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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 02/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 395 DELL'ANNO 2025
FRA
IO RO
E
MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Oggi 2.7.2025 alle ore 9.30 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : il dott. GAETANO GIUNTA in sostituzione Parte_1 dell'avv. RI VA per la parte convenuta : è Controparte_1 presente il dott. on costituito nella presente causa ma in quella Persona_1 riunita avente RG 433/2025.
Il giudice
Preliminarmente dà atto che alla presente causa è stata riunita quella avente RG 433/2025.
A questo punto, il procuratore di parte ricorrente in merito alla carta docenti rinuncia all'annualità 2024/2025 in quanto pochi giorni fa è uscita la circolare che dispone il pagamento in favore dei docenti assunti con contratto annuale. Relativamente alle annualità anteriori insiste come da ricorso.
Sul ricorso in relazione alla retribuzione professionale docente si richiama integralmente ed insiste per le conclusioni rassegnate.
Il funzionario delegato dal si richiama alla memoria e alle eccezioni ivi CP_1 formulate.
Il giudice
1 Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
2 N. R.G. 395/2025 + 433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Nelle cause riunite 395/2025 e 433/2025 promosse da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti ER LI, IC MP, VA RI,
BI NC come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dai suoi funzionari ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., nella sola causa avente RG 433/2025.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati rispettivamente l'11.4.2025 e il 24.4.2025, Pt_1 ha adito il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che:
[...]
- egli, docente di scuola secondaria di secondo grado, attualmente in servizio presso l'Istituto IIS di Finale Ligure, ha prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti a tempo determinato;
- in quanto Controparte_1 assunto a termine, nell'anno 2021/2022, quando era assunto con contratto fino al termine delle attività scolastiche e con altri contratti di supplenza breve e saltuaria, si è avveduto di non aver percepito la retribuzione professionale docenti in merito ai contratti brevi e salutari dal 14.10.2021 al 31.5.2022; - negli anni 2023/2024 e 2024/2025 invece, non aveva potuto fruire della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di 500 euro annui.
Tanto premesso, il ricorrente ha lamentato di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, poiché egli aveva di fatto reso un servizio del tutto sovrapponibile a quello dei colleghi a tempo indeterminato, sicché doveva ritenersi violato il principio di non discriminazione tra lavoratori, sancito dalla normativa comunitaria e interna.
Ha concluso domandando, da un lato, di accertare il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato brevi e saltuari dell'anno 2021/2022, con conseguente condanna del al pagamento delle relative differenze non percepite, in ragione dei giorni di lavoro CP_2 effettivamente svolti, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
d'altro lato, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 co. 121, 122,
124 della l. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE, di accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e conseguentemente condannarsi il all'assegnazione della Carta, Controparte_1 quale contributo alla formazione professionale.
Si è costituito in giudizio il , tramite i suoi Controparte_1
4 funzionari ex art. 417 bis c.p.c., nella sola causa avente ad oggetto la carta docenti, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone la reiezione. L'amministrazione, in particolare, ha affermato la coerenza della normativa interna rispetto a quella europea, ha sostenuto la non comparabilità delle esigenze formative del personale di ruolo con quelle dei docenti assunti solo per brevi supplenze o comunque non per l'intero anno scolastico;
ha rilevato che, nella denegata ipotesi di affermazione del diritto fatto valere dalla controparte, parte ricorrente non avrebbe potuto ottenere la condanna dell'amministrazione alla consegna di una generica somma di denaro, ma solo di una
“Carta elettronica del docente” da utilizzarsi per gli scopi previsti dalla L. 107/15. Inoltre, in relazione all'anno 2024/2025, il ha rilevato che con l. 307/2024 il beneficio CP_1 era stato esteso anche ai docenti assunti con contratto annuale, come il ricorrente, con la conseguenza che egli aveva diritto ad ottenere la prestazione in via amministrativa, ex lege, e non poteva far valere invece la violazione del principio di non discriminazione.
Alla prima udienza odierna, disposta la riunione delle cause, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di erogazione dell'importo di 500 euro a titolo di formazione per l'anno scolastico 2024/2025. Ha invece insistito per l'accoglimento delle altre domande. Il funzionario del Ministero si è richiamato all'atto difensivo insistendo per le conclusioni rassegnate.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
**********************
Le domande sono fondate e devono essere accolte, per i motivi di seguito esposti.
1) Relativamente alla retribuzione professionale docenti, occorre muovere dal dettato normativo di riferimento: l'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti,
5 analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Da tale disposizione emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., sentenza n. 17773/2017).
Dunque, l'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro
(pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La citata clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15/4/2008, causa C-
268/06, Impact;
13/9/2007, causa C307/05, ; 8/9/2011,causa C-177/10 Persona_2
Rosado Santana).
Il principio di non discriminazione (sancito dalla sopra citata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001) deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE 18/10/2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7/3/2013, causa C393/11, Bertazzi).
6 Alla luce di tali principi, nel caso di specie deve allora escludersi che il ricorrente, assunto nell'anno 2021/2022 sia con contratto fino al termine delle attività didattiche, sia con contratti di supplenza breve e saltuaria, per buona parte dell'anno scolastico, possa essere destinatario di un trattamento deteriore rispetto a quello ottenuto dai colleghi assunti a tempo indeterminato o determinato con durata annuale.
Infatti, egli è stato assunto proprio per l'esercizio delle mansioni di docenza, ed ha allegato di aver svolto incarico equipollente a quello di tutti i colleghi. In assenza di dimostrazioni contrarie, deve presumersi che anche il personale chiamato ad espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale sia assunto con le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Tale interpretazione, fondata sul richiamato principio di non discriminazione, è stata accolta dall'orientamento prevalente della Suprema Corte, la quale ha statuito che:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Infatti “… una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. 20015/2018).
Come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito, che si intende condividere, “non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
7 in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto (Tribunale di Ivrea, sentenza n.
34/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima domanda proposta da Pt_1 deve trovare accoglimento. Di conseguenza, il convenuto va condannato
[...] CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 1.157,02, aderendosi al conteggio proposto dal ricorrente.
Dal giorno di maturazione delle singole differenze mensili spettano poi al ricorrente gli accessori di legge, da ridursi ai soli interessi moratori al tasso legale in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6, legge 312/1991 e 22, comma 36, legge 724/1994, che non consente il cumulo di cui all'art. 429, comma 3,
c.p.c.
2) relativamente all'assegnazione della carta docenti, la domanda è stata limitata dal ricorrente alla sola annualità 2023/2024, durante la quale egli era assunto dal con contratto determinato fino al termine delle attività scolastiche. CP_1
Anche in questo caso, si ritiene opportuno affrontare la fondatezza della pretesa muovendo dal quadro normativo di riferimento.
Come noto, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota CP_2
15219/15).
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di
8 ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota CP_2
15219/15).
L'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato dall'accesso al beneficio è stata scrutinata di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-
450/2021, la Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
9 - la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza Persona_3 ivi citata);
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_3 pubblicata, EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di
“condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.
22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare,
10 segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli
“comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di
11 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
(CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Va osservato che, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n.
69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Nel caso di specie, tuttavia, tali norme non trovano applicazione poiché la situazione del ricorrente non rientra tra quelle comprese nell'alveo applicativo della disposizione, in quanto nell'anno 2023/2024 egli è stato assunto con contratto fino al termine delle attività scolastiche.
Resta fermo che, per l'annualità oggetto di domanda, occorre disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronuncia avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che la decisione ha portata interpretativa, la stessa deve essere applicata a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
Al riguardo, occorre allora rilevare che, proprio al fine di dirimere i contrasti interpretativi delineatesi nella giurisprudenza di merito in relazione all'estensione e al contenuto del diritto dei docenti assunti a tempo determinato ad ottenere la Carta Docenti, si è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con decisione resa in sede
12 pregiudiziale da intendersi integralmente richiamata, affermando che: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
In ossequio al principio di non discriminazione, il Controparte_1
avrebbe dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente
[...]
a tutto il personale che abbia lavorato per periodi di tempo equiparabili all'annualità, come il ricorrente.
Ne discende che la domanda attorea, circoscritta al solo anno 2023/2024, deve essere accolta, in quanto il ricorrente: - ha agito per l'esatto adempimento di una prestazione di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- risulta dallo stato matricolare che nell'anno scolastico 2023/2024 egli è stato dipendente del in CP_1 modo stabile e continuativo, con la conseguente comparabilità delle sue esigenze formative rispetto a quelle dei docenti immessi in ruolo.
Il deve pertanto essere condannato a riconoscere al ricorrente la carta CP_1 docenti e ad accreditarvi la somma determinata ai sensi dell'art. 1 co. 122 della l.
107/2015.
Il valore corrispondente alla citata annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte resistente.
Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto
13 conto del valore delle cause riunite, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%, per un solo procedimento, in quanto entrambe le domande (introdotte a meno di dieci giorni di distanza) avrebbero potuto essere proposte con un unico ricorso.
Le spese vengono poste direttamente in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara il diritto della parte ricorrente alla assegnazione del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità
2023/2024 e al riconoscimento della retribuzione professionale docente per l'anno
2021/2022, limitatamente ai contratti brevi e saltuari stipulati con il;
CP_1
2) Condanna il a rilasciare al ricorrente Controparte_1 la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi la somma determinata in base all'art. 1 co. 122 della l. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024 oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma lorda di euro 1.157,02, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili fino al saldo;
4) Condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese CP_1 di lite, che liquida in euro 1.030,00 per compensi ai difensori, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, somma da versare direttamente in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
14
VERBALE DELLA CAUSA N. 395 DELL'ANNO 2025
FRA
IO RO
E
MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Oggi 2.7.2025 alle ore 9.30 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : il dott. GAETANO GIUNTA in sostituzione Parte_1 dell'avv. RI VA per la parte convenuta : è Controparte_1 presente il dott. on costituito nella presente causa ma in quella Persona_1 riunita avente RG 433/2025.
Il giudice
Preliminarmente dà atto che alla presente causa è stata riunita quella avente RG 433/2025.
A questo punto, il procuratore di parte ricorrente in merito alla carta docenti rinuncia all'annualità 2024/2025 in quanto pochi giorni fa è uscita la circolare che dispone il pagamento in favore dei docenti assunti con contratto annuale. Relativamente alle annualità anteriori insiste come da ricorso.
Sul ricorso in relazione alla retribuzione professionale docente si richiama integralmente ed insiste per le conclusioni rassegnate.
Il funzionario delegato dal si richiama alla memoria e alle eccezioni ivi CP_1 formulate.
Il giudice
1 Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
2 N. R.G. 395/2025 + 433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Nelle cause riunite 395/2025 e 433/2025 promosse da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti ER LI, IC MP, VA RI,
BI NC come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dai suoi funzionari ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., nella sola causa avente RG 433/2025.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi depositati rispettivamente l'11.4.2025 e il 24.4.2025, Pt_1 ha adito il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che:
[...]
- egli, docente di scuola secondaria di secondo grado, attualmente in servizio presso l'Istituto IIS di Finale Ligure, ha prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti a tempo determinato;
- in quanto Controparte_1 assunto a termine, nell'anno 2021/2022, quando era assunto con contratto fino al termine delle attività scolastiche e con altri contratti di supplenza breve e saltuaria, si è avveduto di non aver percepito la retribuzione professionale docenti in merito ai contratti brevi e salutari dal 14.10.2021 al 31.5.2022; - negli anni 2023/2024 e 2024/2025 invece, non aveva potuto fruire della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di 500 euro annui.
Tanto premesso, il ricorrente ha lamentato di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, poiché egli aveva di fatto reso un servizio del tutto sovrapponibile a quello dei colleghi a tempo indeterminato, sicché doveva ritenersi violato il principio di non discriminazione tra lavoratori, sancito dalla normativa comunitaria e interna.
Ha concluso domandando, da un lato, di accertare il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato brevi e saltuari dell'anno 2021/2022, con conseguente condanna del al pagamento delle relative differenze non percepite, in ragione dei giorni di lavoro CP_2 effettivamente svolti, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
d'altro lato, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 co. 121, 122,
124 della l. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE, di accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e conseguentemente condannarsi il all'assegnazione della Carta, Controparte_1 quale contributo alla formazione professionale.
Si è costituito in giudizio il , tramite i suoi Controparte_1
4 funzionari ex art. 417 bis c.p.c., nella sola causa avente ad oggetto la carta docenti, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone la reiezione. L'amministrazione, in particolare, ha affermato la coerenza della normativa interna rispetto a quella europea, ha sostenuto la non comparabilità delle esigenze formative del personale di ruolo con quelle dei docenti assunti solo per brevi supplenze o comunque non per l'intero anno scolastico;
ha rilevato che, nella denegata ipotesi di affermazione del diritto fatto valere dalla controparte, parte ricorrente non avrebbe potuto ottenere la condanna dell'amministrazione alla consegna di una generica somma di denaro, ma solo di una
“Carta elettronica del docente” da utilizzarsi per gli scopi previsti dalla L. 107/15. Inoltre, in relazione all'anno 2024/2025, il ha rilevato che con l. 307/2024 il beneficio CP_1 era stato esteso anche ai docenti assunti con contratto annuale, come il ricorrente, con la conseguenza che egli aveva diritto ad ottenere la prestazione in via amministrativa, ex lege, e non poteva far valere invece la violazione del principio di non discriminazione.
Alla prima udienza odierna, disposta la riunione delle cause, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di erogazione dell'importo di 500 euro a titolo di formazione per l'anno scolastico 2024/2025. Ha invece insistito per l'accoglimento delle altre domande. Il funzionario del Ministero si è richiamato all'atto difensivo insistendo per le conclusioni rassegnate.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
**********************
Le domande sono fondate e devono essere accolte, per i motivi di seguito esposti.
1) Relativamente alla retribuzione professionale docenti, occorre muovere dal dettato normativo di riferimento: l'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti,
5 analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Da tale disposizione emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., sentenza n. 17773/2017).
Dunque, l'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro
(pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La citata clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15/4/2008, causa C-
268/06, Impact;
13/9/2007, causa C307/05, ; 8/9/2011,causa C-177/10 Persona_2
Rosado Santana).
Il principio di non discriminazione (sancito dalla sopra citata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001) deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE 18/10/2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7/3/2013, causa C393/11, Bertazzi).
6 Alla luce di tali principi, nel caso di specie deve allora escludersi che il ricorrente, assunto nell'anno 2021/2022 sia con contratto fino al termine delle attività didattiche, sia con contratti di supplenza breve e saltuaria, per buona parte dell'anno scolastico, possa essere destinatario di un trattamento deteriore rispetto a quello ottenuto dai colleghi assunti a tempo indeterminato o determinato con durata annuale.
Infatti, egli è stato assunto proprio per l'esercizio delle mansioni di docenza, ed ha allegato di aver svolto incarico equipollente a quello di tutti i colleghi. In assenza di dimostrazioni contrarie, deve presumersi che anche il personale chiamato ad espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale sia assunto con le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Tale interpretazione, fondata sul richiamato principio di non discriminazione, è stata accolta dall'orientamento prevalente della Suprema Corte, la quale ha statuito che:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Infatti “… una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. 20015/2018).
Come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito, che si intende condividere, “non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
7 in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto (Tribunale di Ivrea, sentenza n.
34/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima domanda proposta da Pt_1 deve trovare accoglimento. Di conseguenza, il convenuto va condannato
[...] CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 1.157,02, aderendosi al conteggio proposto dal ricorrente.
Dal giorno di maturazione delle singole differenze mensili spettano poi al ricorrente gli accessori di legge, da ridursi ai soli interessi moratori al tasso legale in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6, legge 312/1991 e 22, comma 36, legge 724/1994, che non consente il cumulo di cui all'art. 429, comma 3,
c.p.c.
2) relativamente all'assegnazione della carta docenti, la domanda è stata limitata dal ricorrente alla sola annualità 2023/2024, durante la quale egli era assunto dal con contratto determinato fino al termine delle attività scolastiche. CP_1
Anche in questo caso, si ritiene opportuno affrontare la fondatezza della pretesa muovendo dal quadro normativo di riferimento.
Come noto, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota CP_2
15219/15).
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di
8 ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota CP_2
15219/15).
L'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato dall'accesso al beneficio è stata scrutinata di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-
450/2021, la Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
9 - la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza Persona_3 ivi citata);
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_3 pubblicata, EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di
“condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.
22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare,
10 segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli
“comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di
11 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
(CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Va osservato che, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n.
69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Nel caso di specie, tuttavia, tali norme non trovano applicazione poiché la situazione del ricorrente non rientra tra quelle comprese nell'alveo applicativo della disposizione, in quanto nell'anno 2023/2024 egli è stato assunto con contratto fino al termine delle attività scolastiche.
Resta fermo che, per l'annualità oggetto di domanda, occorre disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronuncia avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che la decisione ha portata interpretativa, la stessa deve essere applicata a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
Al riguardo, occorre allora rilevare che, proprio al fine di dirimere i contrasti interpretativi delineatesi nella giurisprudenza di merito in relazione all'estensione e al contenuto del diritto dei docenti assunti a tempo determinato ad ottenere la Carta Docenti, si è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con decisione resa in sede
12 pregiudiziale da intendersi integralmente richiamata, affermando che: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
In ossequio al principio di non discriminazione, il Controparte_1
avrebbe dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente
[...]
a tutto il personale che abbia lavorato per periodi di tempo equiparabili all'annualità, come il ricorrente.
Ne discende che la domanda attorea, circoscritta al solo anno 2023/2024, deve essere accolta, in quanto il ricorrente: - ha agito per l'esatto adempimento di una prestazione di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- risulta dallo stato matricolare che nell'anno scolastico 2023/2024 egli è stato dipendente del in CP_1 modo stabile e continuativo, con la conseguente comparabilità delle sue esigenze formative rispetto a quelle dei docenti immessi in ruolo.
Il deve pertanto essere condannato a riconoscere al ricorrente la carta CP_1 docenti e ad accreditarvi la somma determinata ai sensi dell'art. 1 co. 122 della l.
107/2015.
Il valore corrispondente alla citata annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte resistente.
Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto
13 conto del valore delle cause riunite, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%, per un solo procedimento, in quanto entrambe le domande (introdotte a meno di dieci giorni di distanza) avrebbero potuto essere proposte con un unico ricorso.
Le spese vengono poste direttamente in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara il diritto della parte ricorrente alla assegnazione del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità
2023/2024 e al riconoscimento della retribuzione professionale docente per l'anno
2021/2022, limitatamente ai contratti brevi e saltuari stipulati con il;
CP_1
2) Condanna il a rilasciare al ricorrente Controparte_1 la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi la somma determinata in base all'art. 1 co. 122 della l. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024 oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma lorda di euro 1.157,02, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili fino al saldo;
4) Condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese CP_1 di lite, che liquida in euro 1.030,00 per compensi ai difensori, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, somma da versare direttamente in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
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