Articolo 18 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 17Articolo 19
Versione
15 marzo 1953
Art. 18.
La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.
I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.
Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.
Le ordinanze sono succintamente motivate.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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