Accoglimento
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/03/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02585/2025REG.PROV.COLL.
N. 06686/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6686 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori e Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12547/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha adito il T.a.r. per il Lazio, Roma, per ottenere l’ottemperanza del decreto camerale n. -OMISSIS-, con cui la Corte d’appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate, nell’ambito di un giudizio per equa riparazione, ai sensi della L. n. 89/2001.
2. Con la sentenza n. 10718 del 2020, il T.a.r. ha accolto il ricorso, ordinando l’ottemperanza e nominando commissario ad acta il responsabile dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia.
3. Con successivo atto di reclamo, il ricorrente ha rappresentato che il Ministero non aveva provveduto al pagamento del dovuto, nonostante l’apposita istanza al Commissario ad acta ed il decorso dei termini indicati nella sentenza.
Pertanto, il Tribunale amministrativo regionale ha chiesto al Commissario ad acta chiarimenti in ordine alle attività poste in essere per l’esecuzione della sentenza.
4. L’ordine è rimasto ineseguito ed il T.a.r., con l’ordinanza in questa sede impugnata, ha revocato la nomina del Commissario ad acta, nominando in sostituzione un dirigente del Ministero della Giustizia, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, assegnando il termine di giorni 90 per provvedere, compensando le spese della fase “per la peculiarità dell’incidente di esecuzione”.
5. Con unico motivo di appello, l’originario ricorrente ha gravato la decisione in relazione alla compensazione delle spese disposta dal T.a.r., in quanto immotivata ed iniqua, oltre che contrastante con le seguenti disposizioni: artt. 3, comma 1, 26, comma 1, 39, comma 1, 74, seconda parte, c.p.a., 91, 92, 112, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 24, 101, comma 2, 111, commi 1 e 6, Cost., 47 Carta di Nizza, 19 Trattato sull’Unione Europea e 6 Convenzione EDU.
6. Il Ministero della Giustizia si è costituito per resistere all’appello.
7. All’udienza in camera di consiglio del 27 febbraio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
8. L’appello è fondato nei seguenti limiti.
9. E’ d’uopo ribadire il consolidato orientamento espresso in materia da questo Consiglio di Stato, secondo il quale “ Nel processo amministrativo, il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla sulla base del criterio equitativo, potendo a tal fine valutare ogni elemento utile, senza peraltro essere tenuto ad indicare specificamente le ragioni della decisione presa, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, o disporre statuizioni abnormi. 8.1. La pronuncia inerente alle spese processuali risulta, quindi, censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte vittoriosa mentre, viceversa, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile per difetto di motivazione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 ottobre 2024, n. 8561; 15 novembre 2023, n. 9767; id. sez. IV, 10 luglio 2020, nn. 4433 e 4434; 28 novembre 2019, n. 8126; 28 ottobre 2019, n. 7360, n. 7366, n. 7380).
10. Nel caso di specie, è documentalmente provato che le reiterate iniziative intraprese dall’odierno appellante, per ottenere il pagamento del credito accertato con provvedimenti giurisdizionali passati in cosa giudicata, sono state imposte dal comportamento omissivo del Ministero resistente, che anche in fase di ottemperanza, nonostante l’attivazione dei poteri sostitutivi del Commissario ad acta, non ha eseguito il comando.
11. Anche l’ultima iniziativa processuale a cui l’appellante è stato costretto, stante l’inerzia del primo Commissario ad acta nominato dal T.a.r., non ha sortito gli effetti sperati, impegnando l’odierno appellante in un’ulteriore fase di reclamo, accolto dal primo giudice mediante sostituzione del Commissario ad acta ed assegnazione di un nuovo termine per provvedere.
12. E’ dunque palese che la posizione di parte vittoriosa anche nell’ultima fase del giudizio dinanzi al T.a.r., sicuramente vantata dall’odierno appellante, non possa essere frustrata con una ingiustificata pronuncia di compensazione delle spese, trovando al contrario piana applicazione il principio della soccombenza, in applicazione del quale le spese devono essere poste in capo al Ministero resistente.
13. Non può essere accolta la richiesta di sospensione del giudizio contenuta nella memoria depositata dall’Amministrazione resistente in data 31 gennaio 2025, in quanto la sospensione prevista dall’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, comma 12-bis, introdotto dall’art. 1, comma 817, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, si riferisce al giudizio di ottemperanza, mentre l’odierno giudizio di appello concerne unicamente la statuizione sulle spese liquidate dall’impugnata ordinanza del T.a.r., evidentemente ricadenti all’esterno del perimetro applicativo della norma.
14. L’appello deve essere pertanto conclusivamente accolto, riformando l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e ponendole a carico del Ministero della Giustizia.
15. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell’appellante e le liquida nella misura complessiva di € 2.500,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Michele Liguori dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.