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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 344/2022 promossa da:
, con il patrocinio, degli avv.ti Alberto Gualandi e Annalisa D'Amicis, per procura Parte_1 in atti;
APPELLANTE
nei confronti di e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Tommaso Nidiaci, per procura in atti;
APPELLATA avverso la sentenza n. 85/2022, resa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 31.1.2022.
pagina 1 di 13 In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Gli esponenti si riportano al contenuto dell'atto di appello contestando per i motivi ivi esposti la comparsa di costituzione avversaria, osservando come controparte, a fronte della eccepita carenza di titolarità del credito e legittimazione, niente abbia prodotto e/o dedotto di diverso rispetto a quanto già dedotto nel giudizio di I° grado e concludono: riportandosi alle conclusioni già precisate in atto di appello che per comodità di lettura, in appresso si trascrivono nuovamente eccezion fatta per il 2° capoverso essendo ormai deciso il giudizio rubricato al n. r.g. 1997/2020:
- preliminarmente accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della intervenuta CP_1
per i motivi indicati con i conseguenti provvedimenti di legge che il Giudice vorrà adottare;
[...]
- in linea istruttoria: - ammettere le produzioni documentali indicate nell'atto di costituzione […] sub lett. a), b) e c); - revocare il provvedimento 08.10.2020 ammettendo la c.t.u. richiesta dalla opponente
e volta a verificare l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia;
- nel merito Voglia il Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo n. 886/2019 (R.G. 1975/2019), emesso dal Tribunale di Livorno in data 10.07.2019 e previo accertamento dell'usurarietà della clausola relativa ai tassi di interesse di mora del mutuo del 20.06.2006 a rogito del notaio
[...]
(rep. 56327, Racc. 1417) in applicazione dell'art. 1815 II comma c.c. dichiararsi non dovuto Per_1 alcun interesse a favore della , con conseguente condanna alla Controparte_3 ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi moratori e/o commissioni non dovute. 2) accertare la nullità del contratto di fideiussione intercorso inter partes in data 23.10.2007 ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 2,6,8,13 perché vietate dalla L. 287/1990 e conseguentemente dichiararsi che nessun effetto giuridico possa prodursi tra le parti sulla base di tale accordo. - Con vittoria di spese e compensi professionali”. - e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi oltre spese generali IVA e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“[…] piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
pagina 2 di 13 IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa dichiarare inammissibile o comunque rigettare
l'appello proposto e tutte le domande ivi spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 85/2022 emessa dal Tribunale di Livorno nell'ambito del procedimento n. 3485/2022 r.g., pubblicata in data 31.01.2022;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 85/2022 emessa dal Tribunale di Livorno nell'ambito del procedimento n. 3485/2022 r.g., pubblicata in data 31.01.2022, disponga la revoca del decreto ingiuntivo in esame, condannare la signora a pagare alla la somma di € 329.762,62 Parte_1 Controparte_4
oltre interessi o della somma che sarà determinata di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi convenzionali e con le decorrenze richieste nella domanda monitoria fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 85/2022 pubblicata il 31/01/2022, il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando ha così deciso: “…rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
n. 886/2019, che dichiara definitivo, ed i cui effetti si produrranno nei confronti di Controparte_1 succeduta nel diritto controverso;
[...] pronuncia l'estromissione dal giudizio di Controparte_4 condanna a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che liquida in complessivi Parte_1
€ 10.017,08, di cui € 1.687,50 per la fase di studio della controversia, € 1.113,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.974,50 per la fase istruttoria/di trattazione, € 2.935,00 per la fase decisionale, € 1.306,58 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1.1. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 886/2019, con cui il Tribunale di Livorno aveva ingiunto alla medesima nonché ad
, , , (quali debitori solidali in virtù di fideiussione Parte_2 Parte_3 Parte_4 prestata in favore della debitrice principale, F4 per tutte le obbligazioni da questa Controparte_5 assunte) di pagare la somma di € 329.762,62, oltre accessori e spese di procedura, in favore della
Controparte_4
1.2. L' opposizione trovava la sua giustificazione nella: - mancanza della prova del credito vantato pagina 3 di 13 dalla per inidoneità della documentazione allegata in fase monitoria a determinare il credito CP_4 nel suo esatto importo;
- mancata produzione dell'atto di frazionamento dell'originario mutuo stipulato in data 20.6.2006 della F4 difettando così l'indicazione del tasso pattuito tra le parti;
Controparte_5
- applicazione di tassi usurari atteso che il tasso inizialmente pattuito in misura del 7% (tasso convenzionale 4% e maggiorato di 3 punti percentuali) era superiore al tasso soglia usura vigente nel II^ trimestre del 2006 che era del 6.24%;
- impossibilità di ricostruire l'importo originario del credito preteso dalla stessa, né se le CP_4 imputazioni a titolo di interessi, spese e capitale a scadere fossero corrette;
- nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, II comma lett. A della L. 287/1990 (c.d. Legge
Antitrust) in relazione alla decisione della CA d'IT n. 55 del 2.5.2005.
2. Si costituiva, tardivamente, in giudizio la Controparte_4 preliminarmente rilevando che l'opponente non avrebbe potuto avanzare eccezioni relativamente al rapporto negoziale, avendo sottoscritto un contratto autonomo di garanzia e nel merito contestando le avverse difese, e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del D.I. opposto, ritenuto pienamente legittimo sia perchè mancava la contestazione dell'effettiva erogazione del mutuo, sia perché gli interessi applicati non erano usurari. Quanto alla nullità della fideiussione, ha eccepito che la competenza sarebbe stata il Tribunale delle Imprese e in ogni caso non era stato utilizzato il modello ABI.
2.1 Con atto d'intervento ex art. 111 c.p.c. del 23.3.2021, si è costituita la
[...] dichiarando di essere succeduta nel diritto controverso a seguito Controparte_1 di scissione parziale intervenuta con e, richiamando quanto Controparte_4 eccepito, dedotto e prodotto dalla società cedente, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e Contr conferma del d.i. opposto, nonché per l'estromissione dal giudizio di
2.2 L'opponente contestava la tardività del deposito documentale e la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla Parte_5
3. La causa, senza ulteriore attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, è stata decisa come innanzi.
pagina 4 di 13 3.1 In particolare, il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione, che per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quello che qui ancora interessa:
SULLA LEGITTIMAZIONE DI AMCO
[…] Alla luce della produzione del contratto, confermato da entrambe le parti contrattuali, non possono aversi dubbi in ordine alla cessione del credito. La ha altresì confermato che tra i crediti ceduti vi è anche quello di cui si Controparte_4 discute. E' stata poi prodotta la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che vale quale notifica al debitore ceduto. Non possono pertanto aversi dubbi in ordine alla legittimazione attiva di
CP_1
TEMPESTIVITÀ DEL DEPOSITO DEI DOCUMENTI La difesa della parte convenuta ha prodotto la documentazione di cui si denunciava la mancanza nell'atto di opposizione al momento del deposito della memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c., avvenuto il 15.6.2020. L'opponente contesta la tardività del deposito, visto che i termini erano stati concesso all'udienza del 13.2.2020 con decorrenza immediata. Deve però osservarsi che i termini processuali civili e amministrativi, in base art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020, sono stati sospesi dal 9 marzo all' 11 maggio 2020. Il primo termine concesso, che sarebbe scaduto il 14.3.2020, è stato pertanto prorogato ex lege fino al lunedì 18 Maggio 2020. Il termine successivo andava quindi a scadere il 17 Giugno 2020. Il deposito della memoria istruttoria della convenuta, avvenuto il 15.06.2020, conseguentemente, deve ritenersi tempestivo.
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA GARANZIA PRESTATA
ha pacificamente sottoscritto un atto di garanzia per i debiti contratti con la Parte_1 [...]
dalla società F 4 Costruzioni srl. Nonostante il richiamo alla fonte del Controparte_3 lla natura solidale della responsabilità, la garanzia prevede l'obbligo di pagamento a prima richiesta, anche nel caso di opposizione del debitore. La Giurisprudenza più recedente della Corte di Cassazione evidenzia che la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia,[…] Nel caso in esame, pertanto, deve essere escluso il carattere di accessorietà della garanzia prestata. Per giurisprudenza costante, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a sollevare nei confronti del creditore esclusivamente l'exceptio doli generalis, che consiste nel rilievo che questo abbia escusso la garanzia pur essendo a conoscenza dell'inesistenza del credito, non potendo invece sollevare eccezioni di merito. […]. L'eccezione relativa all'inesistenza della prova del credito, concretizzandosi in una radicale contestazione della sua esistenza, come pure quella di nullità della pattuizione degli interessi, quindi, ben possono essere sollevate anche in presenza di un contratto autonomo di garanzia. SULLA PROVA DEL CREDITO La banca a dimostrazione del credito vantato ha depositato in sede monitoria:
• contratto di finanziamento ipotecario n. 741357166 acceso in data 01/06/07 per originari Euro 135.000,00, a seguito del frazionamento in quote del mutuo del 20.06.2006 ai rogiti del notaio
[...]
Rep.56327, Racc. 14172 con la relativa certificazione di cui all'art. 50 D. Lgs. 385/93 Per_1
pagina 5 di 13 • contratto di finanziamento ipotecario n 741357167 acceso in data 01/06/07 per originari Euro 100.000,00 del finanziamento ipotecario n. 741357166 acceso in data 01/06/07 per originari Euro 135.000,00 a seguito del frazionamento in quote del mutuo del 20.06.2006 ai rogiti del notaio
[...]
Rep.56327, Racc. 14172, con la relativa certificazione di cui all'art. 50 D. Lgs. 385/93; Per_1
o di finanziamento ipotecario n. 741452006 acceso in data 19/08/09 con atto ai rogiti del notaio notaio in Livorno, Rep.15196 Racc.1993, con la relativa certificazione di Persona_2 cui all'
• contratto di finanziamento ipotecario n. 741452008 acceso in data 19/08/09 con atto ai rogiti del notaio notaio in Livorno, Rep.15197 Racc.1994, per originari Euro 50.000,00, Persona_2 con la relativa certificazione di cui all'art. 50 D. Lgs. 385/93. Con la memoria n. 2 ex art 183 VI comma cpc sono stati poi prodotti atto di erogazione e quietanza finale e divisione di mutuo, atto ai rogiti del notaio del 01.06.2007 Rep 58145, Persona_1 relativamente all'originario mutuo del 20.06.2006 sem otaio 56327 Racc Per_1
14172;
• la domanda di annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria Relativamente sempre al mutuo del 2006 a Rogiti del Notaio Rep 56327 Racc 14172 si deposita;
Per_1
• atto di erogazione par 00.000 del 24.07.2006 ai a Rogiti del Notaio Rep 56524 Per_1
Racc 14314;
• atto di erogazione parziale di € 204.000 del 01.02.2007 ai a Rogiti del Notaio Rep 57565 Per_1
Racc 15023. Tale documentazione è sufficiente a provare l'esistenza dei rapporti dedotti in giudizio. Viene infatti provata la sottoscrizione dei contratti di finanziamento con la relativa erogazione. A fronte della prova dell'erogazione della somma, quindi, grava sul debitore l'onere di avere adempiuto alle obbligazioni nascenti dal mutuo. Nel caso in esame gli unici pagamenti provati sono quelli ammessi dalla banca e riportati nelle certificazioni ex art. 50 TUB. E' stata pertanto fornita una prova sufficiente dell'esistenza del credito azionato. Quanto alla pattuizione degli interessi, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che interessi corrispettivi e moratori debbano essere calcolati separatamente ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. E' pertanto smentito l'assunto su cui si fonda la domanda, che parte proprio dal presupposto della cumulabilità dei due interessi. L'eventuale usurarietà della pattuizione, poi, deve essere verificata esclusivamente con riferimento alla data di sottoscrizione del contratto. Anche a voler ritenere che i decreti di rilevamento dei tassi possano essere conosciuti direttamente dal giudice, non sarà comunque necessario disporre una consulenza tecnica, essendo sufficiente raffrontare il tasso pattuito con il tasso soglia. Nel caso specifico il tasso pattuito (4% e 5,73%) era inferiore al tasso soglia maggiorato del 50% previsto per i mutui ipotecari, che era per il secondo semestre del 2007 del 8,58% e per il terzo trimestre 2009 del 6,69%.
