidenziarsi che l'avviso di ricevimento della prima raccomandata non può in alcun modo costituire l'equipollente dell'avviso di ricevimento della C.A.D., come sostenuto da controparte;
- il terzo ed ultimo motivo di appello è generico, non avendo ad oggetto alcun capo o punto specifico della sentenza impugnata, contiene contestazioni nuove, non essendo mai state sollevate da controparte in primo grado e non essendo rilevabili d'ufficio, contrasta con il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1438/2019, è volto ad introdurre profili, quali l'inosservanza del termine di cui all'art. 461 c.p.p., che sono riservati alla cognizione del giudice penale e non deducibili per carenza di interesse, in capo al
, a contraddire sul merito della pretesa AR creditoria/sanzionatoria. Ad ogni modo, la tesi secondo cui l'odierno giudizio costituirebbe un'opposizione recuperatoria è destituita di ogni fondamento giuridico, in quanto l'odierno convenuto ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale (si vedano le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) senza mai sollevare alcuna contestazione sui fatti oggetto dell'imputazione. proponeva altresì appello incidentale avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Pisa n. 1609/2022 per avere il giudice di prime cure erroneamente compensato tra le parti le spese di lite nonostante il totale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e la conseguente integrale soccombenza del AR
9 e dell' . Secondo il Sig. non ricorrevano i presupposti per Controparte_2 CP_1 la compensazione delle spese previsti dall'art. 92 c.p.c., non essendo intervenuto un mutamento giurisprudenziale e non sussistendo alcun contrasto interpretativo (la sentenza delle Sezioni Unite del 2021 posta a fondamento della decisione si riferisce, tra l'altro, al processo tributario e non era quindi dirimente per la risoluzione della presente controversia). Il giudice di prime cure avrebbe potuto e dovuto decidere la controversia mediante la semplice applicazione dell'art. 171 c.p.p., norma che elenca i casi di nullità della notificazione.
All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. La Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, attesa la mancata costituzione in giudizio di Controparte_2
e verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione in appello
[...] eseguita nei suoi confronti (a mezzo P.E.C. all'indirizzo del procuratore costituito/difensore nel giudizio di primo grado), se ne dichiara la contumacia. L'appello principale proposto dal è infondato e deve essere rigettato. AR sostiene di essere venuto a conoscenza dell'emissione, nei suoi Controparte_1 confronti, da parte del Tribunale di Pisa – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del decreto penale di condanna n. 475/13 del 25.02.2013 – dep. il 20.05.2013 (n.
399/12 R.G.N.R. – N.R. 162/13 G.I.P.) soltanto a seguito della notificazione (avvenuta in data 15.06.2015) della cartella esattoriale di pagamento n. 087 2015 00031983 29
(la quale, nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo”, riporta quanto segue: «RUOLO n. 2015/001370 Atto giudiziari Partita:
0EGRM012013002201500126001DC20130225475 PROVVEDIMENTO NUMERO: 473DC
EMESSO IN DATA: 25/02/2013 UFFICIO RECUPERO CREDITI – RIFERIMENTO PARTITA
DI CREDITO NUM: 00126/2015») e di più approfondite ricerche e accertamenti presso l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Pisa.
Costituisce, in effetti, circostanza pacifica, nonché provata documentalmente, che il tentativo di notificare (mediante invio di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 170 c.p.p. e della L. n. 890/1982) il decreto penale di condanna de quo non andò a buon fine in quanto l'agente postale, in data 14.06.2013, non rinvenne il Sig. presso il domicilio eletto (rectius, dichiarato) Controparte_1 in Montecalvoli (PI), Via Francesca Sud n. 560 (sede della;
Controparte_4
10 come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 779400220771, stante la temporanea/momentanea assenza del destinatario all'indirizzo di cui sopra (c.d. irreperibilità relativa), l'operatore postale provvide a dare avviso al Sig. del CP_1 tentativo di notifica e del deposito del plico presso l'Ufficio Postale (quale punto di deposito/giacenza) mediante una seconda lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la n. 765792691083. Il plico non è stato ritirato.
