Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 59/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 59/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1667/2021 del 21.10.2021 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 4960/2021), promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Petrarota, giusta Parte_1 mandato in atti;
-opponente-
CONTRO
a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2 in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Pesenti, giusta mandato in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19 marzo 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n. 1667/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto al sig. il pagamento della Parte_1 somma di € 9.689,42, oltre interessi al saggio convenzionale e spese legali, in favore di
[...] rinveniente dal contratto di apertura di conto corrente n. Controparte_1
1
S.p.A. (i.e. cedente).
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito: a) l'inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 TUB a provare l'esistenza del credito;
b) la prescrizione del diritto di credito;
c) l'illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali non pattuiti per iscritto tra le parti, per di più usaurari;
d) la violazione del divieto di anatocismo;
e) l'illegittima applicazione di oneri a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese di tenuta del conto non pattuiti in forma scritta;
f) l'illegittima applicazione dei giorni valuta.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'opponente ha chiesto “1) in via preliminare in rito ai sensi dell'art
269 cpc ove occorra la opponente chiede che il Tribunale valuti la opportunità di estendere il contraddittorio rispetto alla spiegata domanda riconvenzionale di cui appresso alla Banca cedente MPS gestione crediti spa con sede in Piazza Salimbeni 3 Siena all'uopo differendo la prima udienza assegnando termine per la chiamata del terzo ex art 106 e segg cpc nel rispetto dei termini ex art 163 cpc 2) Accogliere l'opposizione
e conseguentemente dichiarare nullo, inefficace o comunque improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n.
1667/2021 del 21.10.2021 (Rg. 4960/2021) emesso in danno dell'opponente dal Tribunale di Trani
e per l'effetto revocarlo;
3) nel merito dichiarare la prescrizione del credito azionato per decorso del termine prescrizionale quinquennale o subordinatamente decennale 4) Dichiarare – ove occorra in via riconvenzionale - la invalidità e la nullità, ed in via subordinata l'annullamento, del contratto di conto corrente esibito da controparte nonché del contratto di apertura di credito oggetto del rapporto tra la opponente
e la Banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali e degli interessi passivi anatocistici trimestrali, dei costi (anche di tenuta conto) nonché delle commissioni di massimo scoperto e di presentazione distinte, delle valute e di ogni clausola ed obbligazione accessoria;
5) In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, condannare la ed CP_1 ove occorra la cedente MPS gestione crediti spa alla. alla ripetizione di tutte le somme illegittimamente riscosse, nella misura che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (che sin d'ora si richiede), oltre agli interessi dal dì della presente domanda al giorno del soddisfo
6) Determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di
CTU tecnico-bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito e condannare la . alla ripetizione di tutte le somme illegittimamente riscosse, nella misura che sarà CP_1 accertata in corso di causa, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (che sin d'ora si richiede), oltre agli interessi dal dì della presente domanda al giorno”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
2 Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 30 maggio 2022 (successivamente alla prima udienza di comparizione) si è costituita la società opposta, che ha specificamente contestato le avverse doglianze, concludendo, previa concessione della provvisoria esecutività del titolo monitorio, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo impugnato ovvero, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa.
Verificato l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria (che non ha sortito esito positivo) sono stati assegnati i termini per la c.d. appendice scritta, all'esito della quale la precedente Giudice ha formulato proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis c.p.c.
Nonostante la formale adesione di entrambe le parti alla proposta conciliativa formulata dalla precedente G.I., all'udienza del 2 ottobre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) il Difensore dell'opponente ha dichiarato che il proprio assistito è nell'impossibilità di ottemperarvi.
Sicchè, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di brevi note conclusive, cui entrambe le parti hanno provveduto.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Come già innanzi evidenziato, il credito azionato in via monitoria da trae origine CP_1 il contratto di conto corrente di corrispondenza avente n. 17218/55 (all.3 del fascicolo monitorio), aperto in data 31 marzo 2005.
Così individuato il thema decidendum, mette conto ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore,
3 sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Va poi precisato che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente-convento in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di quest'ultimo per il mancato rimborso dei finanziamenti erogatigli.
Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto
l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni
Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass.
n. 13685/2019).
Fatto questo inquadramento di ordine generale, deve rilevarsi che l'opposta-attrice in senso sostanziale, pur avendo prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di conto corrente, non ha versato in atti né gli affidamenti concessi (diversamente non si spiegherebbe un saldo a debito del correntista di oltre 9.000,00) né gli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale.
Invero, solo la produzione dell'intera sequenza dei contratti (ivi incluse le modifiche contrattuali) e degli estratti conto permette di ricostruire in maniera puntuale i rapporti di dare/avere intercorsi tra le parti.
Né tantomeno tale carenza probatoria può dirsi colmata dall'estratto ex art. 50 TUB prodotto dalla opposta.
Per giurisprudenza costante, l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.
Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove (cfr. Cassazione civile, sez. III,
4 sent. n. 9695 del 3/5/2011). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove l'opponente contesti specificamente il credito e dunque le risultanze dell'estratto conto depositato, l'opposta, in quanto creditrice e rivestendo, dunque, la qualifica di attrice in senso sostanziale, ha l'onere di dare la prova del proprio credito, assumendo l'estratto certificato di cui all'art. 50 TUB valore meramente indiziario.
Secondo la stessa giurisprudenza (cfr. Cass., I Sez. 4 dicembre 2019, n. 31648) "la perdita dell'efficacia probatoria dell'estratto conto, certificato conforme da un dirigente della banca, nel successivo procedimento di opposizione, si verifica esclusivamente nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente (estensibile pure ai contratti di finanziamento, come nel caso di specie) sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione specifica dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati. In caso contrario, l'estratto conto conserva la sua efficacia probatoria (cfr. Cass., 06.06.2018, n. 14640; Cass., 03.05.2011, n. 9695)".
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha mosso specifiche contestazioni, dolendosi dell'addebito di interessi, oneri, commissioni e spese illegittime. Sicchè, per verificare gli addebiti effettivamente operati dall'istituto di credito nel corso del rapporto e, in ultima analisi, la correttezza dell'importo a debito del correntista riportato nel c.d. saldo conto, è imprescindibile acquisire gli estratti conto.
Detto altrimenti alla luce del contegno processuale di parte opponente l'estratto certificato ex art. 50 Tub non può assumere neppure valore indiziario.
In definitiva, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le medesime ragioni (mancato adempimento dell'onere probatorio) comportano il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
L'esito complessivo del giudizio, sia in termini di soccombenza reciproca, sia in termini di diversità rispetto al contenuto della proposta conciliativa formulata dalla precedente G.I., giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1667/2021 (RG
n. 4960/2021) emesso da questo Tribunale in persona del Giudice dott. Luigi
Mancini;
5 2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 19 marzo 2025 mediante pubblica lettura.
La Giudice
Diletta Calò
6