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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2343/2023
CORTE D'APPELLO DI IR
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 2343/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. DE' CAPITANI DI Parte_1 C.F._1
VIMERCATE PAOLO GIOVANNI ( , elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( ), in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
IR (ADS80039250487), ed elettivamente domiciliata ex lege presso gli uffici della medesima;
APPELLATO
PG
INTERVENUTO
all'udienza del 18/02/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto proponeva dinanzi al Tribunale di IR querela di falso ex art. 221 c.p.c. avverso Parte_1 la relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 04120090013322303000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di IR (di seguito, solo , in pendenza del CP_2 giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario avente a oggetto l'impugnazione dell'avviso di intimazione n. 04120189006618141000 con cui aveva agito per il recupero di un CP_2 credito erariale pari a € 1.303.399,82, derivante da diverse cartelle di pagamento, tra le quali, appunto, la cartella sopra menzionata recante una pretesa erariale pari a € 845.134,00.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti depositati dalla querelante e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica diretta ad accertare l'autografia della firma apposta sull'avviso di ricevimento impugnato di falso.
Con sentenza n. 1337/2023 pronunciata in data 19.4.2023, il Tribunale di IR, in composizione collegiale, dichiarava l'inammissibilità della querela di falso e condannava la querelante al pagamento delle spese di lite, ponendo a suo carico anche le spese di CTU.
Dopo aver premesso che essendosi costituita tardivamente, era decaduta dalla facoltà CP_2 di chiamare in causa il terzo il primo giudice dava atto che nella fattispecie la CP_3 querelante contestava, in quanto non corrispondente al vero, l'attendibilità dell'attestazione apposta dal messo notificatore, secondo cui la cartella di pagamento sopra citata sarebbe stata consegnata a (destinataria) che avrebbe firmato per accettazione una volta ricevuto Parte_1 tale atto. Evidenziava che la cartella esattoriale era stata notificata, ai sensi dell'art. 26 del
D.P.R. n. 602 del 1973, direttamente da parte del concessionario mediante CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, con apposizione della firma contestata nello spazio a ciò deputato barrando la casella “personalmente al destinatario”, e che, così facendo,
l'agente postale aveva attribuito all'attrice la firma in esame, senza chiedere un documento di identità, ed operando quindi secondo le previsioni del regolamento postale (art. 39 D.M. 9 aprile 2001) secondo cui, nel caso di raccomandata, la consegna può essere effettuata non solo al destinatario ma anche ai componenti del nucleo familiare, ai conviventi, ai collaboratori familiari ed al portiere. Ricordava, poi, che la Corte di legittimità aveva recentemente avuto modo di specificare come “…In tema di notificazioni a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 cpc e dalla legge n.
890 del 11982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi CP_2 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 6002, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato — adempimento non previsto da alcuna norma — e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione — valevole fino a querela di falso — che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge
n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”. (Cass. ordinanza del 19 gennaio 2023 n. 1686). Rilevava che, pertanto, la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, può considerarsi ritualmente effettuata nel momento in cui il plico viene consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, essendo irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento, ED essendo perciò irrilevante la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, senza che sia necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (vedi Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017), gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Argomentava che dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento – in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale
– si può semplicemente evincere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata: presunzione, non assistita da pubblica fede, superabile fornendo prova contraria (dell'impossibilità di conoscenza), con ogni modalità e nel rispetto delle preclusioni processuali, nell'ambito del giudizio di merito, senza passare per la proposizione della querela di falso. Concludeva con il ritenere che, non venendo in rilievo nel caso né un atto pubblico del quale si chiede il superamento della fede privilegiata né una scrittura privata riconosciuta di cui si vuole superare la paternità presunta, il procedimento per querela di falso azionato dall'attrice andava dichiarato inammissibile.
Avverso la sentenza n. 1337/2023 del Tribunale di IR ha proposto appello , Parte_1 premettendo che la CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado, pur rilevando la mancanza di elementi minimi di periziabilità per svolgere un corretto ed obiettivo esame, aveva riconosciuto l'assenza di qualsiasi elemento di rapportabilità “tra la firma in verifica e le apposizioni abbreviate, vergate su richiesta dalla Sig.ra in fase di acquisizione Parte_1 del saggio grafico” (v. pag. 6 della perizia svolta dal CTU in primo grado).
ha dedotto i seguenti motivi: Parte_2 I) Sull'ammissibilità della querela di falso. Violazione dell'art. 26, d.p.r. n. 602/1972 e dell'art. 2700 c.c.
La conclusione raggiunta nella sentenza impugnata sarebbe errata in quanto, in merito alla notifica delle cartelle esattoriali, sussiste un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso”(Cass. sez VI, 21 febbraio 2020, n. 4556; conf. Cass., sez. VI, 31 luglio 2015, n.
16289; Cass. Sez. 6-5, ord. n. 29022 del 5 dicembre 2017 oltre a copiosa giurisprudenza di merito). Tale giurisprudenza afferma che la non intellegibilità della firma apposta sulla relata di notifica non incide di per sé sulla validità della notifica, ma non esclude in alcun modo l'esperibilità della querela di falso avverso la falsità dell'attestazione di “consegna al destinatario” e l'irriconoscibilità della firma apposta sulla relata stessa e anzi indica la querela di falso come unico strumento attivabile al fine di dimostrare la non riconducibilità della sottoscrizione al presunto destinatario.
Il primo giudice avrebbe anche commesso una violazione dell'art. 2700 c.c. nell'affermare che la relata di notifica non costituisca “un atto pubblico", e quindi non abbia efficacia probatoria fino a querela di falso, con riguardo all'attestazione dell'identità del destinatario e alla sottoscrizione apposta nello spazio riservato alla sottoscrizione per ricevuta del destinatario. Al contrario, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza... sono assistite da fede pubblica privilegiata..." e proprio per tale ragione “in difetto della proposizione della querela di falso... non risultano più contestabili … l'attestazione dell'identità del destinatario" e “la sottoscrizione apposta e riscontrabile, sia pure con una sigla, accanto al nome” (Cass., sez. lav, 13 maggio 2015, n. 9793).
II) Sulla fondatezza della querela di falso presentata da parte attrice e sulla conseguente falsità dell'attestazione apposta dal messo notificatore dell' delle Entrate – CP_1
Riscossione di IR sulla cartella di pagamento n. 04120090013322303000.
La querela di falso avrebbe dovuto essere accolta in quanto, sebbene nell'avviso di ricevimento sia stata attestata la consegna del plico al destinatario, lo stesso non è stato firmato dalla persona che risulta indicata nella relata di notifica, ossia la e, di conseguenza, Pt_1
l'attestazione del messo notificatore secondo cui copia della cartella di pagamento n.
04120090013322303000 sarebbe stata consegnata alla destinataria ( , che avrebbe Parte_1 firmato per accettazione) non corrisponde al vero. Che la firma apposta sullo spazio riservato alla sottoscrizione per ricevuta del destinatario non sia riconducibile a emergerebbe Parte_1 chiaramente già dal confronto tra la firma presente sulla relata (doc. 4 dell'atto di citazione in primo grado) e quella apposta sul documento di identità della signora (doc 5 dell'atto di citazione in primo grado). Tale evidente circostanza aveva trovato conferma anche nella CTU la quale, pur non potendo procedere al confronto con l'originale del documento in quanto andato distrutto (secondo quanto affermato da , aveva evidenziato che “il filo grafico CP_2 della firma in verifica po(teva) essere ricondotto ad una qualsiasi mano scrivente, con normale capacità grafica soggettiva”, senza che fosse emerso alcun “elemento di rapportabilità” tra la firma in verifica e le apposizioni vergate dalla in fase di Pt_1 acquisizione del saggio grafico. D'altra parte, l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione all'attrice non può che condurre alla dichiarazione di falsità dell'attestazione contenuta nella relazione di notifica. Peraltro, il messo notificatore, dopo aver sbarrato la casella attestante la notifica diretta al destinatario, aveva inspiegabilmente compilato il campo riservato al consegnatario diverso dal destinatario, vizio formale anch'esso indicativo della non appartenenza alla della sottoscrizione. Pt_1
La parte appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di IR, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di IR, Sezione IV Civile, n. 1337/2023, pubblicata il 04/05/2023:
− accogliere la querela di falso e, per l'effetto accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della firma della sig.ra presente all'interno della relata di notifica della Parte_1 cartella di pagamento n. 04120090013322303000 e di conseguenza accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della suddetta relata nella parte in cui il messo notificatore ha attestato la consegna della cartella di pagamento "personalmente al destinatario [...] signor
" che avrebbe firmato per accettazione una volta ricevuto tale atto impositivo;
Parte_1
− ordinare la cancellazione di tale affermazione dall'originale del documento predetto nonché ordinare la cancellazione della sottoscrizione apposta sul suddetto documento;
− escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie del processo pendente avanti la
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di IR, nella causa R.G.R. n. 277/2019, e in ogni stato e grado del successivo contenzioso;
− con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi a entrambi i gradi del giudizio”
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione e chiedendone il CP_2 rigetto, con vittoria di spese, per i seguenti motivi:
- Il giudice ha escluso l'ammissibilità della querela di falso non perché quest'ultima non sia esperibile per contestare la falsità della sottoscrizione apposta su di una relata di notifica, bensì perché così come proposta da parte appellante, cioè al fine di dimostrare l'invalidità della notifica della cartella di pagamento n. 04120090013322303000, risulta priva di rilevanza giuridica, dal momento che la notifica si è validamente perfezionata con la consegna del plico presso il domicilio del destinatario, circostanza, questa, mai contestata da controparte. - Peraltro, l'inammissibilità della querela di falso scaturisce anche dalla tardività con cui è stata proposta opposizione avverso il sollecito di pagamento, in violazione del termine perentorio di venti giorni dal ricevimento del sollecito, previsto dall'art. 617 c.p.c. Nel caso di specie la ha proposto in data 8.2.2019 opposizione avverso il suddetto documento, Pt_1 ritirato alla Casa Comunale in data 10.12.2018, con conseguente inammissibilità dell'opposizione e, conseguentemente, irrilevanza anche della querela di falso.
- È infondato anche l'assunto che il messo notificatore non abbia dichiarato il vero sbarrando la casella attestante la notifica diretta al destinatario e compilando, poi, il campo riservato al consegnatario diverso dal destinatario. Nel caso di specie vi è semplicemente stato un errore materiale e meramente formale da parte del notificatore nella compilazione del modulo di notifica prestampato. Peraltro, il notificatore ha espressamente indicato nella relata il luogo presso cui effettuare la consegna, soddisfacendo così i requisiti richiesti per la validità della notifica. Peraltro, nel caso in esame la CTU non si è pronunciata in modo certo sulla sottoscrizione apposta sulla relata di notifica, bensì ha affermato che non esistono elementi sufficienti per svolgere un esame corretto ed obiettivo e che la firma in verifica potrebbe essere stata apposta da qualsiasi persona avente una normale capacità grafica soggettiva.
Pertanto, è ragionevole pensare che l'attrice potrebbe anche aver volutamente tracciato una firma incomprensibile, tale da rendere impossibile l'attribuzione.
Il PM è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
Ritenuto in diritto
Il primo motivo di appello è infondato. E' anzitutto pacifico che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento,
è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024) L'art. 26 del DPR n. 602/1973 prevede, appunto, che “1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali
o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.” Ora, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge
20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012: conf. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 15795 del 29/07/2016). Quindi, deve ritenersi pacifico che la consegna dell'atto da parte dell'agente postale, ove effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve intendersi perfezionata con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ebbene, poiché lo scopo della querela di falso è quello di rimuovere il valore del documento impugnato, eliminandone qualunque effetto attribuitogli dalla legge, e se è pacifico che il recapito di un plico raccomandato è validamente effettuato non soltanto tramite la consegna al destinatario ma anche ad altra persona legittimata, è evidente come il mero accertamento della non appartenenza a della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di consegna di Parte_1 cui si controverte non sia sufficiente per dichiararne la falsità. In questo senso, la valutazione del primo giudice di inammissibilità della querela di falso, così come proposta dall'appellante, risulta pienamente condivisibile e conforme anche a quanto di recente ribadito dalla Suprema
Corte nella motivazione dell'ordinanza n. 1686/2023 la cui massima è richiamata nella sentenza impugnata: “Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art.
1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014,
14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
(Cass. 11708/2011). Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973,
è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.”
Ne consegue che, anche ad ammettere che la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisca oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale giudiziario assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., quindi eventualmente impugnabile con querela di falso, è tuttavia evidente che, sulla base dei principi che precedono, la querela dovrebbe riguardare non soltanto il fatto che la firma non sia ascrivibile al destinatario dell'atto, ma anche la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sfera personale e familiare del medesimo (cfr. Cass. sent. n. 270 del 12.1.2012), profilo, quest'ultimo, che invece non ha costituito oggetto della querela proposta dall'appellante.
Solo per completezza, trattandosi di questione assorbita dalla dichiarata inammissibilità della querela di falso così come proposta, si evidenzia che nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che l'appellante si sia trovata senza colpa nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto oggetto della querela, in quanto non è contestato che il plico sia stato consegnato all'indirizzo di residenza della Pt_1
In conseguenza del rigetto del primo motivo, il secondo motivo resta assorbito.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1337/2023 del
Tribunale di IR;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e
Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
IR, 18/02/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
CORTE D'APPELLO DI IR
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 2343/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. DE' CAPITANI DI Parte_1 C.F._1
VIMERCATE PAOLO GIOVANNI ( , elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( ), in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
IR (ADS80039250487), ed elettivamente domiciliata ex lege presso gli uffici della medesima;
APPELLATO
PG
INTERVENUTO
all'udienza del 18/02/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto proponeva dinanzi al Tribunale di IR querela di falso ex art. 221 c.p.c. avverso Parte_1 la relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 04120090013322303000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di IR (di seguito, solo , in pendenza del CP_2 giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario avente a oggetto l'impugnazione dell'avviso di intimazione n. 04120189006618141000 con cui aveva agito per il recupero di un CP_2 credito erariale pari a € 1.303.399,82, derivante da diverse cartelle di pagamento, tra le quali, appunto, la cartella sopra menzionata recante una pretesa erariale pari a € 845.134,00.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti depositati dalla querelante e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica diretta ad accertare l'autografia della firma apposta sull'avviso di ricevimento impugnato di falso.
Con sentenza n. 1337/2023 pronunciata in data 19.4.2023, il Tribunale di IR, in composizione collegiale, dichiarava l'inammissibilità della querela di falso e condannava la querelante al pagamento delle spese di lite, ponendo a suo carico anche le spese di CTU.
Dopo aver premesso che essendosi costituita tardivamente, era decaduta dalla facoltà CP_2 di chiamare in causa il terzo il primo giudice dava atto che nella fattispecie la CP_3 querelante contestava, in quanto non corrispondente al vero, l'attendibilità dell'attestazione apposta dal messo notificatore, secondo cui la cartella di pagamento sopra citata sarebbe stata consegnata a (destinataria) che avrebbe firmato per accettazione una volta ricevuto Parte_1 tale atto. Evidenziava che la cartella esattoriale era stata notificata, ai sensi dell'art. 26 del
D.P.R. n. 602 del 1973, direttamente da parte del concessionario mediante CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, con apposizione della firma contestata nello spazio a ciò deputato barrando la casella “personalmente al destinatario”, e che, così facendo,
l'agente postale aveva attribuito all'attrice la firma in esame, senza chiedere un documento di identità, ed operando quindi secondo le previsioni del regolamento postale (art. 39 D.M. 9 aprile 2001) secondo cui, nel caso di raccomandata, la consegna può essere effettuata non solo al destinatario ma anche ai componenti del nucleo familiare, ai conviventi, ai collaboratori familiari ed al portiere. Ricordava, poi, che la Corte di legittimità aveva recentemente avuto modo di specificare come “…In tema di notificazioni a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 cpc e dalla legge n.
890 del 11982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi CP_2 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 6002, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato — adempimento non previsto da alcuna norma — e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione — valevole fino a querela di falso — che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge
n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”. (Cass. ordinanza del 19 gennaio 2023 n. 1686). Rilevava che, pertanto, la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, può considerarsi ritualmente effettuata nel momento in cui il plico viene consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, essendo irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento, ED essendo perciò irrilevante la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, senza che sia necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (vedi Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017), gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Argomentava che dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento – in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale
– si può semplicemente evincere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata: presunzione, non assistita da pubblica fede, superabile fornendo prova contraria (dell'impossibilità di conoscenza), con ogni modalità e nel rispetto delle preclusioni processuali, nell'ambito del giudizio di merito, senza passare per la proposizione della querela di falso. Concludeva con il ritenere che, non venendo in rilievo nel caso né un atto pubblico del quale si chiede il superamento della fede privilegiata né una scrittura privata riconosciuta di cui si vuole superare la paternità presunta, il procedimento per querela di falso azionato dall'attrice andava dichiarato inammissibile.
Avverso la sentenza n. 1337/2023 del Tribunale di IR ha proposto appello , Parte_1 premettendo che la CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado, pur rilevando la mancanza di elementi minimi di periziabilità per svolgere un corretto ed obiettivo esame, aveva riconosciuto l'assenza di qualsiasi elemento di rapportabilità “tra la firma in verifica e le apposizioni abbreviate, vergate su richiesta dalla Sig.ra in fase di acquisizione Parte_1 del saggio grafico” (v. pag. 6 della perizia svolta dal CTU in primo grado).
ha dedotto i seguenti motivi: Parte_2 I) Sull'ammissibilità della querela di falso. Violazione dell'art. 26, d.p.r. n. 602/1972 e dell'art. 2700 c.c.
La conclusione raggiunta nella sentenza impugnata sarebbe errata in quanto, in merito alla notifica delle cartelle esattoriali, sussiste un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso”(Cass. sez VI, 21 febbraio 2020, n. 4556; conf. Cass., sez. VI, 31 luglio 2015, n.
16289; Cass. Sez. 6-5, ord. n. 29022 del 5 dicembre 2017 oltre a copiosa giurisprudenza di merito). Tale giurisprudenza afferma che la non intellegibilità della firma apposta sulla relata di notifica non incide di per sé sulla validità della notifica, ma non esclude in alcun modo l'esperibilità della querela di falso avverso la falsità dell'attestazione di “consegna al destinatario” e l'irriconoscibilità della firma apposta sulla relata stessa e anzi indica la querela di falso come unico strumento attivabile al fine di dimostrare la non riconducibilità della sottoscrizione al presunto destinatario.
Il primo giudice avrebbe anche commesso una violazione dell'art. 2700 c.c. nell'affermare che la relata di notifica non costituisca “un atto pubblico", e quindi non abbia efficacia probatoria fino a querela di falso, con riguardo all'attestazione dell'identità del destinatario e alla sottoscrizione apposta nello spazio riservato alla sottoscrizione per ricevuta del destinatario. Al contrario, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza... sono assistite da fede pubblica privilegiata..." e proprio per tale ragione “in difetto della proposizione della querela di falso... non risultano più contestabili … l'attestazione dell'identità del destinatario" e “la sottoscrizione apposta e riscontrabile, sia pure con una sigla, accanto al nome” (Cass., sez. lav, 13 maggio 2015, n. 9793).
II) Sulla fondatezza della querela di falso presentata da parte attrice e sulla conseguente falsità dell'attestazione apposta dal messo notificatore dell' delle Entrate – CP_1
Riscossione di IR sulla cartella di pagamento n. 04120090013322303000.
La querela di falso avrebbe dovuto essere accolta in quanto, sebbene nell'avviso di ricevimento sia stata attestata la consegna del plico al destinatario, lo stesso non è stato firmato dalla persona che risulta indicata nella relata di notifica, ossia la e, di conseguenza, Pt_1
l'attestazione del messo notificatore secondo cui copia della cartella di pagamento n.
04120090013322303000 sarebbe stata consegnata alla destinataria ( , che avrebbe Parte_1 firmato per accettazione) non corrisponde al vero. Che la firma apposta sullo spazio riservato alla sottoscrizione per ricevuta del destinatario non sia riconducibile a emergerebbe Parte_1 chiaramente già dal confronto tra la firma presente sulla relata (doc. 4 dell'atto di citazione in primo grado) e quella apposta sul documento di identità della signora (doc 5 dell'atto di citazione in primo grado). Tale evidente circostanza aveva trovato conferma anche nella CTU la quale, pur non potendo procedere al confronto con l'originale del documento in quanto andato distrutto (secondo quanto affermato da , aveva evidenziato che “il filo grafico CP_2 della firma in verifica po(teva) essere ricondotto ad una qualsiasi mano scrivente, con normale capacità grafica soggettiva”, senza che fosse emerso alcun “elemento di rapportabilità” tra la firma in verifica e le apposizioni vergate dalla in fase di Pt_1 acquisizione del saggio grafico. D'altra parte, l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione all'attrice non può che condurre alla dichiarazione di falsità dell'attestazione contenuta nella relazione di notifica. Peraltro, il messo notificatore, dopo aver sbarrato la casella attestante la notifica diretta al destinatario, aveva inspiegabilmente compilato il campo riservato al consegnatario diverso dal destinatario, vizio formale anch'esso indicativo della non appartenenza alla della sottoscrizione. Pt_1
La parte appellante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di IR, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di IR, Sezione IV Civile, n. 1337/2023, pubblicata il 04/05/2023:
− accogliere la querela di falso e, per l'effetto accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della firma della sig.ra presente all'interno della relata di notifica della Parte_1 cartella di pagamento n. 04120090013322303000 e di conseguenza accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della suddetta relata nella parte in cui il messo notificatore ha attestato la consegna della cartella di pagamento "personalmente al destinatario [...] signor
" che avrebbe firmato per accettazione una volta ricevuto tale atto impositivo;
Parte_1
− ordinare la cancellazione di tale affermazione dall'originale del documento predetto nonché ordinare la cancellazione della sottoscrizione apposta sul suddetto documento;
− escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie del processo pendente avanti la
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di IR, nella causa R.G.R. n. 277/2019, e in ogni stato e grado del successivo contenzioso;
− con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi a entrambi i gradi del giudizio”
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione e chiedendone il CP_2 rigetto, con vittoria di spese, per i seguenti motivi:
- Il giudice ha escluso l'ammissibilità della querela di falso non perché quest'ultima non sia esperibile per contestare la falsità della sottoscrizione apposta su di una relata di notifica, bensì perché così come proposta da parte appellante, cioè al fine di dimostrare l'invalidità della notifica della cartella di pagamento n. 04120090013322303000, risulta priva di rilevanza giuridica, dal momento che la notifica si è validamente perfezionata con la consegna del plico presso il domicilio del destinatario, circostanza, questa, mai contestata da controparte. - Peraltro, l'inammissibilità della querela di falso scaturisce anche dalla tardività con cui è stata proposta opposizione avverso il sollecito di pagamento, in violazione del termine perentorio di venti giorni dal ricevimento del sollecito, previsto dall'art. 617 c.p.c. Nel caso di specie la ha proposto in data 8.2.2019 opposizione avverso il suddetto documento, Pt_1 ritirato alla Casa Comunale in data 10.12.2018, con conseguente inammissibilità dell'opposizione e, conseguentemente, irrilevanza anche della querela di falso.
- È infondato anche l'assunto che il messo notificatore non abbia dichiarato il vero sbarrando la casella attestante la notifica diretta al destinatario e compilando, poi, il campo riservato al consegnatario diverso dal destinatario. Nel caso di specie vi è semplicemente stato un errore materiale e meramente formale da parte del notificatore nella compilazione del modulo di notifica prestampato. Peraltro, il notificatore ha espressamente indicato nella relata il luogo presso cui effettuare la consegna, soddisfacendo così i requisiti richiesti per la validità della notifica. Peraltro, nel caso in esame la CTU non si è pronunciata in modo certo sulla sottoscrizione apposta sulla relata di notifica, bensì ha affermato che non esistono elementi sufficienti per svolgere un esame corretto ed obiettivo e che la firma in verifica potrebbe essere stata apposta da qualsiasi persona avente una normale capacità grafica soggettiva.
Pertanto, è ragionevole pensare che l'attrice potrebbe anche aver volutamente tracciato una firma incomprensibile, tale da rendere impossibile l'attribuzione.
Il PM è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
Ritenuto in diritto
Il primo motivo di appello è infondato. E' anzitutto pacifico che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento,
è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024) L'art. 26 del DPR n. 602/1973 prevede, appunto, che “1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali
o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso
e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.” Ora, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge
20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012: conf. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 15795 del 29/07/2016). Quindi, deve ritenersi pacifico che la consegna dell'atto da parte dell'agente postale, ove effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve intendersi perfezionata con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ebbene, poiché lo scopo della querela di falso è quello di rimuovere il valore del documento impugnato, eliminandone qualunque effetto attribuitogli dalla legge, e se è pacifico che il recapito di un plico raccomandato è validamente effettuato non soltanto tramite la consegna al destinatario ma anche ad altra persona legittimata, è evidente come il mero accertamento della non appartenenza a della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di consegna di Parte_1 cui si controverte non sia sufficiente per dichiararne la falsità. In questo senso, la valutazione del primo giudice di inammissibilità della querela di falso, così come proposta dall'appellante, risulta pienamente condivisibile e conforme anche a quanto di recente ribadito dalla Suprema
Corte nella motivazione dell'ordinanza n. 1686/2023 la cui massima è richiamata nella sentenza impugnata: “Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art.
1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014,
14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
(Cass. 11708/2011). Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973,
è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.”
Ne consegue che, anche ad ammettere che la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisca oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale giudiziario assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., quindi eventualmente impugnabile con querela di falso, è tuttavia evidente che, sulla base dei principi che precedono, la querela dovrebbe riguardare non soltanto il fatto che la firma non sia ascrivibile al destinatario dell'atto, ma anche la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sfera personale e familiare del medesimo (cfr. Cass. sent. n. 270 del 12.1.2012), profilo, quest'ultimo, che invece non ha costituito oggetto della querela proposta dall'appellante.
Solo per completezza, trattandosi di questione assorbita dalla dichiarata inammissibilità della querela di falso così come proposta, si evidenzia che nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che l'appellante si sia trovata senza colpa nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto oggetto della querela, in quanto non è contestato che il plico sia stato consegnato all'indirizzo di residenza della Pt_1
In conseguenza del rigetto del primo motivo, il secondo motivo resta assorbito.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1337/2023 del
Tribunale di IR;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e
Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
IR, 18/02/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.