Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 12986/2022
Tribunale di Napoli Nord
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12986/2022, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. e vertente
TRA
) rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Parte_1 C.F._1
Rosauro presso il cui studio in Napoli alla via Domenico Fontana n. 150, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
e
, ), rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
Antonio Cozzolino, presso il cui studio in Ottaviano alla via Sepe Liquori n. 58, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
e
), rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Controparte_2 P.IVA_1
Tuccillo, presso il cui studio in Napoli alla via San Tommaso D'Aquino n. 15, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 7.02.2024 i procuratori concludevano come da note scritte depositate nel termine concesso che espressamente si richiamano e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio deducendo di trovarsi in data 21.10.2020, alle ore 08.00 Controparte_1 circa, all'interno della proprietà immobiliare del convenuto in Qualiano alla via Dante
1
Alighieri, n. 51.
Deduceva altresì che nelle siffatte circostanze temporali, mentre scendeva le scale dell'abitazione, rovinava pesantemente al suolo, riportando lesioni personali.
L'attore evidenziava altresì che la caduta era dipesa dal cedimento di una parte del gradino sicché, deducendo la responsabilità dell'evento in capo al proprietario dell'immobile ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedeva la condanna del Controparte_1 medesimo al risarcimento dei danni subiti. In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Accertare ed ascrivere la responsabilità dell'infortunio per cui è causa a carico esclusivo del convenuto e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultimo, al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 50.965,00 - giusta relazione medico-legale in atti che assegna alla medesima un DB pari al 13/14%, una
ITT di gg. 30; una ITP di gg. 30 una ITP di gg. 60, oltre danno morale, spese mediche documentate e non, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e/o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà in giustizia, peri titoli e le causali di cui innanzi, anche a seguito di Ctu medico legale di cui sin d'ora si formula richiesta;
contenendo la domanda nei limiti della somma di €. 52.000,00; b) interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
e) Vinte le spese e le competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
2. Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione, Controparte_1
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda.
Nel merito, contestava la domanda attorea e, in subordine, chiedeva la chiamata in causa di al fine di essere manlevato in caso di accoglimento della Controparte_2 domanda dell'attore. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, nel merito, rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
2) Ancora in via preliminare, autorizzare il convenut
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare CP_3 in causa la compagnia di assicurazion , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 dom.to per la carica alla Via Marocchesa, n. 14 – 31021 OG NE (Tv) per essere manlevato e garantito da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice in ordine al lamentato infortunio per cui è causa e per l'effetto voglia il G.U., ai sensi dell'art. 269 c.p.c., differire la data della prima udienza o udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c.. 3) In via istruttoria, sin da ora ci si riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. 4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese.”
3. Con decreto del 13.03.2023 il convenuto veniva autorizzato alla chiamata in causa
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di che si costituiva eccependo l'inoperatività della polizza e, nel Controparte_2 merito, insisteva per il rigetto della domanda attorea.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) rigettare le avverse domande, principale e/o di manleva, perché improponibili, inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa, con conseguente riduzione proporzionata del risarcimento ex art. 1227 c.c.; 3) ridurre la pretesa risarcitoria vantata dalla controparte, perché sperequata in eccesso e non provata;
4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
4. Dopo la concessione dei termini per le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., in data 22.12.2023 l'attore dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio.
Tale rinuncia veniva accettata dal convenuto e non da Controparte_1 CP_2
la quale dichiarava di avere interesse ad ottenere una pronuncia di rigetto delle
[...] avverse domande, principale e/o di manleva, con contestuale vittoria delle spese di lite. A fronte di tale sopravvenienza, mediante ordinanza del 24-7-2024 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al
7-2-2025, udienza celebrata a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
In tale sede, mentre la (cfr. nota del 31-1-2025) ribadiva di non Controparte_2 accettare la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. manifestando l'interesse alla decisione nel merito del giudizio;
la difesa di parte attrice richiedeva l'estinzione del giudizio confermando la rinuncia agli atti del giudizio specificando come il “…mero errore materiale, relativo alla vocatio in ius del Sig in luogo delle Controparte_1
Sigg.r è stato causato unicamente dalla coincidenza Parte_2 Parte_3 del proprietà in epoca pregressa in capo ad esso e dalla titolarità del CP_1 contratto assicurativo stipulato sull'immobile in questione, giustappunto, dal nominato
. Come è altrettanto pacifico, tale errore non inferisce in alcun modo Controparte_1 con il diritto al risarcimento del danno reclamato e reclamabile dal Sig nei Pt_1 confronti delle Sigg.r ” (cfr. nota del 6-2-2025). Parte_2 Parte_3
5. Ebbene, in via di principio, il difensore della parte costituita in giudizio, senza essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 306, comma 2, c.p.c., può modificare la domanda anche in sede di precisazione delle conclusioni ma non può rinunciare validamente agli atti del giudizio (cfr. Cass. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 25045/19; Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18033).
In particolare, è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata che la procura alle liti abilita il procuratore - per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite - a scegliere la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di
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compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, per i quali occorre un mandato speciale (Cass. n. 5905 del 2006, Cass. n. 4356 del 2000).
In particolare, la rinuncia all'azione o alla pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituiscono atti di disposizione del diritto in contesa e richiedono in capo al difensore un mandato ad hoc, non essendo sufficiente a tal fine quello ad litem
(Cass. n. 4837 del 2019). Seppure per la rinuncia all'azione sia richieda in capo al difensore un mandato ad hoc, si tratta di ipotesi che si differenzia dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra - di converso - fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. n. 28146 del 2013).
Infatti qualora la rinuncia si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore, che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (cfr
Cass. n. 1439 del 2002; Cass. n. 140 del 2002; Cass. n. 2572 del 1998).
5.1. Ebbene, nel caso in trattazione, si è in presenza di una mera rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, come tale ammissibilmente resa dal difensore, dandosi atto di quanto espresso nella nota scritta da ultimo citata.
Tale si deduce anche dalla mancata allegazione di specifica procura speciale resa dalla parte personalmente a favore del suo difensore al fine di ottenere gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. e quindi alcun rilievo ha in quest'ottica l'accettazione di parte convenuta.
5.2 Passando al merito, la domanda esperita nei confronti di da Controparte_1 parte attrice è infondata e va rigettata, non avendo l'attore fornito prova dei fatti costituivi della stessa, cui era suo onere provare secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio.
In via preliminare, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio in quanto nella fattispecie non può trovare applicazione quanto disposto all'art. 306 c.p.c..
Tanto doverosamente premesso, com'è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. il danneggiato ha l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra cosa e danno, mentre il custode è esente da responsabilità solo in presenza del cosiddetto caso fortuito.
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Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni dei convenuti circa il verificarsi dell'evento e, soprattutto, del nesso causale, l'attore non ha provato né tentato di provare l'evento dannoso dal quale sarebbero derivati i danni lamentati.
Ed infatti, non è stato articolato alcun mezzo istruttorio volto alla prova dell'evento non essendo stati indicati i nominativi dei testimoni da escutere sulle circostanze di cui all'atto di citazione.
Per tale ragione, non è stata data prova dei fatti costitutivi della domanda che va quindi rigettata.
Si evidenzia infine come alcuna domanda riconvenzionale è stata esperita dalla chiamata in causa la quale, costituendosi in giudizio, ha solo fatto propria la richiesta di rigetto della domanda attorea.
6. Le spese di lite tra l'attore e il convenuto vanno compensate tenuto conto della condotta processuale del medesimo espressa nell'irrituale accettazione della rinuncia agli atti del giudizio e dalla mancata richiesta di ulteriori provvedimenti all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
6.1. Nei confronti del terzo chiamato, le spese di lite vanno poste invece a carico dell'attore in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione attorea e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa in base al petitum e dell'attività svolta (che non ha determinato l'avvio della fase istruttoria in senso stretto intesa), con applicazione dei parametri minimi ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2024 e applicazione della riduzione al 50% ivi previste per le 4 fasi del giudizio, tenuto conto della ridotta complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta la domanda esperita contro in quanto infondata;
Controparte_1
b) compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
c) condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in
€.3.808,00= per compenso, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% sul compenso, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa il 10-2-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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