Art. 1. Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 , e' sostituito dal seguente:
"I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta".
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 , e' sostituito dal seguente:
"I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta".