Art. 1.
Il Presidente della. Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di stabilimento, con annesso Protocollo, firmata a Parigi il 13 dicembre 1965.
Il Presidente della. Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di stabilimento, con annesso Protocollo, firmata a Parigi il 13 dicembre 1965.