SULLA VALIDITÀ DELLA FIDEIUSSIONE Sulla questione relativa alla validità delle fideiussioni sottoscritte seguendo lo schema ABI si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994. Nel 2002, è stato redatto uno schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) e la CA d'IT – allora autorità garante della
pagina 6 di 13 concorrenza degli istituti di credito – evidenziava l'esistenza di clausole restrittive della concorrenza. In particolare, le critiche riguardavano le clausole 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale che qui si riportano:
• la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
• la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6)
• la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8). La CA d'IT ha dichiarato lo schema ABI contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole su indicate (agli artt. 2, 6 e 8) con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005. Con riferimento alla conseguenza della nullità dell'accordo a monte rispetto ai contratti stipulati a valle il Supremo Collegio ha optato per la tesi della nullità parziale delle singole clausole, affermando il principio per cui «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». Nel caso in esame, però, non vi è prova del fatto che nella fideiussione sottoscritta dall'opponente siano contenute le clausole oggetto di dichiarazione di nullità, né vengono allegati elementi dai quali desumere che le parti non avrebbero sottoscritto il contratto in assenza di tali clausole. Non vi sono pertanto gli estremi per la dichiarazione di nullità delle clausole, né tanto meno dell'intera fideiussione. In definitiva deve ritenersi che la abbia provato la propria CP_1 legittimazione attiva e l'esistenza del credito azionato. Le eccezioni sollevate dall'opponente, invece, non sono state provate. L'opposizione deve pertanto essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che produrrà i suoi effetti nei confronti della succeduta nel rapporto controverso. CP_1
La deve invece essere estromessa dal giudizio. Controparte_3
All anna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, da calcolare avuto riguardo al valore della controversia pari al credito ingiunto.
4. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , (di seguito anche Appellante) Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra riportata sentenza, dolendosi della
[...] decisione di cui chiedeva la riforma, affidandola ai seguenti motivi di gravame sulla:
pagina 7 di 13 4.1- LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI AMCO;
4.2 -NATURA GIURIDICA DELLA GARANZIA PRESTATA;
4.3 - VALIDITA' DELLA FIDEIUSSIONE;
5. Radicatosi il giudizio di gravame la società Controparte_1
(di seguito anche Appellata) nel costituirsi in giudizio ha contestato tutte le censure mosse dall'Appellante alla sentenza impugnata, di cui ha chiesto, per contro, la conferma.
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.11.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di legge.
***
7. Va respinta l'eccezione di generale inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 342
c.p.c., sollevata da in quanto il gravame – con il limite di quanto si dirà in prosieguo – CP_1 contiene l'indicazione delle statuizioni che l'appellante ha inteso contestare nonché l'esposizione dei motivi di censura – requisiti previsti dal citato articolo - così come va respinta l'eccezione d'inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. , per lo stato in cui si trova il giudizio.
7.1 Sempre in via preliminare va rilevata la formazione di un giudicato interno sull'eccepita usurarietà degli interessi praticati, sollevata in primo grado dall'attuale Appellante, respinta dal
Tribunale che con esaustiva motivazione ha concluso: […] Nel caso specifico il tasso pattuito (4% e
5,73%) era inferiore al tasso soglia maggiorato del 50% previsto per i mutui ipotecari, che era per il secondo semestre del 2007 del 8,58% e per il terzo trimestre 2009 del 6,69%.
Ebbene, tale autonomo capo della sentenza non è stato oggetto di specifica impugnazione, come dedotto dall'Appellata, né il richiamo alla questione operato dall' Appellante nelle sole conclusioni del grado è sufficiente a far ritenere che la statuizione sul punto sia stata gravata.
Giova rammentare a tale proposito che secondo la giurisprudenza di legittimità “[a]l fine di evitare il formarsi del giudicato interno sulla statuizione d'inammissibilità della domanda è necessario investire la pronunzia con uno specifico motivo d'impugnazione, non essendo al riguardo sufficiente limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda nel merito, deducendo in ordine alla relativa fondatezza” (cfr. Cass. n. 12984/2006).
pagina 8 di 13 Principio da coordinare con la specificità dei motivi d'appello chiesta con la novella del 2012, come conferma l'ordinanza della S.C. n. 36481 del 2022, secondo cui “[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ragion per cui l'intervenuta acquiescenza sulla mancanza di usurarietà degli interessi applicati fa ritenere la formazione di un giudicato interno che inibisce a questo Giudice Contr ulteriori esami su quanto statuito dal Tribunale. Quindi il credito di si è cristallizzato nella somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto, per cui vanno disattese, le richieste istruttorie reiterate con l'atto di appello: 1) “ ammettere le produzioni documentali indicate nell'atto di costituzione atto sub. lett. a), b) e c)”; 2) “ revocare il provvedimento 08.10.2020 ammettendo la
c.t.u. richiesta dalla opponente e volta a verificare l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia”, appunto per la formazione del detto giudicato interno.
8. È quindi possibile passare all'esame dei motivi d'appello.
8.1 Sostanzialmente con il primo motivo di gravame l'Appellante ripropone la già eccepita carenza di legittimazione dell'intervenuta , cessionaria delle ragioni creditorie oggetto della CP_1 presente controversia, sostenendo che “ […] l'esponente non ha contestato l'omessa comunicazione della scissione/cessione; non ha quindi rilevanza alcuna il riferimento operato dal Giudice di Primo
Grado alla circostanza che è stata prodotta in giudizio da “la comunicazione pubblicata sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale, che vale quale notifica al debitore ceduto…”, ma che essa Appellante aveva “invece contestato la mancanza di prova in ordine all'inserimento del credito di cui si discute nell'atto di scissione e quindi della cessione del credito (verbale 9.4.2021) elemento evidentemente indispensabile per poter affermare la titolarità del credito e quindi la legittimazione attiva di E sul punto non CP_1 si può certo dire che le motivazioni addotte dal Giudice di I grado siano immuni da censure”.
pagina 9 di 13 In sintesi, la documentazione prodotta non proverebbe la legittimazione di in quanto, da CP_1 un lato, le informazioni contenute in Gazzetta Ufficiale non apparirebbero soddisfare il necessario rispetto di determinatezza dell'oggetto e contenuto del contratto e ulteriormente la
“dichiarazione di intervenuta cessione dei crediti” non darebbe prova dell'identificazione del credito per cui è causa nei rapporti rientranti nell'operazione di cessione in blocco dei crediti.
Il motivo è destituito di fondamento.
Non è controverso fra CA PS e che quest'ultima sia divenuta titolare dei crediti di CP_1 cui è causa. Ragion per cui non vi è alcun interesse dell'odierna appellante a che vi sia un accertamento circa l'individuazione soggettiva del titolare del credito. A conferma di quanto sopra vi è oltretutto la circostanza che l'odierna appellante ha convenuto in appello la sola con ciò CP_1 implicitamente riconoscendone sia la legittimazione esclusiva ad essere parte del giudizio, sia la titolarità del credito.
Non hanno oltretutto rilievo, ai fini del presente giudizio, le considerazioni, in senso contrario, svolte nella controversia avente ad oggetto la revocatoria di atto di disposizione ex art. 2645-ter
c.c. che è stato compiuto dalla in favore di della propria figlia e che risulta Pt_1 Parte_6 essere stata decisa con sentenza n. 215 dell'1.2.2024 di questa Corte, dal momento che trattasi di valutazioni di natura meramente incidentale e comunque prive di ogni rilievo ex art. 295 c.p.c. Deve in proposito osservarsi come se, come costantemente affermato in giurisprudenza (vd. Cass.,
SS.UU., ord. 18.5.2004, n. 9440 e successive pronunce conformi – da ultimo vd. Cass., Sez. VI, ord.,
5.2.2019, n. 3369, e Cass., Sez. 3 -, ord., 21/11/2024, n. 30106 -), le valutazioni svolte nel giudizio afferente l'esistenza del credito non hanno rilevanza pregiudiziale nel separato giudizio di revocatoria a maggior ragione ciò è vero nel caso contrario, come quello qui in esame.
Tanto è sufficiente a ritenere che il credito controverso sia divenuto di titolarità di CP_1 nell'ambito dell'operazione di scissione parziale.
Il motivo va quindi disatteso avendo provato di essere la cessionaria dei crediti CP_1 controversi.
8.2 Con il secondo e il connesso terzo motivo di appello, da trattare congiuntamente, viene in sintesi mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto che, in virtù delle due garanzie prestate, l'appellante fosse vincolata per l'importo monitoriamente azionato, non pagina 10 di 13 considerando, quanto alla prima, la sua rispondenza allo schema ABI sanzionato dalla CA
d'IT nel 2005, onde la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la fondatezza dell'eccezione di liberazione di essa asserita fideiubente, stante il decorso del semestre normativamente previsto senza che la creditrice avesse agito nei suoi confronti. Di qui, al più, la responsabilità limitata agli importi garantiti dalla seconda delle fideiussioni, quella specificamente riferita alle obbligazioni di cui al contratto del 19 agosto 2009.
I motivi non possono essere accolti.
Quanto alla garanzia prestata il 23 ottobre 2007, essa è stata espressamente qualificata dal
Tribunale come autonoma, senza che sul punto l'appellante abbia articolato un motivo d'impugnazione sufficientemente specifico, che si confrontasse con l'argomentazione sviluppata dal giudice di prime cure e ancorata al fatto che si trattava di garanzia prestata a semplice richiesta
(così la clausola n. 7 del contratto, immediatamente successiva a quella di deroga all'art. 1957 c.c., asseritamente affetta da nullità), in relazione alla quale il pagamento doveva avvenire anche in caso di opposizione del debitore.
La si limita ad affermarne la natura fideiussoria, nulla adducendo a supporto di tale Pt_1 diversa qualificazione, al contempo rammentandosi che, secondo la Suprema Corte, “[l]a natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'IT, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione 'omnibus', per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca” (Cass. n. 21841 del 2024). Dunque, la nullità parziale può riguardare solo le fideiussioni omnibus, non anche le garanzie autonome.
Di qui il difetto di specificità del gravame sul punto e la conseguente sua inammissibilità al riguardo.
Ad ogni buon conto, esso sarebbe anche infondato nel merito, sol considerandosi che, secondo la Corte regolatrice, “[i]n tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pagina 11 di 13 pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice richiesta”, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass. n. 835 del 2025).
Nella specie, avvenuto il “recesso” dai rapporti intercorsi con la debitrice principale in data
11 dicembre 2018 – dies a quo di decorrenza del termine decadenziale secondo la stessa appellante
– la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta ai fideiussori risale al 14 gennaio 2019, ben entro il semestre.
Dunque, anche a voler considerare la garanzia come fideiussoria e/o a voler ritenere invalida la clausola contrattuale n. 6 di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., nessuna decadenza ne sarebbe discesa, con la conseguenza che l'appellante rimarrebbe comunque vincolata.
Quanto alla seconda garanzia e alla deroga, anche ivi prevista (punto 7), all'art. 1957 c.c.,
l'appellante, in sede di gravame, accenna, sia pur dubitativamente, alla vessatorietà della clausola che la contempla;
nella specie, tuttavia, è da escludere ogni dubbio d'inefficacia della stessa, non occorrendo specifica approvazione per iscritto, in quanto contenuta in un contratto notarile (Cass.
n. 17289 del 2004, conforme a Cass., sez. un., n. 193 del 1992).
La natura specifica della seconda garanzia esclude poi che si possa dubitare della validità delle relative clausole per violazione della normativa antitrust.
9. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e la sentenza gravata, sia pur con le integrazioni motivazionali ritraibili da quanto fin qui illustrato, va confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione delle aliquote minime, essendo l'importo chiesto più vicino al minimo che al massimo dello scaglione di riferimento esclusa la fase istruttoria.
10. Sussistono a carico di presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex Parte_1 art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 85/2022, resa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 31.1.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge il proposto appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza,
- Condanna al pagamento delle spese del processo in favore di Parte_1 [...]
