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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/01/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 894/2019 del R.G. Lavoro
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Raffaele Di Matteo e dall'avv. Felice Iacovino, tutti elettivamente domiciliati in Eboli (SA) alla Via Cupe Inferiore, n. 29;
RICORRENTE
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Ottavio Basso, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno alla Via M.
Conforti, n. 5;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2019, la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva l'intestato
Tribunale al fine di “A) Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di € €.25.119,14 (importo lordo) a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, lavoro straordinario o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfacimento nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi;
; B) Accertata la violazione dei limiti temporali di collocazione e di durata dell'orario di lavoro part-time, ed accertato il danno conseguentemente patito dal lavoratore, condannarsi , in persona del legale rappresentante p.t., con CP_1
sede legale in Montoro (AV) Via Dei Due Principati, 17 al risarcimento, valutato in via equitativa, nella misura del 50% della retribuzione effettivamente percepita dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro, o alla maggior o minor somma ritenuta equa dal Giudicante;
C) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del
1 danno non patrimoniale” sofferti in conseguenza della subìta lesione “alla reputazione, all'onore e al decoro da determinarsi in via equitativa. D) Accertare l'obbligo contributivo della società CP_1
per il rapporto di lavoro a tempo pieno, e per l'effetto condannarla al versamento della
[...]
differenza dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo dal 02.03.2016 al
10.04.2018, nei confronti dell'ente previdenziale;
e) con vittoria di spese, diritte ed onorari del presente giudizio, con attribuzione agli Avv.ti Raffele Di Matteo e Felice Iacovino”.
Con le note scritte del 20.10.2023, il ricorrente precisava di rinunciare alla domanda in origine formulata nei confronti dell'Ente previdenziale CP_2
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 2.3.2016 al 10.4.2018, con mansione di aiuto addetto all'installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature informatiche, riconducibile al livello 6 del CCNL di settore;
che svolgeva sempre un orario superiore a quello indicato nel contratto di lavoro, in quanto,
a fronte di un orario di 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, egli svolgeva sempre, dal lunedì al venerdì, l'orario dalle 9:00 alle 13:00 e poi dalle 14:00 alle 19:00, e tutti i sabato l'orario dalle 9:00 alle 13:00. Sosteneva di aver sempre percepito una retribuzione netta di 700 euro mensili e di non aver mai ricevuto alcuna retribuzione per le ore svolte in eccedenza, né emolumenti a titolo di 13° e 14° mensilità, TFR o indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Esponeva, inoltre, che durante il rapporto di lavoro aveva subito da parte del datore di lavoro condotte vessatorie e, nello specifico, di essere stato costretto a fissare il muro o lo schermo del computer ovvero ad effettuare lavori di pulizia, oltre ad essere stato isolato rispetto agli altri colleghi, finanche costretto ad andare sul luogo del lavoro da solo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, tempestivamente si costituiva la società datoriale, la quale negava innanzitutto di aver posto in essere nei confronti del ricorrente condotte vessatorie o illecite;
in merito alle differenze retributive eccepiva, invece, di aver sempre corrisposto la retribuzione spettante per il lavoro svolto, pari a 20 ore settimanali distribuite su cinque giorni, così come indicato in contratto e risultante dai bonifici in atti, ivi compreso il TFR e le retribuzioni aggiuntive della 13°
e 14° mensilità; contestava pertanto specificamente i conteggi depositati dal ricorrente in quanto erronei. Infine, contestava la sussistenza della giusta causa posta a fondamento delle dimissioni del ricorrente e formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 187-188-234 e 241 del CCNL Commercio.
Concludeva per il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Con note del 30.5.2023, il ricorrente non riformulava le conclusioni di cui ai richiamati punti B, C e
D.
2 Questo GDL, espletata la prova orale, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente deve osservarsi che in generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha il solo onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce.
La Suprema Corte (ex plurimis, Cass. ord. n. 21512/2019), ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore.
In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, si è affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Di contro, per quanto riguarda il lavoro straordinario, sussiste un rigoroso onere della prova in capo al lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario (Cass. 16 febbraio
2009, n. 3714), il quale esige, preliminarmente, l' adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo;
ciò, secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (da ultimo Sent. n. 13150/2018; Cass. S.U. 17 giugno 2004,
n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738;), non può essere supplito dalla valutazione equitativa del giudice. Quanto affermato costituisce la proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
L' onere probatorio di cui si è detto investe sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, l'istante deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare ad eventuali carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative, utilizzabile solo in riferimento alla
3 quantificazione del compenso (cfr. Sez. L, sent. n. 8006 del 14.08.1998). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza del 17 ottobre 2001 n. 12695). Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di dedurre specificamente - e di provare - non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza quantitativa (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, è stata ammessa ed escussa la prova orale e, in particolare, all'udienza del 1.2.23 è stato ascoltato il teste , il quale ha dichiarato di Testimone_1
aver lavorato insieme al ricorrente presso la società resistente dal 2014 al 2018 ed ha precisato che
“l'orario di lavoro era dalle 9:00 alle 13:00 poteva variare di un quarto d'ora in più. Lavoravamo anche il pomeriggio dalle 14:00- 14:10 fino alle 19:00. Tale orario era dal lunedì al venerdì.
All'inizio lavoravamo un sabato si e un sabato no in base alle esigenze. Poi man mano che siamo andati avanti si lavorava dalle 9:00 alle 13:00 abitualmente” […] “Dopo due mesi io personalmente non ho prestato lavoro con il ricorrente ma ho svolto lavoro di ufficio quindi non uscivo più fuori.
Posso dire che lo sentivo telefonicamente dopo che aveva provveduto all'installazione degli apparecchi presso i clienti”.
Alla medesima udienza è stato escusso anche il sig. , dipendente della società Testimone_2
resistente da circa 14 anni, il quale ha dichiarato “Io lavoro dalle 9:00 alle 13:00. Se non lavoro la mattina lavoro il pomeriggio. Anche il ricorrente lavorava dalle 9:00 alle 13:00 e quando non lavorava di mattina lavorava il pomeriggio. Tale orario viene da me osservato dal lunedì al venerdì
e lo stesso valeva per il ricorrente. Solo in caso di necessità si è lavorato di sabato dalle 9:00 alle
13:00. In tale caso recuperavo l'orario fatto con la giornata di riposo il lunedì. Ciò riguardava anche il sig. nel senso che anche lui quando lavorava il sabato recuperava il lunedì. Posso Parte_1
dire che quando il ricorrente non aveva iniziato il rapporto io uscivo con il sig. . Controparte_3
Dopo stava in ufficio come aiuto ed il sig. è venuto con me perché bisognava CP_3 Parte_1
formarlo. Prima ha osservato me soprattutto per i lavori in alta quota. Poi dopo aver fatto il corso per i lavori in alta quota a volte usciva con me a volte da solo”. Alla stessa udienza è stato escusso anche il teste , il quale ha dichiarato di non aver lavorato per la resistente ma di essere Testimone_3
un amico del ricorrente e pertanto nulla ha saputo riferire in merito agli orari di lavoro svolti dal ricorrente.
Infine, è stata ascoltata la teste dipendente della società resistente, la quale ha Tes_4 confermato di svolgere l'orario 9:00-13:00, dal lunedì al venerdì e ha precisato “anche il ricorrente faceva lo stesso orario. […] il sabato non si lavora può capitare che eccezionalmente si possa
4 intervenire sugli apparati esterni perché c'è qualche evento”. Ha affermato che laddove si dovesse lavorare di sabato, si ha poi diritto al giorno di riposo di lunedì.
Successivamente, all'udienza del 5.4.23, è stato escusso il sig. , dipendente della Testimone_5
società resistente, il quale ha dichiarato di conoscere il ricorrente perché collega di lavoro, seppure con mansioni diverse;
egli ha dichiarato “ricordo che il ricorrente era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time per ore quattro giornaliere, effettuate dal lunedì' al venerdì
o di mattina (dalle 9:00 alle 13:00) o di pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 18:00). Preciso, inoltre, che gli ufficio aziendali osservano il seguente orario giornaliero: la mattina dalle ore 9:00 alle ore
13:00; il pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00; la turnistica dei tecnici veniva pertanto organizzata in funzione di tali orari. […] in via di approssimazione, posso dire che gli interventi del sabato si aggirano interno ai tre o quattro all'anno. Ad esclusione di tali interventi eccezionali, la società di sabato è sempre stata chiusa. Confermo che le maestranze comandate ad effettuare interventi di sabato, hanno sempre usufruito della giornata compensativa nella settimana successiva in un giorno concordato con l'azienda. […] ricordo che, nell'ultimo periodo in cui il ricorrente è rimasto alle dipendenze della società, questi ebbe ad assentarsi dal lavoro, dapprima per motivi di malattia debitamente certificati, e, (omissis), senza giustificazione. A distanza di qualche giorno dalle assenze ingiustificate, pervennero in azienda le dimissioni”.
Ebbene, alla luce di tali risultanze probatorie ed in virtù dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi che nella fattispecie in esame il ricorrente non sia riuscito a soddisfare l'onere della prova sullo stesso incombente e, specificamente, a dimostrare lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello indicato in contratto. Da ciò discende il parziale accoglimento della domanda di pagamento delle differenze retributive richieste.
Invero, non sono emersi elementi che consentano di affermare con certezza lo svolgimento da parte del di un orario di lavoro diverso da quello risultante dal contratto o dalle buste paga, Parte_1
così come pure che egli non abbia goduto, contrariamente a quanto indicato nelle buste paga, delle ferie e dei riposi ad esso spettanti. Secondo questo GDL, infatti, è insufficiente la sola testimonianza favorevole al ricorrente resa dal sig. , il quale tra l'altro ha dichiarato che solo inizialmente Tes_1
lavorava insieme al ricorrente ma, comunque, anche a voler superare detta circostanza, avendo egli dichiarato che si sentiva telefonicamente, si ritiene che l'assenza di plurimi elementi concordanti impedisca in ogni caso l'accoglimento del ricorso sulla base delle dichiarazioni rese da un unico teste.
Allo stesso modo, provata per tabulas la corresponsione del TFR mediante bonifico al lavoratore in data 25.5.2018 per un importo totale di € 1192,97, non essendo stata dedotta e provata l'erroneità di detta somma o di altre circostanze idonea a giustificare una condanna del datore di lavoro al
5 pagamento di ulteriori somme a tale titolo, la domanda deve essere rigettata anche con riferimento a questo ulteriore emolumento.
Diversamente, deve ritenersi fondata la domanda formulata per il pagamento delle mensilità aggiuntive di 13° e 14°, in quanto la parte datoriale ha depositato in atti solo le buste paga e non anche la prova del pagamento delle somme in esse indicate;
né dette buste paga risultano sottoscritte dal lavoratore per quietanza. In assenza di prova dell'effettiva corresponsione di dette somme ed in virtù dei principi sopraesposti in merito all'onere della prova, la domanda del ricorrente sul punto deve essere accolta e la società datrice deve essere condannata al pagamento della somma lorda complessiva di € 3918,96 a titolo di 13° e 14° mensilità, così come risultante dalle relative buste paga in atti. Nello specifico, deve osservarsi che la documentazione in atti ha consentito di accertare che per il 2016 è dovuta la somma lorda di € 230,37 a titolo di 14° ed € 575,50 a titolo di 13°; per il 2017
è dovuta la somma lorda di € 689,63 a titolo di 14° ed € 700,15 a titolo di 13°. Nulla è stato depositato in merito a dette mensilità aggiuntive con riferimento all'anno 2018; tuttavia, si ritiene che sommando le retribuzioni lorde percepite dal ricorrente dal luglio 2017 all'aprile 2018 (così come risultanti dalle buste paga in atti) e dividendo la somma così ottenuta per 12, si può ottenere l'importo lordo dovuto al lavoratore a titolo di 14° mensilità e che, nel caso specifico, è pari alla somma lorda di € 835,56; diversamente, dividendo per 12 la somma delle retribuzioni lorde percepite durante i mesi lavorati nel 2018, si determina l'importo di € 887,75 dovuto al ricorrente a titolo di 13° mensilità.
In virtù di quanto accertato in termini di differenze retributive, deve ritenersi infondata la domanda relativa al risarcimento del danno per violazione dei limiti temporali di collocazione e di durata dell'orario di lavoro part-time, mancando a monte ogni prova di una diversa articolazione oraria della prestazione lavorativa del ricorrente.
Al pari priva di fondamento deve ritenersi l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dal ricorrente per i danni morali o comunque non patrimoniali dallo stesso sofferti a causa della presunta condotta vessatoria posta in essere dalla resistente nei suoi confronti. Il ricorrente, in particolare, ha esposto di essere stato costretto a guardare il muro o lo schermo di un computer ovvero a svolgere delle attività di pulizia, di essere stato allontanato ed isolato rispetto ai propri colleghi. Tali condotte ingiuste avrebbero inciso negativamente anche sulla sua reputazione.
Tuttavia, deve osservarsi che dette deduzioni non hanno trovato alcuna conferma dalla prova orale escussa sul punto, in quanto il teste ha dichiarato “non posso riferire di Controparte_3 particolari atteggiamenti del datore di lavoro nei confronti del ricorrente” e, allo stesso modo, nulla ha saputo dire sul punto anche l'altro teste di parte ricorrente, , il quale, tra Testimone_3
l'altro, ha dichiarato di essere estraneo agli ambienti lavorativi.
6 Deve, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente in merito al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Deve osservarsi, infatti, che il ricorrente a pag. 2 del ricorso deduce sostanzialmente di aver rassegnato le proprie dimissioni come conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla società datrice. Ebbene, non essendo stata raggiunta la prova in merito a tali circostanze, deve ritenersi infondato anche il motivo posto a fondamento della giusta causa di dimissioni e, di conseguenza, deve accogliersi la domanda riconvenzionale della resistente.
Ne consegue che la parte resistente ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 15 giorni, quantificata dalla resistente nella somma di € 488,40 e non specificamente contestata dal ricorrente. Detta somma, tuttavia, così come richiesto dalla resistente, può essere oggetto di compensazione c.d. atecnica o impropria con le somme dalla stessa dovuta al ricorrente a titolo di retribuzione;
con la conseguenza che nulla è dovuto dal ricorrente alla resistente e che quest'ultima invece è tenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda complessiva di € 3.430,56.
Consegue da ciò, la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Spese compensate stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società (P.IVA: CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del P.IVA_1 ricorrente, della somma lorda complessiva di € 3.430,56 a titolo di 13° e 14° mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo per le causali di cui in motivazione.
- Spese compensate.
Così deciso in Avellino, 17.1.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 894/2019 del R.G. Lavoro
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Raffaele Di Matteo e dall'avv. Felice Iacovino, tutti elettivamente domiciliati in Eboli (SA) alla Via Cupe Inferiore, n. 29;
RICORRENTE
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Ottavio Basso, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno alla Via M.
Conforti, n. 5;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2019, la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva l'intestato
Tribunale al fine di “A) Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di € €.25.119,14 (importo lordo) a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, lavoro straordinario o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfacimento nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi;
; B) Accertata la violazione dei limiti temporali di collocazione e di durata dell'orario di lavoro part-time, ed accertato il danno conseguentemente patito dal lavoratore, condannarsi , in persona del legale rappresentante p.t., con CP_1
sede legale in Montoro (AV) Via Dei Due Principati, 17 al risarcimento, valutato in via equitativa, nella misura del 50% della retribuzione effettivamente percepita dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro, o alla maggior o minor somma ritenuta equa dal Giudicante;
C) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del
1 danno non patrimoniale” sofferti in conseguenza della subìta lesione “alla reputazione, all'onore e al decoro da determinarsi in via equitativa. D) Accertare l'obbligo contributivo della società CP_1
per il rapporto di lavoro a tempo pieno, e per l'effetto condannarla al versamento della
[...]
differenza dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo dal 02.03.2016 al
10.04.2018, nei confronti dell'ente previdenziale;
e) con vittoria di spese, diritte ed onorari del presente giudizio, con attribuzione agli Avv.ti Raffele Di Matteo e Felice Iacovino”.
Con le note scritte del 20.10.2023, il ricorrente precisava di rinunciare alla domanda in origine formulata nei confronti dell'Ente previdenziale CP_2
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 2.3.2016 al 10.4.2018, con mansione di aiuto addetto all'installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature informatiche, riconducibile al livello 6 del CCNL di settore;
che svolgeva sempre un orario superiore a quello indicato nel contratto di lavoro, in quanto,
a fronte di un orario di 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, egli svolgeva sempre, dal lunedì al venerdì, l'orario dalle 9:00 alle 13:00 e poi dalle 14:00 alle 19:00, e tutti i sabato l'orario dalle 9:00 alle 13:00. Sosteneva di aver sempre percepito una retribuzione netta di 700 euro mensili e di non aver mai ricevuto alcuna retribuzione per le ore svolte in eccedenza, né emolumenti a titolo di 13° e 14° mensilità, TFR o indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Esponeva, inoltre, che durante il rapporto di lavoro aveva subito da parte del datore di lavoro condotte vessatorie e, nello specifico, di essere stato costretto a fissare il muro o lo schermo del computer ovvero ad effettuare lavori di pulizia, oltre ad essere stato isolato rispetto agli altri colleghi, finanche costretto ad andare sul luogo del lavoro da solo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, tempestivamente si costituiva la società datoriale, la quale negava innanzitutto di aver posto in essere nei confronti del ricorrente condotte vessatorie o illecite;
in merito alle differenze retributive eccepiva, invece, di aver sempre corrisposto la retribuzione spettante per il lavoro svolto, pari a 20 ore settimanali distribuite su cinque giorni, così come indicato in contratto e risultante dai bonifici in atti, ivi compreso il TFR e le retribuzioni aggiuntive della 13°
e 14° mensilità; contestava pertanto specificamente i conteggi depositati dal ricorrente in quanto erronei. Infine, contestava la sussistenza della giusta causa posta a fondamento delle dimissioni del ricorrente e formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 187-188-234 e 241 del CCNL Commercio.
Concludeva per il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Con note del 30.5.2023, il ricorrente non riformulava le conclusioni di cui ai richiamati punti B, C e
D.
2 Questo GDL, espletata la prova orale, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente deve osservarsi che in generale, il creditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento ha il solo onere di provare il titolo del proprio diritto e non anche il mancato pagamento, giacché quest'ultimo integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore che lo eccepisce.
La Suprema Corte (ex plurimis, Cass. ord. n. 21512/2019), ha chiarito che, in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore.
In applicazione del principio esposto, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinati, si è affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il regolare pagamento delle retribuzioni ordinarie spettanti al prestatore di lavoro in virtù del lavoro prestato;
l'onere probatorio si trasferisce su quest'ultimo soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Di contro, per quanto riguarda il lavoro straordinario, sussiste un rigoroso onere della prova in capo al lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario (Cass. 16 febbraio
2009, n. 3714), il quale esige, preliminarmente, l' adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo;
ciò, secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (da ultimo Sent. n. 13150/2018; Cass. S.U. 17 giugno 2004,
n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738;), non può essere supplito dalla valutazione equitativa del giudice. Quanto affermato costituisce la proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
L' onere probatorio di cui si è detto investe sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, l'istante deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare ad eventuali carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative, utilizzabile solo in riferimento alla
3 quantificazione del compenso (cfr. Sez. L, sent. n. 8006 del 14.08.1998). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza del 17 ottobre 2001 n. 12695). Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di dedurre specificamente - e di provare - non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza quantitativa (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, è stata ammessa ed escussa la prova orale e, in particolare, all'udienza del 1.2.23 è stato ascoltato il teste , il quale ha dichiarato di Testimone_1
aver lavorato insieme al ricorrente presso la società resistente dal 2014 al 2018 ed ha precisato che
“l'orario di lavoro era dalle 9:00 alle 13:00 poteva variare di un quarto d'ora in più. Lavoravamo anche il pomeriggio dalle 14:00- 14:10 fino alle 19:00. Tale orario era dal lunedì al venerdì.
All'inizio lavoravamo un sabato si e un sabato no in base alle esigenze. Poi man mano che siamo andati avanti si lavorava dalle 9:00 alle 13:00 abitualmente” […] “Dopo due mesi io personalmente non ho prestato lavoro con il ricorrente ma ho svolto lavoro di ufficio quindi non uscivo più fuori.
Posso dire che lo sentivo telefonicamente dopo che aveva provveduto all'installazione degli apparecchi presso i clienti”.
Alla medesima udienza è stato escusso anche il sig. , dipendente della società Testimone_2
resistente da circa 14 anni, il quale ha dichiarato “Io lavoro dalle 9:00 alle 13:00. Se non lavoro la mattina lavoro il pomeriggio. Anche il ricorrente lavorava dalle 9:00 alle 13:00 e quando non lavorava di mattina lavorava il pomeriggio. Tale orario viene da me osservato dal lunedì al venerdì
e lo stesso valeva per il ricorrente. Solo in caso di necessità si è lavorato di sabato dalle 9:00 alle
13:00. In tale caso recuperavo l'orario fatto con la giornata di riposo il lunedì. Ciò riguardava anche il sig. nel senso che anche lui quando lavorava il sabato recuperava il lunedì. Posso Parte_1
dire che quando il ricorrente non aveva iniziato il rapporto io uscivo con il sig. . Controparte_3
Dopo stava in ufficio come aiuto ed il sig. è venuto con me perché bisognava CP_3 Parte_1
formarlo. Prima ha osservato me soprattutto per i lavori in alta quota. Poi dopo aver fatto il corso per i lavori in alta quota a volte usciva con me a volte da solo”. Alla stessa udienza è stato escusso anche il teste , il quale ha dichiarato di non aver lavorato per la resistente ma di essere Testimone_3
un amico del ricorrente e pertanto nulla ha saputo riferire in merito agli orari di lavoro svolti dal ricorrente.
Infine, è stata ascoltata la teste dipendente della società resistente, la quale ha Tes_4 confermato di svolgere l'orario 9:00-13:00, dal lunedì al venerdì e ha precisato “anche il ricorrente faceva lo stesso orario. […] il sabato non si lavora può capitare che eccezionalmente si possa
4 intervenire sugli apparati esterni perché c'è qualche evento”. Ha affermato che laddove si dovesse lavorare di sabato, si ha poi diritto al giorno di riposo di lunedì.
Successivamente, all'udienza del 5.4.23, è stato escusso il sig. , dipendente della Testimone_5
società resistente, il quale ha dichiarato di conoscere il ricorrente perché collega di lavoro, seppure con mansioni diverse;
egli ha dichiarato “ricordo che il ricorrente era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time per ore quattro giornaliere, effettuate dal lunedì' al venerdì
o di mattina (dalle 9:00 alle 13:00) o di pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 18:00). Preciso, inoltre, che gli ufficio aziendali osservano il seguente orario giornaliero: la mattina dalle ore 9:00 alle ore
13:00; il pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00; la turnistica dei tecnici veniva pertanto organizzata in funzione di tali orari. […] in via di approssimazione, posso dire che gli interventi del sabato si aggirano interno ai tre o quattro all'anno. Ad esclusione di tali interventi eccezionali, la società di sabato è sempre stata chiusa. Confermo che le maestranze comandate ad effettuare interventi di sabato, hanno sempre usufruito della giornata compensativa nella settimana successiva in un giorno concordato con l'azienda. […] ricordo che, nell'ultimo periodo in cui il ricorrente è rimasto alle dipendenze della società, questi ebbe ad assentarsi dal lavoro, dapprima per motivi di malattia debitamente certificati, e, (omissis), senza giustificazione. A distanza di qualche giorno dalle assenze ingiustificate, pervennero in azienda le dimissioni”.
Ebbene, alla luce di tali risultanze probatorie ed in virtù dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi che nella fattispecie in esame il ricorrente non sia riuscito a soddisfare l'onere della prova sullo stesso incombente e, specificamente, a dimostrare lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello indicato in contratto. Da ciò discende il parziale accoglimento della domanda di pagamento delle differenze retributive richieste.
Invero, non sono emersi elementi che consentano di affermare con certezza lo svolgimento da parte del di un orario di lavoro diverso da quello risultante dal contratto o dalle buste paga, Parte_1
così come pure che egli non abbia goduto, contrariamente a quanto indicato nelle buste paga, delle ferie e dei riposi ad esso spettanti. Secondo questo GDL, infatti, è insufficiente la sola testimonianza favorevole al ricorrente resa dal sig. , il quale tra l'altro ha dichiarato che solo inizialmente Tes_1
lavorava insieme al ricorrente ma, comunque, anche a voler superare detta circostanza, avendo egli dichiarato che si sentiva telefonicamente, si ritiene che l'assenza di plurimi elementi concordanti impedisca in ogni caso l'accoglimento del ricorso sulla base delle dichiarazioni rese da un unico teste.
Allo stesso modo, provata per tabulas la corresponsione del TFR mediante bonifico al lavoratore in data 25.5.2018 per un importo totale di € 1192,97, non essendo stata dedotta e provata l'erroneità di detta somma o di altre circostanze idonea a giustificare una condanna del datore di lavoro al
5 pagamento di ulteriori somme a tale titolo, la domanda deve essere rigettata anche con riferimento a questo ulteriore emolumento.
Diversamente, deve ritenersi fondata la domanda formulata per il pagamento delle mensilità aggiuntive di 13° e 14°, in quanto la parte datoriale ha depositato in atti solo le buste paga e non anche la prova del pagamento delle somme in esse indicate;
né dette buste paga risultano sottoscritte dal lavoratore per quietanza. In assenza di prova dell'effettiva corresponsione di dette somme ed in virtù dei principi sopraesposti in merito all'onere della prova, la domanda del ricorrente sul punto deve essere accolta e la società datrice deve essere condannata al pagamento della somma lorda complessiva di € 3918,96 a titolo di 13° e 14° mensilità, così come risultante dalle relative buste paga in atti. Nello specifico, deve osservarsi che la documentazione in atti ha consentito di accertare che per il 2016 è dovuta la somma lorda di € 230,37 a titolo di 14° ed € 575,50 a titolo di 13°; per il 2017
è dovuta la somma lorda di € 689,63 a titolo di 14° ed € 700,15 a titolo di 13°. Nulla è stato depositato in merito a dette mensilità aggiuntive con riferimento all'anno 2018; tuttavia, si ritiene che sommando le retribuzioni lorde percepite dal ricorrente dal luglio 2017 all'aprile 2018 (così come risultanti dalle buste paga in atti) e dividendo la somma così ottenuta per 12, si può ottenere l'importo lordo dovuto al lavoratore a titolo di 14° mensilità e che, nel caso specifico, è pari alla somma lorda di € 835,56; diversamente, dividendo per 12 la somma delle retribuzioni lorde percepite durante i mesi lavorati nel 2018, si determina l'importo di € 887,75 dovuto al ricorrente a titolo di 13° mensilità.
In virtù di quanto accertato in termini di differenze retributive, deve ritenersi infondata la domanda relativa al risarcimento del danno per violazione dei limiti temporali di collocazione e di durata dell'orario di lavoro part-time, mancando a monte ogni prova di una diversa articolazione oraria della prestazione lavorativa del ricorrente.
Al pari priva di fondamento deve ritenersi l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dal ricorrente per i danni morali o comunque non patrimoniali dallo stesso sofferti a causa della presunta condotta vessatoria posta in essere dalla resistente nei suoi confronti. Il ricorrente, in particolare, ha esposto di essere stato costretto a guardare il muro o lo schermo di un computer ovvero a svolgere delle attività di pulizia, di essere stato allontanato ed isolato rispetto ai propri colleghi. Tali condotte ingiuste avrebbero inciso negativamente anche sulla sua reputazione.
Tuttavia, deve osservarsi che dette deduzioni non hanno trovato alcuna conferma dalla prova orale escussa sul punto, in quanto il teste ha dichiarato “non posso riferire di Controparte_3 particolari atteggiamenti del datore di lavoro nei confronti del ricorrente” e, allo stesso modo, nulla ha saputo dire sul punto anche l'altro teste di parte ricorrente, , il quale, tra Testimone_3
l'altro, ha dichiarato di essere estraneo agli ambienti lavorativi.
6 Deve, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente in merito al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Deve osservarsi, infatti, che il ricorrente a pag. 2 del ricorso deduce sostanzialmente di aver rassegnato le proprie dimissioni come conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla società datrice. Ebbene, non essendo stata raggiunta la prova in merito a tali circostanze, deve ritenersi infondato anche il motivo posto a fondamento della giusta causa di dimissioni e, di conseguenza, deve accogliersi la domanda riconvenzionale della resistente.
Ne consegue che la parte resistente ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 15 giorni, quantificata dalla resistente nella somma di € 488,40 e non specificamente contestata dal ricorrente. Detta somma, tuttavia, così come richiesto dalla resistente, può essere oggetto di compensazione c.d. atecnica o impropria con le somme dalla stessa dovuta al ricorrente a titolo di retribuzione;
con la conseguenza che nulla è dovuto dal ricorrente alla resistente e che quest'ultima invece è tenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda complessiva di € 3.430,56.
Consegue da ciò, la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Spese compensate stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società (P.IVA: CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del P.IVA_1 ricorrente, della somma lorda complessiva di € 3.430,56 a titolo di 13° e 14° mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo per le causali di cui in motivazione.
- Spese compensate.
Così deciso in Avellino, 17.1.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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