Versione
15 marzo 1953
15 marzo 1953
Art. 18.
La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.
I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.
Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.
Le ordinanze sono succintamente motivate.
La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.
I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.
Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.
Le ordinanze sono succintamente motivate.
Commentari • 13
- 1. Dallo svolgimento del processo alle ragioni della decisione di Franco PetrolatiFranco Petrolati · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 6.137104
[…] Il parametro normativo specifico per le sentenze della Consulta, l'art. 18, legge 11 marzo 1953, n. 87, si limita a disporre che siano indicati i “motivi di fatto e di diritto”, con formulazione che ben può leggersi come simmetrica, in via sistematica, con quella dettata per la sentenza civile, nel senso cioè che i “motivi” corrispondono alle “ragioni” ex art. 132 c.p.c.. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 13
- 1. Corte Cost., sentenza 27/06/2019, n. 161Provvedimento: […] del codice di procedura civile, anche, se necessario – e cioè qualora tali disposizioni fossero ritenute non compatibili con il giudizio costituzionale −, in seguito a declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede la revocazione delle decisioni della Corte costituzionale nei giudizi in via principale, ove le stesse siano frutto di un errore di fatto o di dolo di una delle parti, che ha precluso la pronuncia sul merito del ricorso.Leggi di più...
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