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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 5198/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5198/2021 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n. 1666/2021, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 13.5.2021 e pendente
TRA
(c.f. ), con sede legale in , Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla via Unità Italiana n. 28, in persona del Direttore Generale, dr. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Tiziana Servillo (c.f.: ; C.F._1
Appellante
E
(c.f.: COroparte_1
), con sede legale in Teano (CE), al V.le Europa n. 31, in persona del dr. P.IVA_2 CP_2
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla “comparsa di costituzione”, dall'Avv.
[...]
Leonardo Cocco (c.f.: ); C.F._2
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con citazione notificata all' il 17.12.2014, il CP_3 [...] deduceva: COroparte_1
1 NRG 5198/2021
- di essere una struttura provvisoriamente accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea di fisioterapia e riabilitazione;
- di aver erogato le dette prestazioni negli anni 2001, 2002 e 2003, come descritte nelle allegate fatture;
- che le prestazioni erogate non erano state oggetto di contestazione né in ordine al quantum né in ordine al quomodo;
- che per l'anno 2002 l' comunicava al Centro in data 13/11/2006 la non debenza di € CP_4
339.740,92; mentre per il 2003 eccepiva che non erano dovuti € 24.964,23, in entrambi i casi in virtù del fatto che si trattasse di somme relative a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa;
- che le comunicazioni suddette erano illegittime in quanto formulate tardivamente, non essendo avvenute nel corso dell'esercizio di riferimento, sicché il diritto all'ottenimento del pagamento delle prestazioni erogate non poteva essere soppresso alla luce della violazione delle obbligazioni contrattuali e delle prescrizioni delle delibere Regionali in materia di tetti di spesa;
- che comunque, in via subordinata, alla luce dei detti inadempimenti contrattuali, avrebbe avuto CO diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale stante il ritardo dell' nell'adempimento degli obblighi a suo carico.
Pertanto, concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta a corrispondere in favore dell'attrice le somme indebitamente trattenute dalla prima a titolo di superamento del tetto di spesa per gli anni 2001, 2002 e 2003 in ragione della somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo;
2) per l'effetto condannare l' al pagamento in favore della società attrice della somma che verrà CP_3 accertata in corso di causa che sarà ritenuta di giustizia maggiore o minore della somma di € 364.705,15, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
3) in via subordinata condannare l' al pagamento in favore della società attrice della somma CP_3 come precisata al punto che precede e come sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni per i motivi di cui in narrativa oltre interessi e valutazioni ovvero della maggior o minor somma che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese competenze del procedimento oltre rimborso forfettario come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. Si costituiva l' , con comparsa depositata il 13.4.2015, la quale nel resistere alla CP_3 domanda del Centro eccepiva:
- l'inammissibilità della domanda per non avere il dimostrato il fondamento della domanda, CP_1 in quanto aveva depositato la sola nota dirigenziale n. 737 del 13.11.2006 che si riferiva all'anno CO 2002 (per cui l' aveva invitato il ad emettere una nota di credito di € 92.425,70) e non CP_1 aveva prodotto alcunché per l'anno 2003; inoltre, la somma complessiva richiesta, pari ad € 364.705,15, era relativa alle sole annualità 2002 e 2003, andando in contrasto con quanto descritto dal nella premessa dell'atto di citazione in cui richiamava prestazioni anche del 2001; CP_1
- l'infondatezza della domanda in quanto le somme richieste non erano dovute, come desumibile sia dalla nota n. 349/EF del 16.3.2015 del dirigente del Servizio funzioni economiche e finanziarie
2 NRG 5198/2021
dell' , secondo cui per il Centro non sussisteva nessun credito per il 2001/2003, sia dalla CP_3 nota n. 61 del 20.3.2015 a firma del dirigente del Settore Riabilitazione dell' in cui CP_4 si attestava che il Centro aveva emesso le note di credito per gli anni 2002 e 2003 per € 339.740,92 ed € 24.964,23, coincidenti con le somme da esso richieste in pagamento, sicché, così facendo, aveva eliso qualsiasi interesse alla proposizione dell'azione di recupero.
Pertanto, così concludeva: “rigetto dell'atto di citazione, perché inammissibile ed infondato, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio”.
1.3. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva CO parzialmente la domanda, condannando l' al pagamento in favore del della COroparte_1 somma di € 339.740,92, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, nonché le spese di lite con distrazione nei confronti del difensore del Centro attore che ne aveva fatto richiesta.
In particolare:
- in via preliminare, riteneva sussistente la giurisdizione del G.O., in quanto non era “res controversa l'esistenza o il contenuto della concessione, ovvero l ' esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi (Cass. SS.UU. n. 15217/06, n. 22661/06 e n. 411/07), sicché occorre esclusivamente un'indagine meramente delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapporto di concessione (cfr. SS.UU. 29536/2008)”;
- nel merito, in primo luogo, affermava che non risultava in contestazione il rapporto nè le prestazioni sanitarie erogate dalla società;
CO
- per quanto concerne il quantum del credito azionato, oggetto di censura da parte dell' n quanto CO afferente a prestazioni rese oltre il tetto di spesa, il Tribunale affermava che “l' ha genericamente contestato il superamento del limite di spesa da parte del
[...] senza allegare né la prova né il totale delle COroparte_1 prestazioni erogate oltre il limite”; con riferimento all'onere della prova del superamento dei tetti di spesa, richiamando la sentenza n. 17437/2016 della S.C., affermava che la circostanza eccepita era da considerare quale fatto impeditivo della pretesa azionata dalla struttura sanitaria e che in quanto tale doveva essere dimostrato dalla parte che lo aveva eccepito, rispettando in siffatta maniera il principio di vicinanza della prova;
Con
- per il Tribunale “[n]el caso di specie, quindi, gravava sull' l'onere di dimostrare di aver rispettato correttamente l'art. 5 comma 3 del contratto che prevede la comunicazione mensile non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, anche in vista della circostanza che, sempre in base al richiamato art. 3, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data comporta CO l'applicazione della regressione tariffaria”. Pertanto, in assenza di prova da parte dell' del fatto impeditivo eccepito il Tribunale accoglieva la domanda seppur limitatamente agli importi del 2002
“stante la assoluta carenza di prova in ordine al preteso credito per l'anno 2003”.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il 13.12.2021, CP_3 formulando i seguenti motivi di doglianza:
3 NRG 5198/2021
- in primo luogo, ha censurato la pronuncia laddove ha riconosciuto la giurisdizione in capo al G.O. sostenendo di contro che “riconoscere in pagamento tale somma importerebbe una modifica del provvedimento attributivo del tetto di spesa al centro in parola da parte di un giudice ordinario, laddove in quest'ambito, le determinazioni dell'Amministrazione conseguenti alla sussistenza di un tetto massimo di spesa rientrano, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”;
- con il secondo motivo, invece, si è doluta dell'errata valutazione della documentazione versata in atti in ordine alle circostanze impeditive eccepite in primo grado dall'ente sanitario e a tal proposito CO ha richiamato la delibera n. 764 del 17.12.2002 con cui l' veva recepito il contenuto del verbale del Tavolo Tecnico per la risoluzione della “Vertenza Centri di Riabilitazione” con cui le parti avevano convenuto l'abbattimento dell'11% del fatturato calcolato sulla media delle prestazioni erogate negli anni 1999 e 2000, al fine di individuare uniformemente l'ammontare massimo delle prestazioni remunerabili ai Centri. L'appellante ha poi osservato che in applicazione di tali criteri, veniva emessa la Determina n. 9377 del 19.11.2003, mai oggetto di impugnazione, che individuava in € 339.740,92 l'importo non riconoscibile per l'anno 2002 in quanto extra tetto. Sicché, nel rispetto delle risultanze della detta Determina, l' , con la nota n. 687 del 2.10.2006 CP_3 comunicava alla struttura sanitaria che la somma di € 247.315,22, relativa a prestazioni erogate negli anni 2001 e 2002, non poteva essere riconosciuta per superamento del tetto di spesa e così la struttura emetteva il 12.6.2006 la nota di credito n. 13 di pari importo. Successivamente, ad CO integrazione della nota n. 687, l' inviava al Centro la nota n. 737 del 13.11.06 con la quale riferiva che l'importo complessivamente non riconoscibile per il 2002 era pari ad € 339.740,92 sicché il Centro avrebbe dovuto emettere un'ulteriore nota di credito per € 92.425,70, che il Centro provvide ad emettere il 12.11.2006. Per l'appellante, se il Tribunale avesse tenuto conto dell'assenza di impugnazione della determina dirigenziale suddetta, degli atti di richiesta di note di credito, nonché delle missive indirizzate dal in accompagnamento alle emesse note di Parte_3 credito “non avrebbe potuto che addivenire alla decisione di accertare l'inesistenza del credito in quanto relativo a somme pacificamente non dovute e, per fatti concludenti, rinunciate”;
- infine, ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Pertanto, ha così concluso: “
1. in via cautelare, in accoglimento della formulata istanza, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della Sentenza appellata;
2. in accoglimento della proposta eccezione, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti;
3. in via del tutto gradata, nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, riformare la gravata Sentenza nel senso di accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza anche della pretesa di pagamento della somma di € 339.740,92 avanzata dall'odierna appellata e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda;
4. condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme ricevute in pagamento, a qualsiasi titolo, anche per spese di giudizio, in forza della provvisoria esecuzione della gravata Sentenza;
5. condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
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2.2. Si è costituito il Centro appellato con una comparsa depositata il 17.3.2022 con cui, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione e/o riferimento ai capi della sentenza che intendesse appellare in modo specifico.
Nel merito, ha contestato le censure avverse ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
2.3. In data 23.11.2022 l'appellante ha depositato istanza di autorizzazione al deposito di documentazione non depositata in primo grado, nella fattispecie la delibera n. 764 del 17.11.2002 e la determina n. 9377 del 19.11.2003, ritenuta dall'appellante rilevante ai fini della decisione della controversia.
2.4. All'udienza del 4.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO 1. In via preliminare, va dichiarata inammissibile la richiesta istruttoria formulata dall' di acquisire agli atti del giudizio i documenti richiamati nella II memoria istruttoria ex art. 183 VI comma cpc ma mai depositati.
Orbene, a seguito delle modifiche introdotte con d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 83/2012, il terzo comma dell'art. 345 c.p.c. dispone che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Pertanto, possono essere prodotti per la prima volta in appello solo documenti la cui produzione nel giudizio di primo grado sia stata impossibile.
Nel caso in esame, tutti i documenti oggetto dell'istanza si erano già formati prima della CO costituzione dell' in primo grado. Ed infatti, la Delibera del D.G. dell' n. 764 è del CP_3
17.12.2002, la Determina dirigenziale dell' n. 9377 è del 19.11.2003, mentre la CP_3
Determina dirigenziale n. 2101 dell' è del 15.06.2005, sicché fin da tali momenti erano CP_3 CO nella disponibilità dell' che avrebbe potuto (e dovuto) depositarle all'atto della sua costituzione in giudizio innanzi al Tribunale, avvenuta il 13.4.2015 o, al più tardi, nel secondo termine di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. Non avendolo fatto, la loro produzione per la prima volta nel processo d'appello non è ammissibile.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal , CP_1
l'appello è ammissibile. Infatti, dallo stesso è possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
3. Ciò premesso, è infondato il primo motivo inerente alla giurisdizione, dovendosi ritenere correttamente radicato il giudizio innanzi al giudice ordinario, alla luce del consolidato principio secondo cui “il fondamentale criterio discretivo della giurisdizione del G.O. rispetto a quella del G.A., ormai accolto dalla giurisprudenza di legittimità, è quello del petitum sostanziale a termini del quale il riparto va operato in relazione alla posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (causa petendi), posizione individuata dal Giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, mentre il petitum viene in
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considerazione solo ai fini della determinazione dei poteri che, nella sfera della propria rispettiva competenza, siano attribuiti al G.O. e al Giudice amministrativo;
bisogna, pertanto, far riferimento alla natura della situazione soggettiva controversa e verificare, in particolare, se il privato, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, vanti un vero e proprio diritto soggettivo oppure sia titolare di un interesse legittimo” (così, ex multis, Cass. SS.UU. n. 9862/2019).
Nella fattispecie de qua il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge. Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., in quanto non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti all'uopo emessi (in tal senso, anche giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n. 372/2021).
CO 4. Con il secondo motivo l' a censurato il rigetto delle eccezioni relative alla non debenza degli importi richiesti in quanto trattavasi di somme extra budget, deducendo l'erroneità della pronuncia per non aver ritenuto che la documentazione depositata fosse sufficiente a dimostrare il verificarsi di tale circostanza.
In particolare, dalla delibera n. 764/2002, che a sua volta aveva recepito il contenuto del verbale del tavolo tecnico per la risoluzione della “Vertenza Centri di Riabilitazione”, emergeva che le parti avevano convenuto un abbattimento dell'11% calcolato sulla media delle prestazioni erogate negli anni 1999-2000 e dall'applicazione di tali assunti era stata emessa, poi, la determina n. 9377 del 19.11.2003 che individuava in € 339.740,92 gli importi che per l'anno 2002 erano in esubero in quanto extra budget. A queste seguivano le note prot. n. 687 del 2.10.2006 e n. 737 del 13.11.2006 con cui venivano richieste alla struttura l'emissione di note di credito che a sua volta le emetteva. Orbene, per l'appellante, dalla documentazione sopra indicata e dall'emissione delle note di credito, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'inesistenza del credito, dovendosi ritenere gli stessi rinunciati per fatti concludenti.
CO Sul punto il Tribunale ha affermato che l' on ha adeguatamente provato lo sforamento eccepito, non avendo dimostrato di aver rispettato correttamente l'art. 5 comma 3 del contratto e, quindi, di aver comunicato mensilmente sia la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sia la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, tenuto conto che, in base al detto articolo, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data avrebbe comportato l'applicazione della regressione tariffaria.
Le considerazioni del Tribunale sono condivisibili in quanto, nel caso di specie, non è tanto la prova dello sforamento del tetto di spesa a mancare, potendo la stessa trarsi anche dall'omessa contestazione - dal momento che il non l'ha espressamente negata, come avrebbe dovuto - CP_1 quanto i presupposti per escludere in toto il pagamento delle prestazioni rese dopo tale sforamento, non essendo stata comunicata preventivamente la data prevista per l'esaurimento del budget.
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Non vi è dubbio, come afferma il Tribunale, che la mancanza della comunicazione non esclude che possano trovare applicazione meccanismi volti a riportare la spesa entro i limiti stabiliti, ma tali meccanismi non comportano l'esclusione di qualsivoglia remunerazione. Orbene, i principi cristallizzati nei contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 prevedono che il superamento del tetto CO di spesa in una data anteriore a quella prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del CO tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08.
CO Nel caso di specie, l' non ha mai allegato in primo grado di aver comunicato preventivamente la data di sforamento del tetto di spesa, peraltro neppure indicata per l'anno qui considerato, bensì si è limitata a richiamare documentazione mai depositata da cui si sarebbe evinta una percentuale di abbattimento del fatturato prodotto nel 2002 che, per il Centro appellato, in termini monetari sarebbe corrisposto ad € 339.740,92, ossia l'ammontare richiesto per l'anno de quo. Tale circostanza, ancorché potesse astrattamente essere considerata quale applicazione della regressione tariffaria alle prestazioni di cui si chiede il pagamento, non è stata provata sicché nel caso de quo in mancanza di un provvedimento da cui desumere l'applicazione della regressione tariffaria la remunerazione delle prestazioni afferenti al 2002 deve essere riconosciuta.
È altresì privo di pregio l'ulteriore argomento utilizzato dall'appellante in relazione all'inesistenza del credito, ossia il comportamento concludente del che avrebbe tacitamente rinunciato agli CP_1 importi richiesti nel momento in cui ha emesso le note di credito.
Come correttamente affermato da questa Corte (cfr. sentenza n. 4507 dell'8.11.2024, rel. D'Inverno), l'emissione di una nota di credito non determina automaticamente la rinuncia al credito in quanto si tratta di un atto meramente contabile che spesso viene richiesto a pena di mancato pagamento dei saldi. Sicché solitamente il Centro si trova dinanzi ad un bivio: o emana la nota di credito, nonostante ritenga di dover ricevere le somme, oppure, in sintonia con la propria valutazione creditoria, omette di rilasciare la predetta nota perdendo la possibilità di ricevere i saldi dovutigli.
Allo stesso tempo, ragionando a contrario, come sempre affermato da questa Corte (cfr. sentenza n. 3172 del 12.7.2024, rel. Presid. Molfino), la mancata emissione delle note non può essere una condizione sospensiva che incide sic et simpliciter sull'esigibilità dei crediti, bensì deve essere collegata all'esistenza di un fatto impeditivo/estintivo che incida sulla parte di credito non dovuta – per cui viene richiesta la nota di credito – e che, quindi legittimi la detta decurtazione. Dunque, la CO richiesta di note di credito da parte dell' deve essere fondata sulla sussistenza di un fatto estintivo del credito avverso, adeguatamente provato in giudizio e non può essere espressione di un CO mero comportamento autoritativo, che diviene arbitrario, della Pertanto, avendo rilevato che nel caso de quo la circostanza impeditiva non è stata adeguatamente provata e le somme richieste sono dovute, la richiesta di emissione di nota di credito riguardo agli importi da decurtare è da considerare tamquam non esset sicché sono irrilevanti le note emesse.
5. Infine, alla luce del rigetto dei motivi suesposti, è da ritenersi assorbita la richiesta di restituzione delle somme anticipate tenuto conto che gli importi di condanna previsti dalla sentenza di primo grado sono dovuti.
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6. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va CP_3 confermata la sentenza impugnata.
7. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 260.000,01 ed € 520.000,00), nel complessivo importo di € 13.225,00, di cui:
Fase di studio € 2.500,00
Fase introduttiva € 1.500,00
Fase trattazione ed istruzione
€ 3.000,00
Fase decisionale € 4.500,00
Spese forfett. (15%) € 1.725,00
Totale € 13.225,00
Il tutto oltre agli eventuali accessori.
8. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1666/2021, pronunziata il 13.5.2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore del COroparte_1
delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 11.500,00 per compenso
[...] professionale ed € 1.725,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali accessori, in favore del procuratore dell'appellata, avv. Leonardo Cocco, essendosi dichiarato antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5198/2021 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n. 1666/2021, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 13.5.2021 e pendente
TRA
(c.f. ), con sede legale in , Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla via Unità Italiana n. 28, in persona del Direttore Generale, dr. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Tiziana Servillo (c.f.: ; C.F._1
Appellante
E
(c.f.: COroparte_1
), con sede legale in Teano (CE), al V.le Europa n. 31, in persona del dr. P.IVA_2 CP_2
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla “comparsa di costituzione”, dall'Avv.
[...]
Leonardo Cocco (c.f.: ); C.F._2
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con citazione notificata all' il 17.12.2014, il CP_3 [...] deduceva: COroparte_1
1 NRG 5198/2021
- di essere una struttura provvisoriamente accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea di fisioterapia e riabilitazione;
- di aver erogato le dette prestazioni negli anni 2001, 2002 e 2003, come descritte nelle allegate fatture;
- che le prestazioni erogate non erano state oggetto di contestazione né in ordine al quantum né in ordine al quomodo;
- che per l'anno 2002 l' comunicava al Centro in data 13/11/2006 la non debenza di € CP_4
339.740,92; mentre per il 2003 eccepiva che non erano dovuti € 24.964,23, in entrambi i casi in virtù del fatto che si trattasse di somme relative a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa;
- che le comunicazioni suddette erano illegittime in quanto formulate tardivamente, non essendo avvenute nel corso dell'esercizio di riferimento, sicché il diritto all'ottenimento del pagamento delle prestazioni erogate non poteva essere soppresso alla luce della violazione delle obbligazioni contrattuali e delle prescrizioni delle delibere Regionali in materia di tetti di spesa;
- che comunque, in via subordinata, alla luce dei detti inadempimenti contrattuali, avrebbe avuto CO diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale stante il ritardo dell' nell'adempimento degli obblighi a suo carico.
Pertanto, concludeva chiedendo: “1) accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta a corrispondere in favore dell'attrice le somme indebitamente trattenute dalla prima a titolo di superamento del tetto di spesa per gli anni 2001, 2002 e 2003 in ragione della somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo;
2) per l'effetto condannare l' al pagamento in favore della società attrice della somma che verrà CP_3 accertata in corso di causa che sarà ritenuta di giustizia maggiore o minore della somma di € 364.705,15, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
3) in via subordinata condannare l' al pagamento in favore della società attrice della somma CP_3 come precisata al punto che precede e come sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni per i motivi di cui in narrativa oltre interessi e valutazioni ovvero della maggior o minor somma che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese competenze del procedimento oltre rimborso forfettario come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. Si costituiva l' , con comparsa depositata il 13.4.2015, la quale nel resistere alla CP_3 domanda del Centro eccepiva:
- l'inammissibilità della domanda per non avere il dimostrato il fondamento della domanda, CP_1 in quanto aveva depositato la sola nota dirigenziale n. 737 del 13.11.2006 che si riferiva all'anno CO 2002 (per cui l' aveva invitato il ad emettere una nota di credito di € 92.425,70) e non CP_1 aveva prodotto alcunché per l'anno 2003; inoltre, la somma complessiva richiesta, pari ad € 364.705,15, era relativa alle sole annualità 2002 e 2003, andando in contrasto con quanto descritto dal nella premessa dell'atto di citazione in cui richiamava prestazioni anche del 2001; CP_1
- l'infondatezza della domanda in quanto le somme richieste non erano dovute, come desumibile sia dalla nota n. 349/EF del 16.3.2015 del dirigente del Servizio funzioni economiche e finanziarie
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dell' , secondo cui per il Centro non sussisteva nessun credito per il 2001/2003, sia dalla CP_3 nota n. 61 del 20.3.2015 a firma del dirigente del Settore Riabilitazione dell' in cui CP_4 si attestava che il Centro aveva emesso le note di credito per gli anni 2002 e 2003 per € 339.740,92 ed € 24.964,23, coincidenti con le somme da esso richieste in pagamento, sicché, così facendo, aveva eliso qualsiasi interesse alla proposizione dell'azione di recupero.
Pertanto, così concludeva: “rigetto dell'atto di citazione, perché inammissibile ed infondato, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio”.
1.3. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva CO parzialmente la domanda, condannando l' al pagamento in favore del della COroparte_1 somma di € 339.740,92, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, nonché le spese di lite con distrazione nei confronti del difensore del Centro attore che ne aveva fatto richiesta.
In particolare:
- in via preliminare, riteneva sussistente la giurisdizione del G.O., in quanto non era “res controversa l'esistenza o il contenuto della concessione, ovvero l ' esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi (Cass. SS.UU. n. 15217/06, n. 22661/06 e n. 411/07), sicché occorre esclusivamente un'indagine meramente delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapporto di concessione (cfr. SS.UU. 29536/2008)”;
- nel merito, in primo luogo, affermava che non risultava in contestazione il rapporto nè le prestazioni sanitarie erogate dalla società;
CO
- per quanto concerne il quantum del credito azionato, oggetto di censura da parte dell' n quanto CO afferente a prestazioni rese oltre il tetto di spesa, il Tribunale affermava che “l' ha genericamente contestato il superamento del limite di spesa da parte del
[...] senza allegare né la prova né il totale delle COroparte_1 prestazioni erogate oltre il limite”; con riferimento all'onere della prova del superamento dei tetti di spesa, richiamando la sentenza n. 17437/2016 della S.C., affermava che la circostanza eccepita era da considerare quale fatto impeditivo della pretesa azionata dalla struttura sanitaria e che in quanto tale doveva essere dimostrato dalla parte che lo aveva eccepito, rispettando in siffatta maniera il principio di vicinanza della prova;
Con
- per il Tribunale “[n]el caso di specie, quindi, gravava sull' l'onere di dimostrare di aver rispettato correttamente l'art. 5 comma 3 del contratto che prevede la comunicazione mensile non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, anche in vista della circostanza che, sempre in base al richiamato art. 3, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data comporta CO l'applicazione della regressione tariffaria”. Pertanto, in assenza di prova da parte dell' del fatto impeditivo eccepito il Tribunale accoglieva la domanda seppur limitatamente agli importi del 2002
“stante la assoluta carenza di prova in ordine al preteso credito per l'anno 2003”.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il 13.12.2021, CP_3 formulando i seguenti motivi di doglianza:
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- in primo luogo, ha censurato la pronuncia laddove ha riconosciuto la giurisdizione in capo al G.O. sostenendo di contro che “riconoscere in pagamento tale somma importerebbe una modifica del provvedimento attributivo del tetto di spesa al centro in parola da parte di un giudice ordinario, laddove in quest'ambito, le determinazioni dell'Amministrazione conseguenti alla sussistenza di un tetto massimo di spesa rientrano, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”;
- con il secondo motivo, invece, si è doluta dell'errata valutazione della documentazione versata in atti in ordine alle circostanze impeditive eccepite in primo grado dall'ente sanitario e a tal proposito CO ha richiamato la delibera n. 764 del 17.12.2002 con cui l' veva recepito il contenuto del verbale del Tavolo Tecnico per la risoluzione della “Vertenza Centri di Riabilitazione” con cui le parti avevano convenuto l'abbattimento dell'11% del fatturato calcolato sulla media delle prestazioni erogate negli anni 1999 e 2000, al fine di individuare uniformemente l'ammontare massimo delle prestazioni remunerabili ai Centri. L'appellante ha poi osservato che in applicazione di tali criteri, veniva emessa la Determina n. 9377 del 19.11.2003, mai oggetto di impugnazione, che individuava in € 339.740,92 l'importo non riconoscibile per l'anno 2002 in quanto extra tetto. Sicché, nel rispetto delle risultanze della detta Determina, l' , con la nota n. 687 del 2.10.2006 CP_3 comunicava alla struttura sanitaria che la somma di € 247.315,22, relativa a prestazioni erogate negli anni 2001 e 2002, non poteva essere riconosciuta per superamento del tetto di spesa e così la struttura emetteva il 12.6.2006 la nota di credito n. 13 di pari importo. Successivamente, ad CO integrazione della nota n. 687, l' inviava al Centro la nota n. 737 del 13.11.06 con la quale riferiva che l'importo complessivamente non riconoscibile per il 2002 era pari ad € 339.740,92 sicché il Centro avrebbe dovuto emettere un'ulteriore nota di credito per € 92.425,70, che il Centro provvide ad emettere il 12.11.2006. Per l'appellante, se il Tribunale avesse tenuto conto dell'assenza di impugnazione della determina dirigenziale suddetta, degli atti di richiesta di note di credito, nonché delle missive indirizzate dal in accompagnamento alle emesse note di Parte_3 credito “non avrebbe potuto che addivenire alla decisione di accertare l'inesistenza del credito in quanto relativo a somme pacificamente non dovute e, per fatti concludenti, rinunciate”;
- infine, ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Pertanto, ha così concluso: “
1. in via cautelare, in accoglimento della formulata istanza, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della Sentenza appellata;
2. in accoglimento della proposta eccezione, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti;
3. in via del tutto gradata, nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, riformare la gravata Sentenza nel senso di accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza anche della pretesa di pagamento della somma di € 339.740,92 avanzata dall'odierna appellata e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda;
4. condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme ricevute in pagamento, a qualsiasi titolo, anche per spese di giudizio, in forza della provvisoria esecuzione della gravata Sentenza;
5. condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
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2.2. Si è costituito il Centro appellato con una comparsa depositata il 17.3.2022 con cui, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione e/o riferimento ai capi della sentenza che intendesse appellare in modo specifico.
