Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 3589 del 28.10.2021/10.01.2022 Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Zingrillo Giudice ausiliario ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Spano e M. Valentini Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Salvo e Marcello Raho CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 10.06.2016, la proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 359 2016 0002183566 000, emesso dall' per il pagamento della somma CP_1 di € 203.693,54, dovuti a titolo di contributi alla gestione “Aziende con lavoratori dipendenti”, per il periodo 11/2009-10/2014, scaturente dagli addebiti contenuti nel verbale ispettivo prot. n. CP_1
4100.25/11/2014.0277987 del 15.02.2015. A sostegno della domanda eccepiva preliminarmente la nullità dell'avviso di addebito, per omessa motivazione, e la prescrizione estintiva dei crediti riferiti al periodo precedente il maggio 2011. Nel merito contestava la fondatezza degli addebiti mossi nel verbale di accertamento, in cui era stato contestato: A) “rettifica del livello di inquadramento contrattuale” per alcuni dipendenti con conseguente addebito delle differenze retributive e contributive calcolate sulla base delle retribuzioni superiori a quelle corrisposte, ritenute non corrispondenti all'inquadramento spettante in relazione alle effettive mansioni svolte. Inoltre, per le
1
CCNL CISAL del 30.12.2012, utilizzandolo anche ai fini della determinazione della retribuzione contributiva, nonostante che la non rientrasse tra le OO.SS. comparativamente più CP_2
rappresentative ai sensi della l.n. 389/89; B) “ulteriori irregolarità” scaturite dalla variazione dell'orario di lavoro operata per quattro dipendenti rispetto al libro unico;
C) addebiti vari relativi alla omessa registrazione di alcune giornate di lavoro, mancata erogazione degli scatti di anzianità, mancato adeguamento delle paghe contrattuali, mancata denuncia e retribuzione della giornata festiva del Santo patrono, discordanza tra il numero di giornate di lavoro registrato sul prospetto Presenze del Libro Unico e quelle contabilizzate per il mese di settembre 2010, mancata erogazione e contabilizzazione per l'anno 2014 dei ratei di 14° mensilità con riferimento a 33 dipendenti;
D)
“assenze ingiustificate” in relazione alla registrazione e denuncia all' di un numero di ore di CP_1
lavoro o giornate di lavoro inferiore a quelle previste dal CCNL, senza che tali assenze risultassero supportate da documentazione giustificativa prevista dalla legge o dal CCNL;
E) “recupero delle agevolazioni contributive” fruite ai sensi della l.n. 407/90. La società ricorrente contestava il contenuto del verbale ispettivo e chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità dell'avviso di addebito, con vittoria di spese e onorari di lite.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava gli avversi assunti, evidenziando, quanto all'eccepita CP_1
prescrizione, che il termine di prescrizione era stato interrotto con la notifica del verbale di interruzione dei termini del 9.12.2014. Richiamava, per il resto, il contenuto del verbale ispettivo e chiedeva il rigetto del ricorso.
Espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti e disposta consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente il ricorso annullando in parte l'avviso di addebito impugnato. In particolare, il Tribunale riteneva infondato l'addebito riportato alla lettera A del verbale di accertamento ispettivo, per la sola parte relativa alla “rettifica degli inquadramenti contrattuali” effettuati dalla società ai sensi del CCNL del 20.12.2010 (ritenendo indimostrato l'espletamento di mansioni diverse da quelle corrispondenti all'inquadramento contrattuale attribuito dalla società datrice di lavoro), nonché gli addebiti consequenziali, come quelli relativi al mancato adeguamento delle retribuzioni in busta paga rispetto agli aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva. Riteneva pure infondato l'addebito di cui alla lettera B del verbale di accertamento ispettivo, relativo alla variazione dell'orario di lavoro per alcuni dipendenti.
Rispetto agli addebiti riportati alla lettera C, riferiti a “mancata registrazione giornate di lavoro”,
e discordanza giornate di lavoro”, “discordanza giornate lavorate”, “scatti di Parte_2 anzianità”, e all'addebito riportato alla lettera D sotto la voce “assenze ingiustificate”, ne riteneva, invece, la fondatezza, richiamando (quanto all'addebito di cui alla lettera D) le norme di legge e i
2 principi di diritto espressi dalla Suprema Corte a proposito dell'inderogabilità del minimale contributivo. In ultimo, quanto alla contestata applicazione, da parte della società, a far data dall'1.04.2014, del CCNL del 30.12.2012 (contestazione contenuta nell'ultima parte della CP_2
lett. A del verbale ispettivo), riteneva che correttamente gli ispettori ne avessero escluso l'utilizzabilità ai fini della individuazione della retribuzione contributiva, in quanto la era stata CP_2 riconosciuta quale O.S. maggiormente rappresentativa solo con DPCM dell'8.08.2013, successivamente alla stipula del predetto CCNL. Pertanto, riteneva che, anche per il periodo successivo all'1.04.2014, dovesse trovare applicazione il CCNL Turismo del 20.02.2010, risultando quindi fondato anche l'addebito relativo alla omessa contribuzione sulle somme dovute a titolo di 14° mensilità (prevista al CCNL del 20.02.2012 e non anche dal CCNL CISAL), nonché gli altri addebiti scaturenti dall'erronea applicazione del CCNL CISAL. In considerazione di tanto riteneva pure fondato l'addebito di cui alla lettera E, relativo al recupero delle agevolazioni contributive.
Annullava, quindi l'avviso di addebito per la parte relativa alle contestazioni di cui al verbale ispettivo ritenute infondate (lett. A, nei limiti suddetti, e lett. B), mentre accertava la sussistenza del debito contributivo in relazione ai restanti addebiti, nella misura quantificata nella consulenza tecnica d'ufficio depositata il 23.03.2021 e nella successiva integrazione depositata il 29.09.2021.
Con ricorso depositato il 9.07.2022, la ha proposto appello avverso tale Parte_1
decisione censurandola per i seguenti motivi: 1) aveva errato il Tribunale a ritenere fondati gli addebiti relativi a “Mancata registrazione giornate di lavoro” “Santo Patrono”, “Discordanza giornate lavorate”, “Assenze Ingiustificate”, in quanto aveva omesso di considerare e valutare la documentazione prodotta in atti, dalla quale si evinceva che le assenze contestate in sede ispettiva erano il risultato di un accordo sindacale stipulato il 12.12.2008, che prevedeva per i lavoratori la possibilità di riorganizzare e ridistribuire il carico di lavoro tenendo conto delle esigenze aziendali;
2) aveva errato il Tribunale a escludere l'applicabilità del CCNL CISAL del 30.12.2012 e a ritenere, per l'effetto, fondato l'addebito relativo al mancato assoggettamento a contribuzione delle somme conteggiate a titolo di 14° mensilità, in quanto, nel momento in cui la società aveva cominciato ad applicare il predetto CCNL, la era già stata riconosciuta quale O.S. maggiormente CP_2
rappresentativa e tale riconoscimento aveva avuto l'effetto di ratificare tutto quanto posto in essere sino a quel momento. In ogni caso l'onere della prova sul punto incombeva all' ; 3) aveva errato CP_1
il Tribunale a ritenere legittimo il recupero della agevolazioni contributive ex lege 104 (recte 407/90), in quanto non aveva tenuto conto che tale recupero poteva avvenire solo limitatamente ai lavoratori in relazione ai quali era stata accertata la violazione, nei limiti del maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta, come previsto dall'art. 6, comma 10, l.n. 338/89; 4) aveva errato il Tribunale a ritenere applicabile il regime sanzionatorio previsto per l'evasione contributiva,
3 in luogo di quello previsto per l'omissione, anche sulle somme quantificate per il recupero delle agevolazioni. Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza gravata, la declaratoria di illegittimità, invalidità e infondatezza dell'avviso di addebito opposto e del verbale di accertamento a esso sotteso, previa declaratoria di insussistenza di qualsivoglia pretesa da parte di;
in subordine, di contenere CP_1 il presunto credito di controparte nei limiti dell'effettivo dovuto.
Si è costituito in giudizio l' contestando le avverse eccezioni e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 07.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Con riferimento al primo motivo -con cui la Società lamenta l'omessa valutazione dell'accordo sindacale stipulato il 12.12.2008, che consentiva ai lavoratori la possibilità di riorganizzare e ridistribuire il carico di lavoro tenendo conto delle esigenze aziendali- si osserva quanto segue.
Nella materia che occupa la Suprema Corte ha ormai chiarito, sulla scorta di Cass. S.U. n.
11199/2002, che la regola del c.d. minimale contributivo di cui all'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro da assumere quale base di calcolo per la retribuzione virtuale che funge da parametro per l'obbligazione contributiva medesima, che va a tal fine rapportato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o, se superiore, dal contratto individuale di lavoro, rimanendo pertanto la contribuzione dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti (così Cass. n. 15120/2019, sulla scorta di Cass.
n. 13650/2019, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 16859/2020, 23360/2021, n.
18954/2023 e, da ultimo, n. 2002/2024 e n. 31817/2024).
Alla luce dei suesposti principi di diritto, dunque, nessuna rilevanza può assumere, ai fini del decidere,
l'accordo sottoscritto, in data 12.12.2008, tra alcuni lavoratori, assistiti dal rappresentante sindacale della FAPIS, e il legale rappresentante della società, , in cui si conveniva che: “(…) b) Parte_3
Il signor si impegna ad evitare il ricorso a personale somministrato e ad avvalersi di riduzione Parte_3 di personale a fronte della disponibilità dei lavori a contenere nella migliore misura possibile periodi di malattia e/o festività; c) i lavoratori accettano la proposta ed a fronte della stessa richiedono di non dover giustificare altre assenze per motivi personali e/o a titolo di aspettativa non retributiva per la cui fruizione non sarà necessaria apposita richiesta scritta pure nei limiti di durata previsti dal CCNL applicato;
d) le predette assenze, ad insindacabile giudizio dei lavoratori autorizzati a non giustificarle non potranno essere compensabili con maggiori periodi di ferie di cui i lavoratori dovessero ritenere di usufruire anche in misura
4 superiore a quelle spettanti, a loro insindacabile giudizio ed a semplice richiesta, pur compatibile con i carichi di lavoro aziendali;
tali assenze saranno regolarmente annotate nel L.U.L.o in alternativa non si indicheranno le ore di lavoro fruite a tale titolo (…)”.
Si ribadisce, infatti, che la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva ed opera anche in settori diversi da quello edile. Nel settore dell'edilizia, il d.l. n. 244/95, art. 29, conv. in l. n. 341/95, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta dalla Suprema Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva;
anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo
(in tal senso, e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, la
Suprema Corte, nella sentenza n. 15120/2019, ha ritenuto debba essere rimodulato il principio affermato nel precedente arresto n. 24109/2018, cfr. in tal senso anche Cass. n. 4676/2021).
Da quanto detto consegue che eventuali accordi intervenuti tra le parti del rapporto di lavoro -pur potendo liberare il lavoratore dall'obbligo della prestazione ed il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere la retribuzione- non acquistano rilevanza ai fini della determinazione dell'obbligazione contributiva in mancanza di una clausola del CCNL che attribuisca a ciascuna delle sospensioni intervenute tra le parti del rapporto di lavoro la qualità di causa di sospensione del rapporto medesimo
(cfr. in argomento anche Cass. n. 13650/2019 cit.).
***
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che il Tribunale abbia escluso l'applicabilità del
CCNL CISAL del 30.12.2012, in quanto sottoscritto prima del D.P.C.M. 8.08.2013 -che aveva riconosciuto la quale O.S. maggiormente rappresentativa- senza considerare che, nel CP_2
momento in cui la società aveva cominciato ad applicare il CCNL CISAL (aprile 2014), il predetto riconoscimento era già avvenuto, così di fatto dovendosi intendere ratificato ogni atto posto in essere dalla O.S. sino a quel momento.
Gli argomenti di parte appellante non appaiono condivisibili.
È noto, invero, che, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, l'art. 1 d.l. n. 338/89 conv. in l.n. 389/89 stabilisce che "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di
5 previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all' importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Tale norma è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, co. 25,
l.n. 549/95, ai sensi del quale "L'articolo 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Ebbene, deve ritenersi che il riferimento alle OO.SS. "comparativamente più rappresentative" presupponga, diversamente dal concetto di "maggiore rappresentatività", una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. Il concetto di rappresentatività comparata impone una verifica del confronto tra le OO.SS. sulla base degli indici oggettivamente verificabili e contendibili (cfr. in argomento Consiglio di Stato sent. n. 8300/2022).
Con Ebbene, nella specie, la maggiore rappresentatività delle OO.SS. , e -che hanno CP_3 CP_4
sottoscritto il CCNL per il settore Turismo del 20.02.2010, ritenuto applicabile dal Tribunale- emerge dallo stesso D.P.C.M. dell'8.08.2013 (allegato agli atti di parte appellante sin dal giudizio di primo grado), che attesta evidentemente la maggiore rappresentatività delle predette OO.SS. rispetto alla
. CP_2
Infatti, il D.P.C.M. in questione (con cui è stato ricostituito il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell' ), non ha solo individuato le OO.SS. maggiormente rappresentative (escludendone la CP_6
), ma ha anche espressamente valutato il loro grado di rappresentatività sulla base dei criteri CP_2
adottati a tal fine dalla giurisprudenza (consistenza numerica degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi ecc., cfr. l'espresso richiamo a tali criteri contenuto nel D.P.C.M. in atti), pervenendo a stilare un elenco in base al quale risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentativi nel settore privato le OO.SS. Con
, e per i lavoratori. La circostanza che la sia una O.S. sufficientemente CP_3 CP_4 CP_2
rappresentativa a livello nazionale, non comporta che sia anche "comparativamente più rappresentativa" nel settore (cfr. in tal senso anche Corte di Appello di Torino, sent. n. 492/2022)
Anche dal punto di vista della parte datoriale -fatta eccezione per la associazione , che Per_1
comunque si colloca in posizione deteriore rispetto alla e alla CP_7
e non è indicata come maggiormente rappresentativa- nel D.P.C.M. CP_8
6 dell'8.08.2013 non compare nessuna delle Associazioni datoriali ( , , CP_9 CP_10
, ), che hanno sottoscritto il CCNL CISAL del 30.12.2012. CP_11 CP_12
Le suesposte considerazioni inducono a disattendere anche la doglianza di parte appellante in relazione al mancato assolvimento, da parte dell' , dell'onere della prova sul punto, atteso che il CP_1
principio relativo all'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, operando, nell'ordinamento processuale, il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 17971/2024).
Da quanto detto consegue che appare corretta la decisione del Tribunale che -ai fini della individuazione della retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dei contributi- ha escluso l'applicabilità del CCNL sottoscritto dalla il 30.12.2012, con ogni conseguenza rispetto alla CP_2
contribuzione sulle somme imputabili a 14° mensilità (prevista dal CCNL del 10.02.2010 sottoscritto
Con da , e ), nonché rispetto agli altri addebiti scaturenti dall'erronea applicazione del CP_3 CP_4
predetto CCNL.
***
Con il terzo motivo parte appellante lamenta che, rispetto alle agevolazioni contributive fruite ai sensi della l.n. 407/90, non si sia tenuto conto del fatto che il recupero poteva avvenire solo limitatamente ai lavoratori in relazione ai quali era stata accertata la violazione, nei limiti del maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta, come previsto dall'art. 6, comma 10, l.n. 338/89.
Il motivo non appare fondato.
Invero, posto che la violazione delle norme contrattuali di settore determina, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 1175 l.n. n. 296/2006, la perdita dei benefici contributivi già fruiti dal datore di lavoro, deve rilevarsi che dal verbale di accertamento ispettivo (pagg. 11-13) emerge che l' CP_1
ha provveduto a recuperare le agevolazioni contributive fruite ai sensi della l. n. 407/90 in relazione a ciascuno lavoratore e per i periodi in cui sono state rilevate le omissioni contributive, come si evince anche dal confronto con il contenuto dell'elaborato peritale, che ha accertato le violazioni contestate in relazione ai predetti lavoratori in relazione ai quali si è provveduto al recupero delle agevolazioni
(cfr. elaborato peritale pagg. 42 e ss.).
Quanto all'applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 10 l.n. 338/89, nella parte in cui prevede che la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e
7 retribuzione non corrisposta (previsione così introdotta dall'art. 4 d.l. n. 71/93), deve rilevarsi che nel verbale ispettivo si dà atto dell'applicazione di tale disposizione di legge.
A fronte di tanto e degli specifici conteggi sviluppati nello stesso verbale ispettivo, le contestazioni di parte appellante appaiono del tutto generiche.
***
In ultimo, con riferimento al quarto motivo di appello, relativo al regime sanzionatorio applicato, vale richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'ipotesi dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata al caso del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri necessari adempimenti -in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento di compiti d'Istituto dell'ente previdenziale e alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati- è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione (cfr. tra le tante Cass. n.
8792/202, n. 412502/2020, n. 5281/2017, n. 17119/2015).
Anche tale motivo deve essere, pertanto, disatteso.
Alla luce delle suesposte considerazioni e in mancanza di ulteriori motivi di censura, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 09/07/2022 da nei confronti di , avverso la sentenza del 26/12/2021 n. 3589/2021 Parte_1 CP_1 del Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 3.500,00 ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
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