Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1592/2016 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1592/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi giusta procura in atti dagli avv. Cinzia Sorace e Concetta Viola, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cinzia Sorace in Francavilla in Sinni (PZ), alla via
Passeggeri, n. 3
ATTORI
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mariangela Anna
Nocera, elettivamente domiciliata in Lagonegro, presso la sede territoriale dell'Azienda
Sanitaria al Piano dei Lippi, n. 1
CONVENUTA
NONCHE'
GESTIONE LIQUIDATORIA della ex U.S.L. 3 di Lagonegro (C.F. e P.IVA
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_2 in atti, dall'avv. Mariangela Anna Nocera, elettivamente domiciliata in Lagonegro, presso la sede territoriale dell'Azienda Sanitaria al Piano dei Lippi, n. 1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni per responsabilità medica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.11.2016, Parte_1 [...]
e citavano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' Parte_2 Parte_3 [...]
Cont
(di seguito, per brevità ed esponevano che il sig. Controparte_2
, rispettivamente marito a padre degli attori, in data 18.10.2004, si recava presso Persona_1
l'Ospedale di Lagonegro per sottoporsi ad intervento ambulatoriale di “exeresi di neoformazione cutanea in regione lombare”, consistente nell'asportazione di un neo con conseguente esame istologico;
che successivamente il sig. più volte si era Persona_1 recato presso l'Ospedale per ritirare il referto dell'esame istologico che tuttavia giammai gli veniva consegnato venendo in più occasioni tranquillizzato dal personale di turno che gli riferiva che laddove l'esame istologico avesse rilevato qualcosa di anomalo sarebbe stato senz'altro contattato;
che nessuna comunicazione del caso perveniva al sig. ; che Persona_1
nel 2010 il sig. , sottoponendosi ad esame citologico su ago aspirato, in seguito ad una Per_1
adenopatia in sede inguinale sinistra, scopriva di essere affetto da “metastasi linfonodale massiva di neoplasia maligna con immunofenotipo coerente con melanoma”; che in seguito alla diagnosi, si sottoponeva ad intervento di linfectomia femoro-iliaco-otturatoria sinistra presso l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli e dall'esame istologico risultava “metastasi compatibile con melanoma e pacchetto linfonodale metastatico da melanoma”, pertanto veniva chiesto al paziente di esibire la pregressa documentazione relativa all'intervento del 2004 per capire se vi fosse qualche correlazione;
che il sig. , Per_1 dunque, richiedeva nuovamente presso l'Ospedale di Lagonegro il referto dell'esame istologico, ma gli veniva riferito dell'inesistenza del referto recante il suo nome;
che le condizioni di salute del sig. degeneravano fino a determinarne il decesso in data Per_1
4.01.2014; che a seguito del decesso i figli apprendevano che la causa della morte del loro congiunto era una conseguenza del neo (melanoma) asportato nell'anno 2004 in quanto nell'anno 2010, allorquando al loro congiunto era stata fatta la diagnosi di “metastasi compatibile con melanoma e pacchetto linfonodale metastico da melanoma” il tumore era già in stato molto avanzato;
che a seguito di dette informazioni, in data 30 aprile 2014, Pt_3
e riuscivano ad ottenere il referto relativo all'esame eseguito nel 2004 dal
[...] Parte_2 padre, recante la diagnosi “Melanoma a diffusione superficiale, in fase di crescita verticale a cellule epitelioidi, scarsamente pigmentato, non ulcerato;
componente cellulare epitelioidea;
mitosi 4/10 HPF;
IV livello spessore mm.1,70”e scoprivano che la mancata consegna era da imputare al fatto che era stato caricato il nominativo di al posto di Persona_2 Per_1 ”; che l'omessa consegna del referto aveva dato luogo “all'aggravamento della
[...] possibilità di produzione dell'effetto negativo che può essere apprezzato anche in termini di perdita di chances di un'eventuale diversa evoluzione della malattia”.
Su tali premesse gli attori chiedevano al Tribunale adito di: “ accertare e dichiarare la responsabilità di esse convenute nella causazione dei fatti per cui è causa e, per l'effetto, condannarle in solido o in base alla responsabilità esclusiva o al grado della stessa che dovesse risultare accertata in capo ad ognuno di loro, al risarcimento in favore degli attori, di tutti i danni dagli stessi patiti, sia iure proprio che iure ereditatis, che a mero titolo esemplificativo di seguito si elencano:
A) Danno biologico (morte), nella misura da quantificarsi nell'importo che sarebbe spettato alla vittima, se dal 2004 al 2014 la stessa fosse sopravvissuta con una invalidità permanente del 100%, prendendo a base orientamenti giurisprudenziali di casi simili, da liquidarsi in favore degli attori;
in ogni caso secondo titolo, modalità e misura ritenute giuste o eque dal
Giudice;
B) Danno morale e/o esistenziale del defunto, per le sofferenze patite, da liquidarsi in favore degli attori nella somma che il Giudice adito riterrà dovuta secondo legge e/o in via equitativa;
C) Danno morale e/o esistenziale per ognuno degli attori iure proprio, per la perdita del congiunto, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o in via equitativa sulla base di casi simili;
D) danno patrimoniale in capo al e, dunque alla coniuge ed ai suoi figli eredi, Persona_1
quale beneficiario di pensione giusta risultanza dei certificati in atti, che avrebbe devoluto alla famiglia nel periodo di vita ancora mediamente atteso, nonché quello derivante dal venir meno dell'apporto lavorativo che lo stesso rendeva nel nucleo familiare, oltre che per
l'attività di ausilio nella crescita e accudimento dei nipoti, il tutto da quantificarsi in base all'aspettativa di vita e/o ove necessario, equitativamente sulla base di liquidazioni effettuati in casi simili;
E) Spese di degenza, cura e funerarie nell'importo che sarà documentato in corso di causa.
In subordine ed in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori, nel diverso titolo, responsabilità e somma ritenute di giustizia e/o comunque nella somma che risulterà accertata in corso di causa, anche a mezzo CTU medico-legale che sin d'ora si invoca per la quantificazione. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento sino all'effettivo soddisfo. In caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con clausola di attribuzione ai sottoscritti avvocati per dichiarato anticipo”. Cont Con comparsa di costituzione e risposta del 14.02.2017 si costituiva l' la quale eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, ritenendo che legittimata passiva fosse la Gestione Liquidatoria dell'ex di Lagonegro;
nel merito chiedeva il rigetto di tutte Pt_4
le domande attoree in quanto infondate.
In prima udienza il Giudice istruttore accoglieva l'istanza di parte attrice di chiamata in causa del terzo e autorizzava a chiamare in causa la “Gestione Liquidatoria dell'ex di Pt_4
Lagonegro”.
Si costituiva regolarmente il terzo chiamato in causa in data 5.10.2017, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, nonché chiedendo il rigetto dell'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto. Nello specifico, la “Gestione
Liquidatoria dell'ex di Lagonegro” eccepiva: in via preliminare la prescrizione del Pt_4
diritto azionato ex artt. 2935, 2946 e 2948 c.c. per essere decorsi oltre dieci anni dal presunto evento lesivo del 2004 e la data di notifica del primo atto di costituzione in mora del 2017; nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree.
La causa veniva istruita a mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, di prove testimoniali e di ctu medico legale, all'esito della quale veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per il 17.12.2024 con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
2. Tanto premesso ritiene il Tribunale che vada accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta di posto che per i debiti della ex CP_2 CP_1 Parte_4
di Lagonegro è tenuta a rispondere, in forza della legge regionale Basilicata n. 12/2008, art. 2 co. 4° e art. 6 co. 2°, la Regione Basilicata e per essa la Gestione Liquidatoria della Parte_4
3 di Lagonegro, in persona del Commissario Liquidatore.
[...]
Ed invero appare opportuno soffermarsi sul quadro normativo di riferimento. La citata legge regionale Basilicata n. 12/2008 prevede:
- Art. 2 co. 4°: “Il 31 dicembre 2008, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, le istituite con L.R. 24 dicembre 1994 n. 50, sono soppresse e Parte_5
alle stesse succedono dal 1° gennaio 2009 l' e Controparte_2
l' che subentrano, nei modi e nei termini specificati Controparte_3
ai successivi artt. 5 e 6, nei procedimenti amministrativi in corso, nella titolarità delle strutture, nei rapporti di lavoro in essere ed in tutti i contratti e gli altri rapporti giuridici attivi e passivi esistenti alla data di entrata in funzione delle nuove e Pt_5
facenti capo alle preesistenti, salvo quanto previsto dal successivo art. 6, Pt_5 commi 3 e 4”; - Art. 2 co. 5°: “L'Azienda Sanitaria della provincia di succede all' CP_1 [...]
di all' di ed Parte_6 Pt_7 Parte_8 CP_1
all' di Lagonegro. L' succede Parte_9 Controparte_3
all' di ed all' di Parte_10 CP_3 Parte_11
Montalbano Jonico”;
- Art. 6 co. 2°: “I crediti e i debiti delle preesistenti alla Controparte_4
data di entrata in funzione delle nuove restano in capo alla Regione attraverso Pt_5 la gestione liquidatoria, secondo le modalità stabilite dal successivo comma 4”;
- Art. 6 co. 3°: “I Commissari Liquidatori:
a. adottano non oltre 60 giorni dalla nomina, gli atti ordinari e straordinari necessari per il trasferimento in capo alle nuove della titolarità dei beni mobili ed immobili, dei Pt_5
rapporti di lavoro e dei contratti e delle convenzioni in essere;
b. curano l'estinzione dei rapporti di credito e debito relativi alla gestione delle preesistenti fino alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende, sulla base di un apposito Pt_5
atto di ricognizione da adottare entro trenta giorni dalla nomina e da notificare alla Regione ed alla nuova Azienda subentrante entro i successivi quindici giorni, ed adottano i conseguenti atti ordinari e straordinari necessari per l'incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti. Sono interessati dalla presente disposizione i rapporti di credito e debito che sono certi, liquidi, scaduti e quindi esigibili a tale data e quelli che, pur in assenza di tutti i suddetti requisiti, sono insorti prima della data di entrata in funzione delle nuove aziende in base a contratti e a operazioni di gestione, limitatamente alle obbligazioni i cui effetti economici sono imputabili alla competenza di tale periodo, secondo l'art.26 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34. I
Commissari Liquidatori curano altresì l'estinzione di crediti e debiti relativi alla gestione delle aziende soppresse emersi successivamente al predetto atto ricognitivo e provvedono ad aggiornare tale atto con provvedimento notificato alla Regione ed alla nuova azienda subentrante;
c. curano il completamento e l'estinzione delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 59, della
L.R. 27 marzo 1995 n. 34, e all'art. 2, comma 14 della L. 549/95, secondo le disposizioni vigenti;
d. redigono il bilancio di esercizio delle Aziende soppresse, di cui all'art. 25 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34, fino alla data di cessazione delle stesse, e predispongono, entro trenta giorni dalla nomina, un bilancio di liquidazione ed un piano di attuazione delle attività delegate in base alla presente legge con le prevedibili date di completamento, a cui andranno allegati tutti gli atti ricognitivi e gli altri prospetti di dettaglio relativi alle operazioni ordinarie e straordinarie da effettuare, da notificare alla Regione ed alla nuova Azienda subentrante entro i successivi quindici giorni;
successivamente predispongono una relazione illustrativa della situazione di attuazione del suddetto piano, dei vincoli e criticità rilevati per il completamento delle attività, delle iniziative che intendono porre in essere per l'attuazione del piano, dell'aggiornamento degli atti ricognitivi dei rapporti da estinguere e degli altri prospetti di dettaglio relativi alle operazioni ordinarie e straordinarie da effettuare;
e. per le attività di cui alle lettere precedenti, si avvalgono delle risorse destinate al Servizio
Sanitario Regionale, fino alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende, facendo ricorso ad apposite contabilità separate per la gestione liquidatoria, di cui alla precedente lett. c, gestite dai competenti uffici delle nuove Aziende subentranti e dai rispettivi Istituti tesorieri/cassieri”;
- Art. 6 co. 6°: “Le nuove Aziende subentrano nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti di lavoro e contrattuali in essere a decorrere dalla data della loro entrata in funzione.
Nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle Controparte_4 preesistenti può essere posta a carico delle nuove . Pt_5
Orbene, alla luce del richiamato quadro normativo, la Regione Basilicata è subentrata, tramite la gestione liquidatoria, oltre che nei debiti certi, liquidi ed esigibili delle preesistenti Pt_5 all'istituzione dell'Azienda , anche nei debiti che, pur non avendo Controparte_2
i suddetti requisiti, siano sorti prima della data di entrata in funzione delle nuove aziende in base a contratti o a operazioni di gestione o siano relativi alla gestione delle aziende soppresse e siano emersi successivamente.
Ebbene fra tali debiti devono ritenersi ricompresi anche tutti quelli insorti prima della entrata in vigore della legge regionale Basilicata n.12/2008 (1 gennaio 2009) relativi a casi di responsabilità professionale medica posti a carico della aziende soppresse ed accertati successivamente alla data di entrata in funzione delle nuove aziende, come appunto nel caso di specie, essendo i fatti di causa risalenti al 2004. Tale soluzione è imposta dal dato letterale della norma di cui all'art. 6 co. 6° della citata legge, secondo cui “nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle preesistenti può essere posta a Controparte_4 carico delle nuove Aziende”. Del resto il riferimento assolutamente generico di cui all'art. 6 co. 3° l.r. cit., ai debiti sorti prima dell'entrata in funzione delle nuove aziende in base a
“contratti” (oltre che ad operazioni di gestione), impone di considerare in tale categoria anche il debito di cui al presente giudizio, collegato ad una presunta responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per fatti colposi posti in essere dai sanitari dei quali si è avvalsa in occasione dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto l'attore (19.11.2008) (art. 1228 c.c.) (cfr. sul punto Corte d'Appello di Potenza Sent. n. 604/2019 dell'11.09.2019). Deve quindi ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
3. Sempre in via preliminare giova analizzare l'eccezione di prescrizione del diritto azionato ex artt. 2935, 2946 e 2948 c.c. sollevata dal terzo chiamato in causa “Gestione Liquidatoria Parte Pa dell'ex di Lagonegro”.
L'eccezione va disattesa per le ragioni che seguono.
In linea generale, si ricorda che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 c.c., primo comma cod. civ., non dal giorno in cui il comportamento del terzo provoca il danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo” (Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 21715/2013). Nella fattispecie gli attori hanno ritirato il referto istologico del padre soltanto in data 30.04.2014, momento in cui hanno potuto prendere atto del danno a loro, a loro dire, arrecato dal comportamento del personale sanitario pertanto, il dies a quo del termine di prescrizione non può essere che individuato in tale data.
Inoltre va affermata la piena legittimazione attiva degli attori.
È pacifico che la domanda di risarcimento danni in qualità di eredi di un soggetto deceduto per fatto del convenuto implica accettazione dell'eredità. Deve escludersi, pertanto, che sia onere degli attori dare la prova di avere accettato l'eredità incombendo eventualmente al convenuto dare la prova contraria (cfr Cass. Civ., Sez. III, 31.3.2008 n. 8300).
A ciò deve aggiungersi che “Non sussiste il difetto di legittimazione attiva del figlio che fa valere giudizialmente un credito del genitore defunto per il solo fatto che egli non se ne affermi anche erede, in quanto il chiamato all'eredità, qual è necessariamente il figlio del defunto ai sensi dell'art. 536 cod. civ., agendo giudizialmente nei confronti del debitore del
"de cuius" per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 cod. civ.” (cfr Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2008 n. 16002).
4. Ai fini della risoluzione della controversia, appare ora utile una ricostruzione generale del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sul tema della responsabilità professionale sanitaria, in particolare in ordine al riparto di onere probatorio fra paziente danneggiato, medico curante e struttura sanitaria convenuta in giudizio. La responsabilità della struttura sanitaria, inizialmente inquadrata dalla giurisprudenza nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, sulla base della considerazione che anche l'attività di tale struttura deve svolgersi nel rispetto della clausola generale del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c., è stata poi generalmente collocata nell'ambito della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.. In effetti, per ormai costante giurisprudenza, il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo - il c.d. contratto di spedalità -, che si conclude con l'accettazione da parte del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, oppure ancora prima, al momento del prelevamento a mezzo autoambulanza in caso di emergenza;
in relazione a questo contratto, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che anche la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente – al pari di quella del professionista sanitario - ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (ad esempio, in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; in senso analogo, cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953; Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066) e, sotto questo secondo profilo, tale forma di responsabilità presuppone la colpa del medico esecutore dell'atto operatorio o responsabile di aver prescritto (o di non avere prescritto) una terapia corretta per il paziente, non potendo affermarsi quella responsabilità in assenza di detta colpa
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2001, n. 6386).
Anche la responsabilità del professionista sanitario è stata tradizionalmente ricondotta dalla giurisprudenza alla responsabilità contrattuale prevista dall'art. 1218 c.c., grazie alla teoria del c.d. “contatto sociale”, per cui fra paziente e medico si instaura un rapporto privilegiato, fonte di obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico ex art. 1173 c.c., che impone all'esercente una professione protetta – per la quale, cioè, è richiesta una particolare abilitazione, come nel caso del medico - di salvaguardare la salute e l'integrità fisica della persona, costituzionalmente tutelati ex art. 32 Cost., da ogni pregiudizio possa occorrerle nel periodo in cui è sottoposta alle cure del professionista sanitario (sul punto, Cassazione civile, sez. III, 22 dicembre 1999, n. 589; Cassazione civile, sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297) con l'approvazione dell'art. 7, l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge “ ”), il legislatore è CP_5
intervenuto espressamente a differenziare la natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria da quella del medico professionista, riconducendo la prima alla responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., e la seconda - finora anch'essa qualificata, come detto, quale responsabilità contrattuale – alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che il medico abbia agito “nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”: di tale legge, però, non può farsi alcuna applicazione nel caso di specie, in quanto approvata successivamente ai fatti oggetto della presente controversia. Dalla qualificazione della responsabilità medica - del professionista, come della struttura sanitaria – in chiave di responsabilità contrattuale derivano rilevanti conseguenze in tema di onere della prova, secondo i noti principi dettati in via generale da Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001
n. 13533 e successivamente specificati dalla giurisprudenza con riferimento alla materia in esame (per tutte, cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577); infatti, come ormai costantemente evidenziato in giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mettendo in rilievo le singole condotte attive od omissive che si pongono, in ipotesi, quali fattori generatori del danno lamentato, mentre rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. III, 30 settembre
2014, n. 20547; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2013 n. 27855; Cassazione civile, sez.
III, 21 luglio 2011, n. 15993), con l'ulteriore precisazione (su cui, in particolare, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392) che è onere dell'attore, ovvero del paziente danneggiato, anche provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologia per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere del debitore convenuto, cioè del medico o della struttura sanitaria, una volta che l'attore abbia adempiuto al proprio onere probatorio, provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “..nelle obbligazioni di "facere professionale", a differenza che nelle altre obbligazioni, la causalità materiale (e cioè il nesso tra condotta ed evento) non è assorbita dall'inadempimento; l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove malattie, così come la perdita della causa nel caso dell'avvocato, possono non dipendere dalla violazione delle leges artis, ed avere invece una diversa eziologia;
è onere, quindi, del creditore (nel caso di specie, il paziente danneggiato) provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento
(condotta del sanitario in violazione delle regole di diligenza) ed evento dannoso
(aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuova malattia, cioè lesione della salute); è quindi onere del detto creditore provare il nesso di causalità materiale, in quanto detto nesso (ove venga allegato l'evento dannoso in termini di aggravamento della patologia preesistente o di insorgenza della nuova malattia) è elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio;
il creditore cioè deve allegare l'inadempimento (e cioè la negligenza del sanitario), ma deve provare sia l'evento dannoso (e le conseguenze che ne sono derivate;
c.d. causalità giuridica) sia il nesso causale tra condotta del sanitario nella sua materialità (e cioè a prescindere dalla negligenza) ed evento dannoso;
una volta che il creditore (paziente) abbia soddisfatto detti oneri, è successivo onere del debitore (sanitario o struttura) provare o di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile,
e cioè o di avere svolto l'attività professionale con la diligenza richiesta (tenendo presente che, ai sensi dell'art. 2236 c.c. "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave"), oppure che sia intervenuta una causa esterna, imprevedibile o inevitabile (che abbia reso impossibile il rispetto delle leges artis); di conseguenza, se resta ignota la causa dell'evento dannoso (e cioè se il creditore non riesce a provare, neanche attraverso presunzioni, che l'evento dannoso - l'aggravamento della patologia preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia - sia in nesso causale con la condotta del sanitario), le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore medesimo, che ne aveva il relativo onere;
se, invece, resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale (ovvero, come detto, resta indimostrata l'imprevedibilità o l'inevitabilità di tale causa di impossibilità), le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore” (Cass. Ord. n.
26907/2020). L'accertamento del nesso di causalità - ossia di quell'elemento che consenta di ricondurre il danno (anche mortale) riportato dal paziente alla condotta del sanitario - il quale deve essere condotto secondo il criterio previsto dagli artt. 40 e 41 c.p. e 1223 c.c., e si atteggia differentemente a seconda che il comportamento inadempiente attribuito al professionista sia commissivo od omissivo. Nel primo caso, occorre verificare se l'azione concretamente posta in essere abbia contribuito a cagionare l'evento, compiendo un giudizio ipotetico e valutando se, eliminando mentalmente il comportamento tenuto dall'agente, l'evento non si sarebbe verificato (c. d. “giudizio controfattuale”); nel secondo caso, il giudizio ipotetico da compiersi
è speculare rispetto a quello previsto per il comportamento attivo, occorrendo valutare se l'azione omessa, qualora fosse stata posta in essere dal soggetto agente, avrebbe consentito o meno di evitare l'evento, o avrebbe condotto ad un evento dotato di minore coefficiente lesivo. In entrambi i casi, può sussistere rapporto di causalità fra una determinata azione ed omissione anche quando esse si innestano sul solco causale precedentemente aperto da altre azoni od omissioni, o addirittura da cause indipendenti dalla volontà dell'uomo, in ossequio al principio della c.d. “irrilevanza delle concause”, secondo cui il concorso di altre cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, salva l'ipotesi di cause sopravvenute di per sé sufficienti a cagionarlo
(art. 41 c.p.). La giurisprudenza ha distinto fra:
1) causalità materiale (disciplinata dagli artt. 40 e 41 c.p.) per cui ogni antecedente logico
(attivo od omissivo) che abbia contribuito a determinare l'evento può considerarsi “causa” dell'evento stesso, purché esso non appaia – ad una valutazione da compiersi ex ante – del tutto inverosimile, secondo la teoria della causalità “adeguata” (Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 2012, n. 9528; Cassazione civile, sez. lav., 14 aprile 2010, n. 8885; Cassazione civile, sez. lav., 8 giugno 2007, n. 13400);
2) causalità giuridica (disciplinata dall'art. 1223 c.c., il quale pone in correlazione con l'evento tutti i danni che ne siano “conseguenza immediata e diretta”) per cui la correlazione eziologica fra azione od omissione ed evento deve essere individuata: a) secondo massime di esperienza o leggi scientifiche “di copertura”, le quali dimostrino che, una volta venuto ad esistenza un certo antecedente causale, esso sia seguito (sempre, o nella più parte dei casi) da un determinato effetto consequenziale, appartenente al tipo di quello concretamente verificatosi;
b) secondo la logica aristotelica, qualora sia insufficiente o non praticabile il ricorso a leggi scientifiche di copertura, con la precisazione che, nell'ipotesi della causalità omissiva, il ragionamento da seguire è speculare a quello proprio della causalità attiva, occorrendo valutare se un comportamento, che di fatto non è stato realizzato, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Quanto al grado di probabilità richiesto ai fini della prova del nesso causale, in difetto di un coefficiente assoluto di regolarità causale fra condotta e fatto dannoso (difficile, se non impossibile, da riscontrare in concreto) la giurisprudenza civile – fermo restando un rigoroso accertamento del coefficiente di credibilità logica relativo al nesso di condizionamento fra evento e suo antecedente causale – ritiene sussistente il rapporto eziologico tutte le volte in cui appaia “più probabile che non” che, eliminata o aggiunta mentalmente l'azione rispettivamente tenuta od omessa, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. Sotto questo profilo, l'accertamento probatorio del nesso causale nel processo civile si atteggia diversamente rispetto a quanto avviene nel processo penale, ove, dato il carattere personale della responsabilità penale dell'imputato, la prova del nesso causale fra evento e danno deve essere raggiunta “oltre ogni ragionevole dubbio” (fra tutte, Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2016, n. 768). Una volta allegato e provato il nesso di causalità da parte del paziente, allegato l'inadempimento del sanitario, spetterà al professionista medico o alla struttura sanitaria dimostrare il comportamento diligente dell'esecutore della prestazione.
In questo senso, è assolutamente necessario precisare che l'orientamento giurisprudenziale precedente, il quale trasponeva sic et simpliciter nell'ambito della responsabilità sanitaria il criterio di riparto dell'onere probatorio vigente in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali (inaugurato da Cass. Civ. Sez. Un., n. 13533 del 30.10.2001), ritenendo sufficiente che il danneggiato fornisse la prova del danno, del rapporto contrattuale fra danneggiato e struttura sanitaria, e del nesso di causalità fra l'inadempimento della prestazione di cura e il danno, limitandosi ad allegare l'inadempimento della prestazione, e gravando sulla struttura sanitaria la dimostrazione del corretto adempimento o dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile, ex art. 1256 c.c. (cfr. Cass. Civ. sent. n. 12362/2006; n. 22894 dell'11.11.2005; n. 10297 del 28.5.2004; n. 14812 del
3.8.2004), è stato superato a partire da Cass. Civ. Sez. Un., n. 577 dell'11.1.2008.
Con questa pronuncia, dando atto del sostanziale superamento della dicotomia teorica fra obbligazioni di mezzi e di risultato, la giurisprudenza nomofilattica è pervenuta a sostenere che non ogni inadempimento del professionista sanitario è idoneo a fungere da causa generatrice del danno risarcibile, ma solo quell'inadempimento che sia in rapporto di causalità efficiente con il danno in questione. Da questa premessa, discende che nelle cause di responsabilità medica il danneggiato che agisce per il risarcimento dei danni non può limitarsi ad affermare, genericamente, l'inadempimento della struttura sanitaria, quale che esso sia, ma deve dedurre e rappresentare l'esistenza di una inadempienza specifica, idonea a porsi quale causa generatrice del danno (c. d. inadempimento “vestito”, o qualificato): solo in tal caso l'onere probatorio della parte danneggiata potrà dirsi soddisfatto, gravando di converso sulla struttura sanitaria (o sul professionista medico) convenuti l'onere di dimostrare il corretto adempimento della prestazione sanitaria, la riconducibilità della scorretta esecuzione della prestazione ad una causa esterna non imputabile al debitore della prestazione, o l'insussistenza del rapporto causale fra questa e il danno lamentato (in questo senso è la giurisprudenza di legittimità successiva: cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 27855 del 12.12.2013;
Sez. 3, sent. n. 20547 del 30.9.2014; Sez. 3, sent. n. 24073 del 13.10.2017).
Per quanto attiene più nello specifico la distinzione tra danno da perdita anticipata della vita e danno da perdita di chance in relazione all'errore medico il Tribunale ritiene opportuno richiamare la più recente ricostruzione in materia della giurisprudenza di legittimità. In particolare la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti i principi: “i) in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: è possibile, dunque, discorrere, risarcendolo, di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto con il congiunto;
ii) in linea generale, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di (maggiore) sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta (con riferimento alla patologia riguardo alla quale si discute dell'errore medico), l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prim'ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da
"perdita anticipata della vita" e da perdita di chance di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità, sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico, che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo;
più in particolare: a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del "più probabile che non", proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile, come detto, per la vittima ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015,
n. 15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L'evento di danno è rappresentato, pertanto, in tal caso, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia;
b) quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la "possibilità perduta" (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di danno, l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di policy, sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con
l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa, sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la "seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno);
c) al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della chance di una possibile, ulteriore sopravvivenza ("bene", va ancora ripetuto, morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principî di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla "seconda" perdita, in ragione del nesso di causalità specifica, ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale più lungo;
in questo contesto: 1) se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, come visto, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: esemplificando, causare la morte d'un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita;
l'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica
e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione
"morfologica" tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno;
è possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito;
in conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della (apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo
(non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da "perdita anticipata della vita" con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente stesso;
2) se la vittima è ancora vivente al momento della liquidazione del danno, i danni liquidabili non divergono, morfologicamente, da quelle indicate sub 1) se non per il fatto che non saranno gli eredi, ma il paziente stesso, ancora in vita, a invocarne il risarcimento, salvo il diverso profilo del danno morale: a) se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, il paziente può pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chances di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti (serietà, apprezzabilità, concretezza, riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo); b) se invece è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile il danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita) e il danno morale da futura morte anticipata, in questo caso sicuramente predicabile (essendo il paziente ancora in vita) a far data dalla acquisizione della relativa consapevolezza;
3) se la vittima vivente al momento dell'introduzione del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno: a) se è certo che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, si ricadrà nell'ipotesi di cui sopra, sub 1.a): il paziente può avere patito (e trasmesso agli eredi) un danno biologico (differenziale), e un danno morale da lucida consapevolezza della morte imminente, ma non un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto, nel perimetro sopra chiarito, iure proprio agli eredi, che potranno altresì proporre la relativa domanda in corso di causa, per ragioni di economia di giudizi;
b) se è incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente, il paziente può avere patito, in relazione al tempo di vita vissuto (e trasmesso agli eredi), un danno da perdita delle chances di sopravvivenza, ma non un danno da "perdita anticipata della vita"” (Cass. n.
21415/2024; conf. cfr. Cass. n. 26851/2023; Cass. n. 35998/2023).
Per quanto riguarda la nozione di chance la S.C. ha avuto modo di affermare che “il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide con il risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto né la limitazione funzionale dovuta all'errato intervento medico - a cui consegue un danno permanente alla salute - né la perdita del risultato sperato di una guarigione, ma consiste, per converso, nella perdita della possibilità di realizzare quel risultato - possibilità che, nella specie, si sarebbe potuto astrattamente ipotizzare lesa dalla negligente, passiva o superficiale condotta dei sanitari della prima struttura privata.
In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, questa Corte ha infatti puntualizzato che la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica (in questo senso Cass. n. 25886 del 2022, che in applicazione del principio ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello;
v. anche Cass. nn.
24050 e 26851 del 2023)” (Cass. n. 2892/2024). Ancora, “"in materia di perdita di "chance",
l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di "chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente" (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5641 del 09/03/2018, Rv. 648461 - 03; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 16919 del 27/06/2018, Rv. 649437 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 29829 del 20/11/2018, Rv. 651843 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019, Rv. 655791 –
01)” (Cass. n. 12906/2020).
5. Così inquadrata la fattispecie in esame e il conseguente riparto dell'onere della prova, il
Tribunale ritiene che all'esito dell'istruttoria di tipo orale condotta in giudizio può certamente dirsi provato l'omessa consegna, a cura del personale medico della struttura sanitaria convenuta, del referto relativo all'esame istologico eseguito da nel 2004. I testi Persona_1 escussi hanno confermato che l'azienda sanitaria non ha mai proceduto a consegnare il referto relativo all'esame istologico eseguito da il 18.10.2004 presso l'Ospedale di Persona_1
Lagonegro e che il paziente si era recato in più occasioni presso la struttura sanitaria per richiederlo (cfr dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 1.02.2021 e del teste Tes_1 escusso all'udienza del 3.10.2022), Tes_2
Tanto precisato la domanda risarcitoria non può essere accolta per mancata prova del nesso di causalità tra la condotta del personale sanitario e l'evento morte allegato in giudizio dagli attori a fondamento delle varie voci di danno di cui è stato chiesto il ristoro sia iure proprio sia iure successionis (cfr. pag. 4 atto di citazione “causa del decesso è attribuibile in via diretta ed immediata a negligenza, imprudenza ed imperizia nell'osservanza delle regole proprie di diligenza dei convenuti e/o dei loro operatori”).
In conformità ai principi della Corte di Cassazione sopra richiamati e segnatamente in merito all'autonoma rilevanza del danno da perdita di chance, alla sua ontologica diversità rispetto alla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato e alla sua caratterizzazione in punto di incertezza (non causale, ma) eventistica, il Tribunale osserva che gli attori non hanno chiesto in giudizio il ristoro del bene chance inteso come concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, nel caso di specie, la sopravvivenza. Ne consegue che le conclusioni cui è giunto il collegio peritale nella ctu depositata il 22.06.2024 non appaiono rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda avendo i CC.TT.UU. fatto riferimento ad una perdita di chance di guarigione che tuttavia non
è stata prospettata dagli attori né è stata oggetto di domanda.
Nel richiedere, iure successionis, il danno biologico patito dal de cuius e iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale gli attori hanno indicato quale danno evento, rispetto al quale procedere all'accertamento del nesso di causalità materiale, la morte del paziente, come confermato dal passaggio sopra riportato di cui a pagina 4 dell'atto di citazione oltre che ai richiami giurisprudenziali al danno tanatologico.
Tanto precisato il Tribunale osserva tuttavia che già in punto di allegazione e comunque sul piano logico prima che giuridico non si può sostenere e non è comunque provato che l'omessa consegna del referto relativo all'esame istologico eseguito da il 18.10.2004 Persona_1
abbia potuto causarne, dopo dieci anni, il 4.01.2014, il decesso. Gli attori avrebbero al più potuto chiedere, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, i danni conseguenti a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente
(determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata nè nell'an nè nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza.
Ribadito che gli attori non ha evocato in giudizio né il danno evento rappresentato dalla perdita anticipata della cita né la chance di una possibile sopravvivenza, il Tribunale osserva che, sul versante della diversa determinazione del paziente a fronte della consapevolezza dell'esito del referto, cui si fa vago riferimento a pagina 4 dell'atto di citazione, gli attori non hanno in alcun modo indicato le eventuali iniziative, anche sotto il profilo del percorso terapeutico, che il de cuius avrebbe potuto porre in essere per evitare l'aggravamento della patologia. La domanda, quindi, è generica e rimasta sprovvista di prova.
Per tutti i motivi esposti la domanda giudiziale va rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come successivamente modificati ed integrati. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonchè alla attività difensiva e processuale espletata.
7. Le spese di CTU del presente giudizio sono poste definitivamente a carico degli attori soccombenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della GESTIONE
LIQUIDATORIA della ex di Lagonegro che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre Pt_4
spese generali, oltre il 15% di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
3) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...]
che liquida in complessivi € 2.905,00, oltre spese generali, oltre Controparte_6
il 15% di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
4) pone definitivamente a carico di attrice le spese di CTU così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lagonegro in data 13.01.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara