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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/12/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 475/2021 R.G.A.C., vertente:
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in NO-NO (area urbana NO, CS), alla via Torre Pisani n.
31, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giannicco (c.f.: ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
E
(p. iva: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore Dott. , rappresentata e difesa - giusta autorizzazione del Giudice Delegato Persona_1 nella procedura di liquidazione giudiziale n. 9/2023 Tribunale di Castrovillari del 18.03.2024 - dall'Avv. Natale Graziano del Foro di Cosenza (c.f.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso lo studio del suddetto difensore, sito in NO NO (area urbana NO,
CS), alla via Galeno n. 27b, giusto mandato rilasciato in data 19.03.2024 ed allegato in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello;
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: con atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. del 28.3.2025:
“dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di rinunciare agli atti del giudizio promosso da
contro
Liquidazione Giudiziale della società Parte_1 Controparte_1
(475/2021 r.g.) e chiede che sia dichiarata l'estinzione del processo”. per l'appellato: con atto di adesione a rinuncia dell'appello, depositato in data 4 aprile 2025:
“lo scrivente aderisce alla predetta rinuncia e si associa alla richiesta di estinzione del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di appello ritualmente notificato, , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 762 del 2020, pubblicata il 17 settembre 2020, con la quale è stato così disposto:
“1) Dichiara la risoluzione del rapporto negoziale sorto tra le odierne parti in causa in virtù della sentenza n. 181/2015, resa dall'intestato Tribunale in data 2.3.2015 in seno al procedimento ex art. 2932 c.c. rubricato al n. 1970/2014 R.G., e, per l'effetto, ordina a di Parte_1 rilasciare - in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- l'immobile, in atti meglio individuato, oggetto del contratto preliminare di vendita dell'11.11.2011.
2) rigetta le richieste di ritenzione della caparra e di risarcimento danni avanzate da parte attrice.
3) Condanna parte convenuta a rifondere - in favore della società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - la metà delle spese e competenze di lite del presente giudizio, che viene liquidata in euro 2.500,00, di cui euro 137,20 per esborsi documentali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”1.
L'appellante ha affidato il gravame alle seguenti argomentazioni difensive:
a) ha dedotto che il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le risultanze processuali in ordine all'inadempimento reciproco, omettendo la necessaria comparazione delle condotte delle parti ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
b) ha sostenuto che l'effetto traslativo disposto dalla sentenza ex art. 2932 c.c. del 2 marzo 2015 fosse subordinato non solo al pagamento del residuo prezzo, ma anche al rilascio della dichiarazione di regolarità edilizia, onere gravante sulla promittente venditrice e da questa non assolto;
c) ha rilevato che l'inadempimento della venditrice - consistente nella mancata produzione della documentazione urbanistico-edilizia (titolo abilitativo, dichiarazione di regolarità edilizia, certificato 1 In particolare, il Tribunale di Castrovillari - a seguito della sentenza parziale con cui era stata accolta la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da parte attrice - ha ritenuto che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. avesse prodotto gli effetti del contratto definitivo solo dal suo passaggio in giudicato, dando così luogo a un autonomo rapporto negoziale, distinto dal preliminare e suscettibile di risoluzione per inadempimento riferibile al nuovo vincolo. Il Giudice ha considerato il pagamento del saldo prezzo quale condizione sospensiva dell'effetto traslativo e ha qualificato come grave l'inadempimento del promissario acquirente, protrattosi per circa cinque anni. Il Tribunale ha inoltre rilevato che l'effetto traslativo non si era prodotto, poiché il promissario acquirente non aveva versato il residuo prezzo né dato esecuzione alle ulteriori condizioni previste dalla sentenza costitutiva. Ha, quindi, dichiarato risolto il rapporto sorto ex art. 2932 c.c., ordinato il rilascio dell'immobile ed escluso la sussistenza di un valido titolo di detenzione. Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda dell'attrice volta a trattenere la caparra, ritenendo che il contratto preliminare avesse cessato di produrre effetti per effetto del giudicato formatosi sulla precedente sentenza emessa ex art. 2932 c.c., con conseguente inapplicabilità sia dell'art. 1385 c.c., sia della clausola risolutiva espressa. Il Tribunale ha, inoltre, rigettato la domanda di risarcimento del danno per l'asserita occupazione sine titulo - ritenendosi il danno non in re ipsa e richiedente allegazione e prova di un concreto pregiudizio – nonché la domanda risarcitoria relativa alla trascrizione della domanda giudiziale, in mancanza di prova del danno e del nesso causale. Il Tribunale ha, infine, escluso la possibilità di disporre la restituzione delle somme versate dal promissario acquirente, non essendo stata formulata domanda in tal senso. di agibilità) - avrebbe assunto carattere prevalente, giustificando il ritardo nell'inadempimento dell'acquirente;
d) ha invocato la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 8230/2019, sostenendo che la conformità urbanistica non incide sulla validità dell'atto e che la venditrice avrebbe dovuto provare l'esistenza e la riferibilità del titolo edilizio, circostanza rimasta del tutto indimostrata;
e) ha contestato l'affermazione del Tribunale circa l'assenza di un inadempimento imputabile alla venditrice, ribadendo che la mancata produzione dei documenti relativi alla regolarità edilizia avrebbe reso l'immobile incommerciabile e impedito il perfezionarsi dell'effetto traslativo;
f) ha evidenziato che la promittente venditrice non avrebbe adempiuto alle obbligazioni derivanti sia dal preliminare sia dalla sentenza ex art. 2932 c.c., non avendo provveduto alla regolarizzazione dell'immobile entro i termini, né alla consegna della documentazione necessaria alla sua commerciabilità;
g) ha lamentato che il Giudice non avrebbe tenuto conto della disponibilità dell'acquirente a versare il residuo prezzo e del fatto che egli aveva già agito per ottenere la sentenza sostitutiva ex art. 2932 c.c., escludendo così qualsiasi volontà di sottrarsi all'adempimento;
h) ha dedotto la sopravvenuta conoscenza dell'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'intero compendio immobiliare, dolosamente taciute dalla venditrice, sostenendo che tali circostanze avrebbero definitivamente impedito la commerciabilità del bene e l'adempimento della stessa venditrice;
i) ha sostenuto l'ammissibilità della produzione in appello di tali fatti, in quanto preesistenti, ma conosciuti solo successivamente per causa non imputabile all'appellante e non integranti nuova domanda, bensì elementi rafforzativi delle difese già svolte.
L'appellante ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte
d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente atto di appello, riformare, parzialmente, l'impugnata sentenza n. 762/2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 16 settembre 2020 e pubblicata in data 17 settembre 2020 pronunciata nella causa iscritta al n.
516/2016 R.G. e per i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiararla priva di effetti in ordine alla risoluzione del rapporto negoziale sorto tra le parti in causa in virtù della sentenza n. 181/2015 resa dal Tribunale di Castrovillari in data 02/03/2015 in seno al procedimento ex art. 2932 rubricato al n. 1970/2014
RG, e per l'effetto ordinare alla società di regolarizzare l'immobile sopra Controparte_1 descritto con conseguente trasferimento dello stesso al sig. , dietro il pagamento Parte_1 del residuo del prezzo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Instaurato il contraddittorio si è costituita nel giudizio di appello la “ Controparte_1 chiedendo di: “
1. Dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto e diritto;
2. Conseguentemente confermare la sentenza impugnata;
3. Condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio in favore del costituito procuratore, che si dichiara antistatario”. Nelle more del giudizio d'appello è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di
[...]
che si è costituita tramite il Curatore, il quale ha insistito in tutte le domande, CP_1 eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi dalla società in bonis, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Con atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. del 28.3.2025, l'appellante ha dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di voler rinunciare agli atti del giudizio promosso nei confronti della Liquidazione Giudiziale della società Controparte_1
(475/2021 r.g.) e ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del processo.
In data 4 aprile 2025 la Curatela della liquidazione giudiziale della Controparte_1 ha depositato accettazione della predetta rinuncia e autorizzazione del giudice delegato del 24.3.2025 ad accettare la rinuncia e si è associata alla richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte, la Corte ha assegnato la causa a sentenza, senza la concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Deve, innanzi tutto, premettersi che la rinuncia all'appello promana dal difensore dell'appellante in qualità di procuratore speciale (cfr. procura ad litem “…conferisco espresso mandato all'Avvocato Giovanni Giannico del Foro di Castrovillari…a presentare nel mio interesse atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio civile n. 475/2021 R.G. Sez. civile Corte di
Appello di Catanzaro ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale…).
Tale rinuncia non necessita di accettazione di controparte atteso che si qualifica - tenuto conto del tenore letterale della richiesta di parte appellante (“… che nelle more dell'instaurato giudizio è stata disposta a vendita da parte della liquidazione giudiziale di tutti i beni oggetto di pignoramento tra cui quello in contestazione;
che, pertanto, non si ha più interesse nella prosecuzione del giudizio;
che tale volontà è stata partecipata alla curatela della liquidazione giudiziale, che con provvedimento del Giudice Delegato del 24/3/2025 è stata autorizzata all'accettazione della rinuncia…”) e dell'adesione di controparte - alla stregua di rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità:
A) “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti;
B) “la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per il disposto dell'articolo 338 cpc, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (cfr., per entrambi i principi compendiati, Cass. civ. n. 5250 del 2018; in senso conforme, v. Cass. civ. n. 18255 del 2004). Si rileva, in ogni caso, che è intervenuta accettazione da parte appellata. Pertanto, risulta formalizzata la rinuncia agli atti del giudizio di appello di parte appellante e la accettazione della parte appellata, da cui consegue la declaratoria di estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Tanto premesso e considerato che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale, si impone l'emissione di sentenza in termini.
3. Quanto alle spese del giudizio, deve rammentarsi che l'art. 306, comma 4, c.p.c. dispone che
“Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie, emerge dagli atti e, in particolare, dall'atto di adesione alla rinuncia - in cui si da espressamente atto che “Che in data 24.03.2025 il Giudice Delegato autorizzava la Curatela ad accettare la proposta transattiva formulata dall'appellante, il quale in data 28.03.2025 depositava in atti formale rinuncia al gravame con compensazione delle spese” - che, a seguito della transazione intercorsa fra le parti, queste hanno raggiunto l'intesa anche per la compensazione delle spese di lite.
Sulla scorta di tale accordo, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 762 Parte_1 del 2020, pubblicata il 17 settembre 2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 20.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 475/2021 R.G.A.C., vertente:
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in NO-NO (area urbana NO, CS), alla via Torre Pisani n.
31, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giannicco (c.f.: ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
E
(p. iva: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore Dott. , rappresentata e difesa - giusta autorizzazione del Giudice Delegato Persona_1 nella procedura di liquidazione giudiziale n. 9/2023 Tribunale di Castrovillari del 18.03.2024 - dall'Avv. Natale Graziano del Foro di Cosenza (c.f.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso lo studio del suddetto difensore, sito in NO NO (area urbana NO,
CS), alla via Galeno n. 27b, giusto mandato rilasciato in data 19.03.2024 ed allegato in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello;
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: con atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. del 28.3.2025:
“dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di rinunciare agli atti del giudizio promosso da
contro
Liquidazione Giudiziale della società Parte_1 Controparte_1
(475/2021 r.g.) e chiede che sia dichiarata l'estinzione del processo”. per l'appellato: con atto di adesione a rinuncia dell'appello, depositato in data 4 aprile 2025:
“lo scrivente aderisce alla predetta rinuncia e si associa alla richiesta di estinzione del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di appello ritualmente notificato, , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 762 del 2020, pubblicata il 17 settembre 2020, con la quale è stato così disposto:
“1) Dichiara la risoluzione del rapporto negoziale sorto tra le odierne parti in causa in virtù della sentenza n. 181/2015, resa dall'intestato Tribunale in data 2.3.2015 in seno al procedimento ex art. 2932 c.c. rubricato al n. 1970/2014 R.G., e, per l'effetto, ordina a di Parte_1 rilasciare - in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- l'immobile, in atti meglio individuato, oggetto del contratto preliminare di vendita dell'11.11.2011.
2) rigetta le richieste di ritenzione della caparra e di risarcimento danni avanzate da parte attrice.
3) Condanna parte convenuta a rifondere - in favore della società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - la metà delle spese e competenze di lite del presente giudizio, che viene liquidata in euro 2.500,00, di cui euro 137,20 per esborsi documentali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”1.
L'appellante ha affidato il gravame alle seguenti argomentazioni difensive:
a) ha dedotto che il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le risultanze processuali in ordine all'inadempimento reciproco, omettendo la necessaria comparazione delle condotte delle parti ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
b) ha sostenuto che l'effetto traslativo disposto dalla sentenza ex art. 2932 c.c. del 2 marzo 2015 fosse subordinato non solo al pagamento del residuo prezzo, ma anche al rilascio della dichiarazione di regolarità edilizia, onere gravante sulla promittente venditrice e da questa non assolto;
c) ha rilevato che l'inadempimento della venditrice - consistente nella mancata produzione della documentazione urbanistico-edilizia (titolo abilitativo, dichiarazione di regolarità edilizia, certificato 1 In particolare, il Tribunale di Castrovillari - a seguito della sentenza parziale con cui era stata accolta la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da parte attrice - ha ritenuto che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. avesse prodotto gli effetti del contratto definitivo solo dal suo passaggio in giudicato, dando così luogo a un autonomo rapporto negoziale, distinto dal preliminare e suscettibile di risoluzione per inadempimento riferibile al nuovo vincolo. Il Giudice ha considerato il pagamento del saldo prezzo quale condizione sospensiva dell'effetto traslativo e ha qualificato come grave l'inadempimento del promissario acquirente, protrattosi per circa cinque anni. Il Tribunale ha inoltre rilevato che l'effetto traslativo non si era prodotto, poiché il promissario acquirente non aveva versato il residuo prezzo né dato esecuzione alle ulteriori condizioni previste dalla sentenza costitutiva. Ha, quindi, dichiarato risolto il rapporto sorto ex art. 2932 c.c., ordinato il rilascio dell'immobile ed escluso la sussistenza di un valido titolo di detenzione. Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda dell'attrice volta a trattenere la caparra, ritenendo che il contratto preliminare avesse cessato di produrre effetti per effetto del giudicato formatosi sulla precedente sentenza emessa ex art. 2932 c.c., con conseguente inapplicabilità sia dell'art. 1385 c.c., sia della clausola risolutiva espressa. Il Tribunale ha, inoltre, rigettato la domanda di risarcimento del danno per l'asserita occupazione sine titulo - ritenendosi il danno non in re ipsa e richiedente allegazione e prova di un concreto pregiudizio – nonché la domanda risarcitoria relativa alla trascrizione della domanda giudiziale, in mancanza di prova del danno e del nesso causale. Il Tribunale ha, infine, escluso la possibilità di disporre la restituzione delle somme versate dal promissario acquirente, non essendo stata formulata domanda in tal senso. di agibilità) - avrebbe assunto carattere prevalente, giustificando il ritardo nell'inadempimento dell'acquirente;
d) ha invocato la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 8230/2019, sostenendo che la conformità urbanistica non incide sulla validità dell'atto e che la venditrice avrebbe dovuto provare l'esistenza e la riferibilità del titolo edilizio, circostanza rimasta del tutto indimostrata;
e) ha contestato l'affermazione del Tribunale circa l'assenza di un inadempimento imputabile alla venditrice, ribadendo che la mancata produzione dei documenti relativi alla regolarità edilizia avrebbe reso l'immobile incommerciabile e impedito il perfezionarsi dell'effetto traslativo;
f) ha evidenziato che la promittente venditrice non avrebbe adempiuto alle obbligazioni derivanti sia dal preliminare sia dalla sentenza ex art. 2932 c.c., non avendo provveduto alla regolarizzazione dell'immobile entro i termini, né alla consegna della documentazione necessaria alla sua commerciabilità;
g) ha lamentato che il Giudice non avrebbe tenuto conto della disponibilità dell'acquirente a versare il residuo prezzo e del fatto che egli aveva già agito per ottenere la sentenza sostitutiva ex art. 2932 c.c., escludendo così qualsiasi volontà di sottrarsi all'adempimento;
h) ha dedotto la sopravvenuta conoscenza dell'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'intero compendio immobiliare, dolosamente taciute dalla venditrice, sostenendo che tali circostanze avrebbero definitivamente impedito la commerciabilità del bene e l'adempimento della stessa venditrice;
i) ha sostenuto l'ammissibilità della produzione in appello di tali fatti, in quanto preesistenti, ma conosciuti solo successivamente per causa non imputabile all'appellante e non integranti nuova domanda, bensì elementi rafforzativi delle difese già svolte.
L'appellante ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte
d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente atto di appello, riformare, parzialmente, l'impugnata sentenza n. 762/2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 16 settembre 2020 e pubblicata in data 17 settembre 2020 pronunciata nella causa iscritta al n.
516/2016 R.G. e per i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiararla priva di effetti in ordine alla risoluzione del rapporto negoziale sorto tra le parti in causa in virtù della sentenza n. 181/2015 resa dal Tribunale di Castrovillari in data 02/03/2015 in seno al procedimento ex art. 2932 rubricato al n. 1970/2014
RG, e per l'effetto ordinare alla società di regolarizzare l'immobile sopra Controparte_1 descritto con conseguente trasferimento dello stesso al sig. , dietro il pagamento Parte_1 del residuo del prezzo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Instaurato il contraddittorio si è costituita nel giudizio di appello la “ Controparte_1 chiedendo di: “
1. Dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto e diritto;
2. Conseguentemente confermare la sentenza impugnata;
3. Condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio in favore del costituito procuratore, che si dichiara antistatario”. Nelle more del giudizio d'appello è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di
[...]
che si è costituita tramite il Curatore, il quale ha insistito in tutte le domande, CP_1 eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi dalla società in bonis, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Con atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. del 28.3.2025, l'appellante ha dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di voler rinunciare agli atti del giudizio promosso nei confronti della Liquidazione Giudiziale della società Controparte_1
(475/2021 r.g.) e ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del processo.
In data 4 aprile 2025 la Curatela della liquidazione giudiziale della Controparte_1 ha depositato accettazione della predetta rinuncia e autorizzazione del giudice delegato del 24.3.2025 ad accettare la rinuncia e si è associata alla richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte, la Corte ha assegnato la causa a sentenza, senza la concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Deve, innanzi tutto, premettersi che la rinuncia all'appello promana dal difensore dell'appellante in qualità di procuratore speciale (cfr. procura ad litem “…conferisco espresso mandato all'Avvocato Giovanni Giannico del Foro di Castrovillari…a presentare nel mio interesse atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio civile n. 475/2021 R.G. Sez. civile Corte di
Appello di Catanzaro ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale…).
Tale rinuncia non necessita di accettazione di controparte atteso che si qualifica - tenuto conto del tenore letterale della richiesta di parte appellante (“… che nelle more dell'instaurato giudizio è stata disposta a vendita da parte della liquidazione giudiziale di tutti i beni oggetto di pignoramento tra cui quello in contestazione;
che, pertanto, non si ha più interesse nella prosecuzione del giudizio;
che tale volontà è stata partecipata alla curatela della liquidazione giudiziale, che con provvedimento del Giudice Delegato del 24/3/2025 è stata autorizzata all'accettazione della rinuncia…”) e dell'adesione di controparte - alla stregua di rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità:
A) “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti;
B) “la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per il disposto dell'articolo 338 cpc, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (cfr., per entrambi i principi compendiati, Cass. civ. n. 5250 del 2018; in senso conforme, v. Cass. civ. n. 18255 del 2004). Si rileva, in ogni caso, che è intervenuta accettazione da parte appellata. Pertanto, risulta formalizzata la rinuncia agli atti del giudizio di appello di parte appellante e la accettazione della parte appellata, da cui consegue la declaratoria di estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Tanto premesso e considerato che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale, si impone l'emissione di sentenza in termini.
3. Quanto alle spese del giudizio, deve rammentarsi che l'art. 306, comma 4, c.p.c. dispone che
“Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie, emerge dagli atti e, in particolare, dall'atto di adesione alla rinuncia - in cui si da espressamente atto che “Che in data 24.03.2025 il Giudice Delegato autorizzava la Curatela ad accettare la proposta transattiva formulata dall'appellante, il quale in data 28.03.2025 depositava in atti formale rinuncia al gravame con compensazione delle spese” - che, a seguito della transazione intercorsa fra le parti, queste hanno raggiunto l'intesa anche per la compensazione delle spese di lite.
Sulla scorta di tale accordo, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 762 Parte_1 del 2020, pubblicata il 17 settembre 2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 20.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà