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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 350 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAZZI CLARA e Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via Cairoli 43
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INFORZATO SABRINA Parte_2 C.F._2
e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA MARTIRI, 45 OLEGGIO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cilavegna, in data 05/10/2002, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cilavegna, alla Parte II, Serie
A n. 19, dell'anno 2002; separati consensualmente con relativo decreto di omologa del 18.02.2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2 [...]
ut sopra meglio descritto ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Parte_1
Comune di competenza di provvedere all'annotazione della Sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
31.01.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 18.02.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Cilavegna il giorno 05/10/2002 (atto n. 19, parte II,
[...] Parte_2 serie A, anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 350 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAZZI CLARA e Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via Cairoli 43
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INFORZATO SABRINA Parte_2 C.F._2
e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA MARTIRI, 45 OLEGGIO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cilavegna, in data 05/10/2002, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cilavegna, alla Parte II, Serie
A n. 19, dell'anno 2002; separati consensualmente con relativo decreto di omologa del 18.02.2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2 [...]
ut sopra meglio descritto ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Parte_1
Comune di competenza di provvedere all'annotazione della Sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
31.01.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 18.02.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Cilavegna il giorno 05/10/2002 (atto n. 19, parte II,
[...] Parte_2 serie A, anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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