Art. 5.
L' articolo 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , e' sostituito dal seguente:
"Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo.
Ai corsi di cui al quinto comma dello stesso articolo sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo".
L' articolo 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , e' sostituito dal seguente:
"Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo.
Ai corsi di cui al quinto comma dello stesso articolo sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo".