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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1921.
(Revoca del beneficio).
La designazione del beneficiario e' revocabile con le forme con le quali puo' essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non puo' tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, ne' dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.
(Revoca del beneficio).
La designazione del beneficiario e' revocabile con le forme con le quali puo' essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non puo' tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, ne' dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.
Commentari • 54
- 1. Assicurazione sulla vita propriahttps://www.brocardi.it/ · 41.53759
Consulenza legale Q201719484 (Articolo 1920 Codice Civile - Assicurazione a favore di un terzo) «Gentile Cliente, l'art. 1921 c.c. prevede che la revoca del beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita possa essere fatta nelle stesse forme previste...» Consulenza legale Q201718850 (Articolo 141 Codice ass. private - Risarcimento del terzo trasportato) «L'art. 141 sancisce la possibilità per il terzo trasportato coinvolto in un sinistro, di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale...» Consulenza legale Q201718559 (Articolo 1921 Codice Civile - Revoca del beneficio) «Sebbene non sia stata visionata la documentazione, […]
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Giurisprudenza • 172
- 1. Trib. Livorno, sentenza 10/10/2024, n. 1020Provvedimento: […] Orbene, poiché alla morte della contraente, l'art. 1921 c.c. e l'art. 13 delle condizioni generali di polizza sanciscono l'impossibilità di procedere alla revoca del beneficiario designato, è evidente che tale clausola vada interpretata nel senso di assegnare al termine "contraente" il significato di "contraente originario"; se viceversa dovesse ritenersi -come affermato da parte attrice- che il subentro di un erede, quale nuovo contraente, […] non solo la clausola in esame risulterebbe del tutto svuotata di significato, ma risulterebbe altresì contra legem, per violazione dell'art. 1921 c.c., a norma del quale "la revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente".Leggi di più...
- contratto a favore di terzo·
- riscatto polizza·
- inammissibilità parziale domanda·
- polizza vita·
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- revoca beneficiario·
- successione mortis causa·
- art. 1921 c.c.·
- art. 1920 c.c.·
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