Articolo 26 della Legge 3 aprile 1979, n. 112
Articolo 25Articolo 27
Versione
25 aprile 1979
Art. 26.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in lire 1.219.950 relativi a somme rimaste da riscuotere sui residui alla chiusura dell'esercizio 1976 (articolo 24).
Entrata in vigore il 25 aprile 1979