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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 13/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 116/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 116 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
( ), nata a [...] il 10 Novembre Parte_1 C.F._1
1963, elettivamente domiciliata in Caltagirone, via Aragonesi n. 2 presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Marino che la rappresenta e Email_1
difende, giusta procura in atti;
-ATTORE-
C O N T R O
( ), in persona del legale rappresentante p.t. aut. Controparte_1 P.IVA_1
a resistere con delibera del 29.4.2016, elettivamente domiciliato in Caltagirone, Piazza Municipio n.
5, presso l'Ufficio Legale Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ruggieri
( , giusta procura in atti;
Email_2
- CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 25.09.2024, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per le memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 22.1.2016, ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e Controparte_1 morali, quantificati in € 10.834,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria, lamentati in conseguenza del sinistro occorso il 4.9.2015.
A fondamento della domanda proposta, l'attrice ha dedotto: 1) che il 4.9.2015, alle ore 18.15 circa, percorreva a piedi la via San Pietro in Caltagirone quando, nell'atto di attraversare l'incrocio con la via Pusterna, ha appoggiato il piede su una parte dissestata della strada (a causa della presenza di una pietra da pavimentazione scollata e traballante), che ne ha determinato la caduta al suolo;
2) che, dopo alcune ore dall'incidente, persistendo un forte dolore e rigonfiamento al gomito destro, la medesima è stata accompagnata dalla figlia presso il locale Pronto Soccorso dove Persona_1
le è stata diagnosticata la frattura composta del capitello radiale del gomito destro, con ingessatura e prognosi iniziale di 21 giorni, alla quale ha fatto seguito un ulteriore periodo di convalescenza fino al
30.11.2015, data in cui è stata dichiarata guarita con postumi invalidanti.
L'attrice ha pertanto rilevato che il verificarsi dell'evento sarebbe da ascrivere alla condotta
CP_ colposa e negligente dell' convenuto, ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c., per non avere effettuato gli opportuni interventi di manutenzione della strada.
Con comparsa del 29.4.2016, si è costituito in giudizio l'ente convenuto, il quale ha eccepito, in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita nonché la nullità per omessa precisazione della causa petendi; e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento.
Espletata la procedura di negoziazione assistita, la causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, prova testimoniale e CTU medico-legale; e, all'udienza del 25.09.2024, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
**********
Preliminarmente si dà atto dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, essendo stata fornita prova dell'espletamento della procedura di negoziazione assistita con esito negativo.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, sollevata dal convenuto. CP_1
Per aversi nullità della citazione è, invero, necessario che il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto il profilo sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) sia omesso o risulti assolutamente incerto e, per ciò che concerne la causa petendi, che manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Tale ipotesi non ricorre quando l'individuazione di petitum e della causa petendi sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr., tra le tante,
Cass., n. 4828 del 2006; Cass., n. 5743 del 2008).
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (da ultimo, Tribunale Napoli n. 9338 del 2023).
Nella fattispecie in esame, il libello introduttivo contiene sufficienti elementi per la individuazione sia del petitum (risarcimento dei danni patiti), sia della causa petendi (risultando esaustivamente descritti i fatti e gli elementi di diritto invocati); ed inoltre l'ente convenuto ha altrettanto esaustivamente spiegato le proprie difese.
La circostanza per cui parte attrice abbia invocato in citazione tanto la responsabilità ex art. 2051 c.c. quanto quella ex art. 2043 c.c. non inficia dunque la validità della domanda, in considerazione oltretutto del fatto che è facoltà del giudice qualificare correttamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni delle parti, financo in difformità rispetto alle indicazioni fornite dalle stesse (cfr. da ultimo, App. Bari, n. 1233 del 2024).
**********
Nel merito, la domanda è fondata soltanto in parte per le ragioni di seguito esplicate.
Quanto alla corretta qualificazione della domanda, non pare, anzitutto, ozioso rammentare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
– avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156 del 1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass., n. 24529 del
2009 e Cass., n. 20754 del 2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della
P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass.
n. 1257 del 2018).
Nel caso di specie, è incontestato che il sinistro occorso all'attrice sia avvenuto all'interno del perimetro urbano del Comune di Caltagirone, dunque in area facilmente controllabile da parte dell'ente pubblico, e pertanto deve ritenersi applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c.
Tanto precisato, si osserva che, affinché possa configurarsi una responsabilità ex art. 2051 c.c.,
è sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, ovvero che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass., Sez. Un., n. 20943 del 2022).
Allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio, sancito dall'art. 2697 c.c., impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr.
Cass., n. 5808 del 2019, Cass., n. 30775 del 2017 e Cass., n. 1122 del /2017; Cass., n. 11660 del
2014).
E segnatamente, occorre dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass. civ. n.
30775 del 2017; Cass., n. 11526 del 2017, che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass., n. 10938 del 2018 e Cass., n. 23919 del 2013).
È stato altresì puntualizzato che in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass., n. 1725 del
2019). Pertanto, il proprietario rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr.
Cass., n. 34790 del 2021; Cass., n. 6651 del 2020; Cass., n. 16295 del 2019; Cass., n. 6703 del 2018);
e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito (cfr., Cass., n. 11096 del 2020; Cass., n. 8466 del 2020).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del presente giudizio, alla luce della deposizione resa dalla teste la quale ha riferito che mentre percorreva, insieme alla madre, Persona_1 Parte_1
la via San Pietro a Caltagirone assisteva alla caduta dichiarando: “ l'ho vista cadere perché
[...]
ero vicina a lei, preciso che la strada è rivestita da lastre e questa lastra era scollata dalla pavimentazione e instabile”. La teste ha altresì riferito che “la zona delle due strade si trova in pieno centro storico ed eravamo vicine a dove abitiamo a circa cinque minuti a piedi” (cfr. verbale di udienza del 16.11.2022).
Parte attrice ha, altresì, prodotto le ritrazioni fotografiche del luogo ove si è verificato l'infortunio (documentazione allegata all'atto introduttivo), foto che sono state riconosciute dalla teste in occasione della predetta udienza.
Si precisa che non vi sono ragioni per dubitare della attendibilità della teste, la quale ha fornito una deposizione precisa e coerente, sia intrinsecamente, sia rispetto alle altre risultanze istruttorie.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni (in alcun modo contestate dalle parti), rassegnate nella relazione in atti, questo Giudice ritiene di condividere – ha poi verificato la riconducibilità eziologica al predetto incidente dei postumi riportati da (cfr. Parte_1
relazione del C.T.U. dott. depositata il 2.1.2024). Persona_2
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia, dunque, adempiuto all'onere probatorio sul medesimo gravante. È stata, infatti, fornita la prova del CP_ danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell' convenuto, idoneo a costituire un pericolo per l'utenza.
Per contro il non ha dedotto né provato la sussistenza del caso fortuito nell'accezione CP_1
sopra descritta. Occorre, tuttavia, rilevare che l'evento si è verificato nei pressi dell'abitazione dell'attrice, come confermato dalla teste escussa.
Per tale motivo, in considerazione della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice, essendosi il sinistro verificato nelle vicinanze dello stabile ove la stessa risiede, nonché del fatto che quest'ultima stava procedendo a piedi, e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo quindi la possibilità – con l'uso di un'adeguata diligenza e prudenza – di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta, deve essere individuato un concorso di responsabilità di Parte_1
in ordine alla causazione dell'evento lesivo, quantificabile nella misura del 20%, non
[...] potendosi tralasciare di considerare che l'infortunio si è verificato di giorno e, dunque, in buone condizioni di visibilità.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il
(quale ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro) va Controparte_1 condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura dell'80% della loro entità.
**********
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che le lesioni riportate a causa della caduta del 4.9.2015 hanno provocato a una inabilità temporanea Parte_1
parziale al 75% di giorni 21, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20, una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20 e, infine, un danno biologico permanente pari al 2% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato dal C.T.U. nominato in corso di causa. Il consulente nominato ha altresì affermato che i postumi riscontrati non incidono sulla attività di casalinga espletata dalla paziente e che il livello di sofferenza conseguente alle lesioni iniziali può essere classificato lieve (cfr. relazione del C.T.U. dott. . Persona_2
A fronte della valutazione medico-legale in atti, giova ricordare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nelle ormai note sentenze c.d. “di
San Martino” nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo.
Il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale (tra le tante, Cass., n. 4043 del 2013; Cass., n. n. 15491 del 2014; Cass., n. 3505 del 2016), da liquidarsi, dunque, in modo omniconnprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass., n. 9320 del 2015; Cass., n. 16992 del
2015); fermo restando che la natura unitaria della categoria non va intesa nel senso di escludere la possibilità di rilevare, all'interno di essa, le diverse componenti che la formano, componenti riconosciute dalle stesse Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).
In altri termini, le Sezioni Unite hanno chiarito che il danno non patrimoniale costituisce un
“unicum”, nell'ambito del quale i pregiudizi in vario modo denominati- biologico, morale, esistenziale- hanno solo una valenza descrittiva di un danno complesso che deve essere risarcito sì integralmente ma nel contempo senza neppure duplicazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle aggiornate alla luce del
D.M. 16 luglio 2024, ossia il più recente decreto ministeriale in materia di lesioni c.d. micropermanenti, spetta a , a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto Parte_1 della invalidità del 2% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (cinquantuno anni), la somma complessiva di € 1.656,83.
Non si ritiene invece applicabile, al caso in esame, l'incremento percentuale previsto per il danno morale, non avendone parte attrice specificamente dedotto e provato la sussistenza.
Giova in proposito ricordare il principio, applicabile anche alla fattispecie in esame, secondo cui “il risarcimento del danno biologico nel caso di lesioni di lieve entità (c.d. "micropermanenti") derivanti da sinistri stradali va calcolato sulla base di tabelle prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005.
Diverso discorso, invece, va fatto per il danno morale conseguente alle lesioni dovute a sinistro stradale, che va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito” (Tribunale Potenza, n. 194 del 2023).
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 55,24 al giorno prevista dal citato D.M. 16 luglio 2024, per un totale di €
1.698,63.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indicati, pari ad € 3.355,46 costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'infortunio.
Deve essere inoltre accordata a , quale risarcimento del danno patrimoniale, Parte_1 la somma di € 575,00 per le spese sanitarie documentate, che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico del 4.9.2015 (cfr. relazione peritale in atti).
A conclusione dell'analisi delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad €
3.355,46 per il danno non patrimoniale e ad € 575,00 per il danno di natura patrimoniale.
I suddetti importi devono essere ridotti nella misura dell'80% – in proporzione al grado di responsabilità accertato in capo all'ente convenuto – e si perviene, quindi, ad € 2.684,40 per il danno non patrimoniale e ad € 460,00 per quello patrimoniale.
Ora, dal momento che i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in quella dell'epoca d'insorgenza, onde determinare l'ammontare della somma spettante a titolo di risarcimento al momento della decisione e computare correttamente gli interessi, occorre procedere ad una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza).
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712 del 1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796 del 2000, Cass., n. 7692 del 2001, Cass., n. 5234 del 2006, Cass., n. 16726 del 2009 e Cass., n. 18028 del 2010) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Pertanto, la somma spettante a con rivalutazione e interessi ponderati a Parte_1 tutt'oggi, ammonta ad € 3.565,66 (di cui € 325,64 per interessi).
Il convenuto dev'essere, quindi, condannato al pagamento della suddetta somma, sulla CP_1
quale sono, inoltre, dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
**********
In considerazione dell'esito della lite e dell'accertamento della corresponsabilità dell'attore nella causazione del danno, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti in ragione di un terzo;
e il deve essere condannato al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dei restanti due terzi, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n.
[...]
55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, considerati la natura e il valore della causa, oltre che l'attività concretamente svolta dalle parti ed in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, stante la non complessità delle questioni trattate;
e che si distraggono in favore dell'avv.
Salvatore Marino, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone: - CONDANNA il in persona del Commissario Straordinario pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 3.565,66 , oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
COMPENSA tra le parti, in ragione di un terzo, le spese del presente giudizio;
CONDANNA il in persona del Commissario Straordinario pro Controparte_1
tempore, alla rifusione, in favore di dei restanti due terzi, che si liquidano – in Parte_1
tale ridotta entità – nell'importo di euro 1.420,00 per compensi ed euro 180,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. come per legge, e che si distraggono in favore dell'avv. Salvatore
Marino, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Caltagirone, 13.2.2025
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dall'avv. Amalia Bianca, aspirante g.o.p., in tirocinio.
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 116 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
( ), nata a [...] il 10 Novembre Parte_1 C.F._1
1963, elettivamente domiciliata in Caltagirone, via Aragonesi n. 2 presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Marino che la rappresenta e Email_1
difende, giusta procura in atti;
-ATTORE-
C O N T R O
( ), in persona del legale rappresentante p.t. aut. Controparte_1 P.IVA_1
a resistere con delibera del 29.4.2016, elettivamente domiciliato in Caltagirone, Piazza Municipio n.
5, presso l'Ufficio Legale Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ruggieri
( , giusta procura in atti;
Email_2
- CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 25.09.2024, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per le memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 22.1.2016, ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e Controparte_1 morali, quantificati in € 10.834,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria, lamentati in conseguenza del sinistro occorso il 4.9.2015.
A fondamento della domanda proposta, l'attrice ha dedotto: 1) che il 4.9.2015, alle ore 18.15 circa, percorreva a piedi la via San Pietro in Caltagirone quando, nell'atto di attraversare l'incrocio con la via Pusterna, ha appoggiato il piede su una parte dissestata della strada (a causa della presenza di una pietra da pavimentazione scollata e traballante), che ne ha determinato la caduta al suolo;
2) che, dopo alcune ore dall'incidente, persistendo un forte dolore e rigonfiamento al gomito destro, la medesima è stata accompagnata dalla figlia presso il locale Pronto Soccorso dove Persona_1
le è stata diagnosticata la frattura composta del capitello radiale del gomito destro, con ingessatura e prognosi iniziale di 21 giorni, alla quale ha fatto seguito un ulteriore periodo di convalescenza fino al
30.11.2015, data in cui è stata dichiarata guarita con postumi invalidanti.
L'attrice ha pertanto rilevato che il verificarsi dell'evento sarebbe da ascrivere alla condotta
CP_ colposa e negligente dell' convenuto, ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c., per non avere effettuato gli opportuni interventi di manutenzione della strada.
Con comparsa del 29.4.2016, si è costituito in giudizio l'ente convenuto, il quale ha eccepito, in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita nonché la nullità per omessa precisazione della causa petendi; e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento.
Espletata la procedura di negoziazione assistita, la causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, prova testimoniale e CTU medico-legale; e, all'udienza del 25.09.2024, sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
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Preliminarmente si dà atto dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, essendo stata fornita prova dell'espletamento della procedura di negoziazione assistita con esito negativo.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, sollevata dal convenuto. CP_1
Per aversi nullità della citazione è, invero, necessario che il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto il profilo sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) sia omesso o risulti assolutamente incerto e, per ciò che concerne la causa petendi, che manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Tale ipotesi non ricorre quando l'individuazione di petitum e della causa petendi sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr., tra le tante,
Cass., n. 4828 del 2006; Cass., n. 5743 del 2008).
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (da ultimo, Tribunale Napoli n. 9338 del 2023).
Nella fattispecie in esame, il libello introduttivo contiene sufficienti elementi per la individuazione sia del petitum (risarcimento dei danni patiti), sia della causa petendi (risultando esaustivamente descritti i fatti e gli elementi di diritto invocati); ed inoltre l'ente convenuto ha altrettanto esaustivamente spiegato le proprie difese.
La circostanza per cui parte attrice abbia invocato in citazione tanto la responsabilità ex art. 2051 c.c. quanto quella ex art. 2043 c.c. non inficia dunque la validità della domanda, in considerazione oltretutto del fatto che è facoltà del giudice qualificare correttamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni delle parti, financo in difformità rispetto alle indicazioni fornite dalle stesse (cfr. da ultimo, App. Bari, n. 1233 del 2024).
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Nel merito, la domanda è fondata soltanto in parte per le ragioni di seguito esplicate.
Quanto alla corretta qualificazione della domanda, non pare, anzitutto, ozioso rammentare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
– avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156 del 1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass., n. 24529 del
2009 e Cass., n. 20754 del 2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della
P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass.
n. 1257 del 2018).
Nel caso di specie, è incontestato che il sinistro occorso all'attrice sia avvenuto all'interno del perimetro urbano del Comune di Caltagirone, dunque in area facilmente controllabile da parte dell'ente pubblico, e pertanto deve ritenersi applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c.
Tanto precisato, si osserva che, affinché possa configurarsi una responsabilità ex art. 2051 c.c.,
è sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, ovvero che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass., Sez. Un., n. 20943 del 2022).
Allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio, sancito dall'art. 2697 c.c., impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr.
Cass., n. 5808 del 2019, Cass., n. 30775 del 2017 e Cass., n. 1122 del /2017; Cass., n. 11660 del
2014).
E segnatamente, occorre dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass. civ. n.
30775 del 2017; Cass., n. 11526 del 2017, che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass., n. 10938 del 2018 e Cass., n. 23919 del 2013).
È stato altresì puntualizzato che in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass., n. 1725 del
2019). Pertanto, il proprietario rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode ( cfr.
Cass., n. 34790 del 2021; Cass., n. 6651 del 2020; Cass., n. 16295 del 2019; Cass., n. 6703 del 2018);
e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito (cfr., Cass., n. 11096 del 2020; Cass., n. 8466 del 2020).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del presente giudizio, alla luce della deposizione resa dalla teste la quale ha riferito che mentre percorreva, insieme alla madre, Persona_1 Parte_1
la via San Pietro a Caltagirone assisteva alla caduta dichiarando: “ l'ho vista cadere perché
[...]
ero vicina a lei, preciso che la strada è rivestita da lastre e questa lastra era scollata dalla pavimentazione e instabile”. La teste ha altresì riferito che “la zona delle due strade si trova in pieno centro storico ed eravamo vicine a dove abitiamo a circa cinque minuti a piedi” (cfr. verbale di udienza del 16.11.2022).
Parte attrice ha, altresì, prodotto le ritrazioni fotografiche del luogo ove si è verificato l'infortunio (documentazione allegata all'atto introduttivo), foto che sono state riconosciute dalla teste in occasione della predetta udienza.
Si precisa che non vi sono ragioni per dubitare della attendibilità della teste, la quale ha fornito una deposizione precisa e coerente, sia intrinsecamente, sia rispetto alle altre risultanze istruttorie.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni (in alcun modo contestate dalle parti), rassegnate nella relazione in atti, questo Giudice ritiene di condividere – ha poi verificato la riconducibilità eziologica al predetto incidente dei postumi riportati da (cfr. Parte_1
relazione del C.T.U. dott. depositata il 2.1.2024). Persona_2
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia, dunque, adempiuto all'onere probatorio sul medesimo gravante. È stata, infatti, fornita la prova del CP_ danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell' convenuto, idoneo a costituire un pericolo per l'utenza.
Per contro il non ha dedotto né provato la sussistenza del caso fortuito nell'accezione CP_1
sopra descritta. Occorre, tuttavia, rilevare che l'evento si è verificato nei pressi dell'abitazione dell'attrice, come confermato dalla teste escussa.
Per tale motivo, in considerazione della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice, essendosi il sinistro verificato nelle vicinanze dello stabile ove la stessa risiede, nonché del fatto che quest'ultima stava procedendo a piedi, e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo quindi la possibilità – con l'uso di un'adeguata diligenza e prudenza – di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta, deve essere individuato un concorso di responsabilità di Parte_1
in ordine alla causazione dell'evento lesivo, quantificabile nella misura del 20%, non
[...] potendosi tralasciare di considerare che l'infortunio si è verificato di giorno e, dunque, in buone condizioni di visibilità.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il
(quale ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro) va Controparte_1 condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura dell'80% della loro entità.
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Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che le lesioni riportate a causa della caduta del 4.9.2015 hanno provocato a una inabilità temporanea Parte_1
parziale al 75% di giorni 21, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20, una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20 e, infine, un danno biologico permanente pari al 2% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato dal C.T.U. nominato in corso di causa. Il consulente nominato ha altresì affermato che i postumi riscontrati non incidono sulla attività di casalinga espletata dalla paziente e che il livello di sofferenza conseguente alle lesioni iniziali può essere classificato lieve (cfr. relazione del C.T.U. dott. . Persona_2
A fronte della valutazione medico-legale in atti, giova ricordare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nelle ormai note sentenze c.d. “di
San Martino” nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo.
Il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale (tra le tante, Cass., n. 4043 del 2013; Cass., n. n. 15491 del 2014; Cass., n. 3505 del 2016), da liquidarsi, dunque, in modo omniconnprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass., n. 9320 del 2015; Cass., n. 16992 del
2015); fermo restando che la natura unitaria della categoria non va intesa nel senso di escludere la possibilità di rilevare, all'interno di essa, le diverse componenti che la formano, componenti riconosciute dalle stesse Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).
In altri termini, le Sezioni Unite hanno chiarito che il danno non patrimoniale costituisce un
“unicum”, nell'ambito del quale i pregiudizi in vario modo denominati- biologico, morale, esistenziale- hanno solo una valenza descrittiva di un danno complesso che deve essere risarcito sì integralmente ma nel contempo senza neppure duplicazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle aggiornate alla luce del
D.M. 16 luglio 2024, ossia il più recente decreto ministeriale in materia di lesioni c.d. micropermanenti, spetta a , a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto Parte_1 della invalidità del 2% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (cinquantuno anni), la somma complessiva di € 1.656,83.
Non si ritiene invece applicabile, al caso in esame, l'incremento percentuale previsto per il danno morale, non avendone parte attrice specificamente dedotto e provato la sussistenza.
Giova in proposito ricordare il principio, applicabile anche alla fattispecie in esame, secondo cui “il risarcimento del danno biologico nel caso di lesioni di lieve entità (c.d. "micropermanenti") derivanti da sinistri stradali va calcolato sulla base di tabelle prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005.
Diverso discorso, invece, va fatto per il danno morale conseguente alle lesioni dovute a sinistro stradale, che va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito” (Tribunale Potenza, n. 194 del 2023).
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 55,24 al giorno prevista dal citato D.M. 16 luglio 2024, per un totale di €
1.698,63.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indicati, pari ad € 3.355,46 costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'infortunio.
Deve essere inoltre accordata a , quale risarcimento del danno patrimoniale, Parte_1 la somma di € 575,00 per le spese sanitarie documentate, che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico del 4.9.2015 (cfr. relazione peritale in atti).
A conclusione dell'analisi delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad €
3.355,46 per il danno non patrimoniale e ad € 575,00 per il danno di natura patrimoniale.
I suddetti importi devono essere ridotti nella misura dell'80% – in proporzione al grado di responsabilità accertato in capo all'ente convenuto – e si perviene, quindi, ad € 2.684,40 per il danno non patrimoniale e ad € 460,00 per quello patrimoniale.
Ora, dal momento che i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in quella dell'epoca d'insorgenza, onde determinare l'ammontare della somma spettante a titolo di risarcimento al momento della decisione e computare correttamente gli interessi, occorre procedere ad una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza).
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712 del 1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796 del 2000, Cass., n. 7692 del 2001, Cass., n. 5234 del 2006, Cass., n. 16726 del 2009 e Cass., n. 18028 del 2010) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Pertanto, la somma spettante a con rivalutazione e interessi ponderati a Parte_1 tutt'oggi, ammonta ad € 3.565,66 (di cui € 325,64 per interessi).
Il convenuto dev'essere, quindi, condannato al pagamento della suddetta somma, sulla CP_1
quale sono, inoltre, dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
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In considerazione dell'esito della lite e dell'accertamento della corresponsabilità dell'attore nella causazione del danno, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti in ragione di un terzo;
e il deve essere condannato al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dei restanti due terzi, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n.
[...]
55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, considerati la natura e il valore della causa, oltre che l'attività concretamente svolta dalle parti ed in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, stante la non complessità delle questioni trattate;
e che si distraggono in favore dell'avv.
Salvatore Marino, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone: - CONDANNA il in persona del Commissario Straordinario pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 3.565,66 , oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
COMPENSA tra le parti, in ragione di un terzo, le spese del presente giudizio;
CONDANNA il in persona del Commissario Straordinario pro Controparte_1
tempore, alla rifusione, in favore di dei restanti due terzi, che si liquidano – in Parte_1
tale ridotta entità – nell'importo di euro 1.420,00 per compensi ed euro 180,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. come per legge, e che si distraggono in favore dell'avv. Salvatore
Marino, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Caltagirone, 13.2.2025
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dall'avv. Amalia Bianca, aspirante g.o.p., in tirocinio.
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore