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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 445/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 07/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
e nessuno compare. CP_3 CP_4
Il Giudice Rilevata la regolarità delle notifiche eseguite da e risultanti dalla prova CP_1 delle stesse depositata telematicamente;
dà atto dell staurazione del ittorio sulla domanda trasversale proposta da n CP_1 CP_3 dichiara la contumacia di . CP_4
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 445/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
45/2024, cui è riunita la causa r.g. n. 447/2024, promosse da:
[...]
Parte_1 esi, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati ricorrente
CONTRO
Fincantieri s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_5
e difesa, in forza di procura depositata telematicament RI SO, RM IO, AN Di MA, DR PU, RS De NI, VA OS e LE ER, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_6 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_7 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, i ricorrenti, sulla premessa d'aver lavorato per dal 10.01.2022 al 17.07.2024 e dal Controparte_8 Parte_1
01.04.2023 al 04.07.2024 -, con adibizione esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società CP_1 alla datrice di lavoro, hanno convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003 - per ottenere la condanna della committente al pagamento delle voci identificate come strettamente retributive dei prospetti paga di giugno e luglio 2024 e della datrice di lavoro per i restanti importi indicati nei medesimi prospetti.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che i ricorrenti non CP_1 avrebbero offerto alcuna prova della loro pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto delle domande e che, in caso di loro accoglimento, e , sub- CP_3 CP_4 committente di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_3 CP_4 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e e la loro articolazione CP_3 temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui i ricorrenti sono titolari. Alla luce delle voci riportate nel prospetto paga, i calcoli riportati nei ricorsi vanno tuttavia corretti nei termini che seguono.
5.1. Quanto a la responsabilità di è riferita alle voci Pt_1 CP_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 7.780,86 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre il premio di produzione e l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito rivendicabile verso ammonta perciò ad euro 7.341,08. CP_1
L'importo rivendicato verso è implicitamente l'esito della somma CP_3 delle voci non rivendicate verso cui va aggiunta la predetta indennità, CP_1 di cui è chiesto il pagamento anche verso la datrice di lavoro in via subordinata, per l'ipotesi in cui di essa venga esclusa la natura strettamente retributiva. Il credito ammonta perciò ad euro 1.231,23. 5.2. Quanto a la responsabilità di è riferita alle voci Parte_1 CP_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 4.570,54 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre il premio di produzione e l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito rivendicabile verso ammonta perciò ad euro 3.670,57. CP_1
L'importo rivendicato verso è implicitamente l'esito della somma CP_3 delle voci non rivendicate verso cui va aggiunta l'indennità sostituiva CP_1 dei permessi non goduti, espressamente rivendicata, in via subordinata, verso il datore di lavoro. Il credito nei suoi confronti ammonta ad euro 1.662,91.
5.3. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e va condannata al relativo versamento nei termini appena precisati per ciascuno dei ricorrenti.
6. Quanto alla responsabilità di è priva di fondamento la generica
CP_1 contestazione di secondo cui i ricorrenti non sarebbero stati
CP_1 costantemente adibiti ad appalti che la coinvolgono, ciò che peraltro è ulteriormente suggerito dalla collocazione del loro luogo di lavoro ì a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, nonché dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la
CP_1 completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne
CP_1 consegue che è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere
CP_1 dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o CP_4 CP_3 meno costantemente adibito all'appalto. La costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 29 d. lgs.
CP_1
n. 276/2003, rispetto al pagamento degli importi sopra precisati.
7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_3 CP_4
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del CP_3 CP_4 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_3 CP_4 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono calcolate tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di la somma di euro 1.231,23, CP_3 Pt_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro 7.341,08, CP_1 Pt_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro CP_3 Parte_1
1.662,91, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro CP_1 Parte_1
3.670,57, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e a tenere indenne e manlevare Fincantieri CP_3 CP_4
s.p.a. di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_3 euro 1.798,90 oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_1 euro 3.008,70, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del Parte_2 giudizio, liquidate in euro 3.008,70, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 18.11.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 07/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
e nessuno compare. CP_3 CP_4
Il Giudice Rilevata la regolarità delle notifiche eseguite da e risultanti dalla prova CP_1 delle stesse depositata telematicamente;
dà atto dell staurazione del ittorio sulla domanda trasversale proposta da n CP_1 CP_3 dichiara la contumacia di . CP_4
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 445/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
45/2024, cui è riunita la causa r.g. n. 447/2024, promosse da:
[...]
Parte_1 esi, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati ricorrente
CONTRO
Fincantieri s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_5
e difesa, in forza di procura depositata telematicament RI SO, RM IO, AN Di MA, DR PU, RS De NI, VA OS e LE ER, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_6 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_7 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, i ricorrenti, sulla premessa d'aver lavorato per dal 10.01.2022 al 17.07.2024 e dal Controparte_8 Parte_1
01.04.2023 al 04.07.2024 -, con adibizione esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società CP_1 alla datrice di lavoro, hanno convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003 - per ottenere la condanna della committente al pagamento delle voci identificate come strettamente retributive dei prospetti paga di giugno e luglio 2024 e della datrice di lavoro per i restanti importi indicati nei medesimi prospetti.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che i ricorrenti non CP_1 avrebbero offerto alcuna prova della loro pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto delle domande e che, in caso di loro accoglimento, e , sub- CP_3 CP_4 committente di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_3 CP_4 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e e la loro articolazione CP_3 temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui i ricorrenti sono titolari. Alla luce delle voci riportate nel prospetto paga, i calcoli riportati nei ricorsi vanno tuttavia corretti nei termini che seguono.
5.1. Quanto a la responsabilità di è riferita alle voci Pt_1 CP_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 7.780,86 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre il premio di produzione e l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito rivendicabile verso ammonta perciò ad euro 7.341,08. CP_1
L'importo rivendicato verso è implicitamente l'esito della somma CP_3 delle voci non rivendicate verso cui va aggiunta la predetta indennità, CP_1 di cui è chiesto il pagamento anche verso la datrice di lavoro in via subordinata, per l'ipotesi in cui di essa venga esclusa la natura strettamente retributiva. Il credito ammonta perciò ad euro 1.231,23. 5.2. Quanto a la responsabilità di è riferita alle voci Parte_1 CP_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 4.570,54 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre il premio di produzione e l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito rivendicabile verso ammonta perciò ad euro 3.670,57. CP_1
L'importo rivendicato verso è implicitamente l'esito della somma CP_3 delle voci non rivendicate verso cui va aggiunta l'indennità sostituiva CP_1 dei permessi non goduti, espressamente rivendicata, in via subordinata, verso il datore di lavoro. Il credito nei suoi confronti ammonta ad euro 1.662,91.
5.3. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e va condannata al relativo versamento nei termini appena precisati per ciascuno dei ricorrenti.
6. Quanto alla responsabilità di è priva di fondamento la generica
CP_1 contestazione di secondo cui i ricorrenti non sarebbero stati
CP_1 costantemente adibiti ad appalti che la coinvolgono, ciò che peraltro è ulteriormente suggerito dalla collocazione del loro luogo di lavoro ì a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, nonché dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la
CP_1 completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne
CP_1 consegue che è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere
CP_1 dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o CP_4 CP_3 meno costantemente adibito all'appalto. La costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 29 d. lgs.
CP_1
n. 276/2003, rispetto al pagamento degli importi sopra precisati.
7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_3 CP_4
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del CP_3 CP_4 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_3 CP_4 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono calcolate tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di la somma di euro 1.231,23, CP_3 Pt_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro 7.341,08, CP_1 Pt_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro CP_3 Parte_1
1.662,91, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di la somma di euro CP_1 Parte_1
3.670,57, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e a tenere indenne e manlevare Fincantieri CP_3 CP_4
s.p.a. di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_3 euro 1.798,90 oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_1 euro 3.008,70, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del Parte_2 giudizio, liquidate in euro 3.008,70, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 18.11.2024.