Nel merito, ha contestato le censure avverse ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
2.3. In data 23.11.2022 l'appellante ha depositato istanza di autorizzazione al deposito di documentazione non depositata in primo grado, nella fattispecie la delibera n. 764 del 17.11.2002 e la determina n. 9377 del 19.11.2003, ritenuta dall'appellante rilevante ai fini della decisione della controversia.
2.4. All'udienza del 4.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO 1. In via preliminare, va dichiarata inammissibile la richiesta istruttoria formulata dall' di acquisire agli atti del giudizio i documenti richiamati nella II memoria istruttoria ex art. 183 VI comma cpc ma mai depositati.
Orbene, a seguito delle modifiche introdotte con d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 83/2012, il terzo comma dell'art. 345 c.p.c. dispone che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Pertanto, possono essere prodotti per la prima volta in appello solo documenti la cui produzione nel giudizio di primo grado sia stata impossibile.
Nel caso in esame, tutti i documenti oggetto dell'istanza si erano già formati prima della CO costituzione dell' in primo grado. Ed infatti, la Delibera del D.G. dell' n. 764 è del CP_3
17.12.2002, la Determina dirigenziale dell' n. 9377 è del 19.11.2003, mentre la CP_3
Determina dirigenziale n. 2101 dell' è del 15.06.2005, sicché fin da tali momenti erano CP_3 CO nella disponibilità dell' che avrebbe potuto (e dovuto) depositarle all'atto della sua costituzione in giudizio innanzi al Tribunale, avvenuta il 13.4.2015 o, al più tardi, nel secondo termine di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. Non avendolo fatto, la loro produzione per la prima volta nel processo d'appello non è ammissibile.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal , CP_1
l'appello è ammissibile. Infatti, dallo stesso è possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
3. Ciò premesso, è infondato il primo motivo inerente alla giurisdizione, dovendosi ritenere correttamente radicato il giudizio innanzi al giudice ordinario, alla luce del consolidato principio secondo cui “il fondamentale criterio discretivo della giurisdizione del G.O. rispetto a quella del G.A., ormai accolto dalla giurisprudenza di legittimità, è quello del petitum sostanziale a termini del quale il riparto va operato in relazione alla posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (causa petendi), posizione individuata dal Giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, mentre il petitum viene in
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considerazione solo ai fini della determinazione dei poteri che, nella sfera della propria rispettiva competenza, siano attribuiti al G.O. e al Giudice amministrativo;
bisogna, pertanto, far riferimento alla natura della situazione soggettiva controversa e verificare, in particolare, se il privato, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, vanti un vero e proprio diritto soggettivo oppure sia titolare di un interesse legittimo” (così, ex multis, Cass. SS.UU. n. 9862/2019).
Nella fattispecie de qua il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge. Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., in quanto non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti all'uopo emessi (in tal senso, anche giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n. 372/2021).
CO 4. Con il secondo motivo l' a censurato il rigetto delle eccezioni relative alla non debenza degli importi richiesti in quanto trattavasi di somme extra budget, deducendo l'erroneità della pronuncia per non aver ritenuto che la documentazione depositata fosse sufficiente a dimostrare il verificarsi di tale circostanza.
In particolare, dalla delibera n. 764/2002, che a sua volta aveva recepito il contenuto del verbale del tavolo tecnico per la risoluzione della “Vertenza Centri di Riabilitazione”, emergeva che le parti avevano convenuto un abbattimento dell'11% calcolato sulla media delle prestazioni erogate negli anni 1999-2000 e dall'applicazione di tali assunti era stata emessa, poi, la determina n. 9377 del 19.11.2003 che individuava in € 339.740,92 gli importi che per l'anno 2002 erano in esubero in quanto extra budget. A queste seguivano le note prot. n. 687 del 2.10.2006 e n. 737 del 13.11.2006 con cui venivano richieste alla struttura l'emissione di note di credito che a sua volta le emetteva. Orbene, per l'appellante, dalla documentazione sopra indicata e dall'emissione delle note di credito, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'inesistenza del credito, dovendosi ritenere gli stessi rinunciati per fatti concludenti.
CO Sul punto il Tribunale ha affermato che l' on ha adeguatamente provato lo sforamento eccepito, non avendo dimostrato di aver rispettato correttamente l'art. 5 comma 3 del contratto e, quindi, di aver comunicato mensilmente sia la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sia la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, tenuto conto che, in base al detto articolo, l'esaurimento del limite di spesa prima della detta data avrebbe comportato l'applicazione della regressione tariffaria.
Le considerazioni del Tribunale sono condivisibili in quanto, nel caso di specie, non è tanto la prova dello sforamento del tetto di spesa a mancare, potendo la stessa trarsi anche dall'omessa contestazione - dal momento che il non l'ha espressamente negata, come avrebbe dovuto - CP_1 quanto i presupposti per escludere in toto il pagamento delle prestazioni rese dopo tale sforamento, non essendo stata comunicata preventivamente la data prevista per l'esaurimento del budget.
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Non vi è dubbio, come afferma il Tribunale, che la mancanza della comunicazione non esclude che possano trovare applicazione meccanismi volti a riportare la spesa entro i limiti stabiliti, ma tali meccanismi non comportano l'esclusione di qualsivoglia remunerazione. Orbene, i principi cristallizzati nei contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 prevedono che il superamento del tetto CO di spesa in una data anteriore a quella prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del CO tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08.
CO Nel caso di specie, l' non ha mai allegato in primo grado di aver comunicato preventivamente la data di sforamento del tetto di spesa, peraltro neppure indicata per l'anno qui considerato, bensì si è limitata a richiamare documentazione mai depositata da cui si sarebbe evinta una percentuale di abbattimento del fatturato prodotto nel 2002 che, per il Centro appellato, in termini monetari sarebbe corrisposto ad € 339.740,92, ossia l'ammontare richiesto per l'anno de quo. Tale circostanza, ancorché potesse astrattamente essere considerata quale applicazione della regressione tariffaria alle prestazioni di cui si chiede il pagamento, non è stata provata sicché nel caso de quo in mancanza di un provvedimento da cui desumere l'applicazione della regressione tariffaria la remunerazione delle prestazioni afferenti al 2002 deve essere riconosciuta.
È altresì privo di pregio l'ulteriore argomento utilizzato dall'appellante in relazione all'inesistenza del credito, ossia il comportamento concludente del che avrebbe tacitamente rinunciato agli CP_1 importi richiesti nel momento in cui ha emesso le note di credito.
Come correttamente affermato da questa Corte (cfr. sentenza n. 4507 dell'8.11.2024, rel. D'Inverno), l'emissione di una nota di credito non determina automaticamente la rinuncia al credito in quanto si tratta di un atto meramente contabile che spesso viene richiesto a pena di mancato pagamento dei saldi. Sicché solitamente il Centro si trova dinanzi ad un bivio: o emana la nota di credito, nonostante ritenga di dover ricevere le somme, oppure, in sintonia con la propria valutazione creditoria, omette di rilasciare la predetta nota perdendo la possibilità di ricevere i saldi dovutigli.
Allo stesso tempo, ragionando a contrario, come sempre affermato da questa Corte (cfr. sentenza n. 3172 del 12.7.2024, rel. Presid. Molfino), la mancata emissione delle note non può essere una condizione sospensiva che incide sic et simpliciter sull'esigibilità dei crediti, bensì deve essere collegata all'esistenza di un fatto impeditivo/estintivo che incida sulla parte di credito non dovuta – per cui viene richiesta la nota di credito – e che, quindi legittimi la detta decurtazione. Dunque, la CO richiesta di note di credito da parte dell' deve essere fondata sulla sussistenza di un fatto estintivo del credito avverso, adeguatamente provato in giudizio e non può essere espressione di un CO mero comportamento autoritativo, che diviene arbitrario, della Pertanto, avendo rilevato che nel caso de quo la circostanza impeditiva non è stata adeguatamente provata e le somme richieste sono dovute, la richiesta di emissione di nota di credito riguardo agli importi da decurtare è da considerare tamquam non esset sicché sono irrilevanti le note emesse.
5. Infine, alla luce del rigetto dei motivi suesposti, è da ritenersi assorbita la richiesta di restituzione delle somme anticipate tenuto conto che gli importi di condanna previsti dalla sentenza di primo grado sono dovuti.
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6. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va CP_3 confermata la sentenza impugnata.
7. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 260.000,01 ed € 520.000,00), nel complessivo importo di € 13.225,00, di cui:
Fase di studio € 2.500,00
Fase introduttiva € 1.500,00
Fase trattazione ed istruzione
€ 3.000,00
Fase decisionale € 4.500,00
Spese forfett. (15%) € 1.725,00
Totale € 13.225,00
Il tutto oltre agli eventuali accessori.
8. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1666/2021, pronunziata il 13.5.2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore del COroparte_1
delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 11.500,00 per compenso
[...] professionale ed € 1.725,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali accessori, in favore del procuratore dell'appellata, avv. Leonardo Cocco, essendosi dichiarato antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'1.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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