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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2151/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Urso;
Parte_1
Ricorrente
E
(incorporante , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bavasso;
Resistente
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso Parte_1
terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 dell'11.5.2015, notificato il 25.52015, con il quale CP_2
ha sottoposto a vincolo presso tutte le somme a lui dovute fino a concorrenza
[...] Controparte_3 dell'importo di euro 31.017,28.
Il pignoramento presso terzi opposto è fondato su tre cartelle di pagamento (cartella n.
03420120022040659000, notificata il 13/06/2014; cartella n. 034220130013871000000, notificata il
13/06/2014; cartella n. 63412009549429000000, notificata il 27/06/2012) aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
pagina 1 di 4 A fondamento della spiegata opposizione, il ricorrente ha dedotto l'assoluta illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del pignoramento, in ragione del fatto che le cartelle esattoriali in virtù delle quali lo stesso è stato notificato sono relative a crediti vantati da nei confronti della Security Service Controparte_2
s.r.l. - società di cui il ricorrente è socio - che non possono essere azionati nei confronti dei singoli soci in ragione della c.d. autonomia patrimoniale perfetta propria delle società a responsabilità limitata;
ha concluso chiedendo la dichiarazione di illegittimità/nullità/inefficacia del pignoramento opposto.
Si è costituita in giudizio (incorporante , la Controparte_1 Controparte_2
quale, in via preliminare, ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione proposta in ragione del disposto dell'art. 57 D.P.R. 602/1973 e, nel merito, ha dedotto la genericità e tardività delle eccezioni svolte dal ricorrente, comunque relative ad aspetti inerenti al rapporto contributivo che non possono essere fatti valere nei confronti dell'agente della riscossione.
Tanto premesso si dà atto che, nelle more del presente giudizio e come documentato dal ricorrente, con riferimento alla cartella n. 03420120022040659000 è stato adottato dall Controparte_4
provvedimento di sgravio protocollo n. 2017S0404893 del 4.7.2017. L si è determinato allo CP_5
sgravio in ottemperanza alla sentenza n. 4464/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza, che ha annullato l'avviso di accertamento sotteso alla indicata cartella di pagamento. Mentre, per quel che riguarda la cartella n. 03420130013871000000, è intervenuta sentenza n. 1460/2020 della medesima Commissione, che, tuttavia, ha rigettato il ricorso proposto, confermando, per l'effetto, l'atto impugnato.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 26 settembre 2024 essa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è da ritenersi in parte inammissibile, mentre limitatamente al pignoramento intrapreso per il recupero del credito tributario oggetto di sgravio da parte dell' è cessata la materia CP_4 CP_4
del contendere.
Invero, atteso che il pignoramento opposto è fondato su cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, trova applicazione l'art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973 che dispone testualmente: “Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, b) le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
pagina 2 di 4 L'opposizione all'esecuzione, fondata unicamente sulla dedotta mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato (essendo stata l'esecuzione intrapresa per recuperare un credito vantato nei confronti della società e non del singolo socio, ) è dunque inammissibile. Parte_1
Ed invero, in tema di controversie relative a pretese tributarie attuate mediante atti esecutivi, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7822/2020, hanno individuato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, chiarendo che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr.
Cass. SS. UU. ordinanza n. 7822/2020).
Vi sono invece i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a quella parte della pretesa tributaria di cui alla cartella n. 03420120022040659000, oggetto di sgravio da parte dell successivamente all'avvio della procedura esecutiva ed in ottemperanza alla Controparte_4
sentenza della Commissione Tributaria che ha annullato l'avviso di accertamento sotteso alla stessa.
Ricorrono giusti motivi, in ragione del sostanziale e parziale accoglimento dell'opposizione, per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
- dichiara cessata la materia del contendere, limitatamente alla cartella n. 03420120022040659000 sulla quale il pignoramento opposto è in parte fondato;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Cosenza, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Manuela Gallo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Urso;
Parte_1
Ricorrente
E
(incorporante , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bavasso;
Resistente
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso Parte_1
terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 dell'11.5.2015, notificato il 25.52015, con il quale CP_2
ha sottoposto a vincolo presso tutte le somme a lui dovute fino a concorrenza
[...] Controparte_3 dell'importo di euro 31.017,28.
Il pignoramento presso terzi opposto è fondato su tre cartelle di pagamento (cartella n.
03420120022040659000, notificata il 13/06/2014; cartella n. 034220130013871000000, notificata il
13/06/2014; cartella n. 63412009549429000000, notificata il 27/06/2012) aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
pagina 1 di 4 A fondamento della spiegata opposizione, il ricorrente ha dedotto l'assoluta illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del pignoramento, in ragione del fatto che le cartelle esattoriali in virtù delle quali lo stesso è stato notificato sono relative a crediti vantati da nei confronti della Security Service Controparte_2
s.r.l. - società di cui il ricorrente è socio - che non possono essere azionati nei confronti dei singoli soci in ragione della c.d. autonomia patrimoniale perfetta propria delle società a responsabilità limitata;
ha concluso chiedendo la dichiarazione di illegittimità/nullità/inefficacia del pignoramento opposto.
Si è costituita in giudizio (incorporante , la Controparte_1 Controparte_2
quale, in via preliminare, ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione proposta in ragione del disposto dell'art. 57 D.P.R. 602/1973 e, nel merito, ha dedotto la genericità e tardività delle eccezioni svolte dal ricorrente, comunque relative ad aspetti inerenti al rapporto contributivo che non possono essere fatti valere nei confronti dell'agente della riscossione.
Tanto premesso si dà atto che, nelle more del presente giudizio e come documentato dal ricorrente, con riferimento alla cartella n. 03420120022040659000 è stato adottato dall Controparte_4
provvedimento di sgravio protocollo n. 2017S0404893 del 4.7.2017. L si è determinato allo CP_5
sgravio in ottemperanza alla sentenza n. 4464/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza, che ha annullato l'avviso di accertamento sotteso alla indicata cartella di pagamento. Mentre, per quel che riguarda la cartella n. 03420130013871000000, è intervenuta sentenza n. 1460/2020 della medesima Commissione, che, tuttavia, ha rigettato il ricorso proposto, confermando, per l'effetto, l'atto impugnato.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 26 settembre 2024 essa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è da ritenersi in parte inammissibile, mentre limitatamente al pignoramento intrapreso per il recupero del credito tributario oggetto di sgravio da parte dell' è cessata la materia CP_4 CP_4
del contendere.
Invero, atteso che il pignoramento opposto è fondato su cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, trova applicazione l'art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973 che dispone testualmente: “Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, b) le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
pagina 2 di 4 L'opposizione all'esecuzione, fondata unicamente sulla dedotta mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato (essendo stata l'esecuzione intrapresa per recuperare un credito vantato nei confronti della società e non del singolo socio, ) è dunque inammissibile. Parte_1
Ed invero, in tema di controversie relative a pretese tributarie attuate mediante atti esecutivi, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7822/2020, hanno individuato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, chiarendo che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr.
Cass. SS. UU. ordinanza n. 7822/2020).
Vi sono invece i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a quella parte della pretesa tributaria di cui alla cartella n. 03420120022040659000, oggetto di sgravio da parte dell successivamente all'avvio della procedura esecutiva ed in ottemperanza alla Controparte_4
sentenza della Commissione Tributaria che ha annullato l'avviso di accertamento sotteso alla stessa.
Ricorrono giusti motivi, in ragione del sostanziale e parziale accoglimento dell'opposizione, per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
- dichiara cessata la materia del contendere, limitatamente alla cartella n. 03420120022040659000 sulla quale il pignoramento opposto è in parte fondato;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Cosenza, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Manuela Gallo
pagina 4 di 4