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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione in data 5.6.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a con l'avv. Elena Muz Parte_1
-ricorrente-
e
con l'avv. Nicola D'Andrea Controparte_1
-resistente-
* * *
OGGETTO: regolamentazione dei diritti di figlia minore nata al di fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Intestato Tribunale:
Nel merito, ex adverso reiectis:
- Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_1
sig.ra con la precisazione che tutte le decisioni di maggiore Parte_1
rilevanza per la bambina (in ambito educativo, religioso, medico-sanitario) verranno assunte di concerto con il padre;
1 - Disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre;
- Assegnare la casa familiare sita in Remanzacco (UD) Casali Molino
Cainero n. 20 - Interno: 2, alla madre, in ragione del collocamento prevalente della minore;
- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé a settimane alterne la minore il sabato pomeriggio dalle ore 10.00 alle ore 14.00 oltre ad un pomeriggio fisso durante la settimana come attualmente in essere il mercoledì pomeriggio dalle 14.00 e con rientro della bambina presso la mamma entro le 19.50;
- Disporre l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra Controparte_1
, per il mantenimento di , un assegno mensile di euro Parte_1 Per_1
400,00 oltre a rivalutazione annuale ex indici ISTAT, salva diversa quantificazione maggiore o minore che verrà compiuta secondo equità o giustizia, con decorrenza dal mese successivo alla data di iscrizione a ruolo del procedimento;
- Disporre l'obbligo a carico del sig. di pagamento del 70% Controparte_1
delle spese straordinarie sostenute per la minore come individuate nel
Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la precisazione che, in deroga al Protocollo richiamato:
1. le spese per la mensa scolastica verranno considerate straordinarie e ripartite tra i genitori pro quota;
2. Le rette per la frequentazione della scuola elementare “Danieli” di Buttrio
(UD), pari a circa 5.000 euro annui, verranno pagata dalla madre e rimborsate integralmente dal padre, come da disponibilità dallo stesso accordata, entro il mese successivo all'effettuazione del pagamento da parte della sig.ra Pt_1
- Disporre che l'Assegno Unico Universale, così come ogni altro sussidio o contributo per la minore, verrà trattenuto integralmente dalla madre;
- Disporre la prosecuzione dell'attività di sostegno e di monitoraggio da parte dei servizi sociali;
- Invitare il sig. a seguire un percorso di sostegno alla Controparte_1
genitorialità;
- Oneri e spese di causa rifusi.” 2 Per parte resistente
“Nel Merito:
- Affidarsi in modo condiviso ad entrambi i genitori la figlia minore , Per_1
con collocazione prevalente della stessa, presso la madre;
- Prevedersi che il padre terrà con sé la figlia a weekend alterni, dall'uscita da scuola del venerdì, ovvero dalle ore 15.00 nelle giornate in cui Per_1
non va a scuola, alla domenica sera ad ore 20.30 (il padre preleverà la minore il venerdì all'uscita da scuola, o presso la casa famigliare nei giorni in cui non va a scuola, e provvederà alla riconsegna della stessa Per_1
presso la casa famigliare la domenica sera dopo cena ad ore 20.30), e nella giornata di mercoledì dall'uscita di scuola, ovvero dalle 15.00 nei giorni in cui non c'è scuola, alle 20.30 (con prelievi e riconsegne sempre a carico del padre).
- Prevedersi che, nelle settimane con il week end di competenza della madre, il padre terrà con sé la figlia nella giornata di mercoledì dall'uscita di scuola, ovvero dalle 15.00 nei giorni in cui non c'è scuola, sino alle 20.30 e dal venerdì dalle ore 17.30 al sabato mattina alle ore 9.30 (con prelievi e riconsegne sempre a carico del padre).
- Prevedersi che ciascun genitore terrà con sé la figlia durante le vacanze estive per tre settimane, di cui almeno due consecutive, in periodi da programmarsi di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno;
- Prevedersi che il padre terrà con sé la minore sette giorni continuativi durante il periodo di vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, alternando i genitori, annualmente, la settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 06 gennaio e le festività religiose del periodo pasquale;
verrà altresì alternato tra i genitori il giorno del compleanno di
; Per_1
- Porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della minore, l'importo Pt_1
mensile di euro 400,00, importo da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese
e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Darsi atto che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
- Porsi a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia, da 3 individuarsi e disciplinarsi secondo quanto previsto dal Protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di
Udine, protocollato al n. 3477 del 28.08.2015 del Tribunale di Udine.
- Darsi atto che delle detrazioni familiari per figli a carico beneficeranno entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno.
Spese legali rifuse in caso di opposizione.
In via istruttoria: se ritenuto opportuno per quanto in atti, disporsi CTU in ordine alla capacità genitoriale delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 e regolarmente notificato,
[...]
premesso di aver intrapreso una convivenza more uxorio con Pt_1
e che dalla loro unione era nata nel giugno 2019 la figlia Controparte_1
(riconosciuta da entrambi i genitori), ha adito l'intestato Tribunale al Per_1
fine di ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della minore, esponendo, in particolare, che: dopo qualche mese dall'inizio della loro relazione, ella aveva scoperto che il compagno era dedito al gioco d'azzardo, al quale destinava tutte le proprie risorse economiche;
nel corso degli anni, il vizio del gioco aveva creato crescenti attriti nella coppia e il resistente si era dimostrato sempre più geloso, irrispettoso e maltrattante nei confronti della compagna;
in data
27.12.23, la sporgeva denuncia nei confronti dell' per i Pt_1 CP_1
maltrattamenti subiti in data 29.10.2023; dalla querela prese avvio un procedimento penale per il reato ex art. 572, comma 2, c.p., nell'ambito del quale veniva disposta, a carico dell'odierno resistente, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla compagna e alla figlia, salvo incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali.
Ciò premesso, la hiedeva l'emissione dei provvedimenti indifferibili Pt_1 ex art. 473-bis.15 c.p.c. e in particolare: l'affidamento esclusivo della minore a sé, con diritto di visita paterno solo in modalità presenziata/protetta; la presa in carico di tutto il nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
l'obbligo del di versarle, per il mantenimento ordinario di , un CP_1 Per_1
assegno mensile pari ad euro 600,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie. 4 Il giudice assegnatario del fascicolo, tenuto conto dell'ordinanza dd.
10.01.2024 emessa dal GIP di Udine con la quale era stata applicata nei confronti del resistente la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento all'ex compagna e anche alla figlia minore e di comunicazione con le stesse, provvedeva, con decreto dd. 29.01.2024, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., disponendo, inaudita altera parte:
l'affidamento esclusivo di alla madre;
che il padre avesse Per_1
diritto/dovere di incontrare la figlia solo previa autorizzazione della competente autorità penale e comunque solo in presenza del personale dei
Servizi Sociali;
l'immediata presa in carico di tutto il nucleo familiare, per monitoraggio e controllo e per l'organizzazione delle visite protette, da parte dei Servizi Sociali;
l'assegnazione della casa familiare alla Pt_1
Il resistente si è costituito regolarmente in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti rappresentata dalla ricorrente e chiedendo, in sintesi:
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre ed ampio diritto di visita paterno;
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della minore, l'importo mensile di euro 350,00, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Le misure adottate dal giudice relatore in via indifferibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.15 c.p.c. venivano confermate all'esito dell'udienza del 19.02.2024; con ordinanza dd. 20.02.2024, inoltre, considerata la disponibilità manifestata dall' tramite il proprio difensore, il giudice CP_1 istruttore disponeva l'obbligo a carico del padre di versare alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 400,00; le spese straordinarie, nell'interesse della minore, venivano, invece, ripartite al 50% tra le parti.
Il procedimento penale a carico del resistente si concludeva, nelle more, con sentenza di patteggiamento depositata in data 29.04.2024 (v. doc. 10 parte resistente).
La causa è stata istruita documentalmente e, in particolare, mediante l'acquisizione di plurime relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali e del Consultorio Familiare;
sono inoltre state periodicamente sentite
5 le parti direttamente dal giudice nel corso delle varie udienze che si sono svolte.
Con ordinanza dd. 24.07.2024, il giudice, fermo il regime di affidamento, collocamento e mantenimento della minore già adottato, disponeva una graduale liberalizzazione delle visite padre-figlia, pur sempre sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali, tenuto conto del buon andamento delle stesse e del forte legame affettivo emerso tra l' e la minore . CP_1 Per_1
Infine, il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, calendarizzava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al giorno 5.6.2025, concedendo alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
Nel corso di quest'ultima udienza, come emerge dal verbale, le parti sono riuscite a trovare un accordo complessivo in ordine al mantenimento, ordinario e straordinario, di : come da conclusioni congiunte Per_1
rassegnate da entrambe le difese, il sig. si è dunque impegnato a CP_1
versare alla sig.ra un assegno di mantenimento ordinario per Pt_1
pari ad euro 400,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria Per_1
annuale in base agli indici ISTAT;
inoltre, i genitori hanno pattuito di ripartire le spese straordinarie, comprendendovi anche i costi della mensa e l'importo della retta scolastica per la scuola elementare di Buttrio, al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, confermando altresì
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale alla mamma in qualità di genitore prevalentemente collocatario.
Questo Collegio dovrà, pertanto, a questo punto pronunciarsi esclusivamente con riferimento al regime di affidamento della minore e alla calendarizzazione delle visite padre-figlia, fermo restando l'accordo sul collocamento prevalente della stessa presso la sig.ra e, Pt_1 conseguentemente, sull'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Remanzacco.
***
Ebbene, il Collegio reputa maggiormente conforme agli interessi superiori di disporre, quantomeno allo stato, l'affidamento esclusivo della Per_1
minore alla madre, con riconoscimento, nondimeno, del diritto/dovere in capo ad entrambi i genitori di assumere insieme tutte le decisioni di maggior 6 importanza a tutela della figlia (a titolo esemplificativo: in ambito medico- sanitario-terapeutico, educativo, religioso, scolastico…).
Tale decisione non deve essere interpretata in funzione punitiva, assumendo piuttosto il significato di un monito al resistente affinché egli inizi seriamente a lavorare su se stesso per addivenire ad una più profonda consapevolezza circa il grave disvalore giuridico e morale delle condotte assunte nei riguardi dell'ex compagna anche dinnanzi alla figlia (condotte, invece, purtroppo costantemente minimizzate nel corso del giudizio: cfr. infra), nonché per rendersi maggiormente maturo nelle dinamiche emotive e relazionali sia con (il sig. come si vedrà, è un padre Per_1 CP_1
affettuoso che, tuttavia, mostra alcune difficoltà nelle competenze normative-educative) che con l'ex compagna (verso la quale, invece, persino nel corso del giudizio e nonostante i gravi fatti per i quali egli ha ritenuto di patteggiare in sede penale, ha più volte assunto comportamenti inadeguati e financo provocatori ed offensivi, tali da precludere un esercizio
“sano”, rispettoso ed equilibrato della bigenitorialità).
Deve ricordarsi, infatti, che il sig. ha patteggiato la pena di 1 anno e CP_1
10 mesi di reclusione per aver maltrattato, tra il 2022 e l'ottobre 2023, la convivente, anche alla presenza della figlia minorenne (la Per_1
motivazione della sentenza riporta che la figlia ha assistito ad un unico episodio, senza specificare quale, ancorchè nel capo di imputazione vengano descritti plurimi episodi di violenza assistita), al fine di costringerla ad assecondare il proprio vizio del gioco, percuotendola, minacciandola ed umiliandola con espressioni “puttana, troia, fottuto cesso, cogliona, schifosa”. Nello specifico, la è stata più volte spinta contro un muro Pt_1
e schiaffeggiata, colpita con calci e pugni, nonché con il lancio di un telecomando.
Relativamente a tali fatti, il sig. ha sostenuto dinnanzi ai Servizi CP_1
Sociali che la compagna avesse “amplificato i fatti: su 10 anni di relazione
ha portato come prova 4 screen shot e 4 foto”, pur ammettendo, Pt_1
subito dopo, come fosse capitato, in effetti, di averla allontanata con uno schiaffo al rientro dalle serate di gioco (relazione dd. 10 aprile 2024).
Dopo un iniziale momento in cui il resistente ha provocato l'ex compagna sottoponendole, in modo inopportuno, l'ipotesi di una ripresa della loro 7 relazione (messaggi luglio 2024) – ipotesi sempre categoricamente esclusa dalla – la messaggistica successiva (in particolare quella Pt_1 riconducibile ad ottobre 2024) dimostra chiaramente come l abbia CP_1 incolpato ed incolpi tuttora l'ex compagna di averlo denunciato e di avergli,
a suo dire, “portato via” (accusa assolutamente pretestuosa e Per_1
infondata, specie alla luce del comportamento materno, che è sempre stato rispettoso dell'altra figura genitoriale e del legame con la figlia: cfr. infra).
Inoltre, i messaggi depositati attestano l'assenza di qualsiasi vaglio autocritico della situazione, giuridica e familiare, in essere. Si riportano, letteralmente, alcuni stralci: “…la bambina che non meritava tutto questo situazione. Mi fai morire dentro. Io di mio sono buono sempre stato con tutti
o voglio sempre di aiutare il prossimo….Tu non sei la madona ai le tue colpe…Che cazo ai subito….Vergognati…Ma va cagare. Non rompermi più.
Renditi conto cosa mi ai fatto per 2 soldi del cazo”.
Il resistente ha continuato a non comprendere che le condotte assunte verso la ricorrente hanno senz'altro un peso nella decisione del regime di affidamento di . Per_1
A tal proposito, l'art. 31 della Convenzione di Istanbul impone al giudice di tenere conto dei fatti di violenza nell'adozione delle decisioni sulla “custodia”
e sul diritto di visita della prole minorenne.
Nel caso di specie, da un lato, la bambina ha già manifestato un certo disagio nei riguardi delle figure maschili (si veda la relazione dd. 8.11.2024
e quanto riferito dalla madre in udienza e agli assistenti sociali, secondo cui ha espresso la volontà di non frequentare il corso di nuoto per la Per_1
presenza di un istruttore di sesso maschile: relazione dd. 13.11.2024), probabilmente riconducibile agli episodi di violenza ai quali ella ha assistito in danno della madre per mano paterna.
Dall'altro lato, e soprattutto, è evidente che il rapporto ancora oggi fortemente squilibrato, sotto il profilo emotivo, tra le parti costituisce un ostacolo ad un pieno, paritario e funzionale esercizio della bigenitorialità nell'interesse di . Per_1
Al riguardo, si osserva quanto segue.
L' ha continuato a porsi verso l'ex compagna, ma anche, in verità, nei CP_1
riguardi del Tribunale, in modo prepotente ed arrogante, assumendo spesso 8 toni ed atteggiamenti poco rispettosi sia degli interlocutori che, più in generale, della cornice giudiziaria.
A mero titolo esemplificativo, si ricorda che:
-all'udienza dd. 31.03.2025 il resistente ha dichiarato che, nonostante la manifestata disponibilità a pagare la retta scolastica di , non Per_1
intendeva più farlo, per mere evidenti ragioni rivendicative del proprio asserito diritto di ampliamento delle visite;
-le plurime richieste attoree di spostamento della residenza anagrafica
(anche per l'accesso ai contributi pubblici) sono state soddisfatte solo allorquando la difesa ha minacciato la richiesta di provvedimenti sanzionatori nel corso dell'udienza dd. 23.07.2024;
-anche nel corso dell'ultima udienza, è emerso come il resistente abbia cercato di fare pressioni sull'ex compagna affinché non riferisse alla propria avvocata il mancato pagamento dell'ultima mensilità dell'assegno di mantenimento per;
Per_1
-dalla relazione dd. 13.11.2024 dei Servizi Sociali si apprende che la sig.ra aveva riferito agli operatori delle reiterate richieste dell'ex Pt_1
compagno di vedere la bambina al di fuori dei percorsi stabiliti dal Tribunale
(si veda in particolare la mail trasmessa in data 20.08.2024 dalla ricorrente ai Servizi, dalla quale si evincono i toni aggressivi assunti dall'ex compagno in suo danno: “Aprimi le chiamate dio porco…Mi ai rovinato la bambina o trovato tutto un necessario nel telefono vecchio per andare a denunciarmi.
Chiamami”). L' all'incirca nello stesso periodo, ha inoltre cercato di CP_1
comprendere se la ricorrente avesse intrapreso nuove relazioni sentimentali
(cfr. messaggi dd. 25.10.2024: Non ai ancora trovato. Strano. Trovato cosa.
Il tuo uomo ideale);
-anche di recente la a lamentato il fatto che il padre, alla presenza Pt_1
della bambina, la invita a bere un caffè assieme o a pranzare assieme (cfr. relazione dd. 28.05.2025).
La sig.ra verso la quale non è mai né stata allegata né è emersa Pt_1
alcuna criticità in merito alle sue capacità genitoriali (di accudimento, morale e materiale, e di educazione di ), neppure sotto il profilo della Per_1 funzione triadica (avendo ella, fin dall'inizio del procedimento, riconosciuto e valorizzato il profondo legame d'affetto tra il padre e la figlia e non 9 essendosi mai opposta ad una graduale implementazione ed anche liberalizzazione delle visite, anche fattivamente operando per agevolare i momenti di incontro tra e l ad esempio cambiando il Per_1 CP_1
maneggio per permettere alla figlia di incontrare il padre il sabato pomeriggio), ha comunque manifestato più volte nel corso del procedimento la propria insofferenza rispetto agli agiti dell'ex compagno, la cui intemperanza (che spesso tende a tramutarsi in arroganza e prepotenza) non riesce a comprendere e rispettare le esigenze di maggior distanza e pacatezza nei toni più volte manifestate dalla ex compagna.
La sig.ra sta da tempo affrontando, con un forte investimento di Pt_1
risorse personali ed una fatica emotiva che è stato possibile percepire direttamente dal giudice istruttore nel corso delle udienze, un percorso di supporto psicologico per la rielaborazione dei propri vissuti e per la gestione dell'ansia che ancora oggi le provocano i contatti, anche solo telefonici, con l'ex compagno (cfr. relazione psicoterapeuta sub doc. 50).
E' proprio l'assenza di una piena serenità ed equidistanza tra i genitori, riconducibile ai vissuti di violenza domestica, ad impedire, allo stato, un pieno esercizio fluido, funzionale ed equilibrato della bigenitorialità: ciò non esclude che i genitori debbano continuare, come del resto stanno già facendo, a confrontarsi su tutti gli aspetti di maggior rilevanza per e Per_1
ad assumere insieme le decisioni più importanti per la bambina (come è avvenuto nel caso dell'iscrizione di alle scuole elementari). Per_1
Va poi aggiunto che il sig. nonostante le plurime sollecitazioni anche CP_1
verbali del giudice relatore, a differenza della sig.ra non si è mai Pt_1
impegnato in un serio percorso di supporto alla bigenitorialità e solo recentemente, al limite della chiusura del giudizio, ha intrapreso degli incontri di gruppo presso il locale Consultorio. Percorsi, questi, la cui necessità appare, invece, evidente, tenuto conto delle difficoltà in cui spesso il padre incappa nel gestire alcuni comportamenti capricciosi e alcune frustrazioni della figlia, non essendo ancora maturo, come riportato dagli assistenti sociali, nell'esercizio della funzione normativa-educativa; nondimeno, va dato atto dell'impegno che il sig. sta concretamente CP_1 dimostrando nell'affrontare tali limiti, seguendo le indicazioni di volta in volta offerte dall'educatrice. 10 Mancano, infine, anche dei riscontri effettivi sotto il profilo della gestione della ludopatia, avendo sempre il sig. riferito di proseguire un CP_1
percorso di supporto in forma privata, senza accessi al SerT di riferimento
(la problematica appare, tuttavia, ancora attuale alla luce dei plurimi prelievi ricavabili dai movimenti bancari del 2024).
Tutti questi elementi inducono, pertanto, questo Collegio a confermare l'affidamento esclusivo della minore alla madre e impongono, altresì, una certa gradualità nell'ampliamento del diritto di visita paterno e nell'introduzione anche dei pernotti della figlia presso la nuova abitazione del padre (abitazione che, ad oggi, non prevede neppure una vera e propria camera da letto per : il sig. ha dichiarato che dormirà Per_1 CP_1 Per_1
nella camera da letto attualmente a lui destinata, mentre il padre monterà un piccolo letto, già acquistato ma non ancora allestito, nel soggiorno).
Tenuto conto del fatto che le visite padre-figlia hanno, sin dall'inizio, avuto un andamento molto positivo e considerato il profondo legame affettivo emerso fin da subito tra la figlia ed il padre (riconosciuto più volte anche dalla madre stessa), si ritiene che i tempi siano maturi per la piena liberalizzazione degli incontri: liberalizzazione che si è ormai quasi del tutto completata, sotto il costante monitoraggio dei Servizi, essendo da novembre 2024 prevista la figura dell'educatrice solo per la prima parte dell'incontro di con il padre nella giornata del mercoledì, mentre da Per_1
aprile 2025 si svolgono gli incontri liberi del sabato, che i genitori gestiscono in autonomia.
Pertanto, può stabilirsi il diritto del padre di vedere e tenere con sé Per_1
il mercoledì pomeriggio, andando a prenderla a scuola (o, nei periodi non scolastici, dalla madre o altra figura di riferimento alle ore 15.00) e riportandola dalla madre entro le ore 20.30 a cena consumata: al riguardo, tenuto conto delle criticità evidenziate dalla madre, si invita il padre a prediligere la preparazione e la consumazione di cibi in ambiente domestico, scelta maggiormente salutare per la bambina (ricorrendo solo in via eccezionale a soluzioni come Mac Donald o pizzerie).
Inoltre, a fine settimana alterni, va garantito il diritto/dovere del padre di tenere con sé dalle ore 10.00 del sabato sino alla domenica Per_1
(pernotto compreso) con rientro entro le ore 19.30 a casa della mamma (in 11 modo che possa cenare con la mamma e prepararsi per l'inizio della Per_1 settimana, specie in vista dell'inizio imminente ed impegnativo delle scuole elementari).
Si ritiene di dover evidenziare che l'opportunità di tale gradualità non è legata solo a tutte le criticità emerse in ordine alle capacità genitoriali paterne ma anche al fatto che , in base alla sua tenera età, dovrà Per_1
abituarsi a questa nuova routine e, in particolare, a trascorrere più tempo lontana dalla figura genitoriale di riferimento, ossia la mamma, in un ambiente domestico che, oltre a non essere ad oggi – secondo quanto riportato dalle relazioni dei Servizi – particolarmente accogliente, non le è comunque ancora familiare e verso il quale, peraltro, ha già espresso qualche perplessità (“Inizialmente la minore aveva sviluppato delle fantasie nei confronti dell'abitazione del padre, che sono rimaste un po' deluse di fronte alla realtà; la bambina ha dimostrato di riuscire comunque a elaborarle”: cfr. relazione dd.
8.11.2024. Va evidenziato, invero, che l'abitazione che il padre ha reperito non prevede una vera e propria camera da letto per la figlia, ma si compone di una sola camera, di un soggiorno con cucina, bagno, corridoio e piccolo giardino).
In ogni caso, è doveroso attribuire ai Servizi Sociali il compito di vigilare sull'introduzione del pernotto del sabato sulla domenica presso la casa paterna e di intervenire, ove necessario, in funzione agevolatrice e di mediazione tra genitori laddove dovessero insorgere delle difficoltà legate alle condizioni emotive di : si ammonisce espressamente il sig. Per_1
a tenere conto delle esigenze della figlia e a rispettare quindi CP_1
l'eventuale volontà della stessa di evitare il rispetto rigoroso del pernotto del sabato. Laddove, per motivi legati ad eventuali manifestazioni di disagio di
, i pernotti non dovessero attuarsi, comunque il padre avrà Per_1
diritto/dovere di tenere con sé la figlia a fine settimana alterni il sabato dalle ore 10.00 fino alle ore 20.30 (cena consumata) e la domenica dalle ore
10.00 fino alle ore 19.30 (con riconsegna alla mamma per cena).
I pernotti del sabato potranno avviarsi solo dopo che i Servizi Sociali avranno accertato le condizioni di idoneità del contesto abitativo del sig.
(mediante uno specifico accesso domiciliare) e in particolare la CP_1
12 predisposizione di un letto e di uno spazio dedicato esclusivamente a per la notte. Per_1
Inoltre, laddove dovesse reagire positivamente a questa Per_1
calendarizzazione e i rapporti delle parti siano maggiormente distesi e rispettosi l'un verso l'altra, entro il termine di 3 mesi dall'avvio dei pernotti dovrà introdursi anche un secondo pomeriggio infrasettimanale (nella giornata di venerdì oppure nell'altra giornata concordata tra le parti, sempre dall'uscita da scuola o, nel caso in cui non ci sia scuola, dalle ore 15.00 con onere di prelievo da parte del padre a scuola oppure dalla madre e con riconsegna alla madre entro le 20.30 dello stesso giorno a cena consumata) nella settimana che termina con fine settimana di competenza materna.
Si escludono, al momento, ulteriori pernotti infrasettimanali, tenuto conto dell'età di e delle importanti e stressanti novità che la stessa dovrà Per_1 affrontare nell'immediato futuro (ingresso alla scuola elementare).
Tuttavia, a seguito dell'introduzione del secondo pomeriggio infrasettimanale nelle settimane che terminano con week end di competenza materna, laddove l'andamento delle visite sia positivo, potrà essere introdotto, sotto il costante monitoraggio dei Servizi Sociali, un pernotto anche infrasettimanale, nella giornata da concordarsi tra le parti, eventualmente con l'assistenza degli operatori sociali, tenendo conto delle esigenze di svago e studio della minore e degli impegni lavorativi dei genitori.
Quanto alle vacanze estive, potrà trascorrere dieci giorni anche non Per_1
consecutivi con il padre, con onere del sig. di comunicare e CP_1
concordare con la madre il periodo prescelto con un congruo anticipo. La madre potrà usufruire durante il periodo estivo di 15 giorni anche non consecutivi, che dovrà egualmente comunicare con congruo anticipo al padre.
Infine, risultano accoglibili le richieste del resistente in punto riparto delle vacanze natalizie e pasquali, nonché della giornata di compleanno di
, in quanto i periodi sono equamente distribuiti tra i genitori. Per_1
***
Considerata la delicatezza e la particolare complessità delle questioni trattate (affidamento e collocamento prole minorenne), nonché il fatto che 13 le parti sono riuscite ad addivenire ad un accordo su tutte le questioni economiche controverse, essendoci, per il resto, soccombenza reciproca rispetto alle domande svolte in ordine al regime di affidamento e visite padre-figlia, si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sig.ra Per_1
con la precisazione che tutte le decisioni di maggiore Parte_1
rilevanza per la bambina (ad esempio in ambito educativo, religioso, medico-sanitario-terapeutico) dovranno comunque essere assunte di concerto tra i due genitori;
2) assegna la casa familiare sita in Remanzacco (UD),
[...]
, alla madre, in ragione del collocamento Parte_2
prevalente della minore presso la figura genitoriale materna;
3) dispone che il padre abbia il diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia, a settimane alterne, dal sabato dalle ore 10.00 (prelevandola presso l'abitazione della madre) ovvero dal termine della scuola (laddove dal prossimo anno la bambina dovesse andare a scuola il sabato) con pernotto compreso e riportandola presso l'abitazione materna la domenica entro le ore 19.30, in modo che ceni con la mamma;
i pernotti Per_1
potranno avviarsi solo subordinatamente alla verifica da parte dei Servizi
Sociali dell'idoneità del contesto abitativo del sig. e in particolare CP_1 dell'avvenuta predisposizione di un letto e di uno spazio dedicato esclusivamente alla bambina ove la stessa possa trascorrere la notte;
4) dispone, in aggiunta alle previsioni del punto 3, che il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia anche tutti i mercoledì pomeriggio, andandola a prendere direttamente al termine dell'orario scolastico (oppure, nel caso in cui non ci sia scuola, andandola a prendere presso l'abitazione materna o di altra figura di riferimento alle ore 15.00) e riportandola dalla mamma entro le ore 20.30 a cena già consumata;
dopo 14 3 mesi dall'introduzione dei pernotti paterni del sabato e a condizione che l'andamento delle visite prosegua positivamente, il papà potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia un altro pomeriggio infrasettimanale (nella giornata del venerdì o altra da concordarsi tra le parti), in aggiunta al mercoledì pomeriggio, nelle settimane che terminano con week end di competenza materna (sempre rispettando gli stessi orari: dal termine dell'orario scolastico oppure, se non c'è scuola, dalle ore 15.00, con onere di riaccompagnamento presso la mamma entro le 20.30 a cena consumata); successivamente all'introduzione del secondo pomeriggio infrasettimanale, in base all'andamento delle visite e alle condizioni emotive di , potrà introdursi, comunque sotto il costante Per_1
monitoraggio dei Servizi Sociali, anche un pernotto infrasettimanale fisso, nella giornata da individuarsi, con il supporto degli assistenti sociali, in base alle esigenze di studio e svago della minore e degli impegni lavorativi delle parti;
5) dispone che il padre abbia diritto/dovere di tenere con sé la figlia, durante le vacanze estive, per un periodo di 10 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi con congruo anticipo alla madre;
dispone che la madre abbia diritto di trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con la figlia durante il periodo estivo, sempre con l'obbligo di preventiva comunicazione al padre;
6) dispone che ciascun genitore tenga con sé sette giorni Per_1
consecutivi durante il periodo di vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, alternandosi, annualmente, la settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio e le festività religiose nel periodo pasquale;
verrà altresì alternato annualmente il giorno del compleanno di , fermo restando, tuttavia, l'obbligo del genitore in Per_1
quel momento collocatario di garantire almeno una visita in quel giorno dell'altro genitore alla figlia festeggiata;
7) pone, a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni CP_1
mese, alla sig.ra , per il mantenimento ordinario di , Parte_1 Per_1
un assegno mensile pari ad euro 400,00, oltre a rivalutazione annuale ex indici ISTAT;
8) pone, a carico del sig. l'obbligo di pagamento del 70% delle spese CP_1
straordinarie da sostenersi per la minore, come individuate nel Protocollo 15 in uso presso il Tribunale di Udine, con la precisazione che, in deroga al
Protocollo richiamato, tra le spese straordinarie devono intendersi ricompresi anche i costi per la mensa scolastica e la retta scolastica per l'iscrizione di alla scuola elementare “Danieli” di Buttrio (UD); Per_1
pone il restante 30% delle spese straordinarie a carico della madre, sig.ra
Pt_1
9) dispone che l'Assegno Unico Universale sia attribuito integralmente dalla madre;
10) dispone la prosecuzione della presa in carico, per vigilanza e supporto, di tutto il nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio
Familiare competenti per l'Ambito Territoriale del Comune di
Remanzacco; dispone, in particolare, che i Servizi Sociali continuino a monitorare l'andamento delle relazioni tra genitori (intervenendo, eventualmente, in funzione di supporto) e l'andamento della calendarizzazione degli incontri padre-figlia, specie in ordine all'introduzione dei pernotti e alle condizioni psico-fisiche ed emotive di
, nonché alle sue esigenze circa le modalità di frequentazione dei Per_1
genitori, suggerendo alle parti le strategie migliori da seguire nell'interazione con e le eventuali modifiche di natura pratico- Per_1
organizzativa da apportare, con il loro consenso, anche rispetto alla calendarizzazione del diritto di visita;
11) invita espressamente il sig. a seguire tutte le indicazioni e i CP_1
suggerimenti offerti dai Servizi Sociali e dal Consultorio Familiare, specie in ordine alla gestione delle esigenze pratiche e quotidiane di nei Per_1
giorni di propria competenza e allo sviluppo delle proprie competenze contenitive e normative verso la bambina; invita altresì il sig. ad CP_1
intraprendere un serio percorso di supporto alla genitorialità in formato individuale;
12) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali e al Consultorio Familiare competenti per l'Ambito Territoriale del Comune di Remanzacco (UD).
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Fabio Luongo dott.ssa Elisabetta Sartor 16