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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile – nella persona della giudice dott.ssa Caterina
Stasi, all'esito dell'udienza del 11.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9888/2022 R.G., avente ad oggetto: proprietà, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Mazziotta;
Parte_1
- attore - contro
rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Sergi;
Controparte_1
- convenuta -
*****
Fatto e diritto
Con atto introduttivo del presente giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo la condanna della medesima alla rimozione della tettoia Controparte_1
realizzata dalla convenuta in violazione delle distanze legali di cui all'art. 907 c.c., premettendo di esser proprietario di un'abitazione sita nel condominio ubicato in Gallipoli, vico Torre Sabea n. 4 al terzo piano e che la , proprietaria di altra unità abitativa nel CP_1
medesimo edificio, aveva realizzato una tettoia a copertura del suo posto auto a distanza inferiore dei tre metri rispetto alla veduta esercitata dall'attore dal proprio balcone.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le Controparte_1
ragioni attoree, replicando di aver perfettamente rispettato le distanze legali previste dalla normativa di settore nell'edificare la tettoia nella sua proprietà esclusiva.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 11.2.2025 la controversia è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento. È bene sin d'ora rammentare che, ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 ss. c.c., “deve ritenersi "costruzione" qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione.
Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze” (Cass. n. 72/2013, n.
4277/2011; n. 15972/2011; n. 2228/2001) e, pertanto, anche la tettoia per cui è causa, date le notevoli dimensioni e la sostanziale inamovibilità dal suolo – essendo destinato a essere stabilmente incorporato all'immobile cui è pertinenza - può essere agilmente sussunto nella suddetta nozione (Cass. n. 955/2013).
Ebbene, la più recente giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire che “il diritto di veduta sancito dall'art. 907 c.c. intende assicurare, attraverso l'esercizio della "inspectio" e della "prospectio", la piena e completa visione del fondo servente in ogni direzione, sia in orizzontale, che in verticale, che, eventualmente, in maniera obliqua, ed impone, pertanto, che la distanza della nuova costruzione dalla preesistente veduta sia misurata in maniera radiale, non rilevando in senso contrario che la conformazione fisica dei luoghi impedisca la veduta cd.
"in appiombo". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la distanza tra la veduta e la nuova costruzione realizzata sul fondo servente potesse essere calcolata in maniera radiale, giacché tale criterio sarebbe stato precluso dalla stessa conformazione fisica dell'immobile donde si esercitava il diritto di veduta il quale, sotto al filo del muro sottostante le finestre, avanzava ulteriormente, impedendo la veduta perpendicolare nel fondo servente)” (Cass. n. 15244/2017 e n. 11729/2012).
Chiarito che la suddetta misurazione della costruzione dalla veduta debba avvenire con il cd. metodo radiale – dovendo essere assicurata la distanza di tre metri in verticale, orizzontale e obliquo a partire dal punto in cui viene esercitata la veduta (ossia, appunto, come il raggio di un cerchio che abbia il suo centro sulla soglia della veduta medesima) – si ritiene che la costruzione non violi affatto il disposto normativo, essendo edificata a m. 9,09 dal davanzale della finestra attorea all'estradosso della tettoia della convenuta. Del resto, l'abitazione attorea si trova al terzo piano dello stabile condominiale, mentre la tettoia risulta edificata al piano terra.
Tale circostanza senz'altro consente di ritenere rispettata la distanza legale prevista dalla normativa di settore sopra richiamata, ciò che determina il rigetto della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto in corso di causa, sono poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite liquidate complessivamente in € 2.500,00 oltre ad accessori di legge;
- pone a carico dell'attore le spese di ctu già liquidate nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Lecce, 20.5.2025
La giudice
Caterina Stasi