Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11699/2023 R.G. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO LUIGI, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via Fabio Massimo n. 45, presso il difensore avv. MATTEO LUIGI
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da fogli depositati in via telematica, che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la ditta Parte_1
individuale (di seguito ), con il quale Controparte_1 Controparte_1 aveva concluso un accordo per il noleggio di diversi veicoli, in particolare, tra gli altri, un furgone Mercedes 109 CDI, targato GB982DV (cfr. contratto n. 37029 emesso in data 3.08.2020; contratto n. 8039 emesso il 17.02.2022) e un furgone Volkswagen targato FW604NL, allegando, per quanto di interesse per la definizione della presente vertenza: che all'esito della definizione dei contratti di noleggio risultava in capo a Controparte_1 un'esposizione debitoria di € 12.699,62, di cui:
1
- € 20,00 a titolo di FEE amministrativa per la gestione del danno relativo al sinistro di cui al punto precedente (cfr. fattura n. 203 del 14.01.2022);
- € 453,84 a titolo di saldo del canone maturato in relazione al noleggio del veicolo
Mercedes Benz per il periodo per il periodo 17 febbraio 2022 al 4 aprile 2022 (cfr. fattura n. 15797 del 5.04.2022);
- € 600,00 a titolo di penale risarcitoria e FEE amministrativa per la gestione del danno al portellone laterale destro sempre relativo al veicolo Mercedes Benz targato GB 982DV
(cfr. fattura n. 15956 del 6.04.2022);
- € 10.736,00 a titolo di penale risarcitoria per il danno arrecato al motore del veicolo
Volkswagen Caddy targato FW604NL oltre a spese recupero furgone (cfr. fattura n.
55466 del 9.09.2022); che, con riferimento a quest'ultima fattura, in forza dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto il cliente era responsabile per il sinistro occorso al veicolo Volkswagen targato
FW604NL per non aver proceduto all'ordinaria manutenzione ed all'immediato arresto del veicolo causando la rottura del motore con conseguente sostituzione dello stesso per un totale di € 10.736,00, così come risultava dalla fattura di riparazione della Parte_2 che in data 5.12.2022 veniva esperito un tentativo di mediazione conclusosi con la mancata partecipazione della . Controparte_1
La parte attrice, pertanto, con la presente azione chiedeva “accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, condannare la stessa al pagamento della somma di € 12699,62 e/o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi ex D.lgs.
231/02 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”.
, ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
Esaurita l'istruttoria orale e precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini per il deposito della comparsa conclusionale, scaduti i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda svolta da deve trovare accoglimento. Parte_1
2 La parte locatrice con la produzione dei contratti di noleggio nn. 8039 e 37029 Parte_1
aventi ad oggetto il veicolo Mercedes Benz, targato GB982DV e delle fatture n. 202 e 203 del
14.01.2022, n. 15797 del 5.04.2022 e n. 15956 del 6.04.2022 per gli importi, rispettivamente, di in € 960,00, € 20,00, € 453,84 ed € 600,00 ha fornito prova del fatto costitutivo della pretesa azionata ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c. in relazione a tale autovettura, per un totale di €
2.033,84.
In particolare, per quanto riguarda la somma di € 960,00 dovuta a titolo di penale risarcitoria,
è documentale che il contratto n. 37029 avente ad oggetto il veicolo Mercedes IT targato
GB982DV prevedesse che “in caso di danni (…) coperti dalla polizza assicurativa sarà a proprio carico una penale risarcitoria di € 960,00 per singolo evento dannoso”.
Sul punto, parte attrice ha dimostrato, tramite prova per testi (cfr. deposizione teste Tes_1 escusso all'udienza del 15.05.2024) che in data 7.01.2022 il predetto furgone, targato
GB982DV, rimanesse coinvolto in un sinistro con animale selvatico, circostanza che emerge anche dalla “Dichiarazione di sinistro del 07.01.2022” depositata in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e dalla fattura n. 202 del 14.01.2022 ove nella sezione “note” si legge
“sinistro del 07.01.2022 con animale selvatico” e dove risulta la riconsegna del veicolo avvenuta in data 7.01.2022.
Del pari dovuta è la somma di € 20,00 a titolo di FEE amministrativa per la gestione del danno relativo al sinistro di cui al punto precedente atteso che l'art. 9 delle condizioni generali di contratto prevede espressamente che “il cliente si obbliga a corrispondere al locatore, in base a quanto disposto nella tabella danni e penali risarcitorie: (..) le spese (..) per la gestione della pratica di sinistro”, con ciò giustificando il pagamento di € 16,39 + iva di cui alla fattura n. 203 del 14.1.2022.
Del pari dovuta è la somma di € 453,84 richiesta a titolo di saldo del canone maturato in relazione al noleggio del veicolo Mercedes Benz per il periodo per il periodo 17 febbraio 2022 al 4 aprile 2022 (cfr. fattura n. 15797 del 5.04.2022), trovando la sua fonte nel contratto e non avendo il convenuto assolto all'onere di dimostrarne il pagamento.
Quanto alla somma di € 600,00 richiesta per i danni riscontrati al momento della riconsegna del veicolo Mercedes IT, targato GB982DV, intervenuta in data 4.04.2022, è documentale che le condizioni generali di noleggio all'art. 8 prevedessero che “il noleggio ha termine nel
3 momento in cui il locatore riprende in consegna l'autoveicolo e provvede alla verifica delle condizioni in cui lo stesso si trova al momento della riconsegna in contraddittorio con il cliente (…) responsabile per tutti i danni (…) subiti/causati alla vettura fino al momento della effettiva presa in consegna da parte dell'agenzia” e che l'art. 9 delle condizioni generali di contratto prevedesse che “il cliente si obbliga a corrispondere al locatore, in base a quanto disposto nella tabella danni e penali risarcitorie: (..) le spese (..) per la gestione della pratica di sinistro”, con ciò giustificando il pagamento di € 600,00 di cui alla fattura n. 15956 del 6.4.2022.
Infine, quanto all'ulteriore somma di € 10.736,00 richiesta a titolo di penale risarcitoria per il danno arrecato al motore del veicolo Volkswagen Caddy, targato FW604NL, (cfr. fattura n.
55466 del 9.09.2022), deve rilevarsi che sebbene non sia stata fornita la prova documentale dell'esistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto il veicolo Volkswagen Caddy, targato FW604NL stipulato con il , il noleggio di tale mezzo da parte di Controparte_1
quest'ultima è emerso - trattandosi di contratto a forma libera – dall'istruttoria orale.
Il teste autista presso il all'epoca dei fatti e Testimone_2 Controparte_1
sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, nel corso dell'udienza del 15 maggio 2024 ha indirettamente confermato tale circostanza laddove ha riferito che in data 4.11.2021 il furgone targato FW604NL subiva la rottura del sottoscocca del vano motore: “quando sono arrivato presso il luogo di lavoro il furgone presentava perdite di olio al sottoscocca, prontamente segnalate al datore di lavoro Non so la causa del sinistro, ma lui mi ha detto che le consegne CP_1 andavano comunque fatte. Al rientro ho telefonato alla e loro mi hanno detto che avrebbe Parte_1 dovuto essere fermato e non utilizzato. Quando l'ho riconsegnato il motore era bruciato perché utilizzato senza olio”, circostanza che trova conferma anche nella “Dichiarazione di sinistro del
4.11.2021” depositata in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Ciò premesso, come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. n. 826/2015).
4 A fronte dell'allegato inadempimento, sarebbe stato onere del , ai sensi Controparte_1
dell'art. 2697 c.c., ed in virtù del principio di presunzione di persistenza del diritto fatto proprio dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13533/2011, dimostrare l'integrale adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto, onere che, nel caso di specie, non è stato assolto, essendo parte convenuta rimasta contumace.
Segue, dunque, la condanna di al pagamento della somma di € 12.769,84 Controparte_1
oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
della somma pari a € 12.769,84 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. condanna alla rifusione a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio, liquidate in € 251,28 per spese documentate ed € 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Milano 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Federica Giammarrusto.
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