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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 737/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 737/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CIATTONI CARLO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. CIATTONI CARLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 09/10/2022 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in MIGLIANICO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 06/05/2025, che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, depositate il
30/04/2025:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra resterà nella sua esclusiva Pt_1
disponibilità;
3. il Sig. dovrà lasciare la casa coniugale entro due mesi dalla CP_1
sottoscrizione del presente atto, trasferendosi a vivere altrove;
4. le parti non avranno pretese economiche a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MIGLIANICO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 737/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CIATTONI CARLO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. CIATTONI CARLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 09/10/2022 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in MIGLIANICO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 06/05/2025, che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, depositate il
30/04/2025:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra resterà nella sua esclusiva Pt_1
disponibilità;
3. il Sig. dovrà lasciare la casa coniugale entro due mesi dalla CP_1
sottoscrizione del presente atto, trasferendosi a vivere altrove;
4. le parti non avranno pretese economiche a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MIGLIANICO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3