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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 424/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 424/2025 promossa da:
ato a GERMANIA il 27/01/1972 con il patrocinio dell'avv.BERARDI Parte_1
FRANCESCA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
BERARDI FRANCESCA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto matrimonio in data 14/12/1996, che dalla unione erano nati i figli e , maggiorenni, e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di autodeterminare la vita in base alle proprie eIGenze, con obbligo di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ,al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli
;
2. che il IG. lascerà la casa coniugane entro e non oltre il mese di giugno 2025; CP_1
3. le parti di comune accoro stabiliscono che due cani rimarranno in custodia alla IG.ra
; CP_1
4. le parti espressamente decidono l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la dimora della madre in Corigliano Rossano alla via Madrid n.39;
5. Le parti stabiliscono di comune accordo che nessun importo a titolo di mantenimento è
dovuto tra le parti in quanto i coniugi godono di redditi sostanzialmente equivalenti idonei a garantire agli stessi il medesimo tenore di vita anche a seguito del venir meno dell'unione coniugale;
6. il padre verserà, a titolo di mantenimento dei figli , un assegno mensile pari ad € 300,
come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese direttamente a mezzo contanti alla IG.ra ; CP_1
7. mentre le spese straordinarie, previamente concordate tra le parti (es.: spese mediche non mutuabili, , per sport, di natura ludica o parascolastica ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, onerando il richiedente a rimettere richiesta scritta all'altro il quale dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni cinque decorsi i quali il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9. Inoltre, i coniugi stabiliscono di rinunciare ad ogni eventuali procedimento penale.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a GERMANIA il 27/01/1972 Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte CP_1
motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 11 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento