Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 5.6.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3867/2023 del ruolo generale
Vertente tra elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. Nemo Dardano, Parte_1 che lo rappresenta e difende.
-ricorrente -
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Pane, presso il cui studio è elett.te domiciliatata
-resistente –
NONCHE'
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ennio Quirino
Visconti
-resistente contumace-
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 27.02.2023, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 0712022017270184900, notificatagli il
18 gennaio 2023 a mezzo p.e.c., con cui l' (per Controparte_1 conto di intimava il pagamento della somma di €. 448,00; cartella CP_2 derivante dall'emissione del ruolo n. 2022/013846 relativo a sanzione per irregolarità della dichiarazione di cui all'art. 9 della l. n. 149/1992.
Ciò premesso, il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni :“Nel merito - accertare l'illegittimità della cartella impugnata e della sanzione posta a fondamento della pretesa creditoria per
i motivi sopra esposti e, conseguentemente, pronunciare l'annullamento/la nullità della cartella di pagamento n. 0712022017270184900, dichiarando l'inesistenza del credito asseritamente vantato da Controparte_2
- vinte le spese e competenze di giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e
[...]
CPA, come per legge, da liquidarsi in favore del ricorrente e da distrarsi, ex art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto difensore antistatario, che dichiara di averne fatto anticipo”.
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_3 impugnando gli avversi assunti e chiedendone il rigetto.
La convenuta restava invece Controparte_4 contumace.
In via preliminare si rileva l'ammissibilità della domanda avente ad oggetto opposizione avverso cartella di pagamento n. 0712022017270184900, con cui l'agente della riscossione (per conto di intimava il pagamento della CP_2 somma di €. 448,00;
Sussiste certamente l'interesse ad agire della parte attrice vista la notifica della cartella stessa ed il ricorso avverso la stessa veniva depositato entro i termini di decadenza previsti dalla legge per il tipo di opposizione proposta.
L'opposizione è fondata e come tale va accolta.
Risulta, invero, fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente in relazione al fatto di aver ricevuto notificazione della cartella impugnata da parte dell'agente della riscossione, senza preventiva notificazione da parte dell'ente affermatosi creditore in relazione al presunto credito per cui veniva formato il ruolo. A fronte infatti della sollevata eccezione da parte del ricorrente, la
[...]
peraltro contumace e l' costituitasi, nulla Controparte_4 CP_5 deducevano e, soprattutto, nulla provavano in ordine alla circostanza per cui l'ente affermatosi creditore, avrebbe, in ossequio a quanto previsto alla normativa in materia, ed in particolare alla L 689/81, provveduto alla preventiva comunicazione all'odierno resistente circa l'irrogazione della sanzione relativa a dedotte irregolarità
e/o omissione della comunicazione del modello 5 di cui all'art 17 della legge
576/1980.
Deve precisarsi infatti che nella definizione dell'ipotesi di nullità della cartella di pagamento va ricordato anche il caso di mancata comunicazione dell'avviso bonario da parte dell'agente della riscossione, si ricordi a tal proposito la sentenza
6378/2/15 della Commissione tributaria regionale di Roma secondo cui, nell'ipotesi in cui il contribuente, in sede di ricorso contro una cartella che scaturisce da un controllo formale della dichiarazione, eccepisca la mancata notifica dell'avviso bonario, è proprio dell'Agenzia delle Entrate la necessità di dimostrare che la notifica sia realmente avvenuta.
In tale ottica, si vuol richiamare come nel contesto dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7620/2024) si ribadisce il principio di grande rilevanza per i contribuenti: la nullità della cartella di pagamento qualora questa non sia stata preceduta dall'invio della comunicazione di irregolarità emersa nel corso della verifica.
Tale comunicazione rappresenta infatti un passaggio obbligato per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, consentendogli di interloquire con l'Amministrazione fiscale prima che venga emessa l'iscrizione a ruolo delle somme contestate.
L'omissione di questo adempimento da parte degli Uffici finanziari determina quindi la nullità della pretesa impositiva azionata con la notifica della cartella, con conseguente illegittimità della riscossione coattiva avviata nei confronti del contribuente.
Ancor di più ciò deve valere nel caso di mancata notificazione della comunicazione da parte dell'ente creditore della sanzione posta a fondamento della formazione del ruolo, attività prodromica alla redazione della cartella di pagamento da parte dell'ente affermatosi creditore;
cartella che deve quindi esser, proprio in mancanza di tale notificazione, considerata nulla.
La natura assorbente della questione sopra evidenziata rende superflua ogni ulteriore indagine rispetto al merito e quindi alla fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
0712022017270184900, con ogni conseguenza di legge;
B) Condanna la e l' Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_6
200,00, oltre Iva e Cpa, e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, in data 5/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo