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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/12/2024, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 385/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. MARRA PAOLO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1
dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 P.IVA_2
UMBRIA, 1 null 67056 presso lo studio dell'Avv. PANELLA CP_1
DOMENICO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._2
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/
- CONVENUTO/A
OGGETTO: pagamento corrispettivo fornitura servizi a seguito di cessione del credito
– azione di indebito arricchimento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_2
giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il onde sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare Contr che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del Controparte_1
dei seguenti importi: a. € 123.620,83 in linea capitale portato dalle fatture
[...]
indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 012-069; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma
IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 4.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 012-069; e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_1
Contr rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via Contr subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. Controparte_1
interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in
[...]
Contr favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in CP_1
Contr favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal Controparte_3
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
[...]
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. Radicato il giudizio si costituiva il insistendo per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; in via subordinata rigettare tutte le domande attrici perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque perché prescritto il relativo diritto;
dichiarare altresì inammissibile
– e comunque infondata – la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Con vittoria di spese ed onorari di lite ed ogni riserva e salvezza. In particolare il convenuto rilevava: 1) la mancanza del consenso del alla cessione CP_1 CP_1
dei crediti (art. 69 e 70 del R.D. 2440/1923); 2) la mancata notifica della cessione al in quanto la stessa è stata effettuata ad una pec diversa da quella indicata nel CP_1
Registro INDICE PA ed è priva di relata di notifica;
3) l'omessa pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale e la mancata iscrizione nel registro imprese;
inoltre il contestava comunque anche il credito vantato in quanto le somme Controparte_4
richieste non corrispondono alle prestazioni erogate e non sono calcolate in modo conforme alle pattuizioni contrattuali. Allo stesso modo veniva anche contestata sia la richiesta degli interessi moratori, degli interessi anatocistici e delle spese di recupero in quanto non dovuti sia la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva quanto segue.
In merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva si deve preliminarmente osservare con riferimento agli art. 69 e 70 c.p.c., richiamati dal convenuto che, CP_1
più volte, la Corte di Cassazione ha ribadito che tali norme, prevedendo l'obbligo di un forma degli atti e l'accettazione del debitore ceduto hanno carattere eccezionale, riguardano la sola Amministrazione statale, e sono insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva ad amministrazioni diverse e quindi agli enti locali ( Cass. 28390/2018, Cass. 20739/2015).
La normativa richiamata non è pertanto certamente applicabile alla fattispecie in esame concernente appunto la cessione di crediti vantati verso un ente locale. Occorre però rilevare che, sia nei contratti di cessione dei crediti di sia in CP_5
quello concernente i crediti di , è previsto quanto segue: “1.3 II presente Parte_3
atto verrà notificato a spese della Cedente a cura del notaio autenticante le sottoscrizioni il quale consegnerà alla Cessionaria ricevuta delle notifiche e copia autentica dell' atto medesimo” ed ancora “Le parti, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell Econornia e delle Finanze in data 8 ottobre 2009 n.
29, richiedono espressamente al Debitore I' espressa accettazione della presente cessione del credito con riferimento all' insussistenza di situazioni di inadempienza di cui all' articolo 48 —bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché di altre situazioni comunque rilevanti ai sensi dell ' art . 2 comma 17 della legge 15 luglio 2009 n. 94”.
Dunque sono state le stesse parti dei contratti di cessione a prevedere la comunicazione al convenuto degli stessi e a richiedere allo stesso debitore l'espressa CP_1
accettazione delle cessioni, previa valutazione dell'insussistenza di una serie di circostanze.
La comunicazione delle cessioni, a prescindere da ogni valutazione sulle pec inviata al ad un indirizzo diverso da quello primario, è stata comunque Controparte_4
effettuata a mezzo di raccomandate a.r. come da documentazione in atti.
Per quanto invece riguarda il secondo aspetto deve rilevarsi che non vi è stata alcuna accettazione “espressa” da parte del convenuto. CP_1
Pertanto deve ritenersi che, in forza della previsione contrattuale, in difetto di accettazione, le cessioni non si siano perfezionate o comunque non siano opponibili al
CP_1
Deve pertanto essere accolta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della e pertanto le domande di condanna al pagamento dei crediti Controparte_6
ceduti devono essere respinte.
Per quanto riguarda la domanda di indebito arricchimento ex art. 201 c.c. proposta in via subordinata deve essere rigettata in quanto non né sussistono i presupposti. L'art. 2041 cc. prevede che “chi senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
La Corte di Cassazione ha però chiarito che “in tema di cessione del credito, la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1 in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, "ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito". (Cass. 15.9.1999 n. 9823).
Pertanto, nella nozione di "accessori" di cui all'art. 1263 c.c., comma 1 rientrano sicuramente le azioni giudiziarie a tutela del credito, ad esempio l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta. D'altra parte, è coerente con la ratio complessiva dell'art. 1263 c.c., comma 1 che oggetto della cessione sia non solo il diritto di credito isolatamente considerato, ma anche ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l'utilità economica mediante l'adempimento, quali garanzie, privilegi ed azioni a tutela del diritto di relativo ceduto…Infatti questa Corte ha affermato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè - come sopra esposto - le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Al contrario, "non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito" (Cass. Sez. 3 n. 776 del 28 aprile 1967)” (cfr Cass Civ
Sez III, 13.2.2013 n. 6422).
Al cessionario pertanto può essere riconosciuta solo la facoltà di agire per ottenere la restituzione del corrispettivo della cessione, ma non quanto corrisposto in forma asseritamente indebita dal cedente.
Per tale ragione anche la domanda di indebito arricchimento essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione attiva della e per l'effetto Controparte_6
respinge tutte le domande proposte;
- condanna la in persona del legale rappresentante al pagamento, Controparte_6
in favore del in persona del pro – tempore, delle spese di Controparte_4 CP_7
lite che si liquidano in complessive €. 7.052,00 oltre CPA ed IVA e rimborso spese forfettario, come per legge.
Avezzano 5.12.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 385/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. MARRA PAOLO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1
dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 P.IVA_2
UMBRIA, 1 null 67056 presso lo studio dell'Avv. PANELLA CP_1
DOMENICO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._2
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/
- CONVENUTO/A
OGGETTO: pagamento corrispettivo fornitura servizi a seguito di cessione del credito
– azione di indebito arricchimento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_2
giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il onde sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare Contr che, per le ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del Controparte_1
dei seguenti importi: a. € 123.620,83 in linea capitale portato dalle fatture
[...]
indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 012-069; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma
IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 4.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 012-069; e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_1
Contr rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via Contr subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. Controparte_1
interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in
[...]
Contr favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in CP_1
Contr favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal Controparte_3
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
[...]
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive. Radicato il giudizio si costituiva il insistendo per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; in via subordinata rigettare tutte le domande attrici perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque perché prescritto il relativo diritto;
dichiarare altresì inammissibile
– e comunque infondata – la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Con vittoria di spese ed onorari di lite ed ogni riserva e salvezza. In particolare il convenuto rilevava: 1) la mancanza del consenso del alla cessione CP_1 CP_1
dei crediti (art. 69 e 70 del R.D. 2440/1923); 2) la mancata notifica della cessione al in quanto la stessa è stata effettuata ad una pec diversa da quella indicata nel CP_1
Registro INDICE PA ed è priva di relata di notifica;
3) l'omessa pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale e la mancata iscrizione nel registro imprese;
inoltre il contestava comunque anche il credito vantato in quanto le somme Controparte_4
richieste non corrispondono alle prestazioni erogate e non sono calcolate in modo conforme alle pattuizioni contrattuali. Allo stesso modo veniva anche contestata sia la richiesta degli interessi moratori, degli interessi anatocistici e delle spese di recupero in quanto non dovuti sia la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva quanto segue.
In merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva si deve preliminarmente osservare con riferimento agli art. 69 e 70 c.p.c., richiamati dal convenuto che, CP_1
più volte, la Corte di Cassazione ha ribadito che tali norme, prevedendo l'obbligo di un forma degli atti e l'accettazione del debitore ceduto hanno carattere eccezionale, riguardano la sola Amministrazione statale, e sono insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva ad amministrazioni diverse e quindi agli enti locali ( Cass. 28390/2018, Cass. 20739/2015).
La normativa richiamata non è pertanto certamente applicabile alla fattispecie in esame concernente appunto la cessione di crediti vantati verso un ente locale. Occorre però rilevare che, sia nei contratti di cessione dei crediti di sia in CP_5
quello concernente i crediti di , è previsto quanto segue: “1.3 II presente Parte_3
atto verrà notificato a spese della Cedente a cura del notaio autenticante le sottoscrizioni il quale consegnerà alla Cessionaria ricevuta delle notifiche e copia autentica dell' atto medesimo” ed ancora “Le parti, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell Econornia e delle Finanze in data 8 ottobre 2009 n.
29, richiedono espressamente al Debitore I' espressa accettazione della presente cessione del credito con riferimento all' insussistenza di situazioni di inadempienza di cui all' articolo 48 —bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché di altre situazioni comunque rilevanti ai sensi dell ' art . 2 comma 17 della legge 15 luglio 2009 n. 94”.
Dunque sono state le stesse parti dei contratti di cessione a prevedere la comunicazione al convenuto degli stessi e a richiedere allo stesso debitore l'espressa CP_1
accettazione delle cessioni, previa valutazione dell'insussistenza di una serie di circostanze.
La comunicazione delle cessioni, a prescindere da ogni valutazione sulle pec inviata al ad un indirizzo diverso da quello primario, è stata comunque Controparte_4
effettuata a mezzo di raccomandate a.r. come da documentazione in atti.
Per quanto invece riguarda il secondo aspetto deve rilevarsi che non vi è stata alcuna accettazione “espressa” da parte del convenuto. CP_1
Pertanto deve ritenersi che, in forza della previsione contrattuale, in difetto di accettazione, le cessioni non si siano perfezionate o comunque non siano opponibili al
CP_1
Deve pertanto essere accolta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della e pertanto le domande di condanna al pagamento dei crediti Controparte_6
ceduti devono essere respinte.
Per quanto riguarda la domanda di indebito arricchimento ex art. 201 c.c. proposta in via subordinata deve essere rigettata in quanto non né sussistono i presupposti. L'art. 2041 cc. prevede che “chi senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
La Corte di Cassazione ha però chiarito che “in tema di cessione del credito, la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1 in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, "ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito". (Cass. 15.9.1999 n. 9823).
Pertanto, nella nozione di "accessori" di cui all'art. 1263 c.c., comma 1 rientrano sicuramente le azioni giudiziarie a tutela del credito, ad esempio l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta. D'altra parte, è coerente con la ratio complessiva dell'art. 1263 c.c., comma 1 che oggetto della cessione sia non solo il diritto di credito isolatamente considerato, ma anche ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l'utilità economica mediante l'adempimento, quali garanzie, privilegi ed azioni a tutela del diritto di relativo ceduto…Infatti questa Corte ha affermato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè - come sopra esposto - le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Al contrario, "non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito" (Cass. Sez. 3 n. 776 del 28 aprile 1967)” (cfr Cass Civ
Sez III, 13.2.2013 n. 6422).
Al cessionario pertanto può essere riconosciuta solo la facoltà di agire per ottenere la restituzione del corrispettivo della cessione, ma non quanto corrisposto in forma asseritamente indebita dal cedente.
Per tale ragione anche la domanda di indebito arricchimento essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione attiva della e per l'effetto Controparte_6
respinge tutte le domande proposte;
- condanna la in persona del legale rappresentante al pagamento, Controparte_6
in favore del in persona del pro – tempore, delle spese di Controparte_4 CP_7
lite che si liquidano in complessive €. 7.052,00 oltre CPA ed IVA e rimborso spese forfettario, come per legge.
Avezzano 5.12.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza