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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1053/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 1053/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
NO BI, elettivamente domiciliato in Terni – Corso del Popolo 79, presso lo studio dell'avvocato Chiara Massarini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente - E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1 Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1
Terni, Via Turati 18/20
-resistente-
OGGETTO: infortunio revisione maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2023 e ritualmente notificato, NO BI ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di vedersi ripristinato il danno alla propria integrità psicofisica nella misura del 18% in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 31/01/2011, con condanna dell' al pagamento della relativa indennità e/o rendita oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto di svolgere attualmente la mansione di collaboratrice scolastica e che in data
31.01.2011 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro, riportando la frattura della falange intermedia III° dito mano destra e della falange ungueale del II°dito della mano destra;
che l' , riconosciuta la CP_1 natura di infortunio sul lavoro dell'evento, con nota del 31.01.2012, comunicava all'assicurato di riscontrare una menomazione all'integrità psico-fisica pari al 10% per “esiti di frattura della falange intermedia del terzo dito della mano destra e della falange ungueale del secondo dito della mano destra”(cfr. All.to 1 al ricorso) riconoscendo un danno biologico complessivo pari al 18% ottenuto cumulando il predetto grado di invalidità permanente del 10% con le invalidità riconosciute per i postumi di altro infortunio occorso al ricorrente nel 2010 in misura pari all'8% (“esiti strumentali di frattura pluriframmentata del bacino con limitazione funzionale dei movimenti dell'anca destra ai gradi estremi”);che l' in sede di revisione del CP_1 novembre 2018 confermava la precedente valutazione, mentre alla revisione del 31/01/2022 riduceva dal 10% al 5% la valutazione per
“esiti di frattura della falange intermedia del terzo dito della mano destra e della falange ungueale del secondo dito della mano destra- grado accertato”, mantenendo invariata la valutazione per gli esiti infortunistici di frattura del bacino nella percentuale dell'8%, riducendo il grado di menomazione all'integrità psicofisica assunto ai sensi degli artt. 13 D.lgs. 38/2000 al 12%; avverso tale valutazione il ricorrente, proponeva opposizione cui conseguiva l'espletamento di una collegiale medica che si concludeva con esito negativo in quanto l' confermava il parere già espresso (Cfr. all. 3) alla revisione del CP_1 novembre 2018 veniva confermata la precedente valutazione.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ritenendo la
[...] richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico permanente del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico-legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante, sostenendo la correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa (18% per esiti infortunio) in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000, chiedeva, il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale, al fine di valutare l'entità dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio occorso alla lavoratrice in data 31.01.2011, quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Occorre premettere in fatto che parte ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro nel 2011 rispetto al quale l' ha riconosciuto un danno CP_1 biologico pari al 10% per” frattura della falange intermedia III° dito mano destra e della falange ungueale del II° dito mano destra” che cumulato con la preesistente menomazione dell'integrità psico-fisica dell'8% “frattura del bacino” per infortunio del 2010, e non oggetto di revisione e contestazione nel presente giudizio, portava ad un grado di menomazione complessiva del18%.
Tuttavia, in seguito alla visita disposta per la revisione in data 31.01.2022 l' riduceva dal 10% al 5% in termini di danno CP_1 biologico la percentuale per “esiti di frattura della falange intermedia del terzo dito della mano destra e della falange ungueale del secondo dito della mano destra-grado accertato”, mentre parte ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' chiedendo che venisse CP_1 accertato il ripristino del danno alla propria integrità psico-fisica, conseguente all'infortunio sul lavoro occorso alla stessa nell'anno 2011 nella misura complessiva del 18%.
Il perito nominato, Dott. , dopo attento esame del Persona_2 quadro clinico della ricorrente, valutato alla luce degli esami strumentali dalla stessa eseguiti, ha accertato che la ricorrente in conseguenza dell'infortunio lavorativo della frattura del bacino del 2010 ha riportato “esiti di frattura della branca ileo ed ischio – publica di destra con segni di coxartrosi e con riduzione degli spazi articolari coxo femorali bilateralmente”; mentre per quanto concerne l'infortunio lavorativo del 31.01.2011 ha riportato “esiti clinici e strumentali di frattura della falange intermedia III° dito mano destra del 31.01.2011 con recente attuale riscontro radiologico del 18.01.2022 di segni diffusi di artrosi, rizoartrosi, irregolarità del profilo dell'apice della falange ungueale, del II° dito ed irregolarità del profilo del III distale della falange intermedia del III dito sul versante ulnare, reperti già presenti ed immodificati rispetto ad un precedente controllo del 2016(Cfr. consulenza in atti)” Pertanto, dall'espletata Ctu è emerso che gli esiti riportati dalla ricorrente a seguito dei predetti infortuni e accertati con gli esami radiologici (mano destra e bacino per anca destra e sinistra) del
18.01.2022 non si discostano da quelli rilevati dai precedenti esami diagnostici ai quali il ricorrente si è sottoposto nel 2016. L'ausiliario ha, infine, rilevato che alla ricorrente sono residuati i seguenti postumi permanenti: “limitazione dei movimenti di intrarotazione ed abduzione delle anche per ¼, incompleta chiusura a pugno con impaccio dei movimenti di presa e mantenimento degli oggetti con la mano destra (soggetto destrimane) ipovalidità del pinzamento, iposensibilità al tatto delle falangi distali del II° e III° dito” (Cfr consulenza in atti).
Orbene, il dott. , alla luce di quanto sopra evidenziato, Persona_2 facendo richiamo alle voci: -n. 263 “Anchilosi rettilinea dell'indice d.8%; - n. 264. “Anchilosi rettilinea del medio: d.5% (patologie concorrenti)- n. 272 criterio analogico “esiti di frattura femore con sfumata ripercussione articolare: fino a 8% patologia coesistente,” della tabella delle menomazioni di cui al Dlgs 38/2000, ha proceduto alla valutazione del danno biologico attuale quantificandolo nella misura del 18% del totale (cumulando la percentuale dell' 8% del DBP per gli esiti infortunistici sul bacino con la percentuale del 10% del DBP per gli esiti clinici e strumentali della frattura della falange intermedia III° dito mano destra e della falange ungueale del II° dito mano destra, applicando la formula riduttiva alle singole percentuali) con decorrenza dalla data di ripresa dell'attività lavorativa.
All'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Orbene, il metodo logico seguito dall'ausiliario appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) e b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 18%, con decorrenza dalla data della ripresa dell'attività lavorativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da NO BI nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. CP_1
n. 1053/2023, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)accerta e dichiara che la natura professionale dell'infortunio occorso in data 31/01/2011 e che dallo stesso è derivata alla ricorrente di una percentuale di danno biologico pari all'8% e, per effetto del cumulo con menomazioni pregresse (esiti di frattura della branca ileo ed ischio – publica di destra con segni di coxartrosi e con riduzione degli spazi articolari coxo femorali bilateralmente) complessivamente del 18% con decorrenza dalla data della ripresa dell'attività lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo al dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Lì 20 febbraio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 1053/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
NO BI, elettivamente domiciliato in Terni – Corso del Popolo 79, presso lo studio dell'avvocato Chiara Massarini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente - E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1 Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1
Terni, Via Turati 18/20
-resistente-
OGGETTO: infortunio revisione maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2023 e ritualmente notificato, NO BI ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di vedersi ripristinato il danno alla propria integrità psicofisica nella misura del 18% in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 31/01/2011, con condanna dell' al pagamento della relativa indennità e/o rendita oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto di svolgere attualmente la mansione di collaboratrice scolastica e che in data
31.01.2011 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro, riportando la frattura della falange intermedia III° dito mano destra e della falange ungueale del II°dito della mano destra;
che l' , riconosciuta la CP_1 natura di infortunio sul lavoro dell'evento, con nota del 31.01.2012, comunicava all'assicurato di riscontrare una menomazione all'integrità psico-fisica pari al 10% per “esiti di frattura della falange intermedia del terzo dito della mano destra e della falange ungueale del secondo dito della mano destra”(cfr. All.to 1 al ricorso) riconoscendo un danno biologico complessivo pari al 18% ottenuto cumulando il predetto grado di invalidità permanente del 10% con le invalidità riconosciute per i postumi di altro infortunio occorso al ricorrente nel 2010 in misura pari all'8% (“esiti strumentali di frattura pluriframmentata del bacino con limitazione funzionale dei movimenti dell'anca destra ai gradi estremi”);che l' in sede di revisione del CP_1 novembre 2018 confermava la precedente valutazione, mentre alla revisione del 31/01/2022 riduceva dal 10% al 5% la valutazione per
“esiti di frattura della falange intermedia del terzo dito della mano destra e della falange ungueale del secondo dito della mano destra- grado accertato”, mantenendo invariata la valutazione per gli esiti infortunistici di frattura del bacino nella percentuale dell'8%, riducendo il grado di menomazione all'integrità psicofisica assunto ai sensi degli artt. 13 D.lgs. 38/2000 al 12%; avverso tale valutazione il ricorrente, proponeva opposizione cui conseguiva l'espletamento di una collegiale medica che si concludeva con esito negativo in quanto l' confermava il parere già espresso (Cfr. all. 3) alla revisione del CP_1 novembre 2018 veniva confermata la precedente valutazione.
Si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ritenendo la
[...] richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico permanente del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico-legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante, sostenendo la correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa (18% per esiti infortunio) in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al Dlgs. 38/2000, chiedeva, il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale, al fine di valutare l'entità dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio occorso alla lavoratrice in data 31.01.2011, quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Occorre premettere in fatto che parte ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro nel 2011 rispetto al quale l' ha riconosciuto un danno CP_1 biologico pari al 10% per” frattura della falange intermedia III° dito mano destra e della falange ungueale del II° dito mano destra” che cumulato con la preesistente menomazione dell'integrità psico-fisica dell'8% “frattura del bacino” per infortunio del 2010, e non oggetto di revisione e contestazione nel presente giudizio, portava ad un grado di menomazione complessiva del18%.
Tuttavia, in seguito alla visita disposta per la revisione in data 31.01.2022 l' riduceva dal 10% al 5% in termini di danno CP_1 biologico la percentuale per “esiti di frattura della falange intermedia del terzo dito della mano destra e della falange ungueale del secondo dito della mano destra-grado accertato”, mentre parte ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' chiedendo che venisse CP_1 accertato il ripristino del danno alla propria integrità psico-fisica, conseguente all'infortunio sul lavoro occorso alla stessa nell'anno 2011 nella misura complessiva del 18%.
Il perito nominato, Dott. , dopo attento esame del Persona_2 quadro clinico della ricorrente, valutato alla luce degli esami strumentali dalla stessa eseguiti, ha accertato che la ricorrente in conseguenza dell'infortunio lavorativo della frattura del bacino del 2010 ha riportato “esiti di frattura della branca ileo ed ischio – publica di destra con segni di coxartrosi e con riduzione degli spazi articolari coxo femorali bilateralmente”; mentre per quanto concerne l'infortunio lavorativo del 31.01.2011 ha riportato “esiti clinici e strumentali di frattura della falange intermedia III° dito mano destra del 31.01.2011 con recente attuale riscontro radiologico del 18.01.2022 di segni diffusi di artrosi, rizoartrosi, irregolarità del profilo dell'apice della falange ungueale, del II° dito ed irregolarità del profilo del III distale della falange intermedia del III dito sul versante ulnare, reperti già presenti ed immodificati rispetto ad un precedente controllo del 2016(Cfr. consulenza in atti)” Pertanto, dall'espletata Ctu è emerso che gli esiti riportati dalla ricorrente a seguito dei predetti infortuni e accertati con gli esami radiologici (mano destra e bacino per anca destra e sinistra) del
18.01.2022 non si discostano da quelli rilevati dai precedenti esami diagnostici ai quali il ricorrente si è sottoposto nel 2016. L'ausiliario ha, infine, rilevato che alla ricorrente sono residuati i seguenti postumi permanenti: “limitazione dei movimenti di intrarotazione ed abduzione delle anche per ¼, incompleta chiusura a pugno con impaccio dei movimenti di presa e mantenimento degli oggetti con la mano destra (soggetto destrimane) ipovalidità del pinzamento, iposensibilità al tatto delle falangi distali del II° e III° dito” (Cfr consulenza in atti).
Orbene, il dott. , alla luce di quanto sopra evidenziato, Persona_2 facendo richiamo alle voci: -n. 263 “Anchilosi rettilinea dell'indice d.8%; - n. 264. “Anchilosi rettilinea del medio: d.5% (patologie concorrenti)- n. 272 criterio analogico “esiti di frattura femore con sfumata ripercussione articolare: fino a 8% patologia coesistente,” della tabella delle menomazioni di cui al Dlgs 38/2000, ha proceduto alla valutazione del danno biologico attuale quantificandolo nella misura del 18% del totale (cumulando la percentuale dell' 8% del DBP per gli esiti infortunistici sul bacino con la percentuale del 10% del DBP per gli esiti clinici e strumentali della frattura della falange intermedia III° dito mano destra e della falange ungueale del II° dito mano destra, applicando la formula riduttiva alle singole percentuali) con decorrenza dalla data di ripresa dell'attività lavorativa.
All'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Orbene, il metodo logico seguito dall'ausiliario appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) e b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 18%, con decorrenza dalla data della ripresa dell'attività lavorativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da NO BI nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. CP_1
n. 1053/2023, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)accerta e dichiara che la natura professionale dell'infortunio occorso in data 31/01/2011 e che dallo stesso è derivata alla ricorrente di una percentuale di danno biologico pari all'8% e, per effetto del cumulo con menomazioni pregresse (esiti di frattura della branca ileo ed ischio – publica di destra con segni di coxartrosi e con riduzione degli spazi articolari coxo femorali bilateralmente) complessivamente del 18% con decorrenza dalla data della ripresa dell'attività lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo al dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Lì 20 febbraio 2025
Il giudice
Michela Francorsi