Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 224/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 224/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Federico Massara
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Annelise Filz
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 12 maggio 2012, trascritto nel Registro degli
1
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è impiegato a tempo pieno presso la Pt_1
Provincia Autonoma di Trento in qualità di funzionario con uno stipendio mensile di circa € 1.750,00, mentre la sig.ra lavora part-time come insegnante CP_1
presso una scuola primaria di Trento con uno stipendio mensile di circa € 1.200,00.
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare - tavolarmente individuata come p.ed. 5168 p.m. 37 CC Trento - è di proprietà esclusiva del sig. , il quale è Pt_1
proprietario anche di due garage - tavolarmente individuati come p.m. 68 e p.m. 70
p.ed 6513 CC Trento - oltre che di un'autovettura e di una moto acquistati prima del matrimonio, mentre la sig.ra è proprietaria di un'automobile acquistata CP_1
in costanza di matrimonio.
Entrambi i coniugi sono intestatari di un proprio conto corrente bancario, ed il sig.
dispone anche di fondi frutto di elargizioni non rientranti in comunione dei Pt_1
beni attualmente investiti presso un istituto assicurativo.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
2. la figlia rimarrà affidata a entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con residenza posta presso la casa coniugale - tavolarmente individuata come p.ed.
5168 p.m. 37 CC Trento - che rimarrà assegnata alla RA , Controparte_1
sino a quando la figlia non sarà diventata economicamente autosufficiente.
Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 7 Pt_1
gennaio 2025.
3. ferma la residenza di presso la madre, i genitori potranno vederla e stare Per_1
con lei secondo il seguente piano genitoriale:
a) durante l'anno scolastico: il padre potrà stare con lei
2 > a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola, quando il padre la andrà a prendere, al lunedì mattina, quando ve le riporterà;
> ogni settimana dal martedì pomeriggio, quando la andrà a prendere e la terrà con sé sino al mercoledì mattina, quando la riporterà a scuola;
b) durante i periodi di vacanza estivi: fermo quanto previsto al punto a) che si applicherà anche durante il periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane di ferie, anche consecutive, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse, comunicando il luogo ove verrà trascorsa l'eventuale villeggiatura all'altro genitore con un preavviso di almeno quindici giorni. La data della partenza il luogo delle ferie e la durata delle ferie estive fuori città ed il recapito telefonico a cui reperire la minore
(eventualmente indicando anche una congrua fascia oraria), andranno comunicati all'altro genitore con Sms o Mail entro il 31 maggio di ciascun anno. Se i periodi scelti coincidessero, ciascuno manterrà diritto a ½ del periodo scelto;
c) durante le vacanze natalizie e pasquali:
> il giorno di Natale e della Vigilia saranno trascorsi dalla minore con ciascuno dei genitori ad anni alterni (ad esempio Natale con il padre e la Vigilia con la madre) ed anche il giorno di Pasqua verrà trascorso un anno con la madre ed il successivo con il padre;
> durante le vacanze natalizie e pasquali la minore passerà la metà del periodo con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore;
d) compleanni:
> ogni genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con la figlia;
> il compleanno della minore verrà invece festeggiato ad anni alterni con la madre e con il padre;
Qualora uno dei due coniugi si dovesse sottoporre ad interventi chirurgici che prevedono una convalescenza, l'altro coniuge si impegna a tenere presso di sé la figlia.
4. quanto al contributo economici per il mantenimento della figlia, entro il giorno
10 di ogni mese, iniziando dal mese di gennaio 2025, il padre verserà un contributo mensile di € 500,00, oltre rivalutazione annua Istat.
3 Le spese straordinarie, individuate secondo le Linee Guida del CNF, verranno invece divise per il 50% tra i coniugi, ad eccezione della retta scolastica relativa all'istituto attualmente dalla figlia che verranno divise 70% a carico del padre e
30% della madre sino alla conclusione delle scuole medie, prevedendo espressamente che quelle di importo complessivo annuo superiore ad € 150,00 andranno previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche urgenti. I coniugi concordano sin d'ora che la scelta della scuola privata per la figlia sarà mantenuta anche per il percorso delle scuole medie
5. gli aiuti al nucleo familiare, sia nazionali che provinciale, verranno percepiti in via esclusiva dalla RA , mentre le detrazioni per i figli a carico, ove CP_1
possibile, saranno godute al 50% da entrambe le parti;
6.
considerato che
entrambe le parti sono economicamente autosufficienti, non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco;
7. con riferimento all'automobile Citroen C3 - targata EC 354 BN - la stessa rimarrà di propri età esclusiva della signor a , la quale pertanto seguiterà CP_1
a sostenere in proprio tutte le spese di bollo e assicurazione, nonché tutte le altre spese connesse alla relativa circolazione.
8. entro 45 giorni dal deposito del presente ricorso, il signor verserà una Pt_1 tantum alla RA la somma di € 15.000,00 e, a fronte di tale CP_1
versamento, le parti danno atto di avere così provveduto a dividere ogni loro bene comune, immobile, mobile, depositi di denaro, titoli e quant'altro e quindi rinunciano sin d'ora a qualsivoglia reciproca rivendica in merito ai loro rapporti patrimoniali intercorsi prima e dopo la data del matrimonio ad oggi e di non avere più nulla a che pretendere in merito allo scioglimento della comunione legale, che verrà dunque definitivamente sciolta una volta versata la somma di cui sopra.
La RA dovrà tuttavia concedere al signor di entrare nella CP_1 Pt_1
casa coniugale per ritirare i propri effetti personali ancora ivi presenti;
9. i coniugi dichiarano di aver rimesso ogni eventuale denuncia querela sporta nei confronti dell'altro/a per ogni possibile condotta da lui/lei posta in essere sino ad oggi o, in difetto, di impegnarsi a farlo, impegnandosi altresì a non proporre ulteriori querela per tutti i fatti accaduti sino ad oggi.
10. sono fatti salvi eventuali accordi migliorativi fra le parti;
4 11. le spese legali per il presente procedimento verranno compensate tra le parti e ognuno verserà quelle relative al proprio legale”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.. Con note scritte di data 17 marzo 2025 il sig.
ha depositato la contabile del bonifico di € 15.000,00 di data 3 marzo 2025, Pt_1
dando atto di aver adempiuto a quanto previsto dalla condizione n. 8 del ricorso.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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