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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 9 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 832/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. Parte_1
, p. iva in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano, Parte_2 Parte_3
alla via V. Alfieri, n. 1, cod. fisc. , cessionaria del credito vantato dalla P.IVA_3
AR
”, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello,
[...] dall'avv. Fabio Forino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera
Inferiore, alla via Roma, n. 58; appellante
E
1. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_2
Postiglione, contrada Groppa, n. 683/A, cod. fisc. , rappresentato C.F._1
e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Michele Clavelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sant'Angelo a
Fasanella, al corso Apollo XI, n. 44; appellato
1 2. “ AR
”, con sede legale in
[...]
Battipaglia, piazza A. De Curtis, n. 1/2, cod. fisc. e p. iva , in P.IVA_4 P.IVA_5
persona del Presidente, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in CP_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Federica Darino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Eboli, alla via Matteotti, n. 77; intimata ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 337/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la titolarità del credito dedotto nel giudizio di primo grado in capo alla Parte_3
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva in capo
[...]
alla - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Parte_3
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di onorari”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude affinché
l'Ecc.ma Corte di Appello adita respinga il gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”; per l'intimata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 337/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Controparte_2 [...]
”, ex art. AR
645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3263/2019, emanato su ricorso spiegato dalla AR
” per ottenere il pagamento della somma di euro 70.800,15,
[...]
di cui euro 17.571,12 per il saldo passivo del conto corrente n. 004/325877/54 del 30 luglio
2007 ed euro 53.229,03 per il saldo passivo del conto corrente n. 004/331576 del 29 agosto
2011, oltre interessi moratori ai tassi convenzionali e spese del procedimento monitorio;
2) dichiarava la carenza, in capo alla , intervenuta in giudizio per Parte_3
2 il tramite della mandataria , ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., della Parte_1 titolarità del credito azionato dalla AR
”, ritenendo non dimostrata la relativa
[...]
cessione; 3) compensava integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la “ , quale mandataria Parte_1 della , con atto di citazione notificato il 16 luglio 2024, assumendo Parte_3
che: - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'avviso di cessione di crediti individuabili in blocco sulla Gazzetta Ufficiale era idoneo a dimostrare anche l'esistenza del contratto cui si riferiva;
- in ogni caso, l' aveva contestato non CP_2
l'esistenza del contratto di cessione di crediti intercorso tra la
[...]
” e la AR
, ma l'inclusione nell'operazione di cartolarizzazione del credito Parte_3
oggetto del decreto ingiuntivo n. 3263/2019; - tale contestazione era priva di fondamento, atteso che l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale conteneva parametri idonei a comprovare che il credito controverso rientrava tra quelli che la
[...]
aveva acquistato dalla Parte_3 [...]
” in forza del contratto stipulato il 18 AR
novembre 2020 a norma degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 6 ottobre 2024, la
[...]
” AR confermava la correttezza e la legittimità dell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa con la , concludendo per l'accoglimento dell'appello. Parte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 novembre 2024, l' CP_2
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, avendo la “ , per il tramite della Parte_3 mandataria , comprovato di essersi resa cessionaria dalla Parte_1 [...]
” AR
del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 3263/2019 del Tribunale di Salerno e, di conseguenza, di avere il diritto di escuterlo.
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di
3 cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella particolare ipotesi in cui il debitore ceduto contesti, prima ancora che l'inclusione del credito nella cessione in blocco, l'esistenza stessa del contratto di cessione, ai fini della prova della conclusione di tale negozio traslativo, non è sufficiente quella della pubblicazione del suo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, peraltro, la pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Nella fattispecie de qua agitur, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, l' peraltro soltanto con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, CP_2
c.p.c., non negava che la AR
” avesse stipulato con la , in data
[...] Parte_3
18 novembre 2020, il contratto di cessione di crediti individuabili in blocco di cui era stato pubblicato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 138 del 24 novembre 2020
(con relativa rettifica sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 140 del 28 novembre
2020), ma contestava che il credito azionato in via monitoria vi fosse compreso, per non essere stato prodotto in giudizio il predetto testo negoziale, indicato come l'unico documento idoneo a comprovarne l'inclusione nell'operazione di cartolarizzazione.
In ogni caso, il Tribunale di Salerno è incorso in un'erronea valutazione delle emergenze processuali, atteso che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del contratto di cessione di crediti in blocco del 18 novembre 2020, tale documento informativo e il contegno difensivo assunto dalla Controparte_4
[...] ”, vale a dire dall'istituto che aveva introdotto il
[...]
procedimento monitorio sulla base dei rapporti di conto corrente n. 004/325877/54 del 30 luglio 2007 e n. 004/331576 del 29 agosto 2011 e che, come tale, era interessato a salvaguardare il proprio diritto, costituivano, soprattutto ove unitariamente esaminati, elementi di giudizio pienamente idonei a dimostrare che la era Parte_3 divenuta titolare attiva dell'obbligazione di pagamento per la quale era stato emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 3263/2019.
L'avviso del contratto di cessione del 18 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 138 del 24 novembre 2020, nell'indicare i crediti che la
[...]
aveva acquistato, pro soluto, dalla Parte_3 [...]
” in quelli “derivanti, AR
tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari … individuati nel documento di identificazione … allegato al … contratto … e … vantati verso debitori classificati a sofferenza …” e, in particolare, in quelli scaturenti da (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” e nell'evidenziare, inoltre, che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: , consentiva di accertare che tra le posizioni Email_1
debitorie in questione era compresa quella gravante sull' CP_2
Ed invero, il credito per il quale era stato incardinato il procedimento monitorio possedeva le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, c. 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché 1) avente natura chirografaria, 2) derivante dai contratti di conto corrente n. 004/325877/54 del 30 luglio 2007 e n. 004/331576 del 29 agosto 2011, affidamenti entrambi revocati dalla AR
” con lettere raccomandate a.r. del 21 dicembre 2018, prot. n. 6105 e
[...]
prot. n. 6104, 3) volturato a sofferenza e segnalato con tale classificazione alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia, come comunicato all' con lettera raccomandata a.r. CP_2
del 28 febbraio 2019, prot. n. 989, sicché rispondeva ai parametri indicati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla
[...]
in forza del contratto di cessione del 18 novembre 2020. Parte_3
5 Inoltre, a seguito della costituzione nel primo grado del giudizio della Parte_3
, la
[...] AR
” non svolgeva più alcuna attività difensiva, in tal modo avvalorando
[...]
l'intervenuta cessione del credito azionato in via monitoria in favore della predetta società, che le subentrava nella tutela processuale del diritto in contesa al fine di contrastare la fondatezza dell'opposizione spiegata dall' CP_2
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la cessazione dell'attività difensiva da parte della
AR
” dopo la costituzione in giudizio della e la sua
[...] Parte_3
prosecuzione ad opera della società intervenutavi ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. integravano, ipso facto, sotto il profilo logico-deduttivo, significativi indici sintomatici del trasferimento, in favore di quest'ultima, del credito rinveniente dai saldi passivi dei conti correnti n. 004/325877/54 e n. 004/331576.
Peraltro, nel costituirsi in sede di appello con comparsa depositata il 6 ottobre 2024, la
AR
” ha espressamente confermato l'operazione di cartolarizzazione intercorsa
[...] con la il 18 novembre 2020 e la conseguente cessione del credito Parte_3
in contestazione, fornendo un contributo decisivo, quale unico soggetto che avrebbe potuto avere l'interesse a negare l'alienazione del proprio diritto, per dimostrare che la predetta società è subentrata nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio fatto valere con il procedimento monitorio.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'eccezione della carenza di legittimazione attiva sostanziale in capo alla , devono gravare Parte_3
sull' e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare CP_2
6 relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 3263/2019, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ nell'interesse della società mandante, Parte_1
per il primo grado, in euro 8.550,00 per compenso, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro
3.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.165,50, di cui euro
1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Le spese sostenute dalla AR
” per il secondo grado del giudizio devono gravare
[...] parimenti sull' che, nel contestare infondatamente la cessione del credito CP_2 controverso in favore della , ha determinato l'instaurazione del Parte_3
gravame, e si liquidano, sulla base del suddetto scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'istituto bancario, in complessivi euro 5.100,00 per compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della “ , avverso la sentenza Parte_1 Parte_3
n. 337/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 16 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che la è titolare del credito cristallizzato nel decreto Parte_3
ingiuntivo n. 3263/2019 del Tribunale di Salerno, per averlo acquistato dalla
[...]
AR
” in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
[...]
blocco del 18 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 138 del 24 novembre 2020, con relativa rettifica sulla Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 28 novembre 2020;
2. condanna alla refusione, in favore della , quale Controparte_2 Parte_1 mandataria della , delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_3
7 che si liquidano, per il primo grado, in euro 8.550,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 3.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. condanna alla refusione, in favore della Controparte_2 [...]
”, AR
delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
5.100,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 9 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 832/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. Parte_1
, p. iva in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano, Parte_2 Parte_3
alla via V. Alfieri, n. 1, cod. fisc. , cessionaria del credito vantato dalla P.IVA_3
AR
”, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello,
[...] dall'avv. Fabio Forino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera
Inferiore, alla via Roma, n. 58; appellante
E
1. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_2
Postiglione, contrada Groppa, n. 683/A, cod. fisc. , rappresentato C.F._1
e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Michele Clavelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sant'Angelo a
Fasanella, al corso Apollo XI, n. 44; appellato
1 2. “ AR
”, con sede legale in
[...]
Battipaglia, piazza A. De Curtis, n. 1/2, cod. fisc. e p. iva , in P.IVA_4 P.IVA_5
persona del Presidente, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in CP_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Federica Darino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Eboli, alla via Matteotti, n. 77; intimata ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 337/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la titolarità del credito dedotto nel giudizio di primo grado in capo alla Parte_3
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva in capo
[...]
alla - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Parte_3
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di onorari”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude affinché
l'Ecc.ma Corte di Appello adita respinga il gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”; per l'intimata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 337/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Controparte_2 [...]
”, ex art. AR
645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3263/2019, emanato su ricorso spiegato dalla AR
” per ottenere il pagamento della somma di euro 70.800,15,
[...]
di cui euro 17.571,12 per il saldo passivo del conto corrente n. 004/325877/54 del 30 luglio
2007 ed euro 53.229,03 per il saldo passivo del conto corrente n. 004/331576 del 29 agosto
2011, oltre interessi moratori ai tassi convenzionali e spese del procedimento monitorio;
2) dichiarava la carenza, in capo alla , intervenuta in giudizio per Parte_3
2 il tramite della mandataria , ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., della Parte_1 titolarità del credito azionato dalla AR
”, ritenendo non dimostrata la relativa
[...]
cessione; 3) compensava integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la “ , quale mandataria Parte_1 della , con atto di citazione notificato il 16 luglio 2024, assumendo Parte_3
che: - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'avviso di cessione di crediti individuabili in blocco sulla Gazzetta Ufficiale era idoneo a dimostrare anche l'esistenza del contratto cui si riferiva;
- in ogni caso, l' aveva contestato non CP_2
l'esistenza del contratto di cessione di crediti intercorso tra la
[...]
” e la AR
, ma l'inclusione nell'operazione di cartolarizzazione del credito Parte_3
oggetto del decreto ingiuntivo n. 3263/2019; - tale contestazione era priva di fondamento, atteso che l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale conteneva parametri idonei a comprovare che il credito controverso rientrava tra quelli che la
[...]
aveva acquistato dalla Parte_3 [...]
” in forza del contratto stipulato il 18 AR
novembre 2020 a norma degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 6 ottobre 2024, la
[...]
” AR confermava la correttezza e la legittimità dell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa con la , concludendo per l'accoglimento dell'appello. Parte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 novembre 2024, l' CP_2
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, avendo la “ , per il tramite della Parte_3 mandataria , comprovato di essersi resa cessionaria dalla Parte_1 [...]
” AR
del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 3263/2019 del Tribunale di Salerno e, di conseguenza, di avere il diritto di escuterlo.
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di
3 cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella particolare ipotesi in cui il debitore ceduto contesti, prima ancora che l'inclusione del credito nella cessione in blocco, l'esistenza stessa del contratto di cessione, ai fini della prova della conclusione di tale negozio traslativo, non è sufficiente quella della pubblicazione del suo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, peraltro, la pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Nella fattispecie de qua agitur, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, l' peraltro soltanto con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, CP_2
c.p.c., non negava che la AR
” avesse stipulato con la , in data
[...] Parte_3
18 novembre 2020, il contratto di cessione di crediti individuabili in blocco di cui era stato pubblicato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 138 del 24 novembre 2020
(con relativa rettifica sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 140 del 28 novembre
2020), ma contestava che il credito azionato in via monitoria vi fosse compreso, per non essere stato prodotto in giudizio il predetto testo negoziale, indicato come l'unico documento idoneo a comprovarne l'inclusione nell'operazione di cartolarizzazione.
In ogni caso, il Tribunale di Salerno è incorso in un'erronea valutazione delle emergenze processuali, atteso che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del contratto di cessione di crediti in blocco del 18 novembre 2020, tale documento informativo e il contegno difensivo assunto dalla Controparte_4
[...] ”, vale a dire dall'istituto che aveva introdotto il
[...]
procedimento monitorio sulla base dei rapporti di conto corrente n. 004/325877/54 del 30 luglio 2007 e n. 004/331576 del 29 agosto 2011 e che, come tale, era interessato a salvaguardare il proprio diritto, costituivano, soprattutto ove unitariamente esaminati, elementi di giudizio pienamente idonei a dimostrare che la era Parte_3 divenuta titolare attiva dell'obbligazione di pagamento per la quale era stato emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 3263/2019.
L'avviso del contratto di cessione del 18 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 138 del 24 novembre 2020, nell'indicare i crediti che la
[...]
aveva acquistato, pro soluto, dalla Parte_3 [...]
” in quelli “derivanti, AR
tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari … individuati nel documento di identificazione … allegato al … contratto … e … vantati verso debitori classificati a sofferenza …” e, in particolare, in quelli scaturenti da (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” e nell'evidenziare, inoltre, che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: , consentiva di accertare che tra le posizioni Email_1
debitorie in questione era compresa quella gravante sull' CP_2
Ed invero, il credito per il quale era stato incardinato il procedimento monitorio possedeva le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, c. 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché 1) avente natura chirografaria, 2) derivante dai contratti di conto corrente n. 004/325877/54 del 30 luglio 2007 e n. 004/331576 del 29 agosto 2011, affidamenti entrambi revocati dalla AR
” con lettere raccomandate a.r. del 21 dicembre 2018, prot. n. 6105 e
[...]
prot. n. 6104, 3) volturato a sofferenza e segnalato con tale classificazione alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia, come comunicato all' con lettera raccomandata a.r. CP_2
del 28 febbraio 2019, prot. n. 989, sicché rispondeva ai parametri indicati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla
[...]
in forza del contratto di cessione del 18 novembre 2020. Parte_3
5 Inoltre, a seguito della costituzione nel primo grado del giudizio della Parte_3
, la
[...] AR
” non svolgeva più alcuna attività difensiva, in tal modo avvalorando
[...]
l'intervenuta cessione del credito azionato in via monitoria in favore della predetta società, che le subentrava nella tutela processuale del diritto in contesa al fine di contrastare la fondatezza dell'opposizione spiegata dall' CP_2
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la cessazione dell'attività difensiva da parte della
AR
” dopo la costituzione in giudizio della e la sua
[...] Parte_3
prosecuzione ad opera della società intervenutavi ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. integravano, ipso facto, sotto il profilo logico-deduttivo, significativi indici sintomatici del trasferimento, in favore di quest'ultima, del credito rinveniente dai saldi passivi dei conti correnti n. 004/325877/54 e n. 004/331576.
Peraltro, nel costituirsi in sede di appello con comparsa depositata il 6 ottobre 2024, la
AR
” ha espressamente confermato l'operazione di cartolarizzazione intercorsa
[...] con la il 18 novembre 2020 e la conseguente cessione del credito Parte_3
in contestazione, fornendo un contributo decisivo, quale unico soggetto che avrebbe potuto avere l'interesse a negare l'alienazione del proprio diritto, per dimostrare che la predetta società è subentrata nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio fatto valere con il procedimento monitorio.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'eccezione della carenza di legittimazione attiva sostanziale in capo alla , devono gravare Parte_3
sull' e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare CP_2
6 relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 3263/2019, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ nell'interesse della società mandante, Parte_1
per il primo grado, in euro 8.550,00 per compenso, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro
3.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.165,50, di cui euro
1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Le spese sostenute dalla AR
” per il secondo grado del giudizio devono gravare
[...] parimenti sull' che, nel contestare infondatamente la cessione del credito CP_2 controverso in favore della , ha determinato l'instaurazione del Parte_3
gravame, e si liquidano, sulla base del suddetto scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'istituto bancario, in complessivi euro 5.100,00 per compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della “ , avverso la sentenza Parte_1 Parte_3
n. 337/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 16 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che la è titolare del credito cristallizzato nel decreto Parte_3
ingiuntivo n. 3263/2019 del Tribunale di Salerno, per averlo acquistato dalla
[...]
AR
” in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in
[...]
blocco del 18 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 138 del 24 novembre 2020, con relativa rettifica sulla Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 28 novembre 2020;
2. condanna alla refusione, in favore della , quale Controparte_2 Parte_1 mandataria della , delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_3
7 che si liquidano, per il primo grado, in euro 8.550,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 3.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. condanna alla refusione, in favore della Controparte_2 [...]
”, AR
delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
5.100,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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