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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1304 del Ruolo generale degli affari contenziosi DEanno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, rimessa in decisione co ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 maggio 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Luisa Di Curzio, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del curatore p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Ballarini, come da investitura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1.- L'opposizione deve trovare accoglimento, per le seguenti considerazioni.
2.- Preliminarmente va affermata, sulla scorta di quanto verrà emergendo in fatto, la giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo infatti in rilievo la fase esecutiva del rapporto di appalto, e in particolare la azione DEappaltatore di condanna della p.A al pagamento del residuo corrispettivo spettantegli e la controdomanda della p.A. di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, può escludersi la esistenza di posizioni di interesse legittimo, venendo piuttosto in rilievo diritti soggettivi. Il che vale anche in presenza di eventuali atti di revoca che sono privi di contenuto provvedimentale, quando, tenuto conto del loro contenuto sostanziale, non possano dirsi frutto della spendita di potere pubblicistico, ma DEesercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto, spettante alla stazione appaltante.
1 3.- Tanto premesso, costituisce ferma opinione DEopposta l'avere puntualmente e integralmente dato esecuzione al contratto di potatura, risultante dalla lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento del lavoro di potatura di n.
166 tigli nel Comune di , di cui alla nota prot. n. 14041 del 6 dicembre 2023; Pt_1 laddove, indebita deve ritenersi, sì come non ricadente nell'oggetto degli obblighi assunti in quella sede, ogni richiesta di ulteriore prestazione dalla opponente pur avanzata, ma esulante dal contratto e che rinverrebbe, piuttosto, la relativa fonte al di fuori di esso, precisamente in quella che la stessa opposta ha qualificato come
“proposta” del n. 47 del 28 dicembre 2023, per vero coincidente con la (mai impugnata) ordinanza ex art. 54, comma 4, TUEL, con cui l'EN locale, richiamata l'esigenza di
“salvaguardare la pubblica e privata incolumità”, ordinava la potatura dei rami esibenti
“segni di instabilità”.
4.- Di contrario avviso è l'opponente, secondo cui tra le odierne parti è intercorso un rapporto innescato da una unica fonte, quella cioè costituita dalla poco di sopra indicata lettera commerciale, e che non è stata eseguita integralmente e rettamente la prestazione nella interezza delle sue articolazioni, come già fatto rilevare già in sede stragiudiziale.
Ragione per la quale la p.A. si è limitata a corrispondere il prezzo ritenuto congruo in relazione alla fornitura eseguita e ritenuta utile. Ha pertanto adesso chiesto la risoluzione del contratto, “con condanna alla restituzione di quanto percepito in acconto del 50% in quanto non dovuto”.
5.- Ora, la tesi della opposta riposa sulla idea che di nessun inadempimento possa rispondere, sul motivo portante i) che il contratto non prevedeva l'obbligazione il cui mancato espletamento le è stato additato dalla controparte;
ii) che peraltro vi sarebbe la prova DEadempimento della prestazione, come da nota n. 38/4/2024 del CL CC
“Parco” . Pt_1
5.1- In senso contrario alla tesi della opposta, ha senso rilevare che, stando alla previsione DEart. 5 del contratto (sulla cui scorta la opposta si è aggiudicata lavori senza dover competere con altre imprese virtualmente interessate) “l'importo complessivo del lavoro di che trattasi ammonta ad €. 24.380,00
(ventiquattromilatrecentottanta/00) oltre iva al 22% di €. 5.363,60
(cinquemilatrecentosessantatre/60) per un totale di €.29.743,60
(ventinovemilasettecentoquarantatre/60), ammontare del calcolo del compenso posto a base di offerta. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione delle prestazioni assunte a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle
2 prescrizioni di cui al presente contratto. Esso è inoltre accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e pertanto, lo stesso è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore”.
Il successivo art. 6, rubricato “Oneri, obblighi e adempimenti a carico DEesecutore”, prevede che“sono a carico DEesecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, avvalendosi di personale specializzato, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto;
in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate”.
5.2- Orbene, l'appaltatore ha ricusato l'adempimento di tutte le prestazioni che, come da lui ritenuto, sarebbero state eccedentarie rispetto a quanto previsto dal contratto, dal momento che la fonte a questo esterna, che la lettera commerciale richiamava (ossia il nulla osta del Parco nazionale dei n. 77 del 15 marzo 2023), prevedeva Controparte_2 che dovesse essere mantenuta l'architettura della chioma e l'attuale portamento degli alberi ricorrendo a eventuali tagli solo in caso di accertata instabilità delle branche principali o secondarie. Del resto, ha soggiunto, la estensione dei lavori alle ulteriori prestazioni richieste renderebbe la attività antieconomica.
5.3- Ebbene, la ditta appaltatrice sostiene che tale condizione di instabilità delle branche non possa essere stabilita unilateralmente dalla stazione appaltante (e dal RUP, nel quale egli, per vero, persevera nell'identificare, su base schiettamente personalistica, la p.A.).
6.- Sennonché, le surriferite clausole del contratto dalla opposta sottoscritto prevedono, conviene ribadirlo, che “sono a carico DEesecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione
3 delle attività, e dei lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, avvalendosi di personale specializzato, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto”.
6.1- Onde, la possibilità che si potessero ridurre o potare i rami trova una sua base nella lettera del contratto che allude a “tutte le prestazioni” in rapporto di accessorietà al taglio. Si rinnovi alla memoria che la opposta aveva assunto l'obbligo di “potatura n.
166 tigli” e che le modalità di definizione della prestazione erano rimesse alla stazione appaltante nei termini appena indicati.
6.2- Inoltre, il contratto nelle sue premesse compiva un riferimento al parere DEEN
, il quale, per quanto di competenza, nell'assentire al taglio, non poteva che curarsi Pt_2 DEinteresse pubblico rimesso al relativo apprezzamento.
6.3- Del resto, anche a voler utilizzare simile elemento esterno a mo' di criterio di perimetrazione DEarea della prestazione richiedibile alla opposta e alla cui stregua valutarne la responsabilità, è agevole riferire che la decisione in punto di instabilità delle branche non era certamente rimessa alla ditta esecutrice dei lavori, quanto al RUP;
il tutto, senza che il contratto prevedesse la previa instaurazione di un contraddittorio che, secondo le intenzioni esplicitate dalla opposta, avrebbe dovuto comportare la acquisizione o la negazione del consenso della stessa, a seconda della convenienza dei lavori (incurante della previsione di cui all'art. 5 del contratto che pattuiva un corrispettivo dall'appaltatore “accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e pertanto, lo stesso è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore).
6.4- Inoltre, come accennato, il parere DE è posto nell'interesse della p.A. CP_3
(non della appaltatrice) ad evitare una riduzione eccedentaria delle piante, in nome della loro conservazione, sempre che questa non avvenga a rischio della incolumità pubblica
(profilo questo che è rimesso alla valutazione della stazione appaltante). Il parere dunque non prende certamente in considerazione né mira a proteggere la posizione della ditta appaltatrice, la quale si spinge ad escludere la necessità delle potature richieste,
4 sulla scorta di “raccomandazioni” asseritamente rese da tale “ DE Per_1 CP_3
”. In disparte la natura di tali “raccomandazioni”, anche a tacere della loro forma
[...]
e della loro prova, e pur nello sforzo di astrarre dal ruolo di tale e dalla sua Per_1 effettiva consapevolezza delle “raccomandazioni” e della capacità di costui di impegnare l'EN o altri soggetti pubblici (assumendosi contestualmente la responsabilità civile e amministrativo-contabile per quanto in tesi riferito), in tal guisa, ancora una volta, la opposta sminuisce la figura della RUP, alla quale il contratto che essa ha liberamente sottoscritto, senza censurarne alcuna delle clausole, attribuisce poteri di determinazione del contenuto che non risultano esercitati in maniera arbitraria.
Non vi è alcuna prova di tanto.
6.5- Da questa prospettiva, appare irrilevante quanto risulta dalla nota n. 38/4/2024 del
CL CC ” , organo del tutto estraneo alle competenze spettanti alla Pt_2 Pt_1
committente, mediante il RUP, e che pertanto non ha alcun potere di certificare ai fini qui in rilievo. In ogni caso, dal suo esame, affiora che dopo la potatura, i rami erano ancora posti e non raccolti (alla altezza di tempo DEintervento dei militi).
7.- Del resto, con l'adozione della ordinanza n. 47 del 28 dicembre 2023 (giammai impugnata dalla opposta, ed anzi da essa - in violazione delle norme sulla contabilità ed evidenza pubblica - inammissibilmente interpretata in chiave negoziale come da essa accettata “nuova proposta”), la p.A., in sostanza, ribadiva le esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità, connesse alla mancata potatura dei rami.
8.- Non è senza significato, e anzi di presta ad essere considerato nella prospettiva della violazione DEobbligo della buona fede oggettiva, che lo stesso appaltatore, in risposta alle richieste di potatura (sia pur avvenuta nella forma di detta ordinanza), avesse, almeno in un primo tempo, risposto affermativamente alla potatura dei rami, dichiarando, con mail del 2 gennaio 2024, che si sarebbe recato sul posto “a dar seguito alla vostra ordinanza del 28.12.23”.
9.- Dunque l'area del contenuto prescrittivo del negozio si presta ad essere determinata
i) tramite il rinvio a fonte ad esso esterna (il detto parere sì come richiamante un presupposto, esigenze di sicurezza, in concreto non specificamente contestata dalla opposta), e comunque ii) attraverso il richiamo della stessa pattuizione sì come stabilente, lo si rinnovi alla memoria, che “sono a carico DEesecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione
5 degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale”, attribuendo un potere al soggetto abilitato ad esercitarlo, ossia il RUP che in concreto lo ha esercitato non immotivatamente (v., inter alia, comunicazione del 14 febbraio 2024, anche in rapporto al numero di alberi, 166 da potare).
10.- Su queste basi, è di immediata percezione il doloso inadempimento della opposta, chè, infondatamente disconoscendo qualsiasi potere sul punto al RUP e degradandone insistentemente la figura (contrapponendovi la figure di e i militi Per_1
intervenuti (per ragioni e su impulso di soggetti non meglio chiariti), oltre che accampando ragioni di mera convenienza economica (fatte valere in flagrante dissidio con la previsione di cui all'art. 5 surrichiamato), si è così sottratta all'adempimento di prestazioni (in primis a quella, quantomai rilevante, di procedere a tutte le potature secondo le indicazioni DEente pubblico) che le sono state legittimamente richieste sulla scorta del contratto e -si ribadisce- di un potere di determinazione delle prestazioni che il contratto stesso riconosceva alla stazione committente, tramite il RUP.
11.- Ne viene la pronuncia di risoluzione, per inadempimento imputabile alla opposta, del contratto risultante dalla lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento del lavoro di potatura di n. 166 tigli nel Comune di , di cui alla nota Pt_1
prot. n. 14041 del 6 dicembre 2023.
11.1- Diversamente dalla richiesta della opponente, la quale ha in via riconvenzionale domandato la restituzione della parte di corrispettivo già versata, deve ritenersi, in assonanza con quanto stabilito, “in tutti i casi di risoluzione del contratto”, dal comma 5 DEart. 122 DEattuale Codice dei Contratti pubblici e con quanto riportato, benché in relazione ad una peculiare ipotesi di risoluzione, dallo stesso contratto, all'art. 9 (ove si discorre di “diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti DEutilità ricevuta”), che ciò che è già corrisposto dalla p.A. committente, nella misura pari alla metà del dovuto, sia giustificato dalla quantità e qualità della prestazione ricevuta dalla opponente, che, proprio per queste ragioni, ebbe a pagare la fattura, sia pur nella minor quota.
11.2- Si prende atto che la opponente non ha avanzato alcuna domanda risarcitoria.
12.- All'accoglimento della opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo n.
319/2024 del 26 giugno 2024.
6 13.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, previa compensazione di 1/3 in ragione del rigetto della domanda restitutoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1304 del
Ruolo generale degli affari contenziosi DEanno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 319/2024 del 26 giugno 2024;
2) pronuncia la risoluzione, per inadempimento imputabile alla opposta, del contratto risultante dalla lettera commerciale “contenente i patti contrattuali per l'affidamento del lavoro di potatura di n. 166 tigli nel Comune di ”, di cui alla nota prot. n. 14041 Pt_1
del 6 dicembre 2023, e, per l'effetto, dichiara i) la irripetibilità DEimporto di euro
12.190,00 già corrisposto e ii) la non debenza di altri;
3) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che, già operata la compensazione nella misura di 1/3, liquida in euro 3.300,00 per compensi, euro 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 24 maggio 2025
Il Giudice
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1304 del Ruolo generale degli affari contenziosi DEanno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, rimessa in decisione co ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 maggio 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Luisa Di Curzio, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del curatore p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Ballarini, come da investitura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1.- L'opposizione deve trovare accoglimento, per le seguenti considerazioni.
2.- Preliminarmente va affermata, sulla scorta di quanto verrà emergendo in fatto, la giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo infatti in rilievo la fase esecutiva del rapporto di appalto, e in particolare la azione DEappaltatore di condanna della p.A al pagamento del residuo corrispettivo spettantegli e la controdomanda della p.A. di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, può escludersi la esistenza di posizioni di interesse legittimo, venendo piuttosto in rilievo diritti soggettivi. Il che vale anche in presenza di eventuali atti di revoca che sono privi di contenuto provvedimentale, quando, tenuto conto del loro contenuto sostanziale, non possano dirsi frutto della spendita di potere pubblicistico, ma DEesercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto, spettante alla stazione appaltante.
1 3.- Tanto premesso, costituisce ferma opinione DEopposta l'avere puntualmente e integralmente dato esecuzione al contratto di potatura, risultante dalla lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento del lavoro di potatura di n.
166 tigli nel Comune di , di cui alla nota prot. n. 14041 del 6 dicembre 2023; Pt_1 laddove, indebita deve ritenersi, sì come non ricadente nell'oggetto degli obblighi assunti in quella sede, ogni richiesta di ulteriore prestazione dalla opponente pur avanzata, ma esulante dal contratto e che rinverrebbe, piuttosto, la relativa fonte al di fuori di esso, precisamente in quella che la stessa opposta ha qualificato come
“proposta” del n. 47 del 28 dicembre 2023, per vero coincidente con la (mai impugnata) ordinanza ex art. 54, comma 4, TUEL, con cui l'EN locale, richiamata l'esigenza di
“salvaguardare la pubblica e privata incolumità”, ordinava la potatura dei rami esibenti
“segni di instabilità”.
4.- Di contrario avviso è l'opponente, secondo cui tra le odierne parti è intercorso un rapporto innescato da una unica fonte, quella cioè costituita dalla poco di sopra indicata lettera commerciale, e che non è stata eseguita integralmente e rettamente la prestazione nella interezza delle sue articolazioni, come già fatto rilevare già in sede stragiudiziale.
Ragione per la quale la p.A. si è limitata a corrispondere il prezzo ritenuto congruo in relazione alla fornitura eseguita e ritenuta utile. Ha pertanto adesso chiesto la risoluzione del contratto, “con condanna alla restituzione di quanto percepito in acconto del 50% in quanto non dovuto”.
5.- Ora, la tesi della opposta riposa sulla idea che di nessun inadempimento possa rispondere, sul motivo portante i) che il contratto non prevedeva l'obbligazione il cui mancato espletamento le è stato additato dalla controparte;
ii) che peraltro vi sarebbe la prova DEadempimento della prestazione, come da nota n. 38/4/2024 del CL CC
“Parco” . Pt_1
5.1- In senso contrario alla tesi della opposta, ha senso rilevare che, stando alla previsione DEart. 5 del contratto (sulla cui scorta la opposta si è aggiudicata lavori senza dover competere con altre imprese virtualmente interessate) “l'importo complessivo del lavoro di che trattasi ammonta ad €. 24.380,00
(ventiquattromilatrecentottanta/00) oltre iva al 22% di €. 5.363,60
(cinquemilatrecentosessantatre/60) per un totale di €.29.743,60
(ventinovemilasettecentoquarantatre/60), ammontare del calcolo del compenso posto a base di offerta. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione delle prestazioni assunte a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle
2 prescrizioni di cui al presente contratto. Esso è inoltre accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e pertanto, lo stesso è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore”.
Il successivo art. 6, rubricato “Oneri, obblighi e adempimenti a carico DEesecutore”, prevede che“sono a carico DEesecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, avvalendosi di personale specializzato, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto;
in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate”.
5.2- Orbene, l'appaltatore ha ricusato l'adempimento di tutte le prestazioni che, come da lui ritenuto, sarebbero state eccedentarie rispetto a quanto previsto dal contratto, dal momento che la fonte a questo esterna, che la lettera commerciale richiamava (ossia il nulla osta del Parco nazionale dei n. 77 del 15 marzo 2023), prevedeva Controparte_2 che dovesse essere mantenuta l'architettura della chioma e l'attuale portamento degli alberi ricorrendo a eventuali tagli solo in caso di accertata instabilità delle branche principali o secondarie. Del resto, ha soggiunto, la estensione dei lavori alle ulteriori prestazioni richieste renderebbe la attività antieconomica.
5.3- Ebbene, la ditta appaltatrice sostiene che tale condizione di instabilità delle branche non possa essere stabilita unilateralmente dalla stazione appaltante (e dal RUP, nel quale egli, per vero, persevera nell'identificare, su base schiettamente personalistica, la p.A.).
6.- Sennonché, le surriferite clausole del contratto dalla opposta sottoscritto prevedono, conviene ribadirlo, che “sono a carico DEesecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione
3 delle attività, e dei lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, avvalendosi di personale specializzato, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto”.
6.1- Onde, la possibilità che si potessero ridurre o potare i rami trova una sua base nella lettera del contratto che allude a “tutte le prestazioni” in rapporto di accessorietà al taglio. Si rinnovi alla memoria che la opposta aveva assunto l'obbligo di “potatura n.
166 tigli” e che le modalità di definizione della prestazione erano rimesse alla stazione appaltante nei termini appena indicati.
6.2- Inoltre, il contratto nelle sue premesse compiva un riferimento al parere DEEN
, il quale, per quanto di competenza, nell'assentire al taglio, non poteva che curarsi Pt_2 DEinteresse pubblico rimesso al relativo apprezzamento.
6.3- Del resto, anche a voler utilizzare simile elemento esterno a mo' di criterio di perimetrazione DEarea della prestazione richiedibile alla opposta e alla cui stregua valutarne la responsabilità, è agevole riferire che la decisione in punto di instabilità delle branche non era certamente rimessa alla ditta esecutrice dei lavori, quanto al RUP;
il tutto, senza che il contratto prevedesse la previa instaurazione di un contraddittorio che, secondo le intenzioni esplicitate dalla opposta, avrebbe dovuto comportare la acquisizione o la negazione del consenso della stessa, a seconda della convenienza dei lavori (incurante della previsione di cui all'art. 5 del contratto che pattuiva un corrispettivo dall'appaltatore “accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e pertanto, lo stesso è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore).
6.4- Inoltre, come accennato, il parere DE è posto nell'interesse della p.A. CP_3
(non della appaltatrice) ad evitare una riduzione eccedentaria delle piante, in nome della loro conservazione, sempre che questa non avvenga a rischio della incolumità pubblica
(profilo questo che è rimesso alla valutazione della stazione appaltante). Il parere dunque non prende certamente in considerazione né mira a proteggere la posizione della ditta appaltatrice, la quale si spinge ad escludere la necessità delle potature richieste,
4 sulla scorta di “raccomandazioni” asseritamente rese da tale “ DE Per_1 CP_3
”. In disparte la natura di tali “raccomandazioni”, anche a tacere della loro forma
[...]
e della loro prova, e pur nello sforzo di astrarre dal ruolo di tale e dalla sua Per_1 effettiva consapevolezza delle “raccomandazioni” e della capacità di costui di impegnare l'EN o altri soggetti pubblici (assumendosi contestualmente la responsabilità civile e amministrativo-contabile per quanto in tesi riferito), in tal guisa, ancora una volta, la opposta sminuisce la figura della RUP, alla quale il contratto che essa ha liberamente sottoscritto, senza censurarne alcuna delle clausole, attribuisce poteri di determinazione del contenuto che non risultano esercitati in maniera arbitraria.
Non vi è alcuna prova di tanto.
6.5- Da questa prospettiva, appare irrilevante quanto risulta dalla nota n. 38/4/2024 del
CL CC ” , organo del tutto estraneo alle competenze spettanti alla Pt_2 Pt_1
committente, mediante il RUP, e che pertanto non ha alcun potere di certificare ai fini qui in rilievo. In ogni caso, dal suo esame, affiora che dopo la potatura, i rami erano ancora posti e non raccolti (alla altezza di tempo DEintervento dei militi).
7.- Del resto, con l'adozione della ordinanza n. 47 del 28 dicembre 2023 (giammai impugnata dalla opposta, ed anzi da essa - in violazione delle norme sulla contabilità ed evidenza pubblica - inammissibilmente interpretata in chiave negoziale come da essa accettata “nuova proposta”), la p.A., in sostanza, ribadiva le esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità, connesse alla mancata potatura dei rami.
8.- Non è senza significato, e anzi di presta ad essere considerato nella prospettiva della violazione DEobbligo della buona fede oggettiva, che lo stesso appaltatore, in risposta alle richieste di potatura (sia pur avvenuta nella forma di detta ordinanza), avesse, almeno in un primo tempo, risposto affermativamente alla potatura dei rami, dichiarando, con mail del 2 gennaio 2024, che si sarebbe recato sul posto “a dar seguito alla vostra ordinanza del 28.12.23”.
9.- Dunque l'area del contenuto prescrittivo del negozio si presta ad essere determinata
i) tramite il rinvio a fonte ad esso esterna (il detto parere sì come richiamante un presupposto, esigenze di sicurezza, in concreto non specificamente contestata dalla opposta), e comunque ii) attraverso il richiamo della stessa pattuizione sì come stabilente, lo si rinnovi alla memoria, che “sono a carico DEesecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione
5 degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale”, attribuendo un potere al soggetto abilitato ad esercitarlo, ossia il RUP che in concreto lo ha esercitato non immotivatamente (v., inter alia, comunicazione del 14 febbraio 2024, anche in rapporto al numero di alberi, 166 da potare).
10.- Su queste basi, è di immediata percezione il doloso inadempimento della opposta, chè, infondatamente disconoscendo qualsiasi potere sul punto al RUP e degradandone insistentemente la figura (contrapponendovi la figure di e i militi Per_1
intervenuti (per ragioni e su impulso di soggetti non meglio chiariti), oltre che accampando ragioni di mera convenienza economica (fatte valere in flagrante dissidio con la previsione di cui all'art. 5 surrichiamato), si è così sottratta all'adempimento di prestazioni (in primis a quella, quantomai rilevante, di procedere a tutte le potature secondo le indicazioni DEente pubblico) che le sono state legittimamente richieste sulla scorta del contratto e -si ribadisce- di un potere di determinazione delle prestazioni che il contratto stesso riconosceva alla stazione committente, tramite il RUP.
11.- Ne viene la pronuncia di risoluzione, per inadempimento imputabile alla opposta, del contratto risultante dalla lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento del lavoro di potatura di n. 166 tigli nel Comune di , di cui alla nota Pt_1
prot. n. 14041 del 6 dicembre 2023.
11.1- Diversamente dalla richiesta della opponente, la quale ha in via riconvenzionale domandato la restituzione della parte di corrispettivo già versata, deve ritenersi, in assonanza con quanto stabilito, “in tutti i casi di risoluzione del contratto”, dal comma 5 DEart. 122 DEattuale Codice dei Contratti pubblici e con quanto riportato, benché in relazione ad una peculiare ipotesi di risoluzione, dallo stesso contratto, all'art. 9 (ove si discorre di “diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti DEutilità ricevuta”), che ciò che è già corrisposto dalla p.A. committente, nella misura pari alla metà del dovuto, sia giustificato dalla quantità e qualità della prestazione ricevuta dalla opponente, che, proprio per queste ragioni, ebbe a pagare la fattura, sia pur nella minor quota.
11.2- Si prende atto che la opponente non ha avanzato alcuna domanda risarcitoria.
12.- All'accoglimento della opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo n.
319/2024 del 26 giugno 2024.
6 13.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, previa compensazione di 1/3 in ragione del rigetto della domanda restitutoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1304 del
Ruolo generale degli affari contenziosi DEanno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 319/2024 del 26 giugno 2024;
2) pronuncia la risoluzione, per inadempimento imputabile alla opposta, del contratto risultante dalla lettera commerciale “contenente i patti contrattuali per l'affidamento del lavoro di potatura di n. 166 tigli nel Comune di ”, di cui alla nota prot. n. 14041 Pt_1
del 6 dicembre 2023, e, per l'effetto, dichiara i) la irripetibilità DEimporto di euro
12.190,00 già corrisposto e ii) la non debenza di altri;
3) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che, già operata la compensazione nella misura di 1/3, liquida in euro 3.300,00 per compensi, euro 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 24 maggio 2025
Il Giudice
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