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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3034/2022 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Adelina Bianco (C.F.: ) e Rosita Leone (C.F.: C.F._1
), presso i cui rispettivi indirizzi pec, C.F._2
e Email_1
è elettivamente domiciliata;
Email_2
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'Avv. Angela Cinitiempo (C.F.: ), C.F._4
presso il cui studio, in Montoro, al Corso Pietro Ascolese, n. 100, e all'indirizzo pec, è Email_3
elettivamente domiciliato;
APPELLATO avverso la sentenza n. 1061/2022 del G.U. del Tribunale di Avellino, pubblicata il06.06.2022 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 05.07.2022, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda attorea, avanzata dall'odierno appellato, ha condannato al pagamento della complessiva Parte_1
somma di € 774,68, a titolo di rimborso di due BFP, emessi a cavallo tra la fine del 1998 e gli inizi del 1999 in favore, tra l'altro, del cointestatario , all'epoca minore di età. CP_1
2. Il Tribunale, nella resistenza di ha ritenuto di Parte_1
rigettare l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta, sul rilievo che “l'attore avrebbe potuto far valere il suo diritto solo al momento del raggiungimento della maggiore età, cioè dal 23.8.2016, la prescrizione decennale decorre da tale data e non dal momento indicato dalla convenuta” (V. pag. 4 della sentenza impugnata).
3. Con il gravame, sostanzialmente affidato ad un unico motivo,
[...]
insiste nell'originaria eccezione di prescrizione, Parte_1
censurando l'ordito motivazionale sotto il profilo della individuazione del dies a quo, erroneamente correlato dal Tribunale al raggiungimento della maggiore età del cointestatario e non CP_1
già dalla rispettiva scadenza dei buoni dedotti in lite.
3.1. Ha resistito l'appellato. Vinte le spese del grado.
3.2. All'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per io deposito di conclusionali e repliche. 4. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dall'appellato ed inerenti all'asserito difetto di procura dell'appellante ed all'opposta inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342
c.p.c.
4.1. Sotto il primo profilo, mette conto evidenziare che al momento della costituzione in giudizio è stata prodotta da parte appellante la
Procura Generale alle liti, stilata dal Notaio , in Controparte_2
data 04.05.2022, rep. 55418 – racc. 16104.
L'indicazione dei numeri di repertorio e di raccolta rende certa la collocazione cronologica della procura alle liti.
Del tutto priva di rilevanza è la circostanza che il numero di repertorio della procura alle liti risulti vergato a mani, anziché a stampa, atteso il sigillo del timbro e della firma del Notaio rogante.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “... poiché
i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa” (Cass. n. 16459/2024).
4.2. Quanto ai requisiti di ammissibilità del gravame, è ormai univoco l'orientamento di legittimità, per il quale “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass.
n. 24262/2020).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile individuare il capo della sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione, previa censura delle argomentazioni poste dal Giudice di prime cure a sostegno del rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'odierno appellato.
5. Nel merito, l'appello è fondato.
5.1. A differenza della scadenza, la prescrizione è identica per tutti i tipi di buoni (dieci anni) e decorre sempre dalla scadenza medesima. Ed invero, mentre la scadenza individua il periodo "fruttifero" del buono, la prescrizione ne individua la sua estinzione, cioè il momento in cui il titolo non è più rimborsabile.
5.2. Nel caso di specie, i buoni dedotti in lite erano entrambi cointestati al minore, odierno appellato, con l'apposito inserimento della clausola di pari facoltà di rimborso.
Sotto tale profilo, l'univoco orientamento di legittimità precisa la natura del diritto al rimborso, quale obbligazione solidale dal lato attivo, con conseguente diritto del concreditore di ottenere l'intera prestazione dal debitore, (Cass. n. 4280/2022). Parte_1
5.3. A differenza di quanto statuito dal Tribunale nella impugnata sentenza, la minore età del cointestatario non ha alcuna incidenza sul decorso del termine prescrizionale dei buoni, non sussistendo alcun ostacolo giuridico alla riscossione degli stessi da parte dei cointestatari.
È ben noto, infatti, che l'impossibilità di far valere un diritto, rilevante quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935
c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio dello ius, risultando di certo esclusi gli ostacoli di mero fatto, ai quali sembra riconducibile la mancanza di possesso del titolo, in quanto minore.
Il diritto di riscossione del buono, anche durante la minore età del cointestatario, avrebbe potuto essere esercitato dai genitori esercenti la potestà.
5.4. Non è pertinente, ad avviso del Collegio, il richiamo, operato dal
Tribunale, al terzo comma dell'art. 320 c.c., inerente alle modalità di riscossione dei capitali in nome e per conto del minore.
In disparte le pari facoltà del cointestatario maggiorenne, che lo avrebbe legittimato al rimborso anche in costanza della minore età dell'altro cointestatario, la preventiva autorizzazione del Giudice
Tutelare ben poteva essere preceduta da una nota di messa in mora dell'esercente la potestà sul minore e senz'altro idonea ai fini interruttivi della prescrizione.
5.5. "L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva
l'ipotesi di occultamento doloso del debito non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. n. 22072/2018).
6. L'appellante ha documentato che, in esecuzione della sentenza gravata, ha corrisposto all'appellato la complessiva somma di €
2.647,43, alla cui restituzione va condannato lo stesso appellato, oltre interessi legali, a far data dal 22.06.2022 sino al soddisfo.
7. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (inferiore ad € 1.000,00), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione della fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n.
147/2022, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 05.07.2022, da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1061/2022, resa dal G.U. del Tribunale di Avellino, così provvede:
- accoglie l'appello e, per lo effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda originariamente proposta da CP_1
in danno di
[...] Parte_1
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 562,00, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti;
quanto al presente grado, in complessivi € 665,00, di cui € 81,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti;
- condanna l'appellato alla restituzione, in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 2.647,43, oltre interessi legali a far data dal
22.06.2022 sino al soddisfo.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13.05.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese