Cass. civ., sez. III, sentenza 29/11/1971, n. 3473
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Sentenza 29 novembre 1971

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A norma dell'art 428 cod civ l'incapacita naturale e causa di annullabilita, e non di nullita, del negozio, sempre che ne risulti un grave pregiudizio per l'incapace e, trattandosi di contratto, che concorra la mala fede dell'altro contraente.*

L'obbligazione assunta (nella specie, promessa di vendita) dal promittente, incapace di intendere e di volere, nel contratto preliminare, quando questo sia ritenuto valido ed efficace per difetto di prova della mala fede dell'altro contraente, bene puo essere adempiuta, dopo l'interdizione dell'incapace, dal suo legale rappresentante e, dopo la sua morte, dagli eredi. Detta obbligazione e, quindi, suscettibile di esecuzione in Forma specifica ex art 1932 cod civ.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/11/1971, n. 3473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3473
    Data del deposito : 29 novembre 1971

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