Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1025/2021
promossa da Avv. RL AU, elettivamente domiciliato in Forlì (FC), Via Biondini n. 1, in giudizio di persona, nonché rappresentato e difeso dall'avv. Cesare NO AU in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elet-
[...] tivamente domiciliato in Milano, Via Giosuè Carducci n. 18, presso lo studio dell'avv. Gaetano Tasca, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. RL AU, nella sua qualità di chiamato all'eredità e di erede, accettante con beneficio di inventario, del padre NO AU, ha convenuto in giudizio dinanzi Contr al Tribunale di Forlì, (di seguito solo , quale società emittente le due Controparte_1 polizze n. 3100/0339769 e n. 3100/0339799, denominate . 90”, CP_2 Parte_1 entrambe sottoscritte in vita dal padre.
Più in dettaglio l'attore ha dedotto in citazione che, al fine di ricostituire la massa ereditaria e poter util- mente redigere l'inventario, aveva richiesto ai vari istituti di credito presso cui il de cuius aveva rapporti, di fornire i documenti utili per le operazioni di cui agli artt. 769 e ss. c.p.c. Contr A seguito di ciò, aveva appreso che il padre aveva stipulato, in data 12.12.2014, con i contratti n. 3100/0339796 e n. 3100/0339799, impegnando l'importo di € 50.000,00 per ciascuna polizza (€ 100.000,00 complessivi), in favore di un terzo beneficiario, tale Persona_1
Quindi, sulla scorta di tali premesse, ha, nell'ordine:
- insistito per l'ostensione della documentazione in possesso dell'assicuratore, incardinando un procedi- mento cautelare in corso di causa, ai sensi dell'art. 670 c.p.c., conclusosi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo la controparte prodotto i contratti sottoscritti dal de cuius, ove era identificata la persona beneficiaria delle polizze (cfr. ordinanza 1.09.2017; rg.n.937-1/17);
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d) che, su questo punto ha sostenuto che “È noto che la qualificazione delle polizze vita c.d. linked come prodotti assicurativi sia una questione controversa, in quanto il loro rendimento è comunque agganciato ad un'attività finanziaria sottostante, o a quote di fondi di investimento (unit o united linked), oppure ad indici di borsa o panieri azionari (index linked). La variabilità degli elementi sottostanti alla polizza de- termina una condizione di incertezza per l'investitore-contraente, il quale potrebbe vedere subita una per- dita più o meno consistente sulla base dell'andamento, eventualità che non si verifica nelle polizze vita tradizionali. Infatti, tradizionalmente il contratto di assicurazione sulla vita ha carattere soltanto previ- denziale ed è volto a soddisfare l'esigenza in capo al contraente di garantire una somma di denaro al verificarsi di un evento attinente alla vita. Il rischio è assunto dall'impresa assicuratrice, il cui profitto è proporzionale al lasso del tempo intercor- rente tra la stipulazione del contratto e la verificazione dell'evento dedotto.
3.2 D'altro canto, il carattere equivoco delle polizze vita c.d. linked - a ben vedere -, discende dall'etero- geneità dei prodotti finanziari che emergono dalla prassi, e viene perciò assegnato al giudice di merito il compito di qualificarli e di individuare la causa in concreto perseguita dai paciscenti.
3.3 Con la sentenza n. 6061 del 18.04.2012, la Corte di cassazione ha chiarito proprio questo aspetto: “In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre
2005, n.262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006 n.303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso
(polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'interme- diario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 cod. civ., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di
2 legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato)”. Tale convincimento è stato poi confermato, con la sentenza n. 6319 del 05.03.2019: “In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate "unit linked"), il giu- dice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato)” (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 6319/19).
3.4 Pertanto, se nelle polizze vita tradizionali la causa in concreto del contratto va individuata in un biso- gno previdenziale, nelle polizze linked essa consisterebbe in una funzione finanziaria-speculativa.
Tuttavia - come detto sopra -, i prodotti offerti dalle compagnie non sono sempre agevolmente collocabili nell'una o nell'altra categoria, in modo netto.
4. Di tale attività interpretativa è ben consapevole la Corte distrettuale che, con la sentenza n. 317/17 del
07.02.2017, ha dapprima ricordato che il problema della corretta qualificazione si era posto per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, ai limitati fini dell'applicabilità o meno ai contratti stessi della disciplina prevista per i contratti di investimento in prodotti finanziari prevista dal T.U.F.
4.1 Con la citata pronuncia, la Corte di appello di Bologna ha poi chiarito che l'estensione a detti contratti della disciplina di protezione del risparmiatore prevista per i prodotti finanziari non esclude che il con- traente possa avere lo scopo di assicurare, al soggetto indicato come beneficiario, il diritto ad una presta- zione - ad esempio, il pagamento di un capitale o di una rendita, sia pure dipendente dai risultati della gestione dei fondi nei quali viene investito il premio -, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte, sopravvivenza dell'assicurato e del terzo ad un'età o alternativamente nelle due ipotesi).
4.2 Nella fattispecie esaminata dalla Corte distrettuale risultava un elemento documentale decisivo, quello cioè relativo non solo alla qualificazione del prodotto testualmente come «contratto di assicurazione vita intera», ma anche alle modalità di pagamento del premio espressamente assegnando al beneficiario un «diritto al pagamento di un capitale in caso di decesso dell'assicurato», nonché menzionando il comune interesse delle parti: «Il contratto tende a realizzare le esigenze di protezione assicurativa dei beneficiari della prestazione assicurata, in modo che essi ricevano un capitale in occasione della morte dell'assicu- rato» (§ 8.4, sent. cit. n. 317/17).
Quindi, ad avviso della Corte, la finalità di investimento finanziario (comportante un rischio finanziario riconducibile all'andamento del valore delle quote), non escludeva l'altra finalità in concreto perseguibile, quella assicurativa.
4.3 Tale duplice natura dimostra, nell'ottica di Cass.n.6061/12, cit., che non si possa privilegiare sempre ed in astratto la natura finanziaria dei prodotti assicurativi denominati polizze o assicurazioni sulla vita
3 «Unit Linked» o «Index Linked», in quanto il risparmio previdenziale trova sviluppo coerente e razionale in apposite discipline di settore, che vedono accanto ad una previdenza di base (caratterizzata da una certezza degli import dovuti) previdenze complementari, proiettate ad incrementare la rendita anche con forme di investimento finanziario che si contraddistinguono per l'assenza di una garanzia di risultato.
Viene perciò affievolita la funzione previdenziale nelle polizze linked ove, accanto alla componente previ- denziale, è indubbia un'altra finalità, quella di investimento (in tal senso, v. anche Trib. Bologna, sez. 3, 06.07.2015, n. 2146).
Ebbene, il caso in commento non differisce da quello analizzato dalla Corte d'appello di Bologna e pre- senta aspetti apparentemente simili ad un ulteriore caso affrontato da un'altra Corte distrettuale, quella di Milano.
5.1 La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 1385/20 del 05.06.2020, nel confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano (la n. 7891/18), aveva verificato che la parte appellata aveva prodotto soltanto un «modulo di proposta». Anche l'odierna convenuta - al pari di quella -, ha versato in atti il «modulo di proposta», composto da due fogli, con cui il defunto AU NO, quale «investitore contraente» ha chiesto di investire il premio unico di € 50.000,00 in due rami, con l'indicazione del codice e della differente percentuale: il 42% nella Gestione separata Capitalvita ed il 58% in quote OICR (acronimo per Organismi di investimento collettivo del risparmio), denominato “Fondo Mid Cap Europa 90”. Ciò accadeva sia per la polizza n. 3100/0339796, sia per l'altra polizza di analogo importo, la n. 3100/0339799, per un totale investito di 100 mila euro. Tale modulo è composto soltanto da due fogli, in essi non è indicato l'oggetto dell'assicurazione, né vi è menzione del rischio assicurato, né della rilevanza della (durata della) vita del contraente o di altri. In verità, in corrispondenza della parte rubricata «adeguatezza prodotto assicurativo», viene espressamente indicato l'obiettivo di «investimento» perseguito dal contraente.
5.2 Come detto, però, questi indizi non chiariscono la natura e la struttura del prodotto. Secondo l'insegnamento di Cass. n. 6061/12 e Cass., n. 6319/19, non ci si può arrestare all'impiego di parole di stile che, d'altro canto, sono inserite in modelli e/o formulari. In realtà, dalla lettura del foglio che contiene le condizioni generali di assicurazione, cui bisogna fare riferimento in carenza di pattuizioni particolari nel «modulo di proposta», emergono elementi per giungere alla soluzione del caso in oggetto.
5.3 Al pari di quanto riscontrato dalla Corte di appello di Bologna nella fattispecie decisa con la citata sentenza n. 317/20, anche l'adito Tribunale registra una serie di elementi documentali che fanno propen- dere nella medesima direzione. In dettaglio, all'art. 3, denominato “rischi finanziari”, si legge che: «Il Contratto descritto nella presente Nota informativa è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Multiramo ovvero un Contratto in cui una parte dell'entità delle somme dovute dalla Compagnia è direttamente collegata all'andamento di un Fondo di riferimento e una parte è collegata alla Gestione separata. In particolare le prestazioni assicu- rative derivanti dal presente Contratto, relativamente alla parte investita nel Fondo, sono espressamente correlate alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazioni» (pag. 8, c.g.a., all. 4).
5.4 La duplice natura del prodotto in parola è evincibile, non solo dal «modulo di proposta», ove vengono indicati i due rami e le percentuali di investimento, ma altresì dall'art.
1.d delle c.g.a., in cui si chiarisce che le prestazioni previste dal contratto sono collegate all'andamento del valore di attivi contenuti in un
OICR armonizzato, nonché al rendimento di una gestione separata.
4 La percentuale di rischio in capo all'assicurato viene così limitata alla sola quota investita in OICR: «Le prestazioni assicurate riferibili ai premi destinati all'investimento in OICR sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote. Le prestazioni assicurate riferibili ai premi destinati all'investimento nella Gestione separata sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si determinano annualmente in base al Rendimento di una Gestione separata di attivi denominata CAPITALVITA» (cfr. art.
1.d., cit.). Inoltre: «La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di Rendimento minimo relativamente ai premi investiti nel Fondo. Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'an- damento del valore delle quote. Si tenga presente, inoltre, che l'operazione di Riscatto consente il recupero dei premi versati relativamente alla parte investita in Gestione separata qualora le rivalutazioni annuali compensino i costi» (art. 4, «rischi finanziari a carico del contraente», pag. 4, cit.). In ogni caso, nell'ambito dell'attività di selezione degli OICR armonizzati da associare al contratto, la compagnia aveva chiarito di optare per un fondo protetto, in modo tale da assicurare, alla data del
14.02.2020, un valore della quota almeno pari al 90% del massimo valore registrato dalla quota dal giorno successivo alla data di lancio del fondo fino al 09.02.2015 (v. id.).
5.5 Quindi, il contraente-investitore assumeva una porzione del rischio che non coincideva però con l'in- tegralità dell'ammontare dei premi versati: «In considerazione del fatto che la Compagnia non offre al- cuna garanzia di Rendimento minimo sulla parte investita in Fondi, il capitale liquidabile alla Scadenza e in caso di decesso dell'Assicurato potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi versati;
pertanto il Contraente si assume il rischio relativo ad un eventuale andamento negativo del valore delle quote» (art. 2, pag. 8); veniva cioè garantito lo scopo assicurativo per la porzione confluita nella gestione separata:
«Relativamente alla parte destinata alla Gestione separata, la Compagnia garantisce, in caso di decesso e alla Scadenza, un Rendimento minimo dell'1% annuo composto delle parti di premio versate al netto dei costi gravanti sul premio stesso eventualmente riproporzionate in caso di avvenuti riscatti parziali (di seguito le “Parti di capitale”). Il Rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente acquisito sul Contratto» (art. 3, II, c, c.g.a., pag. 3, cit.).
5.6 Dunque, è possibile concludere nel senso che i due contratti sottoscritti dal de cuius AU NO siano polizze assicurative di tipo «misto», ossia un contratto di assicurazione sulla vita c.d. «multiramo», caratterizzato dalla combinazione di due prodotti.
Ne deriva che il prodotto offerto, del tipo unit-linked, ossia finanziario ed assicurativo insieme, è caratte- rizzato dal fatto che il rendimento dipende dall'andamento dell'investimento sottostante in quote OICR.
5.7 Tale struttura - si badi - rientra a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, alla luce della legislazione eurounitaria, in particolare, del Regolamento n. 1286/14, recante le disposizioni relative ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio ed assi- curativi preassemblati. Cont Al riguardo, le prestazioni previste dalle due polizze in commento erano dovute dalla compagnia alla beneficiaria , in caso di premorienza del contraente rispetto alla scadenza, oppure diretta- Persona_1 mente in favore del contraente-investitore AU NO alla scadenza del contratto (cfr. art. 2, § 2, lett.
b, reg. cit.). Ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento, le due polizze sono perciò qualificabili come: «prodotti di investimento assicurativo» di cui al n. 2) del citato articolo, poiché sarebbero scadute al 14.02.2020, nell'ipotesi di persistenza in vita dell'assicurato alla detta data (v. art. 3, c.g.a., pag. 23, cit.).
5.8 Il risultato non muta, pur volendo rileggere la fattispecie nell'ambito della normativa nazionale.
5 Difatti, la presenza di una serie di elementi, meglio specificati qui di seguito, porta ad includere i due contratti in commento nella prospettiva dell'assicurazione sulla vita. Come evidenziato dalla Corte distrettuale, questa volta con un'altra sentenza, la n. 335/18 del 05.02.2018, è necessario che emerga l'assunzione del c.d. rischio demografico a carico della compagnia.
5.9 Diversamente da quanto riscontrato nel caso sottoposto all'attenzione della Corte bolognese, ove il rischio era così minimale da non incidere sulla causa del contratto (v. pag. 8, sent. cit.), nel caso in com- mento, risulta:
i. la sussistenza di un rischio oggettivo, ai sensi dell'art. 1895, c.c., assunto dall'assicuratore e conseguen- temente la variabilità della prestazione a suo carico, in base alla durata della vita dello stipulante;
ii. la garanzia per l'assicurato o, nel caso di sua premorienza alla scadenza, in favore del beneficiario, di una prestazione di restituzione dei premi versati che, ancorché parziale era comunque certa, ed il cui ammontare avrebbe dovuto far fronte ad esigenze assistenziali e/o previdenziali (v. anche infra, § 6).
6. Spostando l'analisi sul fronte dei soggetti beneficiari, il Tribunale coglie nuovamente analogie tra il caso in commento e quello analizzato dalla Corte d'appello di Bologna, nella prima pronuncia citata, la n. 317/17. 6.1 I due contratti assegnavano alla beneficiaria, nel caso di decesso dell'assicurato, il diritto a vedersi pagato l'ammontare della garanzia offerta dalla compagnia: «In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale è previsto il pagamento ai Beneficiari caso morte designati in polizza dal Con- traente del Capitale assicurato determinato come indicato al punto 2b) della Sezione B della Nota infor- mativa» (v. art. 3, II, b, c.g.a., pag. 3, cit.). Cont Più nel dettaglio: «In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale
[...]
- Mid Cap Europa 90 prevede la corresponsione, ai Beneficiari caso morte designati, di un ca- CP_3 pitale che si ottiene sommando i seguenti importi: - la somma tra ciascuna “Parte di capitale” investita nella Gestione separata, rivalutata alla “Data riferimento evento” (come definita all'Art. 11 delle Condi- zioni contrattuali); - l'importo che si ottiene moltiplicando il numero di quote del Fondo ascritte al Con- traente per il loro valore unitario alla data “Data riferimento evento”; - un Bonus, il cui importo non può comunque superare i 75.000 euro, calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso se- condo il meccanismo definito all'Art. 12 delle Condizioni contrattuali».
6.2 Dunque, la regolamentazione del rapporto nell'ambito delle due polizze in parola risulta congruente alla disciplina specifica relativa al contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo (v. artt. 1920 e 1921, c.c.) cui è, a sua volta, sovrapponibile quella generale di cui agli artt. 1411 e 1412, c.c., in tema di contratto a favore di terzo.
6.3 Riassumendo, è possibile affermare che, come tali disposizioni prevedono che il terzo acquisti il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione e, ai sensi dell'art. 1412 c.c., che la morte dello stipu- lante, non essendo la causa dell'acquisto del diritto del terzo, è però il termine iniziale a partire dal quale l'acquisto iure proprio del terzo beneficiario diviene efficace - allo stesso modo -, nel caso di polizze «unit linked» in favore di terzo viene attribuito direttamente al terzo beneficiario un diritto proprio ad una ri- sorsa utile per far fronte ad esigenze economiche derivanti da un evento attinente alla vita.
6.4 Il fatto che - come accadrebbe nella fattispecie in esame -, non vi sia la garanzia di restituzione dell'in- tero premio versato e che lo strumento utilizzato sia uno strumento finanziario speculativo, non toglie che la causa concreta del negozio possa essere (anche) quella di attribuire al beneficiario il diritto alla pre- stazione oggetto dell'obbligazione assunta dalla compagnia assicuratrice e che, pertanto, debba trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 1920 e 1921 c.c., ossia una disciplina che richiama appunto quella generale in tema di contratto a favore di terzo.
6 6.5 Tale considerazione permette allora di dire che - come osservato dalla Corte distrettuale nella sent. n. 317/17, cit. -, il beneficiario non è parte del contratto e che non possa ravvisarsi una nullità dei due con- tratti in oggetto per violazione del divieto di patti successori previsto dall'art. 458, c.c. È conseguenziale poi trarre l'ulteriore conclusione, ossia che, per effetto della stipulazione delle due po- lizze in parola da parte di NO AU, la beneficiaria (e sua domestica) , abbia acquistato Persona_1 un diritto proprio, non rientrante nell'asse ereditario (v. § 9.2 e § 11, sent. cit.).
6.6 L'esito della lite sull'an comporta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
7. Ai sensi dell'art. 92, co. 2°, c.p.c., il carattere nuovo della questione trattata rispetto anche a posizioni non univoche che si registrano in giurisprudenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, sia del merito che dell'incidente cautelare”. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'avv. RL AU fondato su tre motivi. I) Primo motivo: natura del contratto: investimento e non polizza assicurativa. II) Secondo motivo: questione del cd. rischio demografico Contr III) Terzo motivo: condotta pre-processuale tenuta dalla anche nella fase di mediazione ai fini della condanna alle spese.
Con il primo motivo ribadisce che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale le polizze in questione hanno natura finanziaria (di investimento) e non assicurativa sia alla luce dell'interpretazione della giuri- sprudenza italiane che di quella comunitaria. Contr Rileva che la natura finanziaria emerge dagli stessi documenti prodotti da (doc. 2 e 3 fasc. I grado appellata) ove figura la parola «investimento» negli obiettivi perseguiti.
Inoltre, si parla di «adeguatezza del prodotto». Osserva che le due polizze e la documentazione di complemento (doc. 2 e 4 fasc. I grado appellata) con- tengono il riferimento ad un «fondo di investimento», indicato nelle polizze come Capital Vita e come
Fondo Mid Cap. Europe 90 febbraio 2015.
Inoltre vi è una sezione della polizza sulla cd. «adeguatezza del prodotto assicurativo» in relazione ad obiettivi dichiarati come «investimento». Ed ancora è stata apposta la firma del contraente sotto una dicitura dove dichiara «di essere informato dal qui presente intermediario che, sulla base delle informazioni fornite e di eventuali informazioni disponibili, la proposta assicurativa risulta adeguata alle proprie esigenze assicurative».
Lo schema è quindi quello dell'operazione finanziaria in quanto il regolamento Consob 11522/98 e suc- cessivo art. 29 prevede che l'intermediario debba segnalare l'inadeguatezza o l'adeguatezza dell'opera- zione. Detto art. 29 del regolamento intermediari, prevede che “Gli intermediari autorizzati si astengono dall'ef- fettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o di- mensione... Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno proce- dere alla sua esecuzione…” Al punto 1.d. delle condizioni generali, non bene interpretato dal Tribunale di Forlì, si legge che la presta- zione assicurata è riferibile a premi destinati in OICR il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie e che il contratto comporta rischi finanziari in relazione alla gestione delle quote.
Al punto 4 del fascicolo informativo, si legge che la compagnia di assicurazione «non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo relativamente ai premi investiti nel fondo».
Nelle note informative delle condizioni generali, al punto 3 si dice che le prestazioni assicurative sono espressamente correlate alle variazioni delle quote del fondo;
vi è poi un'inequivoca indicazione dei rischi
7 (rischio connesso alle variazioni del prezzo;
richiesto connesso alla liquidità; rischio di controparte;
rischio connesso alla volontà di denominazione;
altri fattori di rischio)
Da ultimo nelle condizioni generali di contratto si evince poi (punto 5) che il premio viene convertito in rischio e cioè in quote del fondo e che (punto 7) alla scadenza viene pagata una somma denominata come
«capitale».
Da tutto ciò consegue che trattasi di investimento finanziario proprio secondo l'insegnamento della Su- prema Corte per cui:
«Il contratto di assicurazione sulla vita è tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capi- tale alla scadenza. In difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del T.U.F. e del regolamento Consob. Infatti, se il rischio è posto interamente in capo al soggetto assicurato, si ricade in una fattispecie contrattuale diversa dall'assicurazione sulla vita ove l'intermediario è tenuto a rispettare le regole di leale comportamento previste dalla normativa. Inoltre, la natura speculativa e non assicurativa del prodotto comporta una diversa applicazione della disciplina in ambito successorio e fiscale» (Cassazione civile sez. III, 30.04.2018, n. 10333).
Aggiunge ancora che non è corretta neppure l'interpretazione del Tribunale di Forlì circa una presunta garanzia di salvezza del capitale. Difatti nella scheda sintetica delle condizioni generali (odc.4 fasc. I grado appellata) al punto 4 intitolato
«rischi finanziari a carico del contraente» si legge: «la compagnia di assicurazione non offre alcuna ga- ranzia di capitale o di rendimento minimo relativamente ai premi investiti nel fondo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote»; al punto
4b, si legge: «attenzione: la protezione del capitale investito in quote del Fondo protetto non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione delle somme investite».
Vi è quindi un rischio finanziario. Infatti, «l'obiettivo di ottenere al 14.02.2020, un valore della quota almeno pari al 90% del massimo valore registrato dalla quota dal giorno successivo alla data di lancio del Fondo fino al 09.02.2015 (di seguito
“Valore di riferimento”)» rappresenta per l'appunto un obiettivo non garantito. Quindi in caso di decesso dell'assicurato (cfr. nota informativa sez. B punto 2b) non vi è una prestazione garantita.
Le polizze in questione hanno quindi certamente natura di mero investimento finanziario, in quanto il con- tratto non garantisce (con rischio dunque finanziario) la restituzione di quanto versato a titolo di premio, esponendo i beneficiari e l'assicurato anche a perdite in caso di variazione negativa del parametro sotto- stante o del manifestarsi di una situazione di insolvenza dell'emittente i titoli collegati. In definitiva, secondo l'insegnamento della giurisprudenza (ex pluribus Cass. Civ. 30 aprile 2018 n. 10333), vi è la prova certa della mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza concordata tra le parti;
il che non può non ricondurre l'operazione in parola nella categoria contrattuale dell'interme- diazione finanziaria, per assenza di quelle finalità previdenziali che normalmente si riconducono alla con- clusione di un contratto di assicurazione sulla vita.
Con il secondo motivo lamenta quanto dedotto dal Tribunale in relazione al cd. rischio demografico (punti n.
5.8 e 5.9 sentenza impugnata).
Sostiene che il cd. rischio demografico consiste nella differenza tra la durata della vita di una persona e la durata di quella che è la vita media della popolazione. Ribadisce, preliminarmente, che NO AU, all'epoca della stipula delle «polizze», aveva 88 anni e quindi aveva già superato abbondantemente la vita media della popolazione.
8 Rileva che questa è già la prima prova che non poteva sussistere alcun rischio demografico e, quindi, non poteva a fortiori sussistere neppure l'assicurabilità del rischio. Infatti secondo la giurisprudenza «il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa, desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento» (cfr. Cass. Civ. sez. III 05.03.2019 n. 6319). Richiama giurisprudenza (Cass. Civ. sez. III 24.04.2015 n. 8412) secondo cui «va cassata la sentenza di merito che abbia qualificato un contratto come assicurazione sulla vita, senza accertare la sussistenza degli elementi (scopo di previdenza, alea, ancoraggio del premio al rischio demografico, durata prolun- gata) che la caratterizzano».
Nel caso di specie il premio non è ancorato al rischio demografico dal momento che:
• manca la previsione, come criterio della determinazione del premio, della differenza fra la durata della vita media e quella di NO AU;
• non v'è poi salvezza alcuna del capitale e della sua chance di mantenerlo inalterato. Sostiene quindi che , valutando la causa concreta prevalente del contratto, si perviene alla conclusione che debba escludersi la natura assicurativa del contratto «laddove – come nel caso di specie – tale componente abbia unicamente lo scopo di individuare il momento (ad esempio il decesso) in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione di rimborso alla quale è obbligato» (cfr. commento a Cass. Civ. sez. III sentenza
5 marzo 2019 n. 6319 di avv. Paolo Bonolis in Plus Diritto). E ciò in quanto occorre la «reale assunzione del rischio demografico in capo all'impresa assicuratrice e, come tale, soggetto alla relativa disciplina».
Nel caso di specie è significativa la circostanza che non vi sia espressa garanzia del capitale versato, (es- sendo prevalente la causa finanziaria) ed è prevista la restituzione solo di quanto residuato dopo l'investi- mento di € 100.000,00. Manca anche il calcolo del rischio sulla base delle tavole di mortalità e/o di sopravvivenza ossia delle raccolte di dati che tengono conto sia dell'incertezza dell'evento assicurato, sia del differimento delle pre- stazioni finanziarie dell'assicurato e della compagnia di assicurazione. La polizza vita è stata stipulata da un soggetto ottantottenne che aveva già da tempo oltrepassato la durata media della vita umana ed anche di questo elemento non si è tenuto conto. L'assenza di un concreto rischio demografico, unitamente alla natura di investimento dell'operazione, è certamente sufficiente a determinare la nullità della stessa non solo per quanto ipotizzato dal primo giudice per manifesta violazione della norma sui patti successori ex art. 458 c.c. ma anche per mancanza di causa del contratto stesso, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte;
non è un vero contratto di assicurazione perché il rischio non è assunto dall'assicuratore. Sostiene che, in ogni caso, si dovrà dichiarare che dette polizze ed il loro risultato finale, se mai fosse valida l'operazione, appartengono comunque all'asse ereditario di NO AU, in quanto la loro concreta natura finanziaria, rende inapplicabile l'art. 1923 secondo comma c.c., con la conseguenza che dette somme ap- partengono all'asse ereditario di NO AU;
pertanto gli importi. che dovrebbero essere corrisposti ad in forza della polizza in oggetto, sono in realtà destinati a comporre l'asse ereditario di Persona_1 [...] ai sensi dell'art. 556 c.c. costituendo parte del relictum e non del donatum e dunque riducibili. Persona_2
Con il terzo motivo lamenta il fatto che il Tribunale abbia compensato le spese di lite tra le parti.
Evidenzia, al riguardo, che le domande originarie contenute nell'atto di citazione erano le seguenti: a) domanda di consegna/rilascio/esibizione dei contratti completi di assicurazione;
b) richiesta di accertare e dichiarare la natura di investimento dei contratti sottoscritti dal de cuius;
c) ordinare a di non pagare al beneficiario. CP_1
9 I punti a) e c), come pure accertato da parte del Tribunale di Bologna in sede di ordinanza cautelare, sono Contr stati eseguiti volontariamente da solo però nel corso del giudizio già incardinato.
Non vi è stato invece stato alcun spontaneo adempimento né in sede stragiudiziale né di mediazione con riferimento al punto a).
Pertanto tale contegno avrebbe dovuto formare oggetto di considerazione in sede di regolamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, si invoca l'ammissione di C.T.U. specialistica sulla natura delle polizze oggetto della controversia.
Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_4
con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le
[...] seguenti ragioni.
Preliminarmente rileva che l'appellante ha rinunciato a parte delle domande formulate in primo grado, ciò sia perché non riproposte in secondo grado, sia perché i relativi capi della sentenza non sono stati impu- gnati.
Più in dettaglio, l'appellante ha rinunciato alle seguenti domande: -
- domanda di condanna di al risarcimento degli asseriti danni per la mancata tempestiva trasmissione CP_1 completa delle polizze assicurative;
- domanda di nullità/annullamento delle polizze.
In particolare, in riferimento alle domande di nullità/annullabilità delle polizze, il Tribunale, nel paragrafo n. 2 della sentenza (pagina 3), ha espressamente accertato l'assenza di violazioni contrattuali e di disposi- zioni a tutela del consumatore, né ha individuato profili di illegittimità sulla formazione della volontà del contraente dipendenti da asserita perdita di capacità d'agire o, comunque, da carenza intellettiva del de cuius.
Tale capo della sentenza non è stato oggetto né di specifica, né di generica impugnazione e sul punto si è ormai formato il giudicato. Quindi esaminando, nel merito, i motivi di appello osserva quanto segue.
Sul primo motivo sostiene che, quanto dedotto da controparte è, invece, smentito dalla semplice lettura della sentenza nella quale il Giudice affronta specificatamente tutti i punti sopra richiamati, argomentando in modo preciso e puntuale ogni aspetto rilevante ai fini della decisione.
Evidenzia che il Tribunale, ben consapevole dell'incertezza interpretativa relativa ai contratti per cui è causa, si è posto il problema dell'individuazione della causa in concreto e lo ha risolto richiamando prece- denti giurisprudenziali e di merito indicati in sentenza (anche della Corte di Appello di Bologna). Ribadisce quindi che i prodotti assicurativi (polizze vita) oggetto di causa sono contratti di assicurazione sulla vita, caratterizzati, cioè, dalla loro natura prevalentemente assicurativa e non finanziaria, come preteso dall'appellante; si tratta, in particolare di contratti di assicurazione sulla vita, con partecipazione agli utili ed unit linked, che hanno un programma interno connesso all'evento morte.
Le polizze linked, invero, rappresentano una forma di investimento e rientrano nel novero dei contratti assicurativi conclusi per la gestione del patrimonio.
Divergono dalle polizze vita tout court, le quali prevedono una garanzia di risultato, con un rendimento annuo minimo. Nelle linked, infatti, le prestazioni sono rimesse al valore delle quote di organismi di investimento collettivo o a fondi o, ancora, ad altri parametri;
la misura della prestazione dipende dalle variazioni del bene oggetto di contrattazione nel mercato finanziario.
10 Le polizze assicurative del tipo linked, come quelle sub iudice, sono contratti di assicurazione sulla vita nei quali la prestazione dell'assicuratore (dunque il rischio in capo alla Compagnia) è ancorata ad un parametro di riferimento suscettibile di variazioni intervenienti tra il momento della stipula e quello del verificarsi dell'evento che determina la liquidazione del capitale. In particolare, con le polizze unit linked il premio versato dall'assicurato viene investito per acquisire quote di fondi comuni di investimento mobiliari, il cui valore varia al variare dei corsi dei titoli presenti nel fondo. Sul secondo motivo, rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, è un dato certo e non contestabile che le polizze facessero ricadere il rischio demografico sulla Compagnia.
Le prestazioni assicurative previste dai contratti oggetto di causa vengono, infatti, differenziate a seconda che esse avvengano “in caso di vita dell'assicurato” o “in caso di decesso dell'assicurato” e quindi hanno chiara componente c.d. demografica. Per rischio demografico si intende la differenza tra la durata della vita del contraente e la durata media della vita. Nell'assicurazione sulla vita, il rischio morte grava sulla compagnia assicurativa;
infatti, è il contratto con cui l'assicuratore, dietro pagamento di un premio da parte del contraente assicurato, si obbliga a pagare un capitale al beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato. I contratti come quelli per cui è causa, anche se si discostano da uno schema tradizionale di contratto di assicurazione sulla vita, mantengono come prevalente detta componente demografica e, dunque, la propria funzione assicurativa, che ne determina la natura prevalente. Infatti, rientrano nel paradigma assicurativo di cui all'art. 1882 c.c. le polizze che, mantenendo il rischio demografico, sostituiscono la prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, legata a parametri di mercato. In tali fattispecie, si verifica un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore all'assicurato in rela- zione al valore finale della prestazione;
tuttavia, il contratto mantiene una funzione assicurativa, individua- bile quale causa concreta dello stesso. Per questa ragione, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, il contratto rientra nello schema della polizza assicurativa sulla vita, essendo stato assunto dall'assicuratore il rischio avente ad oggetto un evento dell'e- sistenza dell'assicurato.
Nei contratti come quelli sub iudice, rimane come principale la componente aleatoria legata alla durata della vita dell'assicurato, con relativo rischio demografico posto esclusivamente in capo alla Compagnia assicuratrice;
pertanto dette polizze mantengono, comunque, una funzione prevalentemente assicurativa. Richiama giurisprudenza (Cass.n.6319/2019) secondo la quale “affinché le polizze unit linked -siano esse anche a causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita) - si considerino come prodotti assicurativi, è necessario che la parte del contratto qualificata come “assicurativa” rispetti i principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare rife- rimento alla ricorrenza del rischio demografico”. Sul punto, è intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea, la quale ha espressamente affermato “I con- tratti di assicurazione "unit linked" sono contratti di assicurazione sulla vita nel senso stretto dei termini” (Corte giustizia Unione Europea Sez. V, 01/03/2012, n. 166/11). Poiché, dunque, le polizze oggetto dell'odierno contenzioso hanno innegabilmente, natura assicurativa -in quanto, nonostante il valore delle stesse sia legato a talune variabili, il rischio legato alla componente de- mografica resta esclusivamente in capo alla Compagnia assicurativa-come tali esse non possono essere sottratte alla disciplina delle assicurazioni e non rientrano, invece, nella massa successoria e dunque nei diritti ereditari dell'appellante.
11 Sul terzo motivo sostiene che il Tribunale ha compensato le spese in ragione del “carattere nuovo della questione trattata rispetto anche a posizioni non univoche che si registrano in giurisprudenza “e tale sta- tuizione non è stata specificamente fatta oggetto del motivo di appello.
Aggiunge, in ogni caso, che nel caso di specie non vi è stata alcuna cessazione della materia del contendere e quindi non è ravvisabile l'invocato principio della soccombenza virtuale. Si oppone infine alla richiesta di CTU formulata nell'atto di appello, in quanto la consulenza è limitata alle sole questioni la cui risoluzione richiede una specifica conoscenza tecnica che esula la normale cognizione del giudice;
nel caso di specie, la CTU è, dunque, inammissibile riguardando valutazioni prettamente giu- ridiche riservate al Giudice.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.07.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione il capo della sentenza
(§ 2, pag. 3) in cui il Tribunale, con riferimento alle domande di nullità/annullabilità delle polizze, ha rispettivamente rilevato l'assenza di violazioni contrattuali e di disposizioni a tutela del consumatore non- ché l'assenza di profili di illegittimità sulla formazione delle volontà del contraente, asseritamente dipen- denti dalla perdita di capacità d'agire o, comunque, da carenza intellettiva del de cuius.
Su detto capo si è quindi ormai formato il giudicato.
Ciò premesso, pur volendo tenere in disparte la questione dell'interesse ad agire dell'appellante, già attore in primo grado, ad accertare nei confronti della banca – e quindi non nei confronti della beneficiaria- la natura assicurativa o finanziaria, delle polizze in esame, si ritiene che il proposto appello non è meritevole di accoglimento.
Il primo e il secondo motivo, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono in- fondati per le seguenti ragioni.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, che ha richiamato, sul punto, un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass.n.6061/2012), in presenza di polizze cd. linked del tipo di quelle oggetto del presente giudizio, spetta al giudice di merito interpretare il contratto “al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato)”. Ciò premesso, all'esito della disamina di dette polizze, alla luce dei motivi di appello, si ribadisce, in questa sede la loro natura assicurativa , già sostenuta dal Tribunale, in quanto alla componente finanziaria si af- fianca, imprescindibilmente, anche quella previdenziale, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ap- pellante, non può ritenersi del tutto esclusa. Dirimente sul punto è non già il fatto che i moduli relativi a dette polizze contengano il termine «investi- mento» negli obiettivi perseguiti o che vi sia altresì il riferimento alla «adeguatezza del prodotto» ed ancora che il pagamento sia avvenuto in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto (11.12.2014), quanto piuttosto il fatto che, nell'ambito di un contratto pacificamente misto, con finalità quindi sia assi- curativa che finanziaria, l'assicurato non ha assunto il rischio in via esclusiva e per intero, ma solo nei limiti della quota investita in OICR (e più precisamente nella percentuale quindi del 58%).
12 Difatti entrambe le polizze (quella n. 3100/0339796 e quella n. 3100/0339799) prevedono l'investimento dell'analogo premio unico di € 50.000,00 in due rami, con l'indicazione del codice e della differente per- centuale: il 42% nella Gestione separata Capitalvita ed il 58% in quote OICR (acronimo per Organismi di investimento collettivo del risparmio), denominato “Fondo Mid Cap Europa 90”. Dalla lettura delle condizioni generali di assicurazione, emerge all'art. 3, denominato “rischi finanziari”, che: «Il Contratto descritto nella presente Nota informativa è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Multiramo ovvero un Contratto in cui una parte dell'entità delle somme dovute dalla Compagnia è direttamente collegata all'andamento di un Fondo di riferimento e una parte è collegata alla Gestione separata. In particolare le prestazioni assicurative derivanti dal presente Contratto, relativamente alla parte investita nel Fondo, sono espressamente correlate alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresen- tazioni» (pag. 8, c.g.a., all. 4). La percentuale di rischio in capo all'assicurato viene così limitata alla sola quota investita in OICR.
“Le prestazioni assicurate riferibili ai premi destinati all'investimento in OICR sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresenta- zione. Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote. Le prestazioni assicurate riferibili ai premi destinati all'investimento nella Gestione separata sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si determinano annualmente in base al Ren- dimento di una Gestione separata di attivi denominata CAPITALVITA» (cfr. art.
1.d., cit.).
Quindi, il contraente-investitore ha assunto una porzione del rischio che non è però coincisa con l'integra- lità dell'ammontare dei premi versati, in quanto è stato certamente garantito lo scopo assicurativo per la porzione confluita nella gestione separata: «Relativamente alla parte destinata alla Gestione separata, la Compagnia garantisce, in caso di decesso e alla Scadenza, un Rendimento minimo dell'1% annuo compo- sto delle parti di premio versate al netto dei costi gravanti sul premio stesso eventualmente riproporzionate in caso di avvenuti riscatti parziali (di seguito le “Parti di capitale”). Il Rendimento riconosciuto annual- mente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente acquisito sul Contratto» (art. 3, II, c, c.g.a., pag. 3, cit.).
La corretta interpretazione del Tribunale, che si conferma in questa sede, è stata recentemente avallata e ribadita dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 3785/2024), che ha affermato quanto segue.
“§ 7.La questione di natura nomofilattica che viene in rilievo nella presente causa è l'accertamento di quali caratteristiche debbano avere le polizze unit linked - disciplinate nel nostro ordinamento dall'art. 2 comma 3° d.lgs. n. 209/2005 – affinché possano essere classificate all'interno della categoria dei prodotti assicurativi previdenziali, rilevando tale classificazione ai fini dell'applicazione dell'art. 1923 cod. civ., la cui applicazione è stata esclusa dalla sentenza impugnata.
A tal fine, per meglio comprendere quando una polizza di assicurazione sulla vita rientri nel perimetro di applicazione di tale norma, è opportuno introdurre l'argomento partendo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8271/2008, la quale nell'esaminare la ratio dell'art. 1923 cod. civ., ha affrontato in modo artico- lato la tematica della “previdenza”. Le Sezioni Unite hanno, in particolare, evidenziato che l'art. 1923 cod. civ. è volto a tutelare, appunto, il valore della “previdenza” (che può essere legata ai bisogni dell'età post lavorativa o derivante dall'evento morte di colui che percepisce redditi dei quali anche altri si av- valga), il quale può essere realizzato, secondo “il diritto vivente”, nell'attuale contesto economico sociale, dallo strumento “(che in ragione, appunto, della sua funzione previdenziale, il “divieto” sub art. 1923 c.c., è volto a presidiare)” della assicurazione sulla vita, quale forma di assicurazione privata (pur nelle pos- sibili sue variazioni negoziali) maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni
13 sociali, forma considerata <<come pilastro della previdenza in una congiuntura quale quella attuale caratterizzata dalle crescenti difficolt dello stato sociale che sull integrativa assi- curazione privata deve necessariamente contare>>.
Emerge da tutto il percorso argomentativo delle Sezioni Unite che è proprio lo scopo previdenziale (attuato nelle polizze vita attraverso l'accumulo di capitale così da garantire all'assicurato e/o alla sua famiglia una rendita, ovviando così al rischio dell'evento morte o sopravvenienza ad una certa data gravante su tali soggetti) a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall'art. 1923 cod. civ. - norma che è stata ritenuta da attenta dottrina quale fattispecie di limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore, ravvisandosi in essa una deroga espressa al principio stabilito dall'art. 2740 cod. civ. – con la conseguenza che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell'impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente “prodotto assicurativo”, ma perché adempie ad una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini le Sezioni Unite l'hanno considerata “il terzo pilastro” della previdenza). Proprio perché la funzione previdenziale è strutturalmente connaturata alla fattispecie di cui all'art. 1923 cod. civ., tale norma non può trovare applicazione in quei casi in cui in un'assicurazione sulla vita la componente previdenziale sia assente, per ricorrere la sola componente finanziaria-speculativa. Come evidenziato anche dalle ricorrenti incidentali, la natura “previdenziale” non è solo presente nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita che appartengono al ramo I, intendendosi per tali quelle polizze che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked, ad eccezione, tuttavia, di quelle cd. pure (come più avanti approfondito). Nelle polizze tradizionali appartenenti al ramo I, al verificarsi dell'evento legato alla vita umana, l'assi- curatore garantisce all'assicurato la futura corresponsione di un capitale predeterminato nel quantum fin dal momento della stipulazione del contratto (salvo quelle aventi una componente anche finanziaria che possono rivalutarsi sulla base degli eventuali rendimenti di una gestione separata in strumenti finanziari, nelle quali, a differenza di quanto accade nelle polizze del ramo III, l'assicurato non assume un rischio di natura finanziaria in quanto l'entità della prestazione da parte dell'assicuratore può solo aumentare e mai diminuire nel corso del rapporto). Nelle polizze del ramo III, all'interno delle quali si trovano la maggior parte delle polizze unit-linked, l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia, invece, nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario “collegato” e viene definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana. Invero la stessa dottrina ha classificato le polizze unit-linked in più categorie a seconda delle loro diverse caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato. In particolare, le “guaranteed unit linked” garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, preve- dendo la possibilità di una maggiorazione minima. Le “partial guaranteed unit linked” riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati.
Infine, vi sono le polizze unit-linked cd. pure in cui la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusiva- mente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento. Nelle polizze “guaranteed” o “partial garanteed” l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, all'assicurato
14 viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe es- sersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Nelle polizze unit linked “pure”, il rischio di investimento è, invece, totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assi- curatore. Il nostro legislatore, nel decreto legislativo n. 209/2005, con la chiara formula dell'art. 2 secondo cui
“rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui presta- zioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento” - ha ritenuto di far rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit-linked – come sopra classificate
- ma solo quelle “guaranteed” e “partial garanteed”, con esclusione quindi di quelle pure, essendo stato ritenuto come requisito imprescindibile il cd. rischio demografico, elemento che ricorre soltanto ove il contratto assicurativo attribuisca realmente ad un evento futuro legato alla vita umana l'idoneità ad inci- dere sulla prestazione dell'assicuratore, riconoscendo comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario. Ne consegue che qualora il rischio di investimento gravi totalmente sull'assicurato, tanto da comportare il rischio di perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico (l'evento legato alla durata della vita umana), pur apparentemente presente, è in realtà insussistente se, al momento del suo verificarsi, lo stesso non sia in grado di incidere minimamente sulla prestazione dell'assicuratore, non garantendo all'assicu- rato, proprio secondo la stipula, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento, o attribuendo allo stesso una somma del tutto irrisoria. In tale eventualità, l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, ma senza l'assunzione, se non del tutto apparente, di un rischio demografico per l'assicuratore. Ad analoghe conclusioni questa Corte è già pervenuta nell'ordinanza n. 6319/2019, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui “nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista
(finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa "finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assi- curazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico", rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicu- rativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento”. Delle polizze unit linked “pure”, caratterizzate dall'assenza del rischio demografico, questa Corte si è recentemente occupata, seppur ad altri fini, nell'ordinanza n. 25983/2021, nella quale è stato evidenziato che esse “..conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di man- dato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli… L'ele- mento caratterizzante tale tipologie di polizze è dunque il rischio finanziario, che, nelle così dette linked "pure" grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capi- tale, né eventuali rendimenti minimi…”.).
15 La valutazione, caso per caso, se una determinata polizza unit linked, pur a prevalente componente finan- ziaria, sia comunque caratterizzata dalla presenza di un rischio demografico, o rientri, invece, tra le cd. pure, è riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione nei termini di cui alla nuova rigorosa formulazione dell'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.
Tale principio è stato già affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 6061/2012 (conf. la già citata Cass. n. 6319/2019), in cui si era statuito che il giudice di merito deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, “al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicu- ratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato)..”. Quindi si conferma la natura assicurativa delle due polizze di cui è causa con tutte le conseguenze di legge.
Infine non è fondato neppure il terzo motivo di appello in quanto il Tribunale ha compensato le spese in ragione del “carattere nuovo della questione trattata rispetto anche a posizioni non univoche che si regi- strano in giurisprudenza “e tale statuizione non è stata specificamente fatta oggetto del motivo di appello. Si aggiunge poi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nel caso di specie non vi è stata alcuna cessazione della materia del contendere e quindi non è ravvisabile l'invocato principio della soc- combenza virtuale.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste quindi a carico dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello;
d) condanna AU RL a rifondere a Controparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per onorari, oltre al
[...] rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 27.11.2024.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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