Tra gli atti del fascicolo relativo al procedimento penale n. 399/12 R.G.N.R. – N.R.
162/13 G.I.P., mancherebbe, però, l'avviso di ricevimento della suddetta seconda raccomandata (informativa), vale a dire l'avviso di ricevimento della c.d. C.A.D.
(comunicazione di avvenuto deposito). Non risulta che tale avviso di ricevimento sia mai stato prodotto in giudizio dal ovvero da AR [...]
(e prima di essa da LI Centro S.p.a.). Controparte_2
Parte appellante ) sottolinea come l'agente/operatore postale AR abbia dato atto, nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 779400220771, dell'avvenuta spedizione della “seconda” raccomandata al destinatario irreperibile, evidenziando al contempo che una simile attestazione fa fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione ai sensi dell'art. 8 della L. n. 890/1982 è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Secondo il Ministero della Giustizia, non avendo contestato la veridicità di tale Controparte_1 attestazione proponendo querela di falso, deve ritenersi che la notifica del decreto penale di condanna sia stata correttamente eseguita e si sia perfezionata «allo spirare del decimo giorno di giacenza dalla spedizione della raccomandata stessa» (pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
Gli argomenti addotti dall'Amministrazione appellante si pongono in conflitto, tuttavia, con il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite nel 2021 in sede di composizione di un precedente contrasto giurisprudenziale (Cass., Sez. Un. civ., sent. 15 aprile 2021,
n. 10012, pronuncia ritenuta dirimente dallo stesso Giudice del Tribunale di Pisa ai fini della soluzione della controversa questione attinente alla regolarità o meno della notifica del decreto penale di condanna) e in molteplici successive occasioni ribadito dalle
Sezioni semplici della Suprema Corte di Cassazione (v., ex multis, Cass. civ., Sez. V, ord. 29 ottobre 2024, n. 27948, Cass. civ., Sez. III, ord. 16 luglio 2024, n. 19643, Cass. civ., Sez. Lav., ord. 5 aprile 2024, n. 9125, Cass. civ., Sez. V, ord. 13 dicembre 2023,
n. 34824 e App. Venezia, Sez. III, sent. 12 settembre 2023, n. 1815), a mente del quale «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio
11 postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero (come nel caso di specie) per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa». Soltanto nel caso in cui dall'avviso di ricevimento concernente la comunicazione di avvenuto deposito risulti che l'operatore postale, stante l'assenza del destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona una volta decorsi dieci giorni senza che il medesimo destinatario abbia ritirato il piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza.
Tale orientamento, tra l'altro, è stato condiviso dal giudice di legittimità anche in relazione alla notificazione, a mezzo posta, di provvedimenti giurisdizionali penali. Con riferimento, per l'appunto, alla notificazione di un decreto penale di condanna, Cass. pen., Sez. IV, sent. 1° febbraio 2024, n. 4359 ha stabilito che «la mera spedizione dell'avviso non è di per sé modalità idonea ad informare l'imputato del deposito dell'atto
(e dunque della possibilità di prenderne effettiva conoscenza ritirandolo presso l'ufficio postale) se alla stessa non segue la ricezione dello stesso avviso da parte dello stesso;
in altri termini, la spedizione sarebbe adempimento del tutto inutile se non avesse rilevanza l'accertamento dell'effettiva ricezione dell'avviso di deposito da parte dell'interessato, adempimento che assume un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando e dunque quella del concreto esercizio dei diritti di difesa, a maggior ragione qualora l'atto consista in un decreto penale di condanna, il quale viene pronunziato inaudita altera parte…» (cfr. anche Cass. pen., Sez. V, sent. 19 settembre 2022, n. 34519, relativa, invece, alla notificazione di un avviso di fissazione del giudizio di appello).
In assenza della ricevuta di ritorno della C.A.D., non è dato sapere con certezza se essa sia pervenuta nella sfera di conoscenza/conoscibilità del Sig. se questi l'abbia CP_1 ricevuta o meno presso il proprio indirizzo, se in tale momento egli fosse presente oppure no etc..
12 Inoltre, pur essendo vero che, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, le attestazioni dell'agente postale riguardanti le attività da costui compiute fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'Ufficiale Giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della
L. 20 novembre 1982, n. 890, e godono della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso Ufficiale giudiziario (cfr. Cass. civ.,
Sez. Lav., ord. 9 settembre 2024, n. 24099 e Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 28 ottobre
2021, n. 30485), «l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con
l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova»
(così, tra le altre, Cass. civ., Sez. VI-2, 12 luglio 2018, n. 18472).
In definitiva, nel dare continuità all'indirizzo, ormai consolidato, poc'anzi richiamato, questa Corte distrettuale non può che concordare con il giudice di prime cure laddove egli afferma l'impossibilità di ritenere perfezionata la notifica del decreto penale di condanna n. 475/2013 nei confronti del destinatario Sig. Controparte_1
Il secondo motivo di gravame è perciò infondato.
Occorre a questo punto chiedersi se il mancato perfezionamento della notifica del provvedimento giurisdizionale (che irroga una pena pecuniaria) da cui sorge il credito erariale possa o meno inficiare la procedura di riscossione, in particolare privando di validità la cartella esattoriale, ovvero se la notifica del suddetto provvedimento sia in ogni caso irrilevante ai fini della iscrizione a ruolo delle somme dovute e della successiva notifica della cartella di pagamento. Tale interrogativo conduce ad esaminare il primo motivo di appello.
Il cita, a sostegno della propria tesi, giurisprudenza di legittimità AR in tema di recupero/riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia e delle somme statuite in favore della ove, muovendo dal dato letterale dell'art. Controparte_6
227 ter, comma 1, del. d.P.R. n. 115/2002 (norma inserita nel Titolo II bis della Parte
VII, il quale detta “Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni processuali nel processo civile e penale”), si evidenzia come la formazione del ruolo e la notificazione della cartella non debbano necessariamente essere precedute dalla notifica
13 dei sottesi provvedimenti giurisdizionali originanti il credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2553, Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2020, n. 24984 e Cass. civ.,
Sez. Trib., ord. 10 maggio 2023, n. 12614).
Occorre considerare, tuttavia, che il peculiare provvedimento giurisdizionale che viene in rilievo in questa sede è un decreto penale di condanna, il quale viene emesso, ai sensi degli artt. 459 e ss. c.p.p., in assenza di contraddittorio (inaudita altera parte), ossia senza che il soggetto sia stato preventivamente convocato e sentito sui fatti contestati.
La notificazione del decreto penale di condanna all'imputato assume, pertanto, una valenza fondamentale anzitutto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, consentendogli di proporre opposizione ai sensi dell'art. 461 c.p.p. (è il caso di rammentare che la notifica del decreto presso il difensore d'ufficio, anche se domiciliatario, non è idonea di per sé ad assicurare la conoscenza effettiva dell'atto, cfr. Cass. pen., Sez. IV, sent. 19 dicembre 2019, n. 51155).
Questa Corte ritiene allora di dover aderire alle condivisibili conclusioni cui la Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione è pervenuta nella sentenza n. 21257 del 20 ottobre 2016 (richiamata da parte appellata) in merito ad un'opposizione proposta avverso una cartella esattoriale relativa all'ammenda ed alle spese liquidate con un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile per mancata impugnazione, da un soggetto che aveva sostenuto l'inesistenza della notificazione del decreto stesso e che,
a causa di questa inesistenza, non si fosse regolarmente formato il titolo in base al quale il aveva iscritto la relativa partita di credito ed aveva richiesto l'iscrizione a AR ruolo, avviando la procedura di riscossione affidata all'Agente della Riscossione (in quel caso LI ER S.p.a.). Il giudice di nomofilachia ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse errata laddove, equivocando sul fatto che il vizio fatto valere dall'opponente attenesse alla notificazione del decreto penale, aveva qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi anziché come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. (la quale, come è noto, «investe l'“an” dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa»), «senza considerare che – ed è questo il passaggio saliente -, nel caso del decreto penale di condanna – così come in quello del decreto ingiuntivo […], l'esistenza della notificazione
è indispensabile perché il provvedimento si formi e, venendo a giuridica esistenza, legittimi l'azione esecutiva» (invero, questa stessa Corte, con la sentenza n. 1438/2019 pubbl. l'11.06.2019 ha ritenuto che l'opposizione proposta dal dovesse essere CP_1 qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ricordando che, «allorché si contesti la legittimità della pretesa per mancanza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo» e «quando la
14 deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento (o nella fattispecie del decreto penale di condanna) è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione», il rimedio oppositivo proponibile avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di somme da parte dell'agente è proprio l'opposizione all'esecuzione).
D'altronde, l'imprescindibilità della notificazione del decreto penale di condanna può essere evinta dal dettato del quarto comma dell'art. 460 c.p.p., il quale recita: «se non
è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale e restituisce gli atti al pubblico ministero».
Rivolgendo l'attenzione al termine di paragone opportunamente adottato dal giudice di legittimità, vale a dire il decreto ingiuntivo, anch'esso emesso all'esito di un procedimento (quello disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c.) a contraddittorio differito, si osserva quanto segue: a) l'art. 644 c.p.c. fa discendere l'inefficacia del decreto ingiuntivo dalla mancata o inesistente notificazione del medesimo entro i termini perentori ivi contemplati;
b) l'art. 647, comma 1, c.p.c. prescrive, quale ulteriore forma di tutela, che, qualora l'opposizione non venga proposta nel termine stabilito e risulti o appaia probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto, il giudice disponga la rinnovazione della notificazione del provvedimento monitorio;
c) come chiarito da Cass. n. 2553/2019 cit., l'art. 654, comma 2, primo periodo c.p.c., «prevede una notifica del precetto senza nuova notifica, a fini pre-esecutivi, del sotteso decreto ingiuntivo», nel senso che il decreto dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. non deve, per l'appunto, essere nuovamente (enfasi del redattore) notificato, ma la esecutorietà per mancata opposizione presuppone pur sempre che il decreto ingiuntivo sia stato notificato, sia dunque giunto nella sfera di conoscenza/conoscibilità del debitore e che questi abbia volontariamente scelto di rimanere inerte.
La sentenza n. 1609/2022 del Tribunale di Pisa deve perciò essere confermata laddove, appurata l'invalidità/inesistenza della notificazione del decreto penale di condanna n.
475/2013 (privo perciò di esecutorietà) eseguita nei confronti di Controparte_1 ha affermato l'inesistenza dello stesso diritto dell'Ente creditore (e, per lui, del soggetto incaricato di effettuare l'attività di riscossione) di agire in executivis per il recupero delle Parti somme portate dalla opposta cartella di pagamento n. 2015 0003198329 ed ha, di conseguenza, accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'odierno appellato, mentre esula dal presente giudizio ogni questione relativa al merito della pretesa sanzionatoria, di esclusiva competenza del giudice penale in sede di opposizione ex art. 15 461 c.p.p.
L'appello incidentale proposto da deve essere parimenti rigettato. Controparte_1
Giova rammentare, in via di premessa, che «il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste solo in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese (relative al primo grado di giudizio) può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione» (così, ad esempio, Cass. civ.,
Sez. VI-1, ord. 23 febbraio 2022, n. 5906). ha giustappunto interposto gravame in via incidentale avverso il Controparte_1 capo della sentenza del Tribunale di Pisa concernente le spese del primo grado di giudizio, lamentando, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per una compensazione integrale delle medesime ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Secondo il la questione principale attorno alla quale ruoterebbe il presente CP_1 giudizio riguarderebbe la notifica di un atto giurisdizionale e non sarebbe stato oggetto di alcun contrasto interpretativo;
il procedimento notificatorio (e il corrispondente regime probatorio) – continua l'appellante incidentale – era già a suo tempo pacificamente regolato dalla normativa vigente in materia di notifica di atti giudiziari, vale a dire la L. n. 890/1982, oltre che dalle norme speciali dettate dal Codice di procedura penale, più precisamente gli artt. 157 e ss., concernenti la notifica di atti penali all'imputato, di talché la sentenza n. 10012 del 2021 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, la quale si riferiva ad un processo tributario e riguardava la mancata rituale notifica di un avviso di accertamento dell' prodromico ad una cartella CP_7 di pagamento, non sarebbe stata dirimente per la definizione della presente controversia, posto che il giudice di prime cure avrebbe potuto decidere sulla base delle semplici norme di diritto positivo.
Tali assunti devono essere disattesi per le seguenti ragioni:
- che l'invio al destinatario, in caso di sua temporanea assenza (c.d. irreperibilità relativa), di una seconda raccomandata “informativa” costituisca un adempimento inderogabile sulla base delle norme di legge è fuori discussione (cfr.
“Note conclusive autorizzate” depositate da in data Controparte_1
17.12.2024, pag. 5). La questione dibattuta atteneva piuttosto al
16 perfezionamento della notificazione in tale ipotesi e alla sua dimostrazione
(aspetto sul quale sono intervenute le Sezioni Unite);
- l'art. 4, comma 3, della L. n. 890/1982, laddove prevede che «l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione» (cfr. “Note conclusive autorizzate” depositate da in data 17.12.2024, pag. 6), si Controparte_1 riferisce all'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente l'atto da notificare e non all'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata informativa o C.A.D.;
- il richiamo, da parte del Sig. all'art. 157 c.p.p. (rubricato “Prima CP_1 notificazione all'imputato non detenuto”) e, in particolare, al comma 8 della suddetta norma, appare inconferente. Come si evince dal decreto penale di condanna n. 475/2013 dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pisa, il Sig. aveva eletto domicilio in «Santa Maria a Monte CP_1 fraz. Montecalvoli Via Prov.le Francesca Sud 560 presso sede ditta
[...]
(nonostante la dicitura impiegata in seno al provvedimento, Controparte_4 trattasi a ben vedere di dichiarazione di domicilio, posto che Controparte_1 aveva indicato, quale luogo in cui gli atti dovevano essere notificati, la sede della di cui egli era Amministratore Unico/legale Controparte_4 rappresentante, e, quindi, il luogo di lavoro o, comunque, di abituale esercizio della propria attività professionale). Da ciò si può agevolmente desumere come il Sig. avesse già avuto un contatto con le autorità individuate dall'art. CP_1
161 c.p.p. (in primis, con la polizia giudiziaria), le quali, evidentemente, avevano formulato l'invito ad indicare un domicilio ai fini delle notifiche. Conviene allora puntualizzare che le modalità di notificazione delineate, rispettivamente, dall'art. 157 e dagli artt. 161 e ss. c.p.p. sono da considerarsi alternative tra loro;
depone a favore di tale lettura lo stesso inizio testuale del primo di detti articoli (nella versione applicabile ratione temporis): «salvo quanto previsto dagli articoli 161
e 162». Per essere più chiari, soltanto quando si deve eseguire la prima notificazione all'imputato non detenuto che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve procedere in uno dei modi consecutivi previsti dall'art. 157
c.p.p.; ma non è questo il caso di specie: cfr. Cass., Sez. Un. pen., 28 aprile 2011,
n. 28451 e Cass., Sez. Un. pen., 22 giugno 2017, n. 58120; la prima delle suddette pronunce ha affermato, altresì, che la impossibilità di procedere alla notifica a seguito del mancato reperimento dell'imputato stesso nel luogo di
17 dichiarazione o elezione di domicilio non consente di procedere con le forme previste dall'art. 157, comma 8, c.p.p.;
- la circostanza per cui la giurisprudenza di legittimità abbia affermato in più occasioni che grava sul notificante l'onere di dimostrare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario temporaneamente assente con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della “seconda” raccomandata
(cfr. “Note conclusive autorizzate” depositate da in data Controparte_1
17.12.2024, pag. 6) non toglie che lo stesso giudice di nomofilachia si sia ripetutamente espresso, nel corso degli anni, anche in maniera difforme, al punto da indurre la Quinta Sezione Civile, con l'ordinanza interlocutoria n. 21714 dell'08.10.2020, a sollecitare l'intervento delle Sezioni Unite per risolvere il contrasto interno creatosi. E proprio le Sezioni Unite Civili, nel corpo della sentenza n. 10012 del 2021, danno atto dell'esistenza di «un primo orientamento, più risalentemente consolidato», con il quale «si è… costantemente affermato che, al fine della prova del perfezionamento della notifica postale
“diretta” in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente che l'Ente impositore notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della
CAD (in questo senso, Cass., 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-
4043/2017)»; le stesse Sezioni Unite rilevano altresì come il diverso indirizzo
(dalle medesime poi accolto) sia stato inaugurato (soltanto) con l'ordinanza n.
5077 del 21 febbraio 2019 della Quinta Sezione Civile e come, anche in seguito, si siano registrati arresti difformi che si richiamano all'altra opzione ermeneutica;
- non si può ignorare come il dictum risolutivo delle Sezioni Unite sia intervenuto soltanto in corso di causa, a circa 6 anni di distanza dalla sua originaria instaurazione;
- è del tutto irrilevante che la fattispecie concreta che ha originato la pronuncia delle Sezioni Unite riguardasse la ritualità o meno della notifica di un avviso di accertamento prodromico ad una cartella di pagamento relativa all' e, dunque, atti impositivi di natura tributaria. Premesso di nuovo che CP_7 la notifica del decreto penale di condanna n. 475/2023 avvenne secondo le disposizioni della L. n. 890 del 1982, il massimo consesso di legittimità, nell'abbracciare il più recente orientamento secondo cui, per considerare perfezionata la procedura notificatoria, è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della C.A.D., con la conseguenza che il notificante, a tal fine,
18 è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento, ha infatti posto l'accento sull'unica ratio legis sottesa alle due modalità notificatorie – la modalità “codicistica”, attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, e la modalità “postale”, attuata esclusivamente da quest'ultimo -, vale a dire quella «– profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo
(art. 111 Cost., comma 2) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dalla L. n. 890 del 1982, art. 1 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)» (enfasi del redattore).
In conclusione, la decisione del giudice di prime cure di compensare per intero tra le parti le spese di lite appare fondata su motivi obiettivi e plausibili e non è dunque suscettibile di riforma.
Quanto alle spese processuali inerenti al presente giudizio di appello, atteso il rigetto tanto dell'impugnazione principale proposta dal quanto AR dell'impugnazione incidentale proposta da e configurandosi, Controparte_1 pertanto, una soccombenza reciproca, questa Corte ritiene di doverne disporre l'integrale compensazione.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, tanto da parte dell'appellante principale quanto da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- RIGETTA l'appello principale proposto dal e AR
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
1609/2022 del Tribunale di Pisa, che per l'effetto conferma integralmente;
- COMPENSA per intero tra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello;
Con
- ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, tanto da parte dell'appellante principale quanto da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a
19 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri
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