Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/03/2008, n. 8271
CASS
Sentenza 31 marzo 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 18 marzo 2008, con relatore il Consigliere Dott. Morelli. Il curatore del fallimento di una società ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva negato il riscatto di una polizza vita a favore del fallito, sostenendo la legittimità della sua richiesta. La questione centrale riguardava se il curatore potesse esercitare il diritto di riscatto della polizza, in considerazione della normativa che protegge le somme dovute dall'assicuratore da azioni esecutive, in virtù dell'art. 1923 c.c. e della L. Fall. art. 46.

La Corte ha argomentato che il contratto di assicurazione sulla vita, per la sua funzione previdenziale, non si scioglie automaticamente con il fallimento e che le somme dovute non sono acquisibili al fallimento stesso. Pertanto, il curatore non è legittimato a richiedere il riscatto della polizza, poiché le somme derivanti da tale contratto rimangono impignorabili e non rientrano nella massa attiva del fallimento. La Corte ha così confermato la decisione di merito, rigettando il ricorso e compensando le spese, sottolineando l'importanza della protezione del credito previdenziale anche in contesti concorsuali.

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Massime1

In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le "somme dovute", di regola già impignorabili secondo l'art.1923 cod. civ. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era "in bonis", non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art.46, primo comma, n.5 legge fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/03/2008, n. 8271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8271
Data del deposito : 31 marzo 2008

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