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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6140/ 2022
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VITAGLIANO VINCENZO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto 365, unitamente agli avv.ti ANGELA BARRETTA e ANNA BARRETTA
Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv.to MASCIA ANGELA con il quale elettivamente domicilia in VIA EMANUELE CIRILLO N. 60 80041 BOSCOREALE Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è l'impugnazione di una sanzione disciplinare conservativa, consistente nella sospensione dal lavoro per 3 giorni. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio), poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02:).”. Sono infatti indicate chiaramente, fra l'altro, le ragioni per le quali si impugna la sanzione oggetto di causa. Tanto premesso, passando all'esame del merito, costituisce fatto non contestato, oltre che emergere dagli atti, che nella lettera di assunzione del ricorrente, sia
1 esplicitamente affermato che il dipendente è tenuto “ all'osservanza del regolamento aziendale e di ogni disposizione e direttiva affisse nei locali aziendali ovvero impartita dai superiori”. E ' altresì pacifico che il regolamento aziendale sia stato accettato dal ricorrente, ed in esso sia esplicitamente prevista la prestazione dell'attività lavorativa nei giorni festivi. Infine costituisce altresì un fatto pacifico che il punto di vendita ove è addetto il ricorrente si trovi all'interno di un Centro Commerciale che è aperto 7 giorni su 7, compresi i giorni festivi. Al riguardo secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità:” Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, il cui contenuto deve essere interpretato alla luce della l. n. 260 del 1949, che, pur prevedendo l'indisponibilità del diritto a livello collettivo e dunque la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che dovessero prevederlo come obbligatorio, non prevede un divieto assoluto di lavorare nelle predette festività. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva giudicato nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola di alcuni contratti individuali di lavoro secondo cui, qualora richiesto, il lavoratore poteva essere chiamato "a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e domenicali, fermo il diritto al riposo previsto dalla legge", ritenendola interpretabile come manifestazione di una generica disponibilità alla prestazione lavorativa, che necessitava di ulteriore specifico consenso del lavoratore, con riferimento alle singole giornate festive nelle quali il datore avesse richiesto il suo impiego)”. E' quindi ammissibile un consenso individuale al lavoro durante le festività. La sussistenza o meno di questo consenso, nel caso in esame deve essere valutata anche alla luce della clausola generale di buona fede. Al riguardo, costituisce fatto non contestato che l'odierno ricorrente abbia espletato giorni lavorativi in giorni festivi. Del resto l' esigenza di effettuare turni festivi è insita nella natura stessa dell'attività espletata dal datore di lavoro. Quindi la condotta dell'odierno ricorrente che, con un breve preavviso, comunichi di non voler più lavorare in un giorno festivo non appare conforme al generale principio di buona fede che permea anche la materia del diritto del lavoro (cfr. anche Cass. 9769/2011) e che impone a ciascuna parte di salvaguardare gli interessi dell'altra, nei limiti di un ragionevole sacrificio. In altri termini, l'odierno ricorrente, in considerazione del fatto che pacificamente l'attività del datore di lavoro si svolge anche in giorni festivi, con la conseguente necessità di articolare dei turni nei predetti giorni, avrebbe, perlomeno, dovuto porre, con congruo anticipo, una questione sulla interpretazione della contrattazione collettiva, in ordine a questo profilo, e non, semplicemente, assentarsi tout court. Infatti fra l'altro, se anche tutti gli altri dipendenti avessero tenuto una simile condotta, ne sarebbe conseguita la paralisi dell'attività del datore di lavoro in quel giorno. Pur riconoscendosi la particolarità e controversia della questione, si può ragionevolmente ritenere che,
2 avendo il lavoratore, in precedenza, pacificamente effettuato turni durante le festività, dato che anche il contratto di lavoro può essere interpretato in base al comportamento successivo delle parti, abbia dato il consenso alla articolazione in turni durante le festività, possibilità ammessa dalla giurisprudenza sopra citata. Con riferimento alla proporzionalità della sanzione appare opportuno premettere che, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Il giudice ha il potere di valutare in concreto se la condotta del lavoratore possa essere ricondotta a una fattispecie disciplinare prevista dal contratto collettivo, anche se non esplicitamente elencata, e di determinare la proporzionalità della sanzione disciplinare applicata, considerando le circostanze specifiche del caso. Tale valutazione di proporzionalità spetta al giudice di merito, salvo vizi gravi nella motivazione della sentenza impugnata.” (cfr. Cass. 27698/2024; cfr. anche Cass. civile sez. lav., 1818/2025:” In tema di pubblico impiego privatizzato, nel giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare conservativa inflitta per una pluralità di condotte, il giudice, ove escluda la sussistenza di una parte degli illeciti contestati, è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare e, a fronte di un riscontrato difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, anche senza un'espressa domanda in tal senso delle parti.” (cfr. Cass. civile sez. lav., 25/10/2024, n.27698).”). Al riguardo si deve rilevare, con riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo, che, come sopra premesso, la interpretazione del contratto individuale di lavoro del ricorrente, in relazione alle festività, non è priva di difficoltà, la qual cosa non può non essere valutata, in relazione appunto all'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare. In altri termini, le difficoltà interpretative relative al diritto del lavoratore a godere delle festività, non possono che condurre ad una valutazione di minore intensità del predetto elemento soggettivo. Non risulta, quindi, proporzionata la sanzione della sospensione, ma appunto quella della multa di 4 ore della normale retribuzione, trattandosi appunto di assenza dal lavoro (cfr. art. 238 CCNL). Al riguardo, anche considerando la precedente sanzione disciplinare, data appunto la minore intensità dell'elemento soggettivo non sembra che possa essere considerata proporzionata una sanzione maggiore (non essendo necessario valutare se il datore di lavoro avesse, dopo la comunicazione della volontà di assentarsi da parte del lavoratore, l'onere di comunicare preventivamente al lavoratore l'obbligo di rispettare i turni). La sanzione irrogata dovrà, quindi, essere sostituita con quella della multa di 4 ore della normale retribuzione. Considerata la reciproca soccombenza appaiono sussistere le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite.
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P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi - Giudice del lavoro - ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca la sanzione irrogata e la sostituisce con la sanzione della multa di 4 ore della normale retribuzione, condannando il resistente a porre in essere tutti gli atti conseguenti e rigettando le altre domande proposte;
b) compensa le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 6/6/2025
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IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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