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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12206/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to N.Lunardelli, elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1
Palmieri n. 25 presso il difensore avv.to Lunardelli.
Attore contro
contumace. Controparte_1
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare di rito: per le ragioni esposte sub punto 1) dell'atto di citazione in opposizione a
D.I., dichiarare il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Torino, essendo competente il
Tribunale di Milano.
In via subordinata, per le ragioni esposte sub punto 2) del presente atto, dichiarare il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Torino, essendo competente il Tribunale di IS (oppure, in via alternativa, a seconda del criterio prescelto, quello di Venezia, o quello di Busto Arsizio, o, subordinatamente, quelli di Milano o Roma).
In tutti i casi di cui sopra, dichiararsi nullo e/o comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione.
pagina 1 di 4 In via principale di merito: per i motivi descritti in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo e/ o privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo opposto, emesso in data 14.05.2023 dal Tribunale di Torino nel procedimento RG n. 7951/2023, notificato il 15.05.2023, per inesistenza del credito ingiunto e per insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c. per la sua emissione.
In ogni caso: accertare e ridurre il corrispettivo eventualmente spettante a all'esito Controparte_1 dell'istruttoria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e refusione dei compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: ordinare alla società opposta di esibire in giudizio le letture dei Controparte_1
contatori alla stessa inviate dai Distributori di Zona per ciascun cliente di cui è chiesto il corrispettivo nel periodo 2022/2023.
Ammettersi CTU al fine di determinare i corrispettivi sulla base di quanto stabilito dal contratto quadro (doc. 2) e alla luce delle effettive letture dei contatori, detratti i pagamenti eseguiti da
[...]
Pt_1
Ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
1) Vero che l'”accordo quadro di venditore” che si rammostra al teste (doc. 2) è stato predisposto da ed è stato da questa trasmesso a per accettazione in data 19.01.2022. Controparte_1 Parte_1
Teste: dott.ssa di Spinea.” Persona_1
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione introdotta con citazione notificata per la prima udienza del 16.1.2024, Pt_1
conveniva in giudizio impugnando il DI pronunciato dal Tribunale di Torino ( Rg. CP_1
7951/2023 ), portante la somma di €. 228.034,93 oltre interessi e spese.
Tra le difese mosse, parte opponente eccepiva altresì, in via preliminare, il difetto di competenza del
Tribunale di Torino, richiamando in merito quanto stabilito all'art. 12 del contratto denominato
“Accordo quadro di venditore per la cessione di gas naturale”, laddove stabiliva che : “Qualsiasi controversia derivante dal o relativa al presente Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di
Milano.”
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e quindi dichiarata contumace;
la causa veniva rimessa in decisione senza provvedere all'introduzione della fase istruttoria.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione preliminare di incompetenza debba essere accolta, per essere contrattualmente stabilita la competenza del Tribunale di Milano, giusto art. 12 dell'Accordo Quadro.
Il predetto contratto è stato prodotto in giudizio e sebbene non risulti sottoscritto, deve ritenersi pacificamente concluso e vigente tra le parti;
tra le produzioni offerte, emerge infatti una mail del
19.1.2022 proveniente dall'opposta contumace, con allegato l'accordo quadro, ed invito dell'opponente a completarlo con i propri dati;
lo scambio di mail tra le parti documentato e risalente al periodo tra il
20.12.2021 e il successivo18/19.1.2022, consente di concludere per la definizione tra le parti dell'Accordo Quadro, a cui la stessa ricorrente ha dato esecuzione promuovendo ricorso in via monitoria.
Poiché l'art. 637 c.p.c. stabilisce che per l'ingiunzione è competente il giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria, e ritenuta nel caso di specie applicabile la previsione pattizia contenuta nell'art. 12 dell'Accordo Quadro, la competenza spetta al Tribunale di Milano e non a quello di Torino.
Il DI deve essere pertanto revocato per essere stato emesso da un giudice non competente, assorbendo la decisione ogni ulteriore difesa nel merito.
Atteso l'accoglimento dell'eccezione preliminare, le spese sono a carico della contumace CP_1
e liquidate, in ragione del valore, dell'assenza di istruttoria e della ridotta complessità della questione di diritto posta, nella complessiva somma di €. 4.217,00 per onorari, calcolati nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Milano e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Torino nel procedimento monitorio Rg.n.
7951/2023.
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite da CP_1 Parte_1 questa sostenute, che si quantificano in €. 4.217,00 per onorari, €. 379,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12206/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to N.Lunardelli, elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1
Palmieri n. 25 presso il difensore avv.to Lunardelli.
Attore contro
contumace. Controparte_1
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare di rito: per le ragioni esposte sub punto 1) dell'atto di citazione in opposizione a
D.I., dichiarare il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Torino, essendo competente il
Tribunale di Milano.
In via subordinata, per le ragioni esposte sub punto 2) del presente atto, dichiarare il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Torino, essendo competente il Tribunale di IS (oppure, in via alternativa, a seconda del criterio prescelto, quello di Venezia, o quello di Busto Arsizio, o, subordinatamente, quelli di Milano o Roma).
In tutti i casi di cui sopra, dichiararsi nullo e/o comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione.
pagina 1 di 4 In via principale di merito: per i motivi descritti in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo e/ o privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo opposto, emesso in data 14.05.2023 dal Tribunale di Torino nel procedimento RG n. 7951/2023, notificato il 15.05.2023, per inesistenza del credito ingiunto e per insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c. per la sua emissione.
In ogni caso: accertare e ridurre il corrispettivo eventualmente spettante a all'esito Controparte_1 dell'istruttoria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e refusione dei compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: ordinare alla società opposta di esibire in giudizio le letture dei Controparte_1
contatori alla stessa inviate dai Distributori di Zona per ciascun cliente di cui è chiesto il corrispettivo nel periodo 2022/2023.
Ammettersi CTU al fine di determinare i corrispettivi sulla base di quanto stabilito dal contratto quadro (doc. 2) e alla luce delle effettive letture dei contatori, detratti i pagamenti eseguiti da
[...]
Pt_1
Ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
1) Vero che l'”accordo quadro di venditore” che si rammostra al teste (doc. 2) è stato predisposto da ed è stato da questa trasmesso a per accettazione in data 19.01.2022. Controparte_1 Parte_1
Teste: dott.ssa di Spinea.” Persona_1
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione introdotta con citazione notificata per la prima udienza del 16.1.2024, Pt_1
conveniva in giudizio impugnando il DI pronunciato dal Tribunale di Torino ( Rg. CP_1
7951/2023 ), portante la somma di €. 228.034,93 oltre interessi e spese.
Tra le difese mosse, parte opponente eccepiva altresì, in via preliminare, il difetto di competenza del
Tribunale di Torino, richiamando in merito quanto stabilito all'art. 12 del contratto denominato
“Accordo quadro di venditore per la cessione di gas naturale”, laddove stabiliva che : “Qualsiasi controversia derivante dal o relativa al presente Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di
Milano.”
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e quindi dichiarata contumace;
la causa veniva rimessa in decisione senza provvedere all'introduzione della fase istruttoria.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione preliminare di incompetenza debba essere accolta, per essere contrattualmente stabilita la competenza del Tribunale di Milano, giusto art. 12 dell'Accordo Quadro.
Il predetto contratto è stato prodotto in giudizio e sebbene non risulti sottoscritto, deve ritenersi pacificamente concluso e vigente tra le parti;
tra le produzioni offerte, emerge infatti una mail del
19.1.2022 proveniente dall'opposta contumace, con allegato l'accordo quadro, ed invito dell'opponente a completarlo con i propri dati;
lo scambio di mail tra le parti documentato e risalente al periodo tra il
20.12.2021 e il successivo18/19.1.2022, consente di concludere per la definizione tra le parti dell'Accordo Quadro, a cui la stessa ricorrente ha dato esecuzione promuovendo ricorso in via monitoria.
Poiché l'art. 637 c.p.c. stabilisce che per l'ingiunzione è competente il giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria, e ritenuta nel caso di specie applicabile la previsione pattizia contenuta nell'art. 12 dell'Accordo Quadro, la competenza spetta al Tribunale di Milano e non a quello di Torino.
Il DI deve essere pertanto revocato per essere stato emesso da un giudice non competente, assorbendo la decisione ogni ulteriore difesa nel merito.
Atteso l'accoglimento dell'eccezione preliminare, le spese sono a carico della contumace CP_1
e liquidate, in ragione del valore, dell'assenza di istruttoria e della ridotta complessità della questione di diritto posta, nella complessiva somma di €. 4.217,00 per onorari, calcolati nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Milano e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Torino nel procedimento monitorio Rg.n.
7951/2023.
Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite da CP_1 Parte_1 questa sostenute, che si quantificano in €. 4.217,00 per onorari, €. 379,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 4 di 4