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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 144/2023 R.G., promossa
DA
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
sé medesimo e dall'avv. Fabio Santangeli;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Alessia Zarrillo
Appellata
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento – contributi previdenziali e assistenziali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2900/2022 del 12.9.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 293 20200000247085000, notificata
[...]
in data 24.02.2020, con cui era stato richiesto il pagamento di € 8.919,52 a titolo di contributi previdenziali e accessori dovuti alla Controparte_1
relativi alle annualità 2005, 2016 e 2017.
[...]
Il giudice, dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di
, afferendo la controversia al merito della Controparte_2
pretesa contributiva, e disattese le eccezioni formali sollevate dall'opponente, dichiarava prescritta la pretesa creditoria afferente a contributi, sanzioni e interessi richiesti per l'anno 2005 e rigettava nel resto l'opposizione.
Osservava, con riferimento ai contributi relativi agli anni 2017 e 2018, che era infondata la prospettazione dell'opponente secondo cui gli stessi e i relativi accessori non erano dovuti non essendo stata superata la soglia minima di reddito oltre la quale era obbligatoria l'iscrizione alla Forense. Evidenziava che, al CP_1
contrario, dalla documentazione acquisita agli atti di causa risultava che il
[...]
era stato iscritto nel 2008 alla ai sensi dell'art. 22 legge Pt_1 CP_1
576/80, per superamento della soglia minima reddituale e che lo stesso non aveva contestato l'avvenuta iscrizione d'ufficio con la decorrenza indicata dall'ente di previdenza. Precisava che il mancato superamento della soglia minima di reddito periodicamente stabilita dal Comitato dei delegati per i soggetti già iscritti alla rilevava esclusivamente ai fini della continuità professionale e della CP_1
conseguente anzianità di iscrizione e diritto alla pensione;
che ai sensi dell'art. 9 del regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della legge 247/2012 il mancato superamento della soglia minima reddituale poteva semmai rilevare ai fini di avvantaggiare l'iscritto in termini di riduzione del contributo soggettivo obbligatorio e della facoltà di integrare su base volontaria i versamenti ai fini dell'attribuzione delle intere annualità di contribuzione (applicandosi le agevolazioni, ai sensi dell'art. 12 del citato regolamento, a tutti gli iscritti agli albi forensi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo); nel caso di versamento ridotto restava comunque garantita all'iscritto la copertura assistenziale per l'intero anno solare;
erano comunque rimborsabili, ai sensi dell'art. 22 legge 576/1980, i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci. Aggiungeva che non era fondata la prospettata iscrizione ad anni alterni, contraria ai principi regolatori della materia. Inoltre, la nuova legge professionale (legge 247/2012) prevedeva che l'iscrizione all'albo degli avvocati comportava automaticamente anche l'iscrizione alla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Forense, a prescindere dal reddito. Rigettava infine l'eccezione relativa all'errato calcolo delle somme richieste per gli anni 2016 e
2017, chiarendo che, per gli anni 2016 e 2017, rispettivamente nono e decimo anno di iscrizione del professionista alla (dal 2008), non erano previste CP_1
agevolazioni contributive in applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della legge 247/2012.
proponeva appello con ricorso del 7.03.2023, cui resisteva la Parte_1
. Controparte_1
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 29.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, censura il capo della sentenza che ha dichiarato infondata l'eccezione di decadenza ex art.25 d.lgs. n. 46/99 sul presupposto che la norma fosse applicabile agli enti pubblici previdenziali e non anche alle Casse private.
Afferma che contrariamente a quanto ritenuto dal decidente l'art. 25 cit. si applica anche agli enti previdenziali caratterizzati da natura privatistica (cfr. Cass.
n.11972/2020). Pertanto, il ruolo avrebbe dovuto essere reso esecutivo entro il
31.12.2017 (per l'annualità 2016) ed il 31.12.2018 (per l'annualità 2017) mentre dalla cartella impugnata risultava che il ruolo era stato reso esecutivo in data 18 ottobre 2019, con conseguente nullità e inefficacia del titolo stesso.
2. Con altro motivo lamenta la violazione del regolamento di Cassa Forense per la disciplina delle sanzioni e segnatamente la violazione delle prescrizioni di cui all'art.12 del regolamento, non avendo egli mai ricevuto alcun avviso relativo al procedimento sanzionatorio, con il contenuto prescritto dalla norma, con conseguente nullità della sentenza.
3. Censura ancora la decisione impugnata nella parte in cui afferma che nel caso in questione non potevano trovare applicazione le norme procedimentali di cui alla l. n.689/1981 previste per l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa all'omesso/irregolare invio della comunicazione reddituale alla richiamando i principi affermati dalla Corte di CP_1
Cassazione con la sentenza n. 9310/2022. Ne trae la conseguenza della necessità che la notifica della cartella sia preceduta da quella dell'atto di accertamento.
4. Con altro motivo impugna la decisione per motivazione erronea e illogica, per omessa pronuncia di improcedibilità e per violazione del c.d. divieto di motivazione postuma.
Precisa di avere ricevuto: 1) un avviso di accertamento in cui era specificato che esso riguardava gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 2) l'atto di avvio del procedimento conseguente al predetto avviso di accertamento e dunque sempre con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 3) una comunicazione dell'ufficio legale in cui si affermava che l'avviso di accertamento si riferiva agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ma che il rimedio amministrativo non poteva più esperirsi perché a fronte della cartella esattoriale avrebbe dovuto proporre ricorso gerarchico anziché presentare opposizione al Tribunale. Deduce che invece il giudice aveva ignorato l'atto di avvio del procedimento e la nota dell'Ufficio legale depositate in atti, senza darne conto in sentenza, mentre proprio tali documenti dimostravano che l'emissione della cartella impugnata non era stata preceduta dalla necessaria fase di accertamento, essendosi la fase amministrativa svolta dopo la sua emissione e addirittura dopo la celebrazione di ben due udienze di primo grado. Il giudice aveva errato a ritenere che l'avviso di accertamento si riferisse solo all'anno solare 2018, fondando la sua decisione su un allegato depositato dalla controparte, privo di data e firma. Osserva che, così agendo, il giudice, sostituendosi al responsabile del procedimento amministrativo ex lege 241/90, avrebbe violato o omesso di applicare il c.d. principio del divieto di motivazione postuma degli atti impositivi
(citando Cass. n. 20784/2020, sulla necessità della motivazione dell'atto tributario). Aggiunge altresì che l'appellata aveva modificato più volte le proprie difese nel corso del giudizio di primo grado, al fine di giustificare l'emissione della cartella e il giudice aveva permesso alla stessa parte di depositare documenti formati dopo l'inizio del processo, utilizzandoli poi ai fini della decisione, con una evidente lesione del principio del contradditorio e del diritto di difesa.
5. Censura altresì la decisione nel merito, deducendo che il giudice aveva errato nell'indicare che la legge 247/2012 era entrata in vigore nel 2013, anziché nel
2014, mentre aveva male interpretato la legge 20.9.1980 n. 576, la legge n.
141/1992 e la c.d. “regola del triennio”. Secondo il combinato disposto di tali normative, nel caso in cui il professionista, anche per un solo anno, non avesse prodotto un reddito professionale superiore ai 10.300,00 euro, solo lui avrebbe potuto decidere (esercitando un diritto potestativo riservato dall'ordinamento esclusivamente all'interessato) di prendere in considerazione la media dei redditi di un periodo pari a tre anni consecutivi, periodo nel quale doveva essere ricompreso l'anno “sotto soglia” e, nel caso cui la media fosse risultata superiore all'importo di euro 10.300,00 euro, valutare se restare iscritto a o CP_1
chiederne la cancellazione, essendo invece precluso l'esercizio di tale diritto potestativo al professionista, nel caso in cui la media dei redditi professionali fosse stata inferiore alla predetta soglia. Afferma che, a prescindere dal fatto che l'iscrizione d'ufficio con decorrenza 2008 era stata contestata con un apposito reclamo, l'Ente non aveva alcun diritto di iscrivere l'istante alla gestione
[...]
per periodi antecedenti al 2014, richiamando Cass. n. 8947/2004. Nel CP_1
2012 egli era sotto soglia per cui non poteva essere iscritto d'ufficio, non superandola nemmeno nel triennio (2011, 2012, 2013). Il giudice pertanto avrebbe dovuto dichiarare l'iscrizione dall'anno 2014, con le relative agevolazioni. 6. Lamenta, conseguentemente, l'errata valutazione delle somme dovute per violazione degli artt.7, 9 e 12 del Regolamento di Cassa Forense di attuazione dell'art.21 commi 8 e 9 della legge 247/2012, ribadendo che l'iscrizione doveva decorrere dal 2014 e non dal 2008, per cui i primi otto anni di iscrizione sarebbero scaduti solo nel 2022. Egli aveva, pertanto, diritto alle agevolazioni previste dal regolamento;
il contributo minimo dovuto per i professionisti con reddito inferiore ad € 10.300,00 per gli anni 2016 e 2017 era pari a 1.407,00 e la metà era pari ad € 703,50.
7. Così riassunti i motivi di appello, deve richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza di questa Corte n. 259/2024 pubblicata il
25.3.2024.
7.
1. Il primo motivo di appello, come già statuito con il richiamato precedente, va rigettato in quanto “ove l'iscrizione a ruolo venga eseguita in violazione di quanto disposto dall'art. 25 del d.lgs. 46/1999 la ritenuta illegittimità dell'iscrizione stessa non esime il giudice dall'accertamento della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi;
ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che
l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 c.p.c. e s.s.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333).
Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale (Cassazione civile sez. VI, 07/05/2019, n.12025;
Cass., 6 agosto 2012, n. 14149). Tuttavia, la declaratoria della illegittimità della iscrizione a ruolo determina
l'annullamento della cartella e la condanna, ove ritenuta fondata la pretesa creditoria dell'ente previdenziale, al pagamento del relativo importo.
Nella fattispecie in esame, contrariamente a quando ritenuto dall'appellante,
l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25 del
D.Lgs 46/1999; ed invero, rileva quale dies a quo non già il termine fissato per il versamento delle somme pretese quanto piuttosto” l'avviso di accertamento comunicato al difensore con pec del 4.9.2018 (di cui è documentata la RAC), per cui l'iscrizione a ruolo nell'anno 2019 appare rispettosa del termine di legge.
“Tanto permette di ritenere assorbita l'ulteriore difesa della relativa alla CP_1
non applicabilità della norma con riguardo agli enti di previdenza privati”.
7.2. Anche il terzo motivo di appello, di cui appare opportuno anticipare la trattazione, è infondato, sul rilievo assorbente che “La Corte di Cassazione con univoco orientamento ha ritenuto che “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n.
46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto”- Sez. L - , Ordinanza n. 4225 del 21/02/2018.
Da tanto consegue l'irrilevanza ai fini della legittimità della procedura di riscossione coattiva del difetto di una specifica attività di accertamento” (vd. ancora sent. n. 259/2024).
7.3. Inoltre, poiché la appellata ha depositato, fin dall'atto di costituzione CP_1
del primo grado, la pec del 4.9.2018 (Accertamenti contributivi e dichiarativi.
Oggetto: Prenotifica di sanzioni ex artt, 17 e 18 L. 576/80, art. 10 L. 141/92 e Regolamento per la disciplina delle sanzioni: anni 2005-2016-2017) con la quale era comunicato all'appellante il debito contributivo accertato nei suoi confronti, con indicazione dei rimedi da lui esperibili (osservazioni nei 60 giorni) e della possibilità di sanare il debito anche mediante un pagamento rateale, va rigettato anche il secondo motivo di appello, essendo stato rispettato il disposto dell'art. 12 del regolamento per la disciplina delle sanzioni.
7.4. Nel merito l'appello è infondato. Si richiama ancora il precedente di questa Corte (sent. n. 259/2024) che ha chiarito: “l'avv. “avendo Pt_1
superato nell'anno 2008 il limite reddituale per l'iscrizione alla , fissato CP_1
dal Comitato dei Delegati, veniva iscritto d'ufficio ai sensi dell'art. 22 L.
576/80… La questione all'esame della Corte è quella di accertare, con riguardo alla disciplina anteriore alla entrata in vigore della legge n. 247/2012, il diritto del soggetto iscritto all'albo a non essere iscritto alla ove non superi il CP_1
requisito reddituale previsto dal regolamento della medesima per singoli CP_1
anni. La superiore tesi non può trovare accoglimento. Ed invero, come correttamente evidenziato dalla Cassa Forense, “nel sistema ante lege 2012” – in vigore dal 2.2.2013 - “il mancato superamento dei limiti di reddito fissato dal Comitato dei Delegati, nel 2012 e nel 2013, non avrebbe consentito all'Avv.
di ottenere la cancellazione dalla l'istituto della Pt_1 Parte_2
cancellazione su domanda, era subordinato alla sussistenza di tre anni continuativi di mancanza del requisito della continuità professionale: solo nel
2012 e nel 2013 l'odierno appellante non raggiungeva la soglia reddituale, mancando il terzo anno continuativo, in quanto nel 2014, entrata in vigore la legge n. 247/12, il discorso della continuità professionale cessava di avere rilievo, essendo determinante ai fini della iscrizione alla , solamente il CP_1
requisito della iscrizione all'Albo professionale (sussistente per l'odierno appellante dal 2000). Le due annualità citate, da sole non erano, quindi, neanche sufficienti ad ottenere la cancellazione dalla su domanda: se il CP_1
professionista avesse voluto interrompere la permanenza della propria iscrizione alla , si sarebbe dovuto cancellare direttamente dall'Albo. Ed CP_1
invero, la cancellazione dalla è disciplinata, ratione temporis, CP_1
dall'art. 6, comma 4, dello Statuto approvato con D.I. 28.09.1995, il quale prevede che “L'iscrizione alla cessa: a) d'ufficio per gli avvocati che sono CP_1
cancellati da tutti gli albi professionali… c) a domanda o d'ufficio negli altri casi previsti dai regolamenti. Il Regolamento della , approvato con decreto CP_1
interministeriale del 28.09.1995, all'art. 3 prevede che la cancellazione può avvenire d'ufficio ovvero a domanda. Il comma 2 prevede che “2. La cancellazione dalla viene inoltre deliberata su domanda dell'iscritto, il CP_1
quale dimostri di non esercitare con continuità la professione da almeno tre anni.
La domanda di cancellazione va inviata alla utilizzando apposito modulo CP_1
spedito esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e compilato in ogni sua parte”.
La delibera del Comitato dei Delegati del 28.09.2007…prevede che “Dal 1° gennaio 2008, fermi restando per i precedenti periodi i criteri già fissati in passato, possiede il requisito dell'esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente, l'avvocato che abbia dichiarato o nei cui confronti sia stato accertato un reddito netto oppure un volume di affari derivanti dall'esercizio dell'attività professionale forense, non inferiori ad un livello annuo rispettivamente pari a: € 8.000,00 di reddito professionale netto o € 12.000,00 di volume di affari per l'anno 2008; € 9.000,00 di reddito professionale netto o €
13.500,00 di volume di affari per l'anno 2009; € 10.000,00 di reddito professionale netto o € 15.000,00 di volume di affari per gli anni dal 2010 e successivi… E' ammessa la media fra i redditi oppure tra i volumi di affari relativi
a tre anni consecutivi….”; per gli anni in questione, i limiti di reddito sono fissati dal Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012, di cui meglio infra.
Il principio di diritto richiamato dall'appellante, enunciato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 8947 del 11.05.2004, secondo cui il professionista iscritto alla può chiedere la cancellazione dell'iscrizione alla per CP_1 CP_1
sopravvenuta insussistenza del requisito reddituale anche per un solo anno, riguarda la previsione di cui alla delibera resa il 22 maggio 1976 dal Comitato dei delegati della , non applicabile alla fattispecie in esame. Controparte_1
Non rileva pertanto che negli anni 2012 e 2013 lo stesso non abbia superato una determinata soglia reddituale, essendo già iscritto alla e tenuto al CP_1
versamento dei contributi, salva la prova del difetto di esercizio con continuità della professione da almeno tre anni, non ricorrente nel caso in esame.
Sicché la censura dell'appellante sul punto non può trovare accoglimento”.
Quanto agli anni in contestazione, 2016 e 2017, va poi precisato che la legge
247/2012, entrata in vigore nel 2014, prevede l'iscrizione automatica alla CP_1
in forza della mera iscrizione all'albo degli avvocati (art. 21 comma 8).
7.5. Da tali premesse consegue anche la correttezza della quantificazione dei contributi come richiesti, come già rilevato dal primo giudice, posto che, essendo l'avv. iscritto alla dal 2008, egli non aveva diritto ad Pt_1 CP_1
alcuna agevolazione per il contributo minimo soggettivo (previsto solo per i primi 6 anni di iscrizione dall'art. 7 del regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della legge 247/2012: “Il contributo soggettivo minimo, di cui al
1° comma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla CP_1
qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età”) e per primi 8 anni nel caso di reddito inferiore a € 10.300,00 (ex art. 9 regolamento cit: “A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente
Regolamento e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di CP_1
redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del presente Regolamento, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito dalle predette norme”). Nemmeno spettava la riduzione, oltre che del contributo soggettivo minimo obbligatorio, del contributo integrativo per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 7 n. 3 del regolamento di attuazione (“Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma lett. b) non è dovuto per il periodo di praticantato nonchè per i primi 5 anni di iscrizione alla in costanza di iscrizione all'Albo. Per i successivi CP_1
4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. È comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA dichiarato”), trattandosi del decimo anno di iscrizione alla (decorrente CP_1
dal 2008).
8. Infondato è infine anche il quarto motivo di appello. Va confermata, anche nel presente grado, l'ammissibilità dell'acquisizione dei documenti tardivamente prodotti nel grado precedente dalla trattandosi di atti CP_1
indispensabili ai fini della decisione, posto che dagli stessi si evince in modo inequivocabile (dall'allegato all'avviso di accertamento dell'1.2.2022 e dalla successiva nota della 2020/463/RS) la riferibilità dell'avviso stesso Parte_3
- e quindi delle osservazioni del 28.2.2022 e della nota della del 7.3.2022 CP_1
emessa in relazione alle stesse - agli obblighi contributivi relativi all'anno 2018, come tali estranei al presente giudizio. Tali documenti, pertanto, sono ininfluenti nel presente giudizio, per cui il primo giudice, non menzionandoli, non è incorso in alcuna omissione. Dalle superiori osservazioni consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di parte appellante di inversione dell'ordine di notificazione degli atti (della cartella prima e dell'accertamento solo successivamente) e che nessuna improcedibilità può dunque essere dichiarata nel presente giudizio.
9. L'appello va quindi interamente rigettato e l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del grado, che si liquidano come in dispositivo in relazione al valore della controversia.
10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali (15%), cpa e iva.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 29.05.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese