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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busti Arsizio in composizione collegiale nelle seguenti persone:
Dott. Francesco Paganini Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4162/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GALLI Parte_1 C.F._1
MARIELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte come da verbale d'udienza del 12.02.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Solbiate Parte_1 CP_1
Olona in data 03.09.2000 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 4, parte I, anno 2000).
Dall'unione nasceva , il 06.05.2000, maggiorenne. Per_1
Con sentenza n. 1714/2023 pubblicata il 20.11.2023 il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava la separazione personale dei coniugi. La prima udienza di comparizione di coniugi si teneva l'8.11.2023.
Con ricorso depositato il 14.11.2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe per chiedere la Pt_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza tenutasi il 12.02.2025, la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande del ricorrente siano fondate.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (si veda copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione allegate al ricorso).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n.
898 per la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Solbiate Olona fra e Parte_1
il 03.09.2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. CP_1
4, parte I, anno 2000;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Solbiate Olona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
2 3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Francesco Paganini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busti Arsizio in composizione collegiale nelle seguenti persone:
Dott. Francesco Paganini Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4162/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GALLI Parte_1 C.F._1
MARIELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte come da verbale d'udienza del 12.02.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Solbiate Parte_1 CP_1
Olona in data 03.09.2000 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 4, parte I, anno 2000).
Dall'unione nasceva , il 06.05.2000, maggiorenne. Per_1
Con sentenza n. 1714/2023 pubblicata il 20.11.2023 il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava la separazione personale dei coniugi. La prima udienza di comparizione di coniugi si teneva l'8.11.2023.
Con ricorso depositato il 14.11.2024 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe per chiedere la Pt_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza tenutasi il 12.02.2025, la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande del ricorrente siano fondate.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (si veda copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione allegate al ricorso).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n.
898 per la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Solbiate Olona fra e Parte_1
il 03.09.2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. CP_1
4, parte I, anno 2000;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Solbiate Olona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
2 3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Francesco Paganini
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