Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02061/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02125/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2125 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Luparello Giuseppa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della cartella di pagamento 079 2021 00063312 69 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 21/09/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Azienda Agricola Luparello Giuseppa il 2/1/2023:
per l'annullamento
dell'Intimazione di pagamento 079 2022 90039570 19/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 18/10/2022 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso in epigrafe è stato proposto dal produttore Azienda agricola Luparello per l’annullamento della cartella di pagamento Ader n. 079 2021 00063312 69 000, a mezzo della quale veniva richiesto il pagamento del prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2007/08 e, con motivi aggiunti, è stato chiesto pure l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 079 2022 90039570 19/000.
Come evidenziato nella memoria difensiva dell’amministrazione, con sentenza n. 1672/2025 del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso proposto sempre avverso il prelievo supplementare dello stesso anno, onerando Agea di rideterminarsi sulle quote di prelievo supplementare dovuto. La difesa erariale ha quindi esposto che sta provvedendo al discarico della cartella e dell’intimazione di pagamento impugnate in questa sede e sta procedendo alla rideterminazione degli importi dovuti, che saranno successivamente comunicati al produttore.
Con memoria di replica depositata il 7 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente ha preso atto della dichiarazione di Agea e pertanto ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 29 maggio 2025.
Alla luce delle dichiarazioni delle parti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché gli atti impugnati in questa sede sono oggetto di discarico e le somme dovute saranno rideterminate con nuovi atti, che potranno essere impugnati, eventualmente anche in sede di ottemperanza qualora ne ricorrano i presupposti.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione della limitata attività difensiva svolta dalle parti e della risalenza nel tempo della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO