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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 116/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 116/2025, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. ZARDI PAOLA Parte_1 C.F._1
MARIA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in Romania in data 21/01/2017, che dall'unione tra le parti nasceva Persona_1
, nato a [...] il [...]. Le parti si separavano giusta sentenza del Tribunale di
[...]
1 Alessandria n. 16/2020, resa nell'ambito della procedura RG 783/2018. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra le parti, per il resto con conferma di quanto già statuito nella sentenza di separazione;
in particolare in detta sede veniva affidato in via super esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. alla madre il figlio minore, non disponendo alcun regime di visite padre/figlio, in ragione della manifesta inidoneità del genitore. Il Tribunale poneva inoltre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Parte ricorrente rappresentava che dalla separazione ad oggi, il padre non si era mai interessato del figlio né aveva, in alcun modo, provveduto al suo mantenimento.
Parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Ritenuta la causa pronta per la decisione, previa discussione, il procedimento veniva rimesso al
Collegio per la decisione. Parte ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con legge rumena, oltre a “Affidare in via super esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. il figlio minore , alla madre presso la quale avrà residenza Persona_1
anagrafica, senza alcuna disposizione in ordine al regime di frequentazione padre/ figlio;
disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 250,00, entro il giorno 15 di ciascun mese, o la diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50% delle straordinarie spese mediche, scolastiche e ricreative, così come meglio specificate nelle Linee Guida approvate dal Tribunale di Alessandria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.”.
Nel merito, in punto status, si osserva che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è poi di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in
Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei
2 registri dello stato civile" (Corte appello Genova 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione.
Quanto alla giurisdizione del giudice italiano, sussiste in ragione della residenza di parte ricorrente ex art. 3 reg. 1111/2019; rispetto alla legge applicabile, in relazione alla cittadinanza di entrambi i coniugi, va applicata invece la legge rumena. In particolare, va accolta la domanda pronunciando divorzio secondo l'art. 373 lett. b e c (legge reperibile sul sito ALDRICUS messo a disposizione da parte del Ministero della Giustizia) del Codice Civile della Romania “quando, per giustificati motivi, il rapporto tra i coniugi risulta gravemente compromesso e non è più possibile la continuazione del matrimonio;
c) su richiesta di uno dei coniugi, dopo una separazione di fatto durata almeno 2 anni”.
In punto di affido, collocazione, visite del figlio minore, va anzitutto premesso che alla data della separazione di fatto dei genitori il minore aveva appena due mesi;
in ragione di violenze domestiche
(con tentativo di soffocamento della madre), e poi temendo accessi all'abitazione, la madre veniva inserita in comunità con il figlio;
dopodiché il padre tornava in Romania, non contribuendo nemmeno al mantenimento del figlio e comunque non vedendo più il figlio.
Oggi la madre spiegava come “ fa otto anni il 6 di ottobre;
non ha più visto il papà, ci Per_1
siamo separati che aveva due mesi e mezzo. Non sa chi è suo papà, ha solo una foto di Per_1 quando è nato. Lo ha visto quando c'erano i servizi sociali quando ero in casa alloggio. Aveva tre mesi. Non lo ricorda. Non chiede del papà.”.
Emerge un comportamento del padre di violenza sulla madre, allorché il minore era neonato, e poi un comportamento abbandonico e totale assenza di contribuzione al di lui mantenimento;
va all'evidenza confermata la separazione in punto di affido c.d. super esclusivo del minore alla madre, con cui vivrà, e sospensione delle visite padre-figlio, non conoscendo il minore minimamente il padre.
In punto di doveroso mantenimento del figlio, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale,
3 nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, il minore risulta totalmente a carico della madre;
rispetto al padre la stessa deduceva “Quando ci siamo conosciuti lavorava a Bolzano in agricoltura. Faceva cose dell'orto, per una azienda. Qua ha lavorato neanche un mese in nero come manovale, non lavorava. Noi non viviamo più assieme dal 17 dicembre 2018.”; emerge dunque una capacità lavorativa generica, senza periodi lavorativi in Italia nei fatti – di talché non si chiedeva nemmeno l'estratto contributivo-, a fronte della quale comunque si ritiene di confermare quanto statuito in sede di separazione, contributo comunque minimo per il mantenimento del minore atteso che la madre deve occuparsene per la totalità.
In punto di spese di lite, considerata la natura della domanda in ordine allo status, e la conferma delle statuizioni di cui alla separazione – il minore era quindi già tutelato in modo identico -, attesa la contumacia di parte resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), in Romania, C.F._1 CP_1 C.F._2
in data 21/01/2017;
- affida in via esclusiva , nato a [...] il [...] alla madre Persona_1
che prenderà tutte le decisioni per il figlio, anche quelle di Parte_1
maggior interesse (affido c.d. super esclusivo); il minore vivrà con la madre;
- visite padre-figlio sospese;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 250, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima
4 rivalutazione al 9 gennaio 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 116/2025, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. ZARDI PAOLA Parte_1 C.F._1
MARIA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in Romania in data 21/01/2017, che dall'unione tra le parti nasceva Persona_1
, nato a [...] il [...]. Le parti si separavano giusta sentenza del Tribunale di
[...]
1 Alessandria n. 16/2020, resa nell'ambito della procedura RG 783/2018. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra le parti, per il resto con conferma di quanto già statuito nella sentenza di separazione;
in particolare in detta sede veniva affidato in via super esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. alla madre il figlio minore, non disponendo alcun regime di visite padre/figlio, in ragione della manifesta inidoneità del genitore. Il Tribunale poneva inoltre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Parte ricorrente rappresentava che dalla separazione ad oggi, il padre non si era mai interessato del figlio né aveva, in alcun modo, provveduto al suo mantenimento.
Parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Ritenuta la causa pronta per la decisione, previa discussione, il procedimento veniva rimesso al
Collegio per la decisione. Parte ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con legge rumena, oltre a “Affidare in via super esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. il figlio minore , alla madre presso la quale avrà residenza Persona_1
anagrafica, senza alcuna disposizione in ordine al regime di frequentazione padre/ figlio;
disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 250,00, entro il giorno 15 di ciascun mese, o la diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50% delle straordinarie spese mediche, scolastiche e ricreative, così come meglio specificate nelle Linee Guida approvate dal Tribunale di Alessandria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.”.
Nel merito, in punto status, si osserva che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è poi di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in
Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei
2 registri dello stato civile" (Corte appello Genova 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione.
Quanto alla giurisdizione del giudice italiano, sussiste in ragione della residenza di parte ricorrente ex art. 3 reg. 1111/2019; rispetto alla legge applicabile, in relazione alla cittadinanza di entrambi i coniugi, va applicata invece la legge rumena. In particolare, va accolta la domanda pronunciando divorzio secondo l'art. 373 lett. b e c (legge reperibile sul sito ALDRICUS messo a disposizione da parte del Ministero della Giustizia) del Codice Civile della Romania “quando, per giustificati motivi, il rapporto tra i coniugi risulta gravemente compromesso e non è più possibile la continuazione del matrimonio;
c) su richiesta di uno dei coniugi, dopo una separazione di fatto durata almeno 2 anni”.
In punto di affido, collocazione, visite del figlio minore, va anzitutto premesso che alla data della separazione di fatto dei genitori il minore aveva appena due mesi;
in ragione di violenze domestiche
(con tentativo di soffocamento della madre), e poi temendo accessi all'abitazione, la madre veniva inserita in comunità con il figlio;
dopodiché il padre tornava in Romania, non contribuendo nemmeno al mantenimento del figlio e comunque non vedendo più il figlio.
Oggi la madre spiegava come “ fa otto anni il 6 di ottobre;
non ha più visto il papà, ci Per_1
siamo separati che aveva due mesi e mezzo. Non sa chi è suo papà, ha solo una foto di Per_1 quando è nato. Lo ha visto quando c'erano i servizi sociali quando ero in casa alloggio. Aveva tre mesi. Non lo ricorda. Non chiede del papà.”.
Emerge un comportamento del padre di violenza sulla madre, allorché il minore era neonato, e poi un comportamento abbandonico e totale assenza di contribuzione al di lui mantenimento;
va all'evidenza confermata la separazione in punto di affido c.d. super esclusivo del minore alla madre, con cui vivrà, e sospensione delle visite padre-figlio, non conoscendo il minore minimamente il padre.
In punto di doveroso mantenimento del figlio, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale,
3 nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, il minore risulta totalmente a carico della madre;
rispetto al padre la stessa deduceva “Quando ci siamo conosciuti lavorava a Bolzano in agricoltura. Faceva cose dell'orto, per una azienda. Qua ha lavorato neanche un mese in nero come manovale, non lavorava. Noi non viviamo più assieme dal 17 dicembre 2018.”; emerge dunque una capacità lavorativa generica, senza periodi lavorativi in Italia nei fatti – di talché non si chiedeva nemmeno l'estratto contributivo-, a fronte della quale comunque si ritiene di confermare quanto statuito in sede di separazione, contributo comunque minimo per il mantenimento del minore atteso che la madre deve occuparsene per la totalità.
In punto di spese di lite, considerata la natura della domanda in ordine allo status, e la conferma delle statuizioni di cui alla separazione – il minore era quindi già tutelato in modo identico -, attesa la contumacia di parte resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), in Romania, C.F._1 CP_1 C.F._2
in data 21/01/2017;
- affida in via esclusiva , nato a [...] il [...] alla madre Persona_1
che prenderà tutte le decisioni per il figlio, anche quelle di Parte_1
maggior interesse (affido c.d. super esclusivo); il minore vivrà con la madre;
- visite padre-figlio sospese;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 250, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima
4 rivalutazione al 9 gennaio 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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