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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 09/01/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5858/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra nella qualità di tutrice dell'interdetto Parte_1
, assistita e difesa dall'Avv. MANZI Parte_2
GIOVANNI, con il quale elettivamente domicilia in San Gennaro
Vesuviano, alla via Nola 204 appellante
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. ARDIA ERNESTO, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cardinale G.
Sanfelice 8, appellato nonché
, in persona del sindaco pro Controparte_2
tempore, appellato contumace avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5933/22, pubblicata il 27.3.2023, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via assolutamente preliminare, va rilevato che non risulta depositata in atti la sentenza oggetto di gravame.
Pur difettando il suddetto adempimento di parte – atteso che ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c. l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata – per consolidato orientamento di legittimità, l'omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata.
Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga (come nel caso di specie) di elementi sufficienti.
Nell'ipotesi in cui tale possibilità non sussista oppure se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, l'esito del giudizio non potrà essere quello dell'improcedibilità, bensì quello della “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi”” (Cass. n. 238/2010; conforme
Cass. n., 2728/2004).
pag. 2/7 Ebbene, nel caso di specie, risulta che con la sentenza, oggetto dell'impugnazione in esame, il Giudice di Pace di Nola, in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'odierno appellante, disponeva l'annullamento di intimazione di pagamento, invalidamente notificata al sig. il 14.6.2022 – giacché dichiarato interdetto con Parte_2
sentenza del Tribunale depositata il 10.4.1990 – con pedissequa estinzione della pretesa creditoria ad essa sottesa, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Con atto di appello tempestivamente notificato, tutrice del Parte_1
predetto incapace, censurava la richiamata pronuncia, assumendo che la stessa fosse viziata nella parte in cui disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, pur in assenza dei relativi presupposti.
Concludeva, quindi, perché, in parziale riforma della sentenza impugnata, il
Tribunale condannasse gli odierni appellati al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, oltre che di quelle relative al giudizio di appello.
L si costituiva in resistenza al Controparte_3
gravame, chiedendone il rigetto. Il rimaneva Controparte_2
contumace.
o0o
In via parimenti preliminare, deve evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al pag. 3/7 giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente per violazione di legge, con riguardo agli artt. 91, 92 c.p.c. e 24 Cost. – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
Va, poi, evidenziato che alla sentenza impugnata si applica il vigente disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, a mente del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Tale comma, siccome formulato, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte Cost. 7 marzo
- 19 aprile 2018, n. 77 (in G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n. 17), nella parte in cui pag. 4/7 non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò chiarito, rileva il Tribunale come l'appello sia fondato.
Infatti, la sentenza impugnata si limitava ad affermare, per quanto si legge nell'atto di appello, che: “La particolarità delle questioni trattate consentono la compensazione delle spese”.
Orbene, la predetta motivazione appare oltremodo succinta e comunque insufficiente, nella misura in cui non viene in alcun modo enucleata, neppure per sommi capi, la ragione per la quale derogare alla regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. A tal proposito, si rileva come “La pronuncia che, nonostante la soccombenza totale di una parte, sancisca la compensazione delle spese di giudizio deve essere annullata se la motivazione è incomprensibile. Infatti, in presenza di una parte risultata totalmente vittoriosa, la deroga al criterio della soccombenza è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente indicate” (Cassazione civile sez. VI,
24/03/2020, n.7489).
D'altro canto, deve escludersi che il giudizio di primo grado abbia comportato per il Giudicante la risoluzione di questioni di tale complessità ed opinabilità da poter giustificare una statuizione di compensazione delle spese di lite. Né risultano contrasti giurisprudenziali di particolare rilevanza in subiecta materia.
In definitiva deve, quindi, ritenersi che il primo Giudice abbia disatteso la previsione di cui al richiamato art. 92 co. 2 c.p.c.. Del resto, non è dubbio che, avendo integralmente accolto l'opposizione spiegata dalla sig.ra pag. 5/7 , e non versandosi, nella specie, in un'ipotesi di soccombenza Parte_1
reciproca, il Giudice, in assenza di giusti motivi, era necessariamente tenuto, in applicazione del ridetto principio di cui all'art. 91 c.p.c., a condannare parte convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite.
Ne consegue che, in accoglimento dell'impugnazione ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, gli appellati vadano condannati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, e distratte in favore dell'avvocato
Giovanni Manzi, dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al predetto difensore per dichiarazione di fattone anticipo.
Cionondimeno, la scarsa complessità della materia sottoposta all'attenzione del Tribunale e l'attività esegetica in relazione alla narrazione attorea, attesa la mancanza in atti della pronuncia gravata, giustificano l'applicazione dei valori minimi delle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il e l' Controparte_2 [...]
, al pagamento, in solido, delle spese di Controparte_1
primo grado, che liquida in € 139,00 per compensi ed € 43 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Manzi;
pag. 6/7 c) condanna il e l' Controparte_2 Controparte_3
al pagamento, in solido, delle spese di lite del presente
[...]
grado di giudizio, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Manzi.
Così deciso in Nola, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 09/01/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5858/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra nella qualità di tutrice dell'interdetto Parte_1
, assistita e difesa dall'Avv. MANZI Parte_2
GIOVANNI, con il quale elettivamente domicilia in San Gennaro
Vesuviano, alla via Nola 204 appellante
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. ARDIA ERNESTO, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cardinale G.
Sanfelice 8, appellato nonché
, in persona del sindaco pro Controparte_2
tempore, appellato contumace avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5933/22, pubblicata il 27.3.2023, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via assolutamente preliminare, va rilevato che non risulta depositata in atti la sentenza oggetto di gravame.
Pur difettando il suddetto adempimento di parte – atteso che ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c. l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata – per consolidato orientamento di legittimità, l'omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata.
Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga (come nel caso di specie) di elementi sufficienti.
Nell'ipotesi in cui tale possibilità non sussista oppure se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, l'esito del giudizio non potrà essere quello dell'improcedibilità, bensì quello della “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi”” (Cass. n. 238/2010; conforme
Cass. n., 2728/2004).
pag. 2/7 Ebbene, nel caso di specie, risulta che con la sentenza, oggetto dell'impugnazione in esame, il Giudice di Pace di Nola, in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'odierno appellante, disponeva l'annullamento di intimazione di pagamento, invalidamente notificata al sig. il 14.6.2022 – giacché dichiarato interdetto con Parte_2
sentenza del Tribunale depositata il 10.4.1990 – con pedissequa estinzione della pretesa creditoria ad essa sottesa, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Con atto di appello tempestivamente notificato, tutrice del Parte_1
predetto incapace, censurava la richiamata pronuncia, assumendo che la stessa fosse viziata nella parte in cui disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, pur in assenza dei relativi presupposti.
Concludeva, quindi, perché, in parziale riforma della sentenza impugnata, il
Tribunale condannasse gli odierni appellati al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, oltre che di quelle relative al giudizio di appello.
L si costituiva in resistenza al Controparte_3
gravame, chiedendone il rigetto. Il rimaneva Controparte_2
contumace.
o0o
In via parimenti preliminare, deve evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al pag. 3/7 giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente per violazione di legge, con riguardo agli artt. 91, 92 c.p.c. e 24 Cost. – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
Va, poi, evidenziato che alla sentenza impugnata si applica il vigente disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, a mente del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Tale comma, siccome formulato, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte Cost. 7 marzo
- 19 aprile 2018, n. 77 (in G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n. 17), nella parte in cui pag. 4/7 non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò chiarito, rileva il Tribunale come l'appello sia fondato.
Infatti, la sentenza impugnata si limitava ad affermare, per quanto si legge nell'atto di appello, che: “La particolarità delle questioni trattate consentono la compensazione delle spese”.
Orbene, la predetta motivazione appare oltremodo succinta e comunque insufficiente, nella misura in cui non viene in alcun modo enucleata, neppure per sommi capi, la ragione per la quale derogare alla regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. A tal proposito, si rileva come “La pronuncia che, nonostante la soccombenza totale di una parte, sancisca la compensazione delle spese di giudizio deve essere annullata se la motivazione è incomprensibile. Infatti, in presenza di una parte risultata totalmente vittoriosa, la deroga al criterio della soccombenza è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente indicate” (Cassazione civile sez. VI,
24/03/2020, n.7489).
D'altro canto, deve escludersi che il giudizio di primo grado abbia comportato per il Giudicante la risoluzione di questioni di tale complessità ed opinabilità da poter giustificare una statuizione di compensazione delle spese di lite. Né risultano contrasti giurisprudenziali di particolare rilevanza in subiecta materia.
In definitiva deve, quindi, ritenersi che il primo Giudice abbia disatteso la previsione di cui al richiamato art. 92 co. 2 c.p.c.. Del resto, non è dubbio che, avendo integralmente accolto l'opposizione spiegata dalla sig.ra pag. 5/7 , e non versandosi, nella specie, in un'ipotesi di soccombenza Parte_1
reciproca, il Giudice, in assenza di giusti motivi, era necessariamente tenuto, in applicazione del ridetto principio di cui all'art. 91 c.p.c., a condannare parte convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite.
Ne consegue che, in accoglimento dell'impugnazione ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, gli appellati vadano condannati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, e distratte in favore dell'avvocato
Giovanni Manzi, dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al predetto difensore per dichiarazione di fattone anticipo.
Cionondimeno, la scarsa complessità della materia sottoposta all'attenzione del Tribunale e l'attività esegetica in relazione alla narrazione attorea, attesa la mancanza in atti della pronuncia gravata, giustificano l'applicazione dei valori minimi delle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il e l' Controparte_2 [...]
, al pagamento, in solido, delle spese di Controparte_1
primo grado, che liquida in € 139,00 per compensi ed € 43 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Manzi;
pag. 6/7 c) condanna il e l' Controparte_2 Controparte_3
al pagamento, in solido, delle spese di lite del presente
[...]
grado di giudizio, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Manzi.
Così deciso in Nola, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7