Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 12/2025 r.g. lavoro vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in
[...]
atti dagli Avv.ti Matteo Borgini del Foro di Varese, Alvise Gastone Bragadin del Foro di Bologna e
Pasquale Parisi del Foro di Varese
APPELLANTE
E
, rappr.to e difeso per procura in atti dall'Avv. Stefano Tacchino del Controparte_1
Foro di Asti
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Pesaro in funzione di giudice del lavoro , titolare di Controparte_1
pensione di vecchiaia erogatagli dalla Parte_1
chiedeva accertarsi la non debenza del contributo di solidarietà prelevato da detto
[...]
Ente sul trattamento pensionistico in godimento, quindi condannarsi quest'ultimo alla restituzione della somma trattenuta al detto titolo.
La instava per il Parte_1
rigetto della domanda.
restituzione, al titolo in questione ed in favore del ricorrente, delle somme indebitamente prelevate entro il decennio successivo alla domanda giudiziale, maggiorate degli interessi e rivalutazione da ciascuna singola data di prelievo, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 10 gennaio 2025 la Parte_1
ha impugnato detta sentenza, in via preliminare censurando la scelta del
[...]
Tribunale di disattendere l'eccezione di improcedibilità ex art. 443 cpc, per mancato esperimento del ricorso amministrativo prescritto dall'art. 57 e ss. del Regolamento Unitario della quindi Pt_1 deducendo l'errore del primo giudice nell'interpretare la normativa di riferimento, senza considerare che il contributo di solidarietà di cui all'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della imposto all'originario ricorrente, rinvenisse piena legittimità CP_2 nell'ambito della riforma del sistema previdenziale della che aveva determinato il passaggio Pt_1
dal metodo di calcolo reddituale al metodo di calcolo contributivo delle prestazioni, in quanto costituiva una misura di contemperamento degli interessi dei pensionati con quella degli iscritti al fine di evitare soluzioni armonizzabili con i principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza, dunque assicurava maggiore stabilità finanziaria al sistema previdenziale medesimo, determinando un miglioramento della situazione finanziaria della senza peraltro incidere negativamente Pt_1 sull'adeguatezza della prestazione pensionistica. In particolare, l'appellante ha evidenziato che la decisione impugnata contrastava sia con l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità
2014), che con la normativa previgente, in quanto sin dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 763,
L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), mediante modifica dell'art. 3, comma 12, L. n.
335/1995, i provvedimenti degli Enti previdenziali privatizzati destinati ad assicurare l'equilibrio di bilancio non erano più limitati ad introdurre variazioni delle aliquote contributive, riparametrazioni dei coefficienti di rendimento ovvero criteri di determinazione del trattamento pensionistico, bensì erano espressione della riconosciuta facoltà di adottare qualsiasi misura necessaria alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, tra cui, certamente, la riduzione del trattamento pensionistico in corso di erogazione, come il contributo di solidarietà. Infine, l'appellante ha criticato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale in luogo di quello quinquennale breve, in tal modo attuando, rispetto ai ratei di pensione erogati dagli Enti previdenziali privatizzati, una scelta discriminatoria e contraria all'art. 3 della
Costituzione, rispetto alla analoga situazione inerente ai ratei di pensione erogati dall' . CP_3
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi improcedibile, ed in ogni caso rigettarsi, la domanda attorea avanzata in primo grado;
in subordine, accertarsi l'intervenuta prescrizione del diritto vantato, rispetto alle somme trattenute prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado.
L'appellato ha insistito per il rigetto del gravame.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'art. 443, secondo comma, cod. proc. civ. attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio alla pima udienza di discussione, ma non stabilisce che il mancato esercizio di detto potere comporti un vizio di nullità della sentenza, così che il motivo di doglianza in argomento appare inammissibile, alla stregua dell'ormai risalente, e mai mutato, orientamento della Suprema Corte, secondo cui Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio. (per tutte,
Cass.n.6673/2002).
Tanto chiarito, l'appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dall'ormai consolidato e pienamente condiviso orientamento della Giurisprudenza di legittimità, formatosi rispetto a fattispecie identiche a quella all'odierno vaglio, secondo cui “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la trattenuta, operata dalla i dottori commercialisti, Controparte_4
a titolo di contributo di solidarietà su una pensione già maturata).” (così Cass., Ord.n.19711/2017).
In particolare, nella recentissima Ordinanza n. 5477/2025 la Suprema Corte ha ribadito:
“….anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell'escludere che la nazionale di previdenza a Pt_1 Parte_1 favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art. 23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n.
31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa
Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio
2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), reputando irrilevante l'autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell'odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione)….”
La pronuncia richiamata si colloca nel solco delle decisioni che, ormai da più di un decennio, valorizzano, con argomenti affatto condivisibili, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, la base giuridica e il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento che ha introdotto il contributo di solidarietà sin dall'entrata in vigore l'1/1/2004, e dopo aver approfondito la genesi normativa che, partendo dal processo di delegificazione con la legge delega n. 537/1993, ha delineato nel tempo i poteri regolamentari della , tiene fermo il principio CP_5
già sancito in fattispecie analoghe, relative alla stessa (Cass. 25212/09; Cass. Parte_1
31875/2018; Cass.n.180/2019), secondo cui "….L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n
509/1994 ad 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alleanzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" …”, quindi sottolinea come
“…Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti.
Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una "variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata , ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura….”
Aggiunge il Giudice di Legittimità nelle pronunce richiamate: “…Né a diverse conclusioni, e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L.n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1
prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà .
Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488 della L n.147/2013, qualificata come di interpretazione autentica - secondo cui : "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1,comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr. Cass. n.6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente".
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai Pt_1
poteri delle Casse ,quale quella in esame. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n.173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
8.Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto , come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un
«criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore .
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi Pt_1
sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte….”.
In ordine, poi, alla natura della prescrizione estintiva applicabile, l'odierna appellante non sollecita spunti di riflessione ulteriori a quelli già presi in esame dagli stessi giudici di legittimità, sul punto rimasti fermi nell'affermare che “…è assoggettata alla prescrizione decennale l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità
e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav.,
13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n. 4263, e Cass., sez. VI L, 14 febbraio 2023, ri.
4604, e 13 febbraio 2023, n. 4349 e n. 4314)….” (Cass.n.5477/2025 citata).
Con precipuo riferimento alla denunciata disparità di trattamento ingiustificabilmente derivante dall'applicazione al caso di specie del termine di prescrizione decennale in luogo di quello quinquennale, applicabile all' , in seno alla pronuncia n. 31527/2022 si legge: “……. 13. CP_3
Questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del
1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr.
1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti Pt_1 Pt_2
gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr.
1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr. 10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile
1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. 18. La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è Pt_1
sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale…..”
Alla luce dell'approfondita disamina della questione di diritto compiuta dalla Suprema Corte,
e della perseverante posizione di detto Giudice, affatto contraria ad includere il contributo di solidarietà di cui si discute nel novero delle misure finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, in virtù dei riportati argomenti, dai quali, come detto innanzi, questo Collegio non ha motivo di discostarsi, la sentenza impugnata va confermata ed il regime delle spese del grado, in onore alla soccombenza, vede il pieno favore di parte appellata
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese de grado che liquida in favore di in Controparte_1
complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.
228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 7 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente