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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/08/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
-N. R.G. 3312/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3312/2017 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Giordano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara corso Cavallotti n. 40
PARTE ATTRICE
contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Lentini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara alla via Prina n. 23
PARTE CONVENUTA
Oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Conclusioni di parte attrice:
“Respinta ogni contraria avversa istanza, eccezione e deduzione, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Novara:
-in via principale nel merito:
visti gli arti.1218,1453 e 1455 c.c., dato e preso atto che, attesa la totale inutilizzabili del veicolo
acquistato presso la convenuta, lo stesso si manifesta completamente inidoneo all'uso cui è destinato,
ovvero la circolazione sulla pubblica via, ritenuto quindi essersi in presenza nel caso di specie di
vendita aliud pro alio, in quanto la cosa venduta considerato anche le caratteristiche di alta lussuosi del
mezzo venduto, non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, e
pertanto l'attore richiede la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione
per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Per l'effetto di quanto sopra, condannare la soc. corrente in Vercelli alla Strada Controparte_1
Tangenziale Sud n.61 c.f. e partita iva: al risarcimento del danno quantificato ex art. P.IVA_2
1494c.c. considerata l'inutilizzabilità dell'autovettura sin dal 26/01/2017 al 11/0972019, anche tenuto
conto del comportamento processuale tenuto da che ha impedito di fatto al CTU di Controparte_1
poter verificare quali fossero le vere cause degli oggettivi vizi di mancato funzionamento
dell'autovettura oggetto di contenzioso (pagg.6-7-8-9-10 e 12 perizia CTU e confermato dal
riconoscimento dell'inadempienza -vedasi mail di del 13/02/2019 ore11:07 all. 17 Parte_2
CTU), si consideri altresì il danno da fermo tecnico consiste nel danno derivante dall'impossibilità di
utilizzare il proprio veicolo per tutto il tempo necessario per le necessarie riparazioni per il periodo
accertato e sopraindicato, danno comprovato dal fatto che il sig. è dovuto ricorrere Controparte_2
in sostituzione, all'acquisto di un'altra autovettura (Cass.Civ.n.13718/2017) come risulta dalla
documentazione versata in atti, danno che qui si quantifica in € 12.000,00 , autovettura che ad oggi ha
scarsissimo valore commerciale (doc.14). Si liquidi altresì il danno rappresentato dalla svalutazione
commerciale della Jaguar e che si quantifica in €45.000,00, in ragione dei noti parametri EurotaxBlu
(perizia ATP PI pag.13), o in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse Persona_1
pagina 2 di 14 emergere in corso di casa, rimettendosi anche alla valutazione equitativa e/o discrezionale del Giudice,
oltre ad interessi e rivalutazione oltre al fermo auto per tutto il periodo ovvero dal 26/01/2017 al
11/06/2019.
-In via subordinata sempre nel merito:
Visti gli art.1490 e ssc.c., dato e preso atto dei vizi e difetti come elencati in premesse e di cui alla
perizia del PI poi ribadito dalla CTU PI , dato e preso atto che Persona_2 Persona_1
i medesimi hanno reso il bene in toto inidoneo all'uso cui è destinato per il periodo dal 19/06/2017 al
11/06/2019, dato e preso atto della tempestività della denuncia nonché del riconoscimento dei vizi e
difetti manifestato da controparte per fatta concludentia, per l'effetto, condannare alla Controparte_1
restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'autovettura Jaguar XJ3.0DV6 Turbo Premium
Luxury Tg.FE950ZN par ad € 77.729,18, o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse
emergere in corso di causa.
Il tutto oltre al risarcimento del danno rappresentato dai costi sostenuti dal sig. Controparte_2
pari a:
- € 827,84 fattura Hertz doc.12;
- €12.300,00 fattura Automagenta s.r.l.doc.13;
- € 915,88 fattura Carrozzeria Migliorati doc.14;
- € 636,48 fattura PI Gaetano Bruschetta doc.15;
- € 846,52 ATP PI Fabrizio Piantanida Fatt.154/2018 di € 424,32 e Fatt. FPR32/20 di €422,20.
Per € 15.526,72 a titolo di costi sostenuti.
Con riserva di meglio quantificare, rimettendosi anche alla valutazione equitative e/o discrezionale del
Giudice, oltre ad interessi e rivalutazione.
- In entrambi i casi: con favore di compensi, spese esenti, costi di CTU e Costi di CTP.”
Conclusioni di parte convenuta:
pagina 3 di 14 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contraris rejectis,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse argomentazioni e la carenza di
legittimazione passiva di per tutte le ragioni dedotte in narrativa, rigettare CP_1
integralmente le domande attoree.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere fondata per qualsivoglia ragione le
domande attoree, avuta considerazione dell'esclusione della garanzia del venditore ai sensi di contratto,
della operatività della garanzia della casa madre e della deliberata scelta di di non beneficiarne, Pt_1
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno da o, comunque, CP_1
determinare l'importo secondo giustizia nei limiti del provato.
IN OGNI CASO:
Dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di risarcimento del danno ulteriore ex art. 1494 CP_1
C.C. stante la carenza del relativo impianto probatorio e della condotta di qualificabile ai sensi Pt_1
dell'art. 1227 c. 2 C.C. o, comunque, determinare l'importo secondo giustizia nei limiti del provato.
Accertata l'assoluta infondatezza e pretestuosità dell'azione avversa nonché della totale carenza
probatoria della prospettazione attorea, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, condannare ai Pt_1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., anche avuto riguardo alla liquidazione delle spese di lite.
Con vittoria di spese e competenze, oltre 15% spese forfetarie, iva e cpa di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di avere Parte_1
acquistato, nel novembre 2016, da il veicolo Jaguar XJ 3.0 D V6 Turbo Controparte_1
pagina 4 di 14 Tg FE 950 ZN al prezzo di € 77.729,18 e che, pochi mesi dopo l'acquisto, Parte_3
detta vettura aveva manifestato vizi e difetti tanto gravi da renderla totalmente inidonea all'uso – ha convenuto in giudizio la predetta società venditrice, chiedendo, in via principale,
la sostituzione dell'auto con altra esattamente identica, anche qualitativamente, a quella oggetto di compravendita e di pari valore, oltre al risarcimento dei danni patiti quantificati in
€ 14.679,32, maggiorati di interessi e rivalutazione e, in via subordinata, la risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato di € 77.729,18, oltre al risarcimento dei detti danni.
Con comparsa depositata in data 1.3.2018, si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, per l'effetto, in via principale, respingersi le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata,
dichiararsi che, in ogni caso, nulla è dovuto dalla venditrice, tenuto conto della operatività
della garanzia della casa madre e della deliberata scelta della controparte di non beneficiarne,
con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 22.3.2018, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183
comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e, nelle more del deposito delle memorie autorizzate, parte attrice ha promosso ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. in corso di causa, esitato nel deposito,
da parte del c.t.u., della relazione peritale nel sub-procedimento n. 3312-1/2017 R.G..
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale e tramite la predetta c.t.u., attraverso l'assunzione di prove orali.
2. Sulla responsabilità contrattuale della convenuta
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha dedotto:
- di avere acquistato, nel novembre 2016, da il veicolo Jaguar XJ 3.0 D V6 Controparte_1
Turbo Premium Luxury, tg. FE 950ZN, al prezzo di € 77.729,18;
pagina 5 di 14 - che la vettura, dopo pochi mesi dall'acquisto, manifestava difetti di elettronica, nonché
malformazioni alla carrozzeria esterna, tanto che in data 26.01.2017 provvedeva immediatamente ad inviare contestazione alla concessionaria;
- che il veicolo veniva, quindi, portato per la prima volta presso la concessionaria per l'esecuzione degli interventi necessari;
- che, tuttavia, l'intervento di parte convenuta non aveva gli esiti sperati, ed anzi, oltre ai vizi e difetti già denunciati, venivano sollevate ulteriori contestazioni;
- che, in particolare, in data 23.03.2017, si comunicava l'improvvisa accensione di spie lungo il cruscotto, il mal funzionamento delle telecamere ed il peggioramento della qualità delle prestazioni ed infine, in data 28.03.2017, venivano denunciati ulteriori problemi alle sospensioni;
- che, in data 10.04.2017, il veicolo veniva nuovamente riportato presso su Controparte_1
invito di quest'ultima, che si era impegnata ad intervenire per risolvere le problematiche lamentate dall'acquirente;
- che, in data 26.04.2017, il display del veicolo segnalava ulteriori anomalie al motore, tanto che la convenuta invitava la controparte a portare nuovamente l'auto presso la concessionaria per la risoluzione delle problematiche più volte denunciate;
- che interveniva, quindi, il legale con pec del 28.04.2017, rimasta inevasa, tanto che faceva seguito ulteriore sollecito in data 02.05.2017, riscontrato in data 19.05.2017, nonché da successiva mail del 24.05.2017, in cui l'odierna convenuta manifestava la disponibilità ad intervenire sul mezzo, interventi però rifiutati in quanto il veicolo era già stato precedentemente oggetto di revisione da parte della concessionaria, senza che i difetti lamentati fossero mai stati risolti;
- che, in data 19.06.2017, il veicolo si fermava definitivamente, con sua conseguente totale inutilizzabilità, così come comunicato alla concessionaria;
con la medesima missiva si pagina 6 di 14 intimava a parte venditrice l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta, con la consegna di bene di caratteristiche e qualità tipiche del mezzo acquistato;
- che, a seguito della richiesta, la convenuta si limitava a suggerire di portare nuovamente in officina il mezzo;
- che, fallito ogni tentativo di bonario componimento della vertenza, si rendeva necessaria l'introduzione del presente giudizio.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1
chiedendo, in via principale, ricorrendo l'ipotesi dell'aliud pro alio, la condanna della convenuta all'esatto adempimento e, quindi, alla sostituzione dell'auto inutilizzabile con altra esattamente identica, anche qualitativamente, a quella oggetto di compravendita e di pari valore, oltre al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 14.679,32, maggiorati di interessi e rivalutazione e, in via subordinata, in ragione dei gravi vizi e difetti che hanno reso il veicolo inidoneo all'uso, la risoluzione del contratto di compravendita con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato di € 77.729,18, oltre al risarcimento dei danni (cfr. conclusioni rassegnate in citazione).
In sede di precisazione delle conclusioni, ha modificato le proprie Parte_1
domande, chiedendo, in via principale, la declaratoria di risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c., considerata l'inutilizzabilità dell'autovettura dal
26.1.2017 all'11.6.2019 e, quindi, il danno da fermo tecnico quantificato in € 12.000,00 e il danno da svalutazione commerciale quantificato in € 45.000,00. In via subordinata,
considerato che i vizi hanno reso il bene del tutto inidoneo all'uso cui è destinato per il periodo dal 19/06/2017 al 11/06/2019, l'attrice ha chiesto la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'autovettura. Il tutto oltre al ristoro dei danni subiti, quantificati in € 15.526,72
(cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente).
pagina 7 di 14 Quanto all'inquadramento giuridico dell'azione proposta da parte attrice, si osserva come essa abbia natura contrattuale.
E' principio noto quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non il totale inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento,
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).
Nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti ed è, altresì, documentalmente dimostrato che tra le stesse sia intercorso un contratto avente ad oggetto la vendita, da parte della convenuta ed in favore di del veicolo Jaguar XJ 3.0 D V6 Turbo Premium Parte_1
Luxury, tg. FE 950ZN, al prezzo di € 77.729,18. (cfr. doc. da n. 1 a n. 3 di parte attrice).
L'attrice ha agito in giudizio lamentando l'emersione, appena pochi mesi dopo l'acquisto, di alcuni vizi e difetti e, segnatamente, “difetti di elettronica nonché malformazioni alla carrozzeria
esterna”, “improvvisa accensione di spie lungo il cruscotto, il mal funzionamento delle telecamere e
peggioramento della qualità delle prestazioni”, “ulteriori problemi alle sospensioni” e, infine,
“ulteriori anomalie” (cfr. pag. 2 atto di citazione), tanto gravi che, secondo la prospettazione attorea, il mezzo “si fermava definitivamente” in data 19.6.2017, con conseguente totale inutilizzabilità dello stesso.
Dalla relazione peritale depositata in data 23.9.2019 dal c.t.u. nel sub Persona_1
procedimento n. 3312-1/2017 introdotto da parte attrice in corso di causa, emerge che il pagina 8 di 14 18.12.2018, data di inizio delle operazioni peritali, il veicolo veniva rinvenuto parcheggiato in area cortilizia sotto una tettoia e che «con avvitatore portatile Usag 1316 AB12 collegato alla
batteria dell'autovettura (posizionata sotto il cofano anteriore) viene data alimentazione ai circuiti e
sul cruscotto digitale appaiono errori al “sistema “SOS” e al “riavvio del motore non possibile, rilevata
quantità fluido di scarico diesel non corretta”; con strumento diagnostico Multi-Utility Texa Azone S
abbinato al si è proceduto alla diagnosi dell'elettronica rilevando anomalie agli iniettori CP_3
diesel (guasti P2BAE, P2BAF, P241D), al riquadro strumenti, all'ABS, al climatizzatore, alle
sospensioni, all'impianto frenante e all'avviamento; di seguito si è proceduto manualmente al
disinserimento d'emergenza del dispositivo EPR (…), così da portare la trasmissione nella posizione P
(parcheggio) e disinserire il freno di stazionamento» (cfr. verbale di inizio delle operazioni peritali). Veniva, dunque, concordato tra le parti che il veicolo fosse trasferito presso un'autofficina autorizzata Jaguar per i successivi accertamenti tecnici, primo fra i quali la sostituzione del fluido di scarico diesel che impediva l'accensione del veicolo, così da potere tentare l'avvio del motore e verificare tutti i vizi e difetti descritti nell'atto di citazione, con la precisazione che “le lavorazioni dovranno essere preventivamente concordate con il CTU e le
medesime potranno essere effettuate solo ed esclusivamente alla presenza del CTU nominato e del CTP;
nessun tipo di lavorazione può essere effettuata in autonomia” (cfr. verbale di inizio delle operazioni peritali).
Dalla relazione di cui sopra, risulta, inoltre, che:
- con missiva a mezzo pec del 25.1.2019, comunicava al c.t.u. che “una parte Controparte_1
dei lavori sono già stati eseguiti, in particolare quelli legati al ripristino dovuto alla lunga giacenza
(ripristino/controllo livelli liquidi, sostituzione batteria, etc.), eliminazione degli errori presenti in
centralina.
Considerato che
l'auto è ancora in garanzia ufficiale Jaguar, abbiamo provveduto a fare
richiesta di intervento a carico della casa costruttrice per tutto ciò che dovesse risultare escluso dalla
inavvenuta buona e ordinaria manutenzione” (cfr. all. 12 perizia);
pagina 9 di 14 - all'incontro collegiale del 21.2.2019 presso la sede di veniva certificato che Controparte_1
“l'autovettura Jaguar oggetto di ATP risulta resettata nelle centraline con aggiornamento del software
e ripristinati i valori normali, da una prova su strada risulta in efficienza sia di meccanica sia di
carrozzeria; sono state sostituite le batterie ad eccezione di quella del comando satellitare. Si percepisce
solo una lieve vibrazione del volante dovuta all'ovalizzazione dei pneumatici. Soluzione si impegna a
certificare i lavori eseguiti e a consegnare copia della documentazione al CTU e alle parti”;
- rispondendo al terzo quesito peritale, il p.i. concludeva che “ribadito che restano a Per_1
carico di parte ricorrente i maggiori costi riferiti al lavaggio e sanificazione del veicolo (interno ed
esterno), la sostituzione degli pneumatici ovalizzati, la lucidatura della carrozzeria (le batterie vengono
poste a carico solidale) ogni tipo di costo è stato ricompreso nel tagliando in garanzia ufficiale CP_4
Relativamente al minor valore del bene (…) lo stesso veniva quantificato in € 45.000,00
(quarantacinquemila/00) superiore al valore indicato sul listino Eurotax”;
- in seguito, il legale di parte attrice comunicava che l'autovettura risultava non funzionante causa “problemi legati al cambio” e, inoltre, presentava altra anomalia ovvero la “funzione ECO
START/STOP risulta non funzionante”;
- in data 17.4.2019, il veicolo veniva trasferito all'officina autorizzata Jaguar dell'Autosalone
Internazionale Srl di Castellanza (VA) dove, previa autorizzazione della Casa Madre, sono stati effettuati tutti gli interventi manutentivi e correttivi dei vizi e difetti lamentati da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. pag. 16 perizia);
- dunque, “l'autovettura Jaguar targata FE950ZN veniva consegnata al sig. di Controparte_2
in data 11/06/2019 e da allora non ha più manifestato alcun tipo di Parte_1
problema” (cfr. pagina 16 perizia).
La circostanza dell'intervenuta integrale riparazione del veicolo in corso di causa, risultante dalla relazione definitiva depositata dal c.t.u. in sede di procedimento di istruzione pagina 10 di 14 preventiva, è da ritenersi, altresì, pacifica tra le parti, non essendo stata successivamente contestata.
L'adempimento tardivo, dopo la proposizione della domanda di risoluzione, va considerato dal giudice ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento (Cass. 10490/2004,
10632/1996, 6367/1993, 6121/1993 1391/1989, 6959/1988).
Si è, infatti, osservato che l'adempimento contrattuale, anche parziale, che si verifichi dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto, se non vale di per sé ad arrestare gli effetti di tale domanda, deve però essere preso in esame dal giudice perché valuti l'importanza dell'inadempimento stesso, ben potendo costituire circostanza decisiva a rendere l'inadempimento di scarsa importanza, precludendo la possibilità di risolvere il contratto (Cass. 10490/2004, 1497/1987, 5311/1984, 1441/1970).
Ebbene, nel caso di specie, è sì risultato dimostrato, dapprima in sede di a.t.p. e successivamente attraverso le testimonianze raccolte all'udienza del 29.9.2020, che il veicolo compravenduto presentava i vizi e i difetti lamentati dall'attrice, tanto gravi al punto da determinarne in allora l'inutilizzabilità (cfr., in particolare, le dichiarazioni rese dagli informatori e , i quali hanno confermato la presenza Testimone_1 Persona_2
delle problematiche lamentate e che, in data 19.6.2017, il veicolo si è arrestato e non è più
ripartito). Tuttavia, il mezzo è stato integralmente riparato in corso di giudizio e consegnato,
in data 11.6.2019, al legale rappresentante della società attrice, e, per quanto consta, da allora viene utilizzato, ciò costituendo un comportamento incompatibile con la volontà di ottenere la risoluzione, esprimendo al contrario, seppur implicitamente, la volontà che il contratto continui a trovare esecuzione.
Per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l'integrale, seppure tardiva, riparazione del mezzo da parte della convenuta, accettata da Parte_1
precluda la possibilità di pronunciare la risoluzione del contratto.
[...]
pagina 11 di 14 La domanda formulata dall'attrice avente ad oggetto la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente restituzione del prezzo pagato di € 77.729,18
non può, quindi, trovare accoglimento.
Resta, a questo punto, da valutare la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni,
svolta ai sensi dell'art. 1494 del codice civile.
Dalla lettura delle conclusioni rassegnate dall'attrice, risulta che la stessa abbia domandato il ristoro dei seguenti pregiudizi: danno da fermo tecnico quantificato in € 12.000,00, danno da svalutazione commerciale quantificato in € 45.000,00, oltre agli ulteriori danni quantificati in €
15.526,72, rappresentati dai costi sostenuti da (di cui € 827,84 per il Controparte_2
noleggio di una vettura sostitutiva, € 12.300,00 per l'acquisto di altro veicolo, € 915,88 per i costi di riparazione della carrozzeria, € 636,48 per l'onorario del consulente di parte ed € 846,
52 quali spese c.t.u.).
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito che “il rimborso delle spese sostenute non può
essere addebitato alla convenuta poiché ha scientemente deciso di non usufruire della garanzia Pt_1
Jaguar vigente e, pertanto, ha scelto liberamente di affrontare costi che avrebbe potuto evitare in toto”
ed ha affermato che “nella denegatissima ipotesi in cui i vizi lamentati risultassero provati e
tempestivamente denunciati, si segnala che risulta attualmente in vigore la garanzia della casa madre”
(cfr. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta).
La convenuta, inoltre, ha eccepito l'inoperatività della garanzia ai sensi degli art. 1490 e ss.
c.c., per espressa esclusione contrattuale. Tale eccezione deve ritenersi sollevabile in ogni stato del processo, trattandosi di mera difesa risultante dagli atti prodotti in giudizio fin dall'origine (cfr., per identità di ratio, Cass. 15228/2014 in relazione alla natura di mera difesa dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa).
Al punto 7.2. del contratto di compravendita sottoscritto dalle parti (doc. 1 attrice) si prevede che “qualora il Cliente non rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 c.c.,
pagina 12 di 14 si conviene espressamente l'esclusione della garanzia. L'eventuale garanzia fornita dal costruttore,
qualora esistente, continuerà ad operare sino alla scadenza prevista e ad essere prestata dalla Rete
Assistenza del Costruttore stesso” (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).
Nel caso di specie è pacifico che il cliente non rivesta la qualità di consumatore, trattandosi di società di capitali. Pertanto, l'esclusione della garanzia è operante.
Con riferimento alla contestazione circa la presunta vessatorietà dell'art.
7.2. del contratto, si osserva che la clausola contrattuale escludente la garanzia generale per i vizi della cosa venduta, in quanto limitativa della responsabilità del venditore ex lege e, pertanto, vessatoria, deve essere specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 cc. (Cass. civ. n. 12759/1993).
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti, emerge non solo la regolare sottoscrizione, da parte dell'attrice, di tutte le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, ma altresì la specifica sottoscrizione, da parte dell'acquirente, della suddetta clausola ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., con l'ulteriore precisazione che “tutte le clausole della presente proposta hanno fatto comunque oggetto di specifica trattativa”
(cfr. doc. n. 1 di parte attrice). Ne consegue che l'eccezione di vessatorietà deve essere disattesa, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie attoree, avendo le parti escluso l'operatività della garanzia codicistica e residuando, in capo all'acquirente, la possibilità di fare ricorso alla garanzia della casa madre, che, tuttavia, non è mai stata attivata.
3. Le spese di lite
Le spese di lite relative al presente giudizio di merito seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Anche le spese della fase di accertamento tecnico preventivo e le spese della c.t.u. ivi svolta seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'attrice, considerato che, stante pagina 13 di 14 l'esclusione contrattuale della garanzia per vizi, le domande non avrebbero potuto in ogni caso essere accolte.
Da ultimo, va respinta la domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla convenuta,
non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta,
che si liquidano in € 10.860,00 per il merito e in € 2.911,00 per la fase di a.t.p., oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e oltre a esborsi documentati;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, come in quella sede liquidate.
Novara, 14 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3312/2017 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Giordano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara corso Cavallotti n. 40
PARTE ATTRICE
contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Lentini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara alla via Prina n. 23
PARTE CONVENUTA
Oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Conclusioni di parte attrice:
“Respinta ogni contraria avversa istanza, eccezione e deduzione, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Novara:
-in via principale nel merito:
visti gli arti.1218,1453 e 1455 c.c., dato e preso atto che, attesa la totale inutilizzabili del veicolo
acquistato presso la convenuta, lo stesso si manifesta completamente inidoneo all'uso cui è destinato,
ovvero la circolazione sulla pubblica via, ritenuto quindi essersi in presenza nel caso di specie di
vendita aliud pro alio, in quanto la cosa venduta considerato anche le caratteristiche di alta lussuosi del
mezzo venduto, non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, e
pertanto l'attore richiede la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione
per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Per l'effetto di quanto sopra, condannare la soc. corrente in Vercelli alla Strada Controparte_1
Tangenziale Sud n.61 c.f. e partita iva: al risarcimento del danno quantificato ex art. P.IVA_2
1494c.c. considerata l'inutilizzabilità dell'autovettura sin dal 26/01/2017 al 11/0972019, anche tenuto
conto del comportamento processuale tenuto da che ha impedito di fatto al CTU di Controparte_1
poter verificare quali fossero le vere cause degli oggettivi vizi di mancato funzionamento
dell'autovettura oggetto di contenzioso (pagg.6-7-8-9-10 e 12 perizia CTU e confermato dal
riconoscimento dell'inadempienza -vedasi mail di del 13/02/2019 ore11:07 all. 17 Parte_2
CTU), si consideri altresì il danno da fermo tecnico consiste nel danno derivante dall'impossibilità di
utilizzare il proprio veicolo per tutto il tempo necessario per le necessarie riparazioni per il periodo
accertato e sopraindicato, danno comprovato dal fatto che il sig. è dovuto ricorrere Controparte_2
in sostituzione, all'acquisto di un'altra autovettura (Cass.Civ.n.13718/2017) come risulta dalla
documentazione versata in atti, danno che qui si quantifica in € 12.000,00 , autovettura che ad oggi ha
scarsissimo valore commerciale (doc.14). Si liquidi altresì il danno rappresentato dalla svalutazione
commerciale della Jaguar e che si quantifica in €45.000,00, in ragione dei noti parametri EurotaxBlu
(perizia ATP PI pag.13), o in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse Persona_1
pagina 2 di 14 emergere in corso di casa, rimettendosi anche alla valutazione equitativa e/o discrezionale del Giudice,
oltre ad interessi e rivalutazione oltre al fermo auto per tutto il periodo ovvero dal 26/01/2017 al
11/06/2019.
-In via subordinata sempre nel merito:
Visti gli art.1490 e ssc.c., dato e preso atto dei vizi e difetti come elencati in premesse e di cui alla
perizia del PI poi ribadito dalla CTU PI , dato e preso atto che Persona_2 Persona_1
i medesimi hanno reso il bene in toto inidoneo all'uso cui è destinato per il periodo dal 19/06/2017 al
11/06/2019, dato e preso atto della tempestività della denuncia nonché del riconoscimento dei vizi e
difetti manifestato da controparte per fatta concludentia, per l'effetto, condannare alla Controparte_1
restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'autovettura Jaguar XJ3.0DV6 Turbo Premium
Luxury Tg.FE950ZN par ad € 77.729,18, o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse
emergere in corso di causa.
Il tutto oltre al risarcimento del danno rappresentato dai costi sostenuti dal sig. Controparte_2
pari a:
- € 827,84 fattura Hertz doc.12;
- €12.300,00 fattura Automagenta s.r.l.doc.13;
- € 915,88 fattura Carrozzeria Migliorati doc.14;
- € 636,48 fattura PI Gaetano Bruschetta doc.15;
- € 846,52 ATP PI Fabrizio Piantanida Fatt.154/2018 di € 424,32 e Fatt. FPR32/20 di €422,20.
Per € 15.526,72 a titolo di costi sostenuti.
Con riserva di meglio quantificare, rimettendosi anche alla valutazione equitative e/o discrezionale del
Giudice, oltre ad interessi e rivalutazione.
- In entrambi i casi: con favore di compensi, spese esenti, costi di CTU e Costi di CTP.”
Conclusioni di parte convenuta:
pagina 3 di 14 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contraris rejectis,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse argomentazioni e la carenza di
legittimazione passiva di per tutte le ragioni dedotte in narrativa, rigettare CP_1
integralmente le domande attoree.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere fondata per qualsivoglia ragione le
domande attoree, avuta considerazione dell'esclusione della garanzia del venditore ai sensi di contratto,
della operatività della garanzia della casa madre e della deliberata scelta di di non beneficiarne, Pt_1
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno da o, comunque, CP_1
determinare l'importo secondo giustizia nei limiti del provato.
IN OGNI CASO:
Dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di risarcimento del danno ulteriore ex art. 1494 CP_1
C.C. stante la carenza del relativo impianto probatorio e della condotta di qualificabile ai sensi Pt_1
dell'art. 1227 c. 2 C.C. o, comunque, determinare l'importo secondo giustizia nei limiti del provato.
Accertata l'assoluta infondatezza e pretestuosità dell'azione avversa nonché della totale carenza
probatoria della prospettazione attorea, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, condannare ai Pt_1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., anche avuto riguardo alla liquidazione delle spese di lite.
Con vittoria di spese e competenze, oltre 15% spese forfetarie, iva e cpa di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di avere Parte_1
acquistato, nel novembre 2016, da il veicolo Jaguar XJ 3.0 D V6 Turbo Controparte_1
pagina 4 di 14 Tg FE 950 ZN al prezzo di € 77.729,18 e che, pochi mesi dopo l'acquisto, Parte_3
detta vettura aveva manifestato vizi e difetti tanto gravi da renderla totalmente inidonea all'uso – ha convenuto in giudizio la predetta società venditrice, chiedendo, in via principale,
la sostituzione dell'auto con altra esattamente identica, anche qualitativamente, a quella oggetto di compravendita e di pari valore, oltre al risarcimento dei danni patiti quantificati in
€ 14.679,32, maggiorati di interessi e rivalutazione e, in via subordinata, la risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato di € 77.729,18, oltre al risarcimento dei detti danni.
Con comparsa depositata in data 1.3.2018, si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, per l'effetto, in via principale, respingersi le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata,
dichiararsi che, in ogni caso, nulla è dovuto dalla venditrice, tenuto conto della operatività
della garanzia della casa madre e della deliberata scelta della controparte di non beneficiarne,
con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 22.3.2018, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183
comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e, nelle more del deposito delle memorie autorizzate, parte attrice ha promosso ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. in corso di causa, esitato nel deposito,
da parte del c.t.u., della relazione peritale nel sub-procedimento n. 3312-1/2017 R.G..
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale e tramite la predetta c.t.u., attraverso l'assunzione di prove orali.
2. Sulla responsabilità contrattuale della convenuta
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha dedotto:
- di avere acquistato, nel novembre 2016, da il veicolo Jaguar XJ 3.0 D V6 Controparte_1
Turbo Premium Luxury, tg. FE 950ZN, al prezzo di € 77.729,18;
pagina 5 di 14 - che la vettura, dopo pochi mesi dall'acquisto, manifestava difetti di elettronica, nonché
malformazioni alla carrozzeria esterna, tanto che in data 26.01.2017 provvedeva immediatamente ad inviare contestazione alla concessionaria;
- che il veicolo veniva, quindi, portato per la prima volta presso la concessionaria per l'esecuzione degli interventi necessari;
- che, tuttavia, l'intervento di parte convenuta non aveva gli esiti sperati, ed anzi, oltre ai vizi e difetti già denunciati, venivano sollevate ulteriori contestazioni;
- che, in particolare, in data 23.03.2017, si comunicava l'improvvisa accensione di spie lungo il cruscotto, il mal funzionamento delle telecamere ed il peggioramento della qualità delle prestazioni ed infine, in data 28.03.2017, venivano denunciati ulteriori problemi alle sospensioni;
- che, in data 10.04.2017, il veicolo veniva nuovamente riportato presso su Controparte_1
invito di quest'ultima, che si era impegnata ad intervenire per risolvere le problematiche lamentate dall'acquirente;
- che, in data 26.04.2017, il display del veicolo segnalava ulteriori anomalie al motore, tanto che la convenuta invitava la controparte a portare nuovamente l'auto presso la concessionaria per la risoluzione delle problematiche più volte denunciate;
- che interveniva, quindi, il legale con pec del 28.04.2017, rimasta inevasa, tanto che faceva seguito ulteriore sollecito in data 02.05.2017, riscontrato in data 19.05.2017, nonché da successiva mail del 24.05.2017, in cui l'odierna convenuta manifestava la disponibilità ad intervenire sul mezzo, interventi però rifiutati in quanto il veicolo era già stato precedentemente oggetto di revisione da parte della concessionaria, senza che i difetti lamentati fossero mai stati risolti;
- che, in data 19.06.2017, il veicolo si fermava definitivamente, con sua conseguente totale inutilizzabilità, così come comunicato alla concessionaria;
con la medesima missiva si pagina 6 di 14 intimava a parte venditrice l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta, con la consegna di bene di caratteristiche e qualità tipiche del mezzo acquistato;
- che, a seguito della richiesta, la convenuta si limitava a suggerire di portare nuovamente in officina il mezzo;
- che, fallito ogni tentativo di bonario componimento della vertenza, si rendeva necessaria l'introduzione del presente giudizio.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1
chiedendo, in via principale, ricorrendo l'ipotesi dell'aliud pro alio, la condanna della convenuta all'esatto adempimento e, quindi, alla sostituzione dell'auto inutilizzabile con altra esattamente identica, anche qualitativamente, a quella oggetto di compravendita e di pari valore, oltre al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 14.679,32, maggiorati di interessi e rivalutazione e, in via subordinata, in ragione dei gravi vizi e difetti che hanno reso il veicolo inidoneo all'uso, la risoluzione del contratto di compravendita con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato di € 77.729,18, oltre al risarcimento dei danni (cfr. conclusioni rassegnate in citazione).
In sede di precisazione delle conclusioni, ha modificato le proprie Parte_1
domande, chiedendo, in via principale, la declaratoria di risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c., considerata l'inutilizzabilità dell'autovettura dal
26.1.2017 all'11.6.2019 e, quindi, il danno da fermo tecnico quantificato in € 12.000,00 e il danno da svalutazione commerciale quantificato in € 45.000,00. In via subordinata,
considerato che i vizi hanno reso il bene del tutto inidoneo all'uso cui è destinato per il periodo dal 19/06/2017 al 11/06/2019, l'attrice ha chiesto la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'autovettura. Il tutto oltre al ristoro dei danni subiti, quantificati in € 15.526,72
(cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente).
pagina 7 di 14 Quanto all'inquadramento giuridico dell'azione proposta da parte attrice, si osserva come essa abbia natura contrattuale.
E' principio noto quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non il totale inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento,
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).
Nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti ed è, altresì, documentalmente dimostrato che tra le stesse sia intercorso un contratto avente ad oggetto la vendita, da parte della convenuta ed in favore di del veicolo Jaguar XJ 3.0 D V6 Turbo Premium Parte_1
Luxury, tg. FE 950ZN, al prezzo di € 77.729,18. (cfr. doc. da n. 1 a n. 3 di parte attrice).
L'attrice ha agito in giudizio lamentando l'emersione, appena pochi mesi dopo l'acquisto, di alcuni vizi e difetti e, segnatamente, “difetti di elettronica nonché malformazioni alla carrozzeria
esterna”, “improvvisa accensione di spie lungo il cruscotto, il mal funzionamento delle telecamere e
peggioramento della qualità delle prestazioni”, “ulteriori problemi alle sospensioni” e, infine,
“ulteriori anomalie” (cfr. pag. 2 atto di citazione), tanto gravi che, secondo la prospettazione attorea, il mezzo “si fermava definitivamente” in data 19.6.2017, con conseguente totale inutilizzabilità dello stesso.
Dalla relazione peritale depositata in data 23.9.2019 dal c.t.u. nel sub Persona_1
procedimento n. 3312-1/2017 introdotto da parte attrice in corso di causa, emerge che il pagina 8 di 14 18.12.2018, data di inizio delle operazioni peritali, il veicolo veniva rinvenuto parcheggiato in area cortilizia sotto una tettoia e che «con avvitatore portatile Usag 1316 AB12 collegato alla
batteria dell'autovettura (posizionata sotto il cofano anteriore) viene data alimentazione ai circuiti e
sul cruscotto digitale appaiono errori al “sistema “SOS” e al “riavvio del motore non possibile, rilevata
quantità fluido di scarico diesel non corretta”; con strumento diagnostico Multi-Utility Texa Azone S
abbinato al si è proceduto alla diagnosi dell'elettronica rilevando anomalie agli iniettori CP_3
diesel (guasti P2BAE, P2BAF, P241D), al riquadro strumenti, all'ABS, al climatizzatore, alle
sospensioni, all'impianto frenante e all'avviamento; di seguito si è proceduto manualmente al
disinserimento d'emergenza del dispositivo EPR (…), così da portare la trasmissione nella posizione P
(parcheggio) e disinserire il freno di stazionamento» (cfr. verbale di inizio delle operazioni peritali). Veniva, dunque, concordato tra le parti che il veicolo fosse trasferito presso un'autofficina autorizzata Jaguar per i successivi accertamenti tecnici, primo fra i quali la sostituzione del fluido di scarico diesel che impediva l'accensione del veicolo, così da potere tentare l'avvio del motore e verificare tutti i vizi e difetti descritti nell'atto di citazione, con la precisazione che “le lavorazioni dovranno essere preventivamente concordate con il CTU e le
medesime potranno essere effettuate solo ed esclusivamente alla presenza del CTU nominato e del CTP;
nessun tipo di lavorazione può essere effettuata in autonomia” (cfr. verbale di inizio delle operazioni peritali).
Dalla relazione di cui sopra, risulta, inoltre, che:
- con missiva a mezzo pec del 25.1.2019, comunicava al c.t.u. che “una parte Controparte_1
dei lavori sono già stati eseguiti, in particolare quelli legati al ripristino dovuto alla lunga giacenza
(ripristino/controllo livelli liquidi, sostituzione batteria, etc.), eliminazione degli errori presenti in
centralina.
Considerato che
l'auto è ancora in garanzia ufficiale Jaguar, abbiamo provveduto a fare
richiesta di intervento a carico della casa costruttrice per tutto ciò che dovesse risultare escluso dalla
inavvenuta buona e ordinaria manutenzione” (cfr. all. 12 perizia);
pagina 9 di 14 - all'incontro collegiale del 21.2.2019 presso la sede di veniva certificato che Controparte_1
“l'autovettura Jaguar oggetto di ATP risulta resettata nelle centraline con aggiornamento del software
e ripristinati i valori normali, da una prova su strada risulta in efficienza sia di meccanica sia di
carrozzeria; sono state sostituite le batterie ad eccezione di quella del comando satellitare. Si percepisce
solo una lieve vibrazione del volante dovuta all'ovalizzazione dei pneumatici. Soluzione si impegna a
certificare i lavori eseguiti e a consegnare copia della documentazione al CTU e alle parti”;
- rispondendo al terzo quesito peritale, il p.i. concludeva che “ribadito che restano a Per_1
carico di parte ricorrente i maggiori costi riferiti al lavaggio e sanificazione del veicolo (interno ed
esterno), la sostituzione degli pneumatici ovalizzati, la lucidatura della carrozzeria (le batterie vengono
poste a carico solidale) ogni tipo di costo è stato ricompreso nel tagliando in garanzia ufficiale CP_4
Relativamente al minor valore del bene (…) lo stesso veniva quantificato in € 45.000,00
(quarantacinquemila/00) superiore al valore indicato sul listino Eurotax”;
- in seguito, il legale di parte attrice comunicava che l'autovettura risultava non funzionante causa “problemi legati al cambio” e, inoltre, presentava altra anomalia ovvero la “funzione ECO
START/STOP risulta non funzionante”;
- in data 17.4.2019, il veicolo veniva trasferito all'officina autorizzata Jaguar dell'Autosalone
Internazionale Srl di Castellanza (VA) dove, previa autorizzazione della Casa Madre, sono stati effettuati tutti gli interventi manutentivi e correttivi dei vizi e difetti lamentati da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. pag. 16 perizia);
- dunque, “l'autovettura Jaguar targata FE950ZN veniva consegnata al sig. di Controparte_2
in data 11/06/2019 e da allora non ha più manifestato alcun tipo di Parte_1
problema” (cfr. pagina 16 perizia).
La circostanza dell'intervenuta integrale riparazione del veicolo in corso di causa, risultante dalla relazione definitiva depositata dal c.t.u. in sede di procedimento di istruzione pagina 10 di 14 preventiva, è da ritenersi, altresì, pacifica tra le parti, non essendo stata successivamente contestata.
L'adempimento tardivo, dopo la proposizione della domanda di risoluzione, va considerato dal giudice ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento (Cass. 10490/2004,
10632/1996, 6367/1993, 6121/1993 1391/1989, 6959/1988).
Si è, infatti, osservato che l'adempimento contrattuale, anche parziale, che si verifichi dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto, se non vale di per sé ad arrestare gli effetti di tale domanda, deve però essere preso in esame dal giudice perché valuti l'importanza dell'inadempimento stesso, ben potendo costituire circostanza decisiva a rendere l'inadempimento di scarsa importanza, precludendo la possibilità di risolvere il contratto (Cass. 10490/2004, 1497/1987, 5311/1984, 1441/1970).
Ebbene, nel caso di specie, è sì risultato dimostrato, dapprima in sede di a.t.p. e successivamente attraverso le testimonianze raccolte all'udienza del 29.9.2020, che il veicolo compravenduto presentava i vizi e i difetti lamentati dall'attrice, tanto gravi al punto da determinarne in allora l'inutilizzabilità (cfr., in particolare, le dichiarazioni rese dagli informatori e , i quali hanno confermato la presenza Testimone_1 Persona_2
delle problematiche lamentate e che, in data 19.6.2017, il veicolo si è arrestato e non è più
ripartito). Tuttavia, il mezzo è stato integralmente riparato in corso di giudizio e consegnato,
in data 11.6.2019, al legale rappresentante della società attrice, e, per quanto consta, da allora viene utilizzato, ciò costituendo un comportamento incompatibile con la volontà di ottenere la risoluzione, esprimendo al contrario, seppur implicitamente, la volontà che il contratto continui a trovare esecuzione.
Per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l'integrale, seppure tardiva, riparazione del mezzo da parte della convenuta, accettata da Parte_1
precluda la possibilità di pronunciare la risoluzione del contratto.
[...]
pagina 11 di 14 La domanda formulata dall'attrice avente ad oggetto la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente restituzione del prezzo pagato di € 77.729,18
non può, quindi, trovare accoglimento.
Resta, a questo punto, da valutare la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni,
svolta ai sensi dell'art. 1494 del codice civile.
Dalla lettura delle conclusioni rassegnate dall'attrice, risulta che la stessa abbia domandato il ristoro dei seguenti pregiudizi: danno da fermo tecnico quantificato in € 12.000,00, danno da svalutazione commerciale quantificato in € 45.000,00, oltre agli ulteriori danni quantificati in €
15.526,72, rappresentati dai costi sostenuti da (di cui € 827,84 per il Controparte_2
noleggio di una vettura sostitutiva, € 12.300,00 per l'acquisto di altro veicolo, € 915,88 per i costi di riparazione della carrozzeria, € 636,48 per l'onorario del consulente di parte ed € 846,
52 quali spese c.t.u.).
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito che “il rimborso delle spese sostenute non può
essere addebitato alla convenuta poiché ha scientemente deciso di non usufruire della garanzia Pt_1
Jaguar vigente e, pertanto, ha scelto liberamente di affrontare costi che avrebbe potuto evitare in toto”
ed ha affermato che “nella denegatissima ipotesi in cui i vizi lamentati risultassero provati e
tempestivamente denunciati, si segnala che risulta attualmente in vigore la garanzia della casa madre”
(cfr. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta).
La convenuta, inoltre, ha eccepito l'inoperatività della garanzia ai sensi degli art. 1490 e ss.
c.c., per espressa esclusione contrattuale. Tale eccezione deve ritenersi sollevabile in ogni stato del processo, trattandosi di mera difesa risultante dagli atti prodotti in giudizio fin dall'origine (cfr., per identità di ratio, Cass. 15228/2014 in relazione alla natura di mera difesa dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa).
Al punto 7.2. del contratto di compravendita sottoscritto dalle parti (doc. 1 attrice) si prevede che “qualora il Cliente non rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 c.c.,
pagina 12 di 14 si conviene espressamente l'esclusione della garanzia. L'eventuale garanzia fornita dal costruttore,
qualora esistente, continuerà ad operare sino alla scadenza prevista e ad essere prestata dalla Rete
Assistenza del Costruttore stesso” (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).
Nel caso di specie è pacifico che il cliente non rivesta la qualità di consumatore, trattandosi di società di capitali. Pertanto, l'esclusione della garanzia è operante.
Con riferimento alla contestazione circa la presunta vessatorietà dell'art.
7.2. del contratto, si osserva che la clausola contrattuale escludente la garanzia generale per i vizi della cosa venduta, in quanto limitativa della responsabilità del venditore ex lege e, pertanto, vessatoria, deve essere specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 cc. (Cass. civ. n. 12759/1993).
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti, emerge non solo la regolare sottoscrizione, da parte dell'attrice, di tutte le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, ma altresì la specifica sottoscrizione, da parte dell'acquirente, della suddetta clausola ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., con l'ulteriore precisazione che “tutte le clausole della presente proposta hanno fatto comunque oggetto di specifica trattativa”
(cfr. doc. n. 1 di parte attrice). Ne consegue che l'eccezione di vessatorietà deve essere disattesa, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie attoree, avendo le parti escluso l'operatività della garanzia codicistica e residuando, in capo all'acquirente, la possibilità di fare ricorso alla garanzia della casa madre, che, tuttavia, non è mai stata attivata.
3. Le spese di lite
Le spese di lite relative al presente giudizio di merito seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Anche le spese della fase di accertamento tecnico preventivo e le spese della c.t.u. ivi svolta seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'attrice, considerato che, stante pagina 13 di 14 l'esclusione contrattuale della garanzia per vizi, le domande non avrebbero potuto in ogni caso essere accolte.
Da ultimo, va respinta la domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla convenuta,
non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta,
che si liquidano in € 10.860,00 per il merito e in € 2.911,00 per la fase di a.t.p., oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e oltre a esborsi documentati;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, come in quella sede liquidate.
Novara, 14 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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