(e per essa quale mandataria , che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano per intero in complessivi € 7.120,00, per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio;
- Dichiara che sussistono a carico di i presupposti per il raddoppio del contributo Parte_1 unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del
24/12/12
- Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio dell'11.4.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 344/2022 promossa da:
, con il patrocinio, degli avv.ti Alberto Gualandi e Annalisa D'Amicis, per procura Parte_1 in atti;
APPELLANTE
nei confronti di e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Tommaso Nidiaci, per procura in atti;
APPELLATA avverso la sentenza n. 85/2022, resa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 31.1.2022.
pagina 1 di 13 In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Gli esponenti si riportano al contenuto dell'atto di appello contestando per i motivi ivi esposti la comparsa di costituzione avversaria, osservando come controparte, a fronte della eccepita carenza di titolarità del credito e legittimazione, niente abbia prodotto e/o dedotto di diverso rispetto a quanto già dedotto nel giudizio di I° grado e concludono: riportandosi alle conclusioni già precisate in atto di appello che per comodità di lettura, in appresso si trascrivono nuovamente eccezion fatta per il 2° capoverso essendo ormai deciso il giudizio rubricato al n. r.g. 1997/2020:
- preliminarmente accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della intervenuta CP_1
per i motivi indicati con i conseguenti provvedimenti di legge che il Giudice vorrà adottare;
[...]
- in linea istruttoria: - ammettere le produzioni documentali indicate nell'atto di costituzione […] sub lett. a), b) e c); - revocare il provvedimento 08.10.2020 ammettendo la c.t.u. richiesta dalla opponente
e volta a verificare l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia;
- nel merito Voglia il Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo n. 886/2019 (R.G. 1975/2019), emesso dal Tribunale di Livorno in data 10.07.2019 e previo accertamento dell'usurarietà della clausola relativa ai tassi di interesse di mora del mutuo del 20.06.2006 a rogito del notaio
[...]
(rep. 56327, Racc. 1417) in applicazione dell'art. 1815 II comma c.c. dichiararsi non dovuto Per_1 alcun interesse a favore della , con conseguente condanna alla Controparte_3 ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi moratori e/o commissioni non dovute. 2) accertare la nullità del contratto di fideiussione intercorso inter partes in data 23.10.2007 ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 2,6,8,13 perché vietate dalla L. 287/1990 e conseguentemente dichiararsi che nessun effetto giuridico possa prodursi tra le parti sulla base di tale accordo. - Con vittoria di spese e compensi professionali”. - e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi oltre spese generali IVA e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“[…] piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
pagina 2 di 13 IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa dichiarare inammissibile o comunque rigettare
l'appello proposto e tutte le domande ivi spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 85/2022 emessa dal Tribunale di Livorno nell'ambito del procedimento n. 3485/2022 r.g., pubblicata in data 31.01.2022;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 85/2022 emessa dal Tribunale di Livorno nell'ambito del procedimento n. 3485/2022 r.g., pubblicata in data 31.01.2022, disponga la revoca del decreto ingiuntivo in esame, condannare la signora a pagare alla la somma di € 329.762,62 Parte_1 Controparte_4
oltre interessi o della somma che sarà determinata di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi convenzionali e con le decorrenze richieste nella domanda monitoria fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 85/2022 pubblicata il 31/01/2022, il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando ha così deciso: “…rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
n. 886/2019, che dichiara definitivo, ed i cui effetti si produrranno nei confronti di Controparte_1 succeduta nel diritto controverso;
[...] pronuncia l'estromissione dal giudizio di Controparte_4 condanna a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che liquida in complessivi Parte_1
€ 10.017,08, di cui € 1.687,50 per la fase di studio della controversia, € 1.113,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.974,50 per la fase istruttoria/di trattazione, € 2.935,00 per la fase decisionale, € 1.306,58 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1.1. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 886/2019, con cui il Tribunale di Livorno aveva ingiunto alla medesima nonché ad
, , , (quali debitori solidali in virtù di fideiussione Parte_2 Parte_3 Parte_4 prestata in favore della debitrice principale, F4 per tutte le obbligazioni da questa Controparte_5 assunte) di pagare la somma di € 329.762,62, oltre accessori e spese di procedura, in favore della
Controparte_4
1.2. L' opposizione trovava la sua giustificazione nella: - mancanza della prova del credito vantato pagina 3 di 13 dalla per inidoneità della documentazione allegata in fase monitoria a determinare il credito CP_4 nel suo esatto importo;
- mancata produzione dell'atto di frazionamento dell'originario mutuo stipulato in data 20.6.2006 della F4 difettando così l'indicazione del tasso pattuito tra le parti;
Controparte_5
- applicazione di tassi usurari atteso che il tasso inizialmente pattuito in misura del 7% (tasso convenzionale 4% e maggiorato di 3 punti percentuali) era superiore al tasso soglia usura vigente nel II^ trimestre del 2006 che era del 6.24%;
- impossibilità di ricostruire l'importo originario del credito preteso dalla stessa, né se le CP_4 imputazioni a titolo di interessi, spese e capitale a scadere fossero corrette;
- nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, II comma lett. A della L. 287/1990 (c.d. Legge
Antitrust) in relazione alla decisione della CA d'IT n. 55 del 2.5.2005.
2. Si costituiva, tardivamente, in giudizio la Controparte_4 preliminarmente rilevando che l'opponente non avrebbe potuto avanzare eccezioni relativamente al rapporto negoziale, avendo sottoscritto un contratto autonomo di garanzia e nel merito contestando le avverse difese, e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del D.I. opposto, ritenuto pienamente legittimo sia perchè mancava la contestazione dell'effettiva erogazione del mutuo, sia perché gli interessi applicati non erano usurari. Quanto alla nullità della fideiussione, ha eccepito che la competenza sarebbe stata il Tribunale delle Imprese e in ogni caso non era stato utilizzato il modello ABI.
2.1 Con atto d'intervento ex art. 111 c.p.c. del 23.3.2021, si è costituita la
[...] dichiarando di essere succeduta nel diritto controverso a seguito Controparte_1 di scissione parziale intervenuta con e, richiamando quanto Controparte_4 eccepito, dedotto e prodotto dalla società cedente, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e Contr conferma del d.i. opposto, nonché per l'estromissione dal giudizio di
2.2 L'opponente contestava la tardività del deposito documentale e la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla Parte_5
3. La causa, senza ulteriore attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, è stata decisa come innanzi.
pagina 4 di 13 3.1 In particolare, il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione, che per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quello che qui ancora interessa:
SULLA LEGITTIMAZIONE DI AMCO
[…] Alla luce della produzione del contratto, confermato da entrambe le parti contrattuali, non possono aversi dubbi in ordine alla cessione del credito. La ha altresì confermato che tra i crediti ceduti vi è anche quello di cui si Controparte_4 discute. E' stata poi prodotta la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che vale quale notifica al debitore ceduto. Non possono pertanto aversi dubbi in ordine alla legittimazione attiva di
CP_1
TEMPESTIVITÀ DEL DEPOSITO DEI DOCUMENTI La difesa della parte convenuta ha prodotto la documentazione di cui si denunciava la mancanza nell'atto di opposizione al momento del deposito della memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c., avvenuto il 15.6.2020. L'opponente contesta la tardività del deposito, visto che i termini erano stati concesso all'udienza del 13.2.2020 con decorrenza immediata. Deve però osservarsi che i termini processuali civili e amministrativi, in base art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020, sono stati sospesi dal 9 marzo all' 11 maggio 2020. Il primo termine concesso, che sarebbe scaduto il 14.3.2020, è stato pertanto prorogato ex lege fino al lunedì 18 Maggio 2020. Il termine successivo andava quindi a scadere il 17 Giugno 2020. Il deposito della memoria istruttoria della convenuta, avvenuto il 15.06.2020, conseguentemente, deve ritenersi tempestivo.
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA GARANZIA PRESTATA
ha pacificamente sottoscritto un atto di garanzia per i debiti contratti con la Parte_1 [...]
dalla società F 4 Costruzioni srl. Nonostante il richiamo alla fonte del Controparte_3 lla natura solidale della responsabilità, la garanzia prevede l'obbligo di pagamento a prima richiesta, anche nel caso di opposizione del debitore. La Giurisprudenza più recedente della Corte di Cassazione evidenzia che la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia,[…] Nel caso in esame, pertanto, deve essere escluso il carattere di accessorietà della garanzia prestata. Per giurisprudenza costante, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a sollevare nei confronti del creditore esclusivamente l'exceptio doli generalis, che consiste nel rilievo che questo abbia escusso la garanzia pur essendo a conoscenza dell'inesistenza del credito, non potendo invece sollevare eccezioni di merito. […]. L'eccezione relativa all'inesistenza della prova del credito, concretizzandosi in una radicale contestazione della sua esistenza, come pure quella di nullità della pattuizione degli interessi, quindi, ben possono essere sollevate anche in presenza di un contratto autonomo di garanzia. SULLA PROVA DEL CREDITO La banca a dimostrazione del credito vantato ha depositato in sede monitoria:
• contratto di finanziamento ipotecario n. 741357166 acceso in data 01/06/07 per originari Euro 135.000,00, a seguito del frazionamento in quote del mutuo del 20.06.2006 ai rogiti del notaio
[...]
Rep.56327, Racc. 14172 con la relativa certificazione di cui all'art. 50 D. Lgs. 385/93 Per_1
pagina 5 di 13 • contratto di finanziamento ipotecario n 741357167 acceso in data 01/06/07 per originari Euro 100.000,00 del finanziamento ipotecario n. 741357166 acceso in data 01/06/07 per originari Euro 135.000,00 a seguito del frazionamento in quote del mutuo del 20.06.2006 ai rogiti del notaio
[...]
Rep.56327, Racc. 14172, con la relativa certificazione di cui all'art. 50 D. Lgs. 385/93; Per_1
o di finanziamento ipotecario n. 741452006 acceso in data 19/08/09 con atto ai rogiti del notaio notaio in Livorno, Rep.15196 Racc.1993, con la relativa certificazione di Persona_2 cui all'
• contratto di finanziamento ipotecario n. 741452008 acceso in data 19/08/09 con atto ai rogiti del notaio notaio in Livorno, Rep.15197 Racc.1994, per originari Euro 50.000,00, Persona_2 con la relativa certificazione di cui all'art. 50 D. Lgs. 385/93. Con la memoria n. 2 ex art 183 VI comma cpc sono stati poi prodotti atto di erogazione e quietanza finale e divisione di mutuo, atto ai rogiti del notaio del 01.06.2007 Rep 58145, Persona_1 relativamente all'originario mutuo del 20.06.2006 sem otaio 56327 Racc Per_1
14172;
• la domanda di annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria Relativamente sempre al mutuo del 2006 a Rogiti del Notaio Rep 56327 Racc 14172 si deposita;
Per_1
• atto di erogazione par 00.000 del 24.07.2006 ai a Rogiti del Notaio Rep 56524 Per_1
Racc 14314;
• atto di erogazione parziale di € 204.000 del 01.02.2007 ai a Rogiti del Notaio Rep 57565 Per_1
Racc 15023. Tale documentazione è sufficiente a provare l'esistenza dei rapporti dedotti in giudizio. Viene infatti provata la sottoscrizione dei contratti di finanziamento con la relativa erogazione. A fronte della prova dell'erogazione della somma, quindi, grava sul debitore l'onere di avere adempiuto alle obbligazioni nascenti dal mutuo. Nel caso in esame gli unici pagamenti provati sono quelli ammessi dalla banca e riportati nelle certificazioni ex art. 50 TUB. E' stata pertanto fornita una prova sufficiente dell'esistenza del credito azionato. Quanto alla pattuizione degli interessi, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che interessi corrispettivi e moratori debbano essere calcolati separatamente ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. E' pertanto smentito l'assunto su cui si fonda la domanda, che parte proprio dal presupposto della cumulabilità dei due interessi. L'eventuale usurarietà della pattuizione, poi, deve essere verificata esclusivamente con riferimento alla data di sottoscrizione del contratto. Anche a voler ritenere che i decreti di rilevamento dei tassi possano essere conosciuti direttamente dal giudice, non sarà comunque necessario disporre una consulenza tecnica, essendo sufficiente raffrontare il tasso pattuito con il tasso soglia. Nel caso specifico il tasso pattuito (4% e 5,73%) era inferiore al tasso soglia maggiorato del 50% previsto per i mutui ipotecari, che era per il secondo semestre del 2007 del 8,58% e per il terzo trimestre 2009 del 6,69%.
SULLA VALIDITÀ DELLA FIDEIUSSIONE Sulla questione relativa alla validità delle fideiussioni sottoscritte seguendo lo schema ABI si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994. Nel 2002, è stato redatto uno schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) e la CA d'IT – allora autorità garante della
pagina 6 di 13 concorrenza degli istituti di credito – evidenziava l'esistenza di clausole restrittive della concorrenza. In particolare, le critiche riguardavano le clausole 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale che qui si riportano:
• la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
• la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6)
• la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8). La CA d'IT ha dichiarato lo schema ABI contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole su indicate (agli artt. 2, 6 e 8) con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005. Con riferimento alla conseguenza della nullità dell'accordo a monte rispetto ai contratti stipulati a valle il Supremo Collegio ha optato per la tesi della nullità parziale delle singole clausole, affermando il principio per cui «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». Nel caso in esame, però, non vi è prova del fatto che nella fideiussione sottoscritta dall'opponente siano contenute le clausole oggetto di dichiarazione di nullità, né vengono allegati elementi dai quali desumere che le parti non avrebbero sottoscritto il contratto in assenza di tali clausole. Non vi sono pertanto gli estremi per la dichiarazione di nullità delle clausole, né tanto meno dell'intera fideiussione. In definitiva deve ritenersi che la abbia provato la propria CP_1 legittimazione attiva e l'esistenza del credito azionato. Le eccezioni sollevate dall'opponente, invece, non sono state provate. L'opposizione deve pertanto essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che produrrà i suoi effetti nei confronti della succeduta nel rapporto controverso. CP_1
La deve invece essere estromessa dal giudizio. Controparte_3
All anna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, da calcolare avuto riguardo al valore della controversia pari al credito ingiunto.
4. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , (di seguito anche Appellante) Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra riportata sentenza, dolendosi della
[...] decisione di cui chiedeva la riforma, affidandola ai seguenti motivi di gravame sulla:
pagina 7 di 13 4.1- LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI AMCO;
4.2 -NATURA GIURIDICA DELLA GARANZIA PRESTATA;
4.3 - VALIDITA' DELLA FIDEIUSSIONE;
5. Radicatosi il giudizio di gravame la società Controparte_1
(di seguito anche Appellata) nel costituirsi in giudizio ha contestato tutte le censure mosse dall'Appellante alla sentenza impugnata, di cui ha chiesto, per contro, la conferma.
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.11.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di legge.
***
7. Va respinta l'eccezione di generale inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 342
c.p.c., sollevata da in quanto il gravame – con il limite di quanto si dirà in prosieguo – CP_1 contiene l'indicazione delle statuizioni che l'appellante ha inteso contestare nonché l'esposizione dei motivi di censura – requisiti previsti dal citato articolo - così come va respinta l'eccezione d'inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. , per lo stato in cui si trova il giudizio.
7.1 Sempre in via preliminare va rilevata la formazione di un giudicato interno sull'eccepita usurarietà degli interessi praticati, sollevata in primo grado dall'attuale Appellante, respinta dal
Tribunale che con esaustiva motivazione ha concluso: […] Nel caso specifico il tasso pattuito (4% e
5,73%) era inferiore al tasso soglia maggiorato del 50% previsto per i mutui ipotecari, che era per il secondo semestre del 2007 del 8,58% e per il terzo trimestre 2009 del 6,69%.
Ebbene, tale autonomo capo della sentenza non è stato oggetto di specifica impugnazione, come dedotto dall'Appellata, né il richiamo alla questione operato dall' Appellante nelle sole conclusioni del grado è sufficiente a far ritenere che la statuizione sul punto sia stata gravata.
Giova rammentare a tale proposito che secondo la giurisprudenza di legittimità “[a]l fine di evitare il formarsi del giudicato interno sulla statuizione d'inammissibilità della domanda è necessario investire la pronunzia con uno specifico motivo d'impugnazione, non essendo al riguardo sufficiente limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda nel merito, deducendo in ordine alla relativa fondatezza” (cfr. Cass. n. 12984/2006).
pagina 8 di 13 Principio da coordinare con la specificità dei motivi d'appello chiesta con la novella del 2012, come conferma l'ordinanza della S.C. n. 36481 del 2022, secondo cui “[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ragion per cui l'intervenuta acquiescenza sulla mancanza di usurarietà degli interessi applicati fa ritenere la formazione di un giudicato interno che inibisce a questo Giudice Contr ulteriori esami su quanto statuito dal Tribunale. Quindi il credito di si è cristallizzato nella somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto, per cui vanno disattese, le richieste istruttorie reiterate con l'atto di appello: 1) “ ammettere le produzioni documentali indicate nell'atto di costituzione atto sub. lett. a), b) e c)”; 2) “ revocare il provvedimento 08.10.2020 ammettendo la
c.t.u. richiesta dalla opponente e volta a verificare l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia”, appunto per la formazione del detto giudicato interno.
8. È quindi possibile passare all'esame dei motivi d'appello.
8.1 Sostanzialmente con il primo motivo di gravame l'Appellante ripropone la già eccepita carenza di legittimazione dell'intervenuta , cessionaria delle ragioni creditorie oggetto della CP_1 presente controversia, sostenendo che “ […] l'esponente non ha contestato l'omessa comunicazione della scissione/cessione; non ha quindi rilevanza alcuna il riferimento operato dal Giudice di Primo
Grado alla circostanza che è stata prodotta in giudizio da “la comunicazione pubblicata sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale, che vale quale notifica al debitore ceduto…”, ma che essa Appellante aveva “invece contestato la mancanza di prova in ordine all'inserimento del credito di cui si discute nell'atto di scissione e quindi della cessione del credito (verbale 9.4.2021) elemento evidentemente indispensabile per poter affermare la titolarità del credito e quindi la legittimazione attiva di E sul punto non CP_1 si può certo dire che le motivazioni addotte dal Giudice di I grado siano immuni da censure”.
pagina 9 di 13 In sintesi, la documentazione prodotta non proverebbe la legittimazione di in quanto, da CP_1 un lato, le informazioni contenute in Gazzetta Ufficiale non apparirebbero soddisfare il necessario rispetto di determinatezza dell'oggetto e contenuto del contratto e ulteriormente la
“dichiarazione di intervenuta cessione dei crediti” non darebbe prova dell'identificazione del credito per cui è causa nei rapporti rientranti nell'operazione di cessione in blocco dei crediti.
Il motivo è destituito di fondamento.
Non è controverso fra CA PS e che quest'ultima sia divenuta titolare dei crediti di CP_1 cui è causa. Ragion per cui non vi è alcun interesse dell'odierna appellante a che vi sia un accertamento circa l'individuazione soggettiva del titolare del credito. A conferma di quanto sopra vi è oltretutto la circostanza che l'odierna appellante ha convenuto in appello la sola con ciò CP_1 implicitamente riconoscendone sia la legittimazione esclusiva ad essere parte del giudizio, sia la titolarità del credito.
Non hanno oltretutto rilievo, ai fini del presente giudizio, le considerazioni, in senso contrario, svolte nella controversia avente ad oggetto la revocatoria di atto di disposizione ex art. 2645-ter
c.c. che è stato compiuto dalla in favore di della propria figlia e che risulta Pt_1 Parte_6 essere stata decisa con sentenza n. 215 dell'1.2.2024 di questa Corte, dal momento che trattasi di valutazioni di natura meramente incidentale e comunque prive di ogni rilievo ex art. 295 c.p.c. Deve in proposito osservarsi come se, come costantemente affermato in giurisprudenza (vd. Cass.,
SS.UU., ord. 18.5.2004, n. 9440 e successive pronunce conformi – da ultimo vd. Cass., Sez. VI, ord.,
5.2.2019, n. 3369, e Cass., Sez. 3 -, ord., 21/11/2024, n. 30106 -), le valutazioni svolte nel giudizio afferente l'esistenza del credito non hanno rilevanza pregiudiziale nel separato giudizio di revocatoria a maggior ragione ciò è vero nel caso contrario, come quello qui in esame.
Tanto è sufficiente a ritenere che il credito controverso sia divenuto di titolarità di CP_1 nell'ambito dell'operazione di scissione parziale.
Il motivo va quindi disatteso avendo provato di essere la cessionaria dei crediti CP_1 controversi.
8.2 Con il secondo e il connesso terzo motivo di appello, da trattare congiuntamente, viene in sintesi mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto che, in virtù delle due garanzie prestate, l'appellante fosse vincolata per l'importo monitoriamente azionato, non pagina 10 di 13 considerando, quanto alla prima, la sua rispondenza allo schema ABI sanzionato dalla CA
d'IT nel 2005, onde la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la fondatezza dell'eccezione di liberazione di essa asserita fideiubente, stante il decorso del semestre normativamente previsto senza che la creditrice avesse agito nei suoi confronti. Di qui, al più, la responsabilità limitata agli importi garantiti dalla seconda delle fideiussioni, quella specificamente riferita alle obbligazioni di cui al contratto del 19 agosto 2009.
I motivi non possono essere accolti.
Quanto alla garanzia prestata il 23 ottobre 2007, essa è stata espressamente qualificata dal
Tribunale come autonoma, senza che sul punto l'appellante abbia articolato un motivo d'impugnazione sufficientemente specifico, che si confrontasse con l'argomentazione sviluppata dal giudice di prime cure e ancorata al fatto che si trattava di garanzia prestata a semplice richiesta
(così la clausola n. 7 del contratto, immediatamente successiva a quella di deroga all'art. 1957 c.c., asseritamente affetta da nullità), in relazione alla quale il pagamento doveva avvenire anche in caso di opposizione del debitore.
La si limita ad affermarne la natura fideiussoria, nulla adducendo a supporto di tale Pt_1 diversa qualificazione, al contempo rammentandosi che, secondo la Suprema Corte, “[l]a natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'IT, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione 'omnibus', per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca” (Cass. n. 21841 del 2024). Dunque, la nullità parziale può riguardare solo le fideiussioni omnibus, non anche le garanzie autonome.
Di qui il difetto di specificità del gravame sul punto e la conseguente sua inammissibilità al riguardo.
Ad ogni buon conto, esso sarebbe anche infondato nel merito, sol considerandosi che, secondo la Corte regolatrice, “[i]n tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pagina 11 di 13 pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice richiesta”, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass. n. 835 del 2025).
Nella specie, avvenuto il “recesso” dai rapporti intercorsi con la debitrice principale in data
11 dicembre 2018 – dies a quo di decorrenza del termine decadenziale secondo la stessa appellante
– la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta ai fideiussori risale al 14 gennaio 2019, ben entro il semestre.
Dunque, anche a voler considerare la garanzia come fideiussoria e/o a voler ritenere invalida la clausola contrattuale n. 6 di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., nessuna decadenza ne sarebbe discesa, con la conseguenza che l'appellante rimarrebbe comunque vincolata.
Quanto alla seconda garanzia e alla deroga, anche ivi prevista (punto 7), all'art. 1957 c.c.,
l'appellante, in sede di gravame, accenna, sia pur dubitativamente, alla vessatorietà della clausola che la contempla;
nella specie, tuttavia, è da escludere ogni dubbio d'inefficacia della stessa, non occorrendo specifica approvazione per iscritto, in quanto contenuta in un contratto notarile (Cass.
n. 17289 del 2004, conforme a Cass., sez. un., n. 193 del 1992).
La natura specifica della seconda garanzia esclude poi che si possa dubitare della validità delle relative clausole per violazione della normativa antitrust.
9. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e la sentenza gravata, sia pur con le integrazioni motivazionali ritraibili da quanto fin qui illustrato, va confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione delle aliquote minime, essendo l'importo chiesto più vicino al minimo che al massimo dello scaglione di riferimento esclusa la fase istruttoria.
10. Sussistono a carico di presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex Parte_1 art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24/12/12
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 85/2022, resa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 31.1.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge il proposto appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza,
- Condanna al pagamento delle spese del processo in favore di Parte_1 [...]
(e per essa quale mandataria , che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano per intero in complessivi € 7.120,00, per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio;
- Dichiara che sussistono a carico di i presupposti per il raddoppio del contributo Parte_1 unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del
24/12/12
- Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio dell'11.4